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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/12/2025, n. 737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 737 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 992/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 992 R.G. dell'anno
2023 tra
), con l'avv. DE Parte_1 C.F._1
RC SC (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
), con l'avv. MAROTTA CP_1 C.F._3
SC (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE APPELLATA
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. R.G. 2 / 10
Il Giudice di Pace di Sala NA statuiva che “Osserva il giudicante che la legge fornisce a chi si ritiene vittima di un reato, diverse modalita per ottenere dal colpevole il giusto risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non subiti (art.185 c.p.). Chi e stato danneggiato dalla commissione di un reato puo scegliere di chiedere il risarcimento del danno sia all'intemo del processo penale contro il colpevole sia attraverso un'azione civile autonoma. Con riferimento al merito della controversia, non profilandosi questioni pregiudiziali da trattare preliminarmente, ritiene questo Giudice, nella consentita valutazione (ex art.112 e 115 c.p.c.) della risultanza istruttoria, e tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti in concatenata influenza, che la domanda e da considerarsi fondata e va accolta per quanto di ragione. Ed invero, i presupposti in ordine all'an della domanda risarcitoria avanzata in questa sede discendono dalla testimonianza resa dai testi escussi, in particolare dal teste , della cui testimonianza questo giudicante Testimone_1 non ha motivo di dubitare, il quale escusso all'udienza del 17.10.22, dichiarava:" conosco i fatti di causa poiché in data 21.05.22, ho partecipato quale calciatore del all'incontro di calcio
contro
Parte_2
l' . Durante la partita vi fu un battibecco tra ... e . Pt_3 Parte_1
, tanto che l'arbitro decise di espellere entrambi. Mentre Pt_1 usciva dal campo il , passando accanto alla panchina del Parte_1
2018, colpi con un pugno al volto, tra naso e bocca, il Parte_2 giocatore sig. che era in panchina. RD che
CP_1 quanto fu colpito, ii sig. era di spalle rispetto
CP_1 all'aggressore. Dopo l'aggressione il sig. fu portato
CP_1 in Ospedale a Sapri. Preciso che non vi era stato nessun battibecco tra e ". La sussistenza del nesso di causalità fra la
CP_1 Parte_1 N. R.G. 3 / 10
condotta del convenuto e le lesioni subite dall'attore e emersa chiaramente non solo dalla testimonianza resa dai testi Tes_2
e , ma anche dai referti medici dell'Ospedale
[...] Testimone_1 di Sapri, acquisiti, e dalla esperita C.t.u., mentre non e emerso un atteggiamento aggressivo tenuto dall'attore nei confronti dal convenuto, tanto da far supporre che quest'ultimo abbia commesso il fatto per legittima difesa. Osserva ii giudicante, che dalla testimonianza resa di testi escussi, I 'evento lesivo si e verificato, non per la foga agonistica, in quanto e dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara, ma perché il giocatore , ha violato volontariamente le Parte_1 regole del gioco, disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario
(che non era neanche in campo ma in panchina), per cui ii fatto non può rientrare in una causa di giustificazione. La condotta tenuta dal
e fuoriuscita dagli schemi tipici del gioco poiché la Parte_1 violazione delle regole non e diretta in via immediata al. compimento di un'azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini del tutto··estranei alla competizione. Si e trattato di un comportamento che nulla ha a che fare con la pratica sportiva, con
l'agonismo e con la lealtà verso gli avversari, che sempre devono contraddistinguere chi pratichi un'attività sportiva. La pretesa risarcitoria formulata in questa sede a titolo di risarcimento, può essere quindi riconosciuta alla luce del summenzionato materiale probatorio acquisito. Posta l'accogliibili della domanda sotto ii profilo dell'an, e necessario procedere alla quantificazione del danno. Alla responsabilità civile e assegnato ii compito precipuo di N. R.G. 4 / 10
restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l' attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito. Richiamandosi ai parametri ordinariamente utilizzati- sentenza della Corte di Cassazione S.U. dell'l 1.11.08, che ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute tenuto conto della modalità dell'offesa, intensità del dolo o della colpa, e che le lesioni subite dall'attore non hanno comportato postumi permanenti, come emerge dalla esperita consulenza che questo giudicante ritiene di condividere, puo essere così determinato: I.T.P. :gg.l
5X38,09=€.57 l,35 I.T.P. :gg.15X25,39 =€.380,85 I.T.P.
:gg.15X12,70 =€.190,50 Totale €.1.142,70 salvo e/o, somma che si determina, all'attualità a titolo risarcitorio per le lesioni subite, oltre interessi legali al far capo dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio tenuto conto dell'esito del giudizio- vanno poste a carico della parte soccombente
(in esatta applicazione dell'art.91, c.p.c.) e determinate ai sensi del
D.M. n.147/22, a) "avendo riguardo alla natura ed al valore della controversia, considerati I 'importanza ed il numero delle questioni trattate, del grado dell'Autorità. adita, con specifico riguardo all'attività difensiva svolta"; b) "avendo riguardo alla somma attribuita a parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata"(Cass.
4.7.68 n.2247,25.4.69 n.1387), allorché la somma attribuita si discosta da quella che e stato oggetto della pretesa spiegata in giudizio (Cass.22.4.72 n.1281).Trattasi di norma di portata generale che ha lo scopo di '"consentire di N. R.G. 5 / 10
moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudiziariamente accertato, evitando che domande eventualmente esagerate conferiscono alla causa un valore diverso da quello reale
(Cass.13.7.65 n.84):sono liquidate come da dispositivo. La sentenza e provvisoriamente esecutiva ex lege (art.33 L.21.11.91
n.374), con sentenza n. 455/2023, resa il 13/07/2023 nel giudizio n. 1178/2022 R.g. depositata in data 13/07/2023 e notificata il
04/08/2023, con cui accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza, proponeva Parte_1 appello e conveniva dinanzi al Tribunale CP_1
Ordinario di Lagonegro;
a fondamento dell'appello sosteneva che il giudice di Pace aveva “emesso la sentenza in palese violazione dell'art. 318 c.p.c. (vecchia formulazione antecedente la c.d. riforma Cartabia Decreto - Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150)
e senza tenere in considerazione il dispositivo di detto articolo il quale dispone che: “…tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163bis, ridotti della metà..”.
Posto che l'atto di citazione è stato notificato in data 23 giugno
2022 con udienza di comparizione fissata in citazione per la data del
3 settembre 2022, tenuto altresì conto della sospensione feriale ricadente nell'intero mese di agosto, non è stato rispettato il termine a comparire suddetto. Il Giudice di Pace dunque avrebbe dovuto rilevare tale nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c., ed ordinare all'attore il rinnovo della stessa nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 318 c.p.c.”, oltre a contestare la competenza per territorio del giudice di prime cure. N. R.G. 6 / 10
Per tutte queste ragioni, così Parte_1 concludeva: “a) In totale riforma della sentenza appellata, In via preliminare, ed inaudita altera parte, per le ragioni sopra indicate, data la sussistenza del fumus bonis juris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia della sentenza,b) In totale riforma della sentenza appellata, nel merito, alla luce dei motivi illustrati e della documentazione versata in atti, accogliere il presente appello e per
l'effetto, dichiarare nulla la sentenza con restituzione degli atti al
Giudice di Pace di Vallo della Lucania quale Giudice competente per territorio;
c) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
”.
L'appellata si costituiva il 23/10/23 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 e 350 c.p.c. del 3/11/25; sosteneva “l'INAMMISSIBILITÀ del Formulato Gravame per mancata
INDICAZIONE SPECIFICA delle Parti della Sentenza oggetto di
Appello, con conseguente pregiudizio di ogni Diritto di Difesa” e in ogni caso nel merito, confermava la doglianza relativa al mancato rispetto dei termini a comparire non opponendosi alla rimessione in primo grado.
Espletati gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. N. R.G. 7 / 10
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello essendo ben indicate le parti della sentenza impugnate e i relativi motivi.
L'appello è fondato.
Tra le parti è incontestata la violazione dei termini a comparire in primo grado, con conseguente rimessione in termini dell'appellante rispetto alle eccezioni e deduzioni riferibili al primo grado.
Va pertanto rimesso in primo grado il presente giudizio anche alla luce del vizio di incompetenza eccepito.
Ciò in quanto, ove venga accolta l'eccezione di incompetenza, pure correttamente formulata e da accogliere, il giudice di appello, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui coincida con quello competente per il primo grado (ma non è il caso di specie) e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. 22958/10, che richiama, quali precedenti, Cass. 10566/03, 9867/97, 814/92).
In buona sostanza, il giudice di appello deve dichiarare l'incompetenza del primo giudice ed indicare il giudice competente in primo grado, non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli art. 353 e 354 c.p.c.
In tal caso, infatti, non si pone un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" (essendo questo incompetente), ma, piuttosto, di riassunzione, ai sensi N. R.G. 8 / 10
dell'art. 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente.
Il dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" - non
è indifferente, perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Ma, se è così, è altrettanto evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non avrebbe potuto assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva.
E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quantomeno con riferimento al giudizio ordinario di cognizione), e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).
Infine, ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe per togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe N. R.G. 9 / 10
alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente).
Nel caso di specie, correttamente, l'appellante ha eccepito l'incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di , Pt_3 foro del convenuto, odierno appellante, e forum commissi delicti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, con particolare riferimento alla non contestazione del vizio di primo grado improntato a buona fede e alla decisione di solo rito, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente per il presente grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Sulle spese di primo grado dovrà invece pronunziarsi il giudice di prime cure territorialmente competente.
Alla declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace della Sala
NA non può pertanto conseguire la decisione della causa nel merito da parte del giudice di appello, dovendosi piuttosto concedere alle parti i termini di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado dichiarato competente, individuato nel Giudice di Pace di . Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro S4 RUOLO N.N. Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, dichiara l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Sala N. R.G. 10 / 10
NA, indicando l'ufficio del giudice di pace di Pt_3 quale giudice competente territorialmente davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge;
2) Compensa integralmente le spese del grado di appello;
3) Le spese del primo grado alla sentenza di merito;
Lagonegro, data
Il Magistrato dott. Riccardo Sabato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Lagonegro
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro, in funzione di giudice d'appello, nella persona del Giudice dott. Riccardo Sabato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 992 R.G. dell'anno
2023 tra
), con l'avv. DE Parte_1 C.F._1
RC SC (C.F. , giusta procura in C.F._2 atti;
PARTE APPELLANTE nei confronti di
), con l'avv. MAROTTA CP_1 C.F._3
SC (C.F. , giusta procura in atti;
C.F._4
PARTE APPELLATA
avente ad oggetto: Altre ipotesi di responsabilita Extracontrattuale non ricomprese nelle altre mat
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO N. R.G. 2 / 10
Il Giudice di Pace di Sala NA statuiva che “Osserva il giudicante che la legge fornisce a chi si ritiene vittima di un reato, diverse modalita per ottenere dal colpevole il giusto risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non subiti (art.185 c.p.). Chi e stato danneggiato dalla commissione di un reato puo scegliere di chiedere il risarcimento del danno sia all'intemo del processo penale contro il colpevole sia attraverso un'azione civile autonoma. Con riferimento al merito della controversia, non profilandosi questioni pregiudiziali da trattare preliminarmente, ritiene questo Giudice, nella consentita valutazione (ex art.112 e 115 c.p.c.) della risultanza istruttoria, e tenuto conto di tutti gli elementi acquisiti in concatenata influenza, che la domanda e da considerarsi fondata e va accolta per quanto di ragione. Ed invero, i presupposti in ordine all'an della domanda risarcitoria avanzata in questa sede discendono dalla testimonianza resa dai testi escussi, in particolare dal teste , della cui testimonianza questo giudicante Testimone_1 non ha motivo di dubitare, il quale escusso all'udienza del 17.10.22, dichiarava:" conosco i fatti di causa poiché in data 21.05.22, ho partecipato quale calciatore del all'incontro di calcio
contro
Parte_2
l' . Durante la partita vi fu un battibecco tra ... e . Pt_3 Parte_1
, tanto che l'arbitro decise di espellere entrambi. Mentre Pt_1 usciva dal campo il , passando accanto alla panchina del Parte_1
2018, colpi con un pugno al volto, tra naso e bocca, il Parte_2 giocatore sig. che era in panchina. RD che
CP_1 quanto fu colpito, ii sig. era di spalle rispetto
CP_1 all'aggressore. Dopo l'aggressione il sig. fu portato
CP_1 in Ospedale a Sapri. Preciso che non vi era stato nessun battibecco tra e ". La sussistenza del nesso di causalità fra la
CP_1 Parte_1 N. R.G. 3 / 10
condotta del convenuto e le lesioni subite dall'attore e emersa chiaramente non solo dalla testimonianza resa dai testi Tes_2
e , ma anche dai referti medici dell'Ospedale
[...] Testimone_1 di Sapri, acquisiti, e dalla esperita C.t.u., mentre non e emerso un atteggiamento aggressivo tenuto dall'attore nei confronti dal convenuto, tanto da far supporre che quest'ultimo abbia commesso il fatto per legittima difesa. Osserva ii giudicante, che dalla testimonianza resa di testi escussi, I 'evento lesivo si e verificato, non per la foga agonistica, in quanto e dato di comune esperienza che nel corso di una gara l'ansia di risultato, la stanchezza fisica e la carica agonistica, talvolta eccessiva, possono comportare delle violazioni non volontarie del regolamento di gara, ma perché il giocatore , ha violato volontariamente le Parte_1 regole del gioco, disattendendo i doveri di lealtà verso l'avversario
(che non era neanche in campo ma in panchina), per cui ii fatto non può rientrare in una causa di giustificazione. La condotta tenuta dal
e fuoriuscita dagli schemi tipici del gioco poiché la Parte_1 violazione delle regole non e diretta in via immediata al. compimento di un'azione di gioco, ma al perseguimento di altri fini del tutto··estranei alla competizione. Si e trattato di un comportamento che nulla ha a che fare con la pratica sportiva, con
l'agonismo e con la lealtà verso gli avversari, che sempre devono contraddistinguere chi pratichi un'attività sportiva. La pretesa risarcitoria formulata in questa sede a titolo di risarcimento, può essere quindi riconosciuta alla luce del summenzionato materiale probatorio acquisito. Posta l'accogliibili della domanda sotto ii profilo dell'an, e necessario procedere alla quantificazione del danno. Alla responsabilità civile e assegnato ii compito precipuo di N. R.G. 4 / 10
restaurare la sfera patrimoniale del soggetto che ha subito la lesione, anche mediante l' attribuzione al danneggiato di una somma di denaro che tenda a eliminare le conseguenze del danno subito. Richiamandosi ai parametri ordinariamente utilizzati- sentenza della Corte di Cassazione S.U. dell'l 1.11.08, che ha rilevato l'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale biologico e di ogni altro danno non patrimoniale connesso alla lesione della salute tenuto conto della modalità dell'offesa, intensità del dolo o della colpa, e che le lesioni subite dall'attore non hanno comportato postumi permanenti, come emerge dalla esperita consulenza che questo giudicante ritiene di condividere, puo essere così determinato: I.T.P. :gg.l
5X38,09=€.57 l,35 I.T.P. :gg.15X25,39 =€.380,85 I.T.P.
:gg.15X12,70 =€.190,50 Totale €.1.142,70 salvo e/o, somma che si determina, all'attualità a titolo risarcitorio per le lesioni subite, oltre interessi legali al far capo dal passaggio in giudicato della presente sentenza al soddisfo. Le spese di giudizio tenuto conto dell'esito del giudizio- vanno poste a carico della parte soccombente
(in esatta applicazione dell'art.91, c.p.c.) e determinate ai sensi del
D.M. n.147/22, a) "avendo riguardo alla natura ed al valore della controversia, considerati I 'importanza ed il numero delle questioni trattate, del grado dell'Autorità. adita, con specifico riguardo all'attività difensiva svolta"; b) "avendo riguardo alla somma attribuita a parte vincitrice, piuttosto che a quella domandata"(Cass.
4.7.68 n.2247,25.4.69 n.1387), allorché la somma attribuita si discosta da quella che e stato oggetto della pretesa spiegata in giudizio (Cass.22.4.72 n.1281).Trattasi di norma di portata generale che ha lo scopo di '"consentire di N. R.G. 5 / 10
moderare la rivalsa delle spese entro i limiti del valore giudiziariamente accertato, evitando che domande eventualmente esagerate conferiscono alla causa un valore diverso da quello reale
(Cass.13.7.65 n.84):sono liquidate come da dispositivo. La sentenza e provvisoriamente esecutiva ex lege (art.33 L.21.11.91
n.374), con sentenza n. 455/2023, resa il 13/07/2023 nel giudizio n. 1178/2022 R.g. depositata in data 13/07/2023 e notificata il
04/08/2023, con cui accoglieva la domanda.
Avverso tale sentenza, proponeva Parte_1 appello e conveniva dinanzi al Tribunale CP_1
Ordinario di Lagonegro;
a fondamento dell'appello sosteneva che il giudice di Pace aveva “emesso la sentenza in palese violazione dell'art. 318 c.p.c. (vecchia formulazione antecedente la c.d. riforma Cartabia Decreto - Legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150)
e senza tenere in considerazione il dispositivo di detto articolo il quale dispone che: “…tra il giorno della notificazione di cui all'art. 316 e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'articolo 163bis, ridotti della metà..”.
Posto che l'atto di citazione è stato notificato in data 23 giugno
2022 con udienza di comparizione fissata in citazione per la data del
3 settembre 2022, tenuto altresì conto della sospensione feriale ricadente nell'intero mese di agosto, non è stato rispettato il termine a comparire suddetto. Il Giudice di Pace dunque avrebbe dovuto rilevare tale nullità dell'atto di citazione ai sensi dell'art. 164
c.p.c., ed ordinare all'attore il rinnovo della stessa nel rispetto dei termini a comparire di cui all'art. 318 c.p.c.”, oltre a contestare la competenza per territorio del giudice di prime cure. N. R.G. 6 / 10
Per tutte queste ragioni, così Parte_1 concludeva: “a) In totale riforma della sentenza appellata, In via preliminare, ed inaudita altera parte, per le ragioni sopra indicate, data la sussistenza del fumus bonis juris e del periculum in mora, sospendere l'efficacia della sentenza,b) In totale riforma della sentenza appellata, nel merito, alla luce dei motivi illustrati e della documentazione versata in atti, accogliere il presente appello e per
l'effetto, dichiarare nulla la sentenza con restituzione degli atti al
Giudice di Pace di Vallo della Lucania quale Giudice competente per territorio;
c) Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario;
”.
L'appellata si costituiva il 23/10/23 in vista dell'udienza di prima comparizione e trattazione ex art. 183 e 350 c.p.c. del 3/11/25; sosteneva “l'INAMMISSIBILITÀ del Formulato Gravame per mancata
INDICAZIONE SPECIFICA delle Parti della Sentenza oggetto di
Appello, con conseguente pregiudizio di ogni Diritto di Difesa” e in ogni caso nel merito, confermava la doglianza relativa al mancato rispetto dei termini a comparire non opponendosi alla rimessione in primo grado.
Espletati gli incombenti preliminari ed acquisito il fascicolo del procedimento di primo grado, la causa veniva istruita solo documentalmente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla
G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo. N. R.G. 7 / 10
Va in primo luogo disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello essendo ben indicate le parti della sentenza impugnate e i relativi motivi.
L'appello è fondato.
Tra le parti è incontestata la violazione dei termini a comparire in primo grado, con conseguente rimessione in termini dell'appellante rispetto alle eccezioni e deduzioni riferibili al primo grado.
Va pertanto rimesso in primo grado il presente giudizio anche alla luce del vizio di incompetenza eccepito.
Ciò in quanto, ove venga accolta l'eccezione di incompetenza, pure correttamente formulata e da accogliere, il giudice di appello, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione - che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione - non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui coincida con quello competente per il primo grado (ma non è il caso di specie) e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto (Cass. 22958/10, che richiama, quali precedenti, Cass. 10566/03, 9867/97, 814/92).
In buona sostanza, il giudice di appello deve dichiarare l'incompetenza del primo giudice ed indicare il giudice competente in primo grado, non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli art. 353 e 354 c.p.c.
In tal caso, infatti, non si pone un problema di rimessione della causa, ad opera del giudice di appello, al "primo giudice" (essendo questo incompetente), ma, piuttosto, di riassunzione, ai sensi N. R.G. 8 / 10
dell'art. 50 c.p.c., davanti al "diverso" giudice di primo grado dichiarato competente.
Il dato testuale degli artt. 353 e 354 c.p.c. - i quali parlano, appunto, di "primo giudice", e non di "giudice di primo grado" - non
è indifferente, perché il senso di quelle norme è che il giudice di appello non può - salvi i casi eccezionali, o comunque tassativi, di cui alle stesse norme - restituire la causa al primo giudice, in quanto, essendo istituzionalmente investito di poteri sostitutivi di quest'ultimo, deve adottare egli stesso i provvedimenti che avrebbe dovuto adottare il primo giudice.
Ma, se è così, è altrettanto evidente che il giudice di appello non può emettere provvedimenti che il primo giudice non avrebbe potuto assumere;
se egli, invece, decidesse nel merito una causa che il primo giudice non poteva decidere, perché incompetente, farebbe molto di più che sostituirsi al primo giudice, in quanto eserciterebbe un potere che questi non aveva.
E ciò comporterebbe, inoltre, la violazione del principio del doppio grado di giurisdizione, il quale, se è vero che non ha rango costituzionale, esiste comunque nella legge ordinaria (quantomeno con riferimento al giudizio ordinario di cognizione), e dunque rileva ai fini interpretativi, nel senso che il doppio grado non può essere escluso se non in presenza di un chiaro (ancorché eventualmente implicito) dettato legislativo (che in questo caso manca).
Infine, ove si ritenesse che il giudice di appello debba in ogni caso pronunciare nel merito, anche se riconosca l'incompetenza del giudice di primo grado, si finirebbe per togliere ogni pratico rilievo all'incompetenza stessa, giacché l'incompetenza del giudice davanti al quale la causa è proposta non comporterebbe N. R.G. 9 / 10
alcuna conseguenza: il giudice competente in primo grado verrebbe irrimediabilmente escluso dal processo se la causa dovesse comunque essere decisa nel merito dal giudice di appello (la cui competenza, per di più, è determinata con riferimento al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, e non a quello che sarebbe stato, invece, competente).
Nel caso di specie, correttamente, l'appellante ha eccepito l'incompetenza per territorio in favore del Giudice di Pace di , Pt_3 foro del convenuto, odierno appellante, e forum commissi delicti.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, alla luce delle ragioni della decisione, con particolare riferimento alla non contestazione del vizio di primo grado improntato a buona fede e alla decisione di solo rito, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente per il presente grado ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Sulle spese di primo grado dovrà invece pronunziarsi il giudice di prime cure territorialmente competente.
Alla declaratoria di incompetenza del Giudice di Pace della Sala
NA non può pertanto conseguire la decisione della causa nel merito da parte del giudice di appello, dovendosi piuttosto concedere alle parti i termini di cui all'art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado dichiarato competente, individuato nel Giudice di Pace di . Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro S4 RUOLO N.N. Civile, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza, dichiara l'incompetenza per territorio del giudice di pace di Sala N. R.G. 10 / 10
NA, indicando l'ufficio del giudice di pace di Pt_3 quale giudice competente territorialmente davanti al quale la causa andrà riassunta nel termine di legge;
2) Compensa integralmente le spese del grado di appello;
3) Le spese del primo grado alla sentenza di merito;
Lagonegro, data
Il Magistrato dott. Riccardo Sabato