Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 07/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CHIETI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO in composizione collegiale, in persona dei SI.ri magistrati:
1) Dott. Guido CAMPLI, Presidente;
2) Dott. Alessandro CHIAUZZI, Giudice;
3) Dott. Francesco TURCO, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 2107 del Ruolo generale Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024 a seguito di ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. proposto dai SI.ri: (C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in San Giorgio a Cremano, Via C.F._2
San Giorgio Vecchio n. 2, presso lo studio dell'Avv. Monica Fiore, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
RICORRENTI E PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale. INTERVENTORE NECESSARIO OGGETTO: modifica condizioni di divorzio. CONCLUSIONI: per i ricorrenti: dichiarare la cessazione dell'obbligo per il SI.
di corrispondere in favore della SI.ra Parte_2 Parte_1
l'assegno di €. 300,00 (euro trecento), a titolo di mantenimento per la IA
, nonché la cessazione dell'obbligo, per entrambi i genitori, di Persona_1 provvedere al pagamento della metà delle spese straordinarie occorrenti per la IA stessa. Per il resto si chiede di confermare tutte le altre disposizioni stabilite in sede di divorzio. RAGIONI DELLA DECISIONE Con sentenza n. 522 del 10.7.2012, questo Tribunale ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai SI.ri e Parte_1
e, per quanto di interesse, ha imposto al SI. di Parte_2 Pt_2 corrispondere la somma mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento della IA
ai tempi minorenne, nonché la suddivisione delle spese straordinarie Per_1 sostenute nell'interesse della stessa nella misura del 50% per ciascun genitore. Con ricorso depositato in data 26.11.2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente, in parziale modifica della predetta sentenza, revocarsi gli obblighi del SI. concernenti il versamento dell'assegno di Parte_2 mantenimento in favore della IA, nonché il pagamento delle spese straordinarie sostenute nel di lei interesse nella misura del 50%, essendo quest'ultima divenuta economicamente autosufficiente.
Nessuna pronunzia è dovuta sulle spese, scaturendo il procedimento da un ricorso congiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa così provvede:
1. In accoglimento della domanda ed in parziale modifica della sentenza n. 522/2012 di questo Tribunale, revoca gli obblighi del SI.
(C.F.: ) di provvedere tanto al Parte_2 C.F._2 mantenimento della IA , quanto al pagamento delle Persona_1 spese straordinarie;
2. Nulla sulle spese;
Così deciso in Chieti, alla Camera di ConSIlio del 6.2.2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Francesco TURCO Il Presidente Dott. Guido CAMPLI