Sentenza 24 marzo 2014
Massime • 1
Nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del n. 4 dell'art. 395 cod. proc. civ., deve valutarne la decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa; ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logico-giuridica, il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento.
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 41683 del 27https://www.laleggepertutti.it/
- 2. Sentenza Cassazione Civile n. 35957 del 22https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 22/11/2021, (ud. 12/10/2021, dep. 22/11/2021), n.35957 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 2 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente – Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere – Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere – Dott. ABETE Luigi – Consigliere – Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso R.G. 18638-2019 e sul ricorso R.G n. 29204/2019 proposti da: T.R., G.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI SMARGIASSI, rappresentati e difesi dagli avvocati ALBERTO TEDOLDI, MARCO GIANI; – …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/03/2014, n. 6881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6881 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PICCIALLI Luigi - Presidente -
Dott. PICCININNI Luigi - Consigliere -
Dott. PROTO Cesare Antonio - Consigliere -
Dott. MANNA Felice - rel. Consigliere -
Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 12626-2008 proposto da:
QU IL C.F. [...], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIANNA DIONIGI 17, presso lo studio dell'avvocato SANTUCCI ROBERTO, rappresentato e difeso dall'avvocato SANZO SALVATORE;
- ricorrente -
contro
AL PA C.F. [...], ER CA C.F. [...], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MATTEO BOIARDO 17, presso lo studio dell'avvocato MANCINI ERNESTO, rappresentati e difesi dall'avvocato CASILI GIORGIO;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 748/2007 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/03/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/2014 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL CORE Sergio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1866 del 13.6.2003 la Corte d'appello di Milano, definendo nel merito una controversia fra l'arch. IN AN e i coniugi AT AL e TI CE, in ordine al compenso professionale spettante al primo per un progetto di ristrutturazione immobiliare, in riforma della decisione di primo grado quantificava il credito in Euro 14.336,94 e condannava il predetto professionista a restituire ai committenti la somma in esubero già corrispostagli.
Tale sentenza era impugnata sia per revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 sia per cassazione, con esito negativo in entrambi i casi.
In particolare, l'impugnazione per revocazione si basava su ciò, che "... nel procedere alla verifica (ritenuta preliminare ed assorbente) circa la effettiva esecuzione da parte dell'arch. IN della complessa attività progettuale esposta nella parcella, la Corte ha incentrato il proprio esame esclusivamente sulle 13 tavole prodotte dall'appellante nel giudizio di secondo grado (doc. 1 fascicolo secondo grado), erroneamente ritenendo che quelle n. 13 tavole fossero il "progetto" su cui essa era chiamata ad esprimersi: al contrario, la produzione di quelle 13 tavole (come la difesa dell'attore in revocazione aveva invano sottolineato nell'atto d'appello e poi nella comparsa conclusionale ed ancora nella memoria di replica), lungi dal rappresentare dimostrazione della esecuzione dell'attività progettuale esposta in parcella (prova già ampiamente fornita), era stata effettuata dall 'appellante per comprovare l'erroneita' delle affermazioni contenute nella sentenza di primo grado, secondo cui, nel caso di specie, sarebbe totalmente mancata la collaborazione tra committente e professionista, con la conseguenza che il progetto finale - sulla cui effettiva realizzazione nessuno, prima dell'estensore della sentenza che qui si impugna, ha mai nutrito dubbi di sorta - non sarebbe stato completamente rispondente alle esigenze dei sigg.ri AT e TI...".
Nel decidere tale impugnazione per revocazione la Corte d'appello di Milano, con sentenza n. 748/07, escludeva che ricorressero gli estremi del dedotto errore revocatorio, consistente, secondo l'arch. IN, nell'avere la Corte di merito ritenuto non depositato il progetto su cui si era incentrato il dibattito fra le parti. In particolare, il giudice della revocazione riteneva che il dedotto errore di fatto non fosse di natura sostanziale, ma processuale, e che ad ogni modo esso non sarebbe stato decisivo perché non necessariamente l'esistenza dei documenti asseritamente prodotti avrebbe comportato una decisione favorevole all'arch. IN. Per la cassazione di quest'ultima sentenza IN AN propone ricorso affidato a due motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso AT AL e TI CE. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Col primo motivo d'impugnazione è dedotta la violazione dell'art. 395 c.p.c., n. 4, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 (rectius, 4).
La Corte territoriale, sostiene parte ricorrente, ha errato lì dove ha ritenuto che la natura processuale del fatto oggetto d'errore osterebbe alla configurabilità della fattispecie revocatoria dedotta. Al contrario, anche il fatto processuale - come, appunto, l'avvenuta produzione o non di determinati documenti - può essere oggetto di errore percettivo e, dunque, di revocazione. La falsa rappresentazione da cui è affetta la sentenza n. 1866/03 della Corte milanese consiste nell'aver ritenuto l'inesistenza del progetto esecutivo, lì dove si afferma che "... esiste per la verità un elenco maggiore di tavole comunicato dall'arch. IN al legale delle controparti dove si allude anche a schemi, stati finali, demolizioni e particolari costruttivi (lettera 29.6.1992 allegata alla relazione del ctp), ma - al di là delle 13 tavole menzionate non è stato prodotto altro nel presente giudizio al fine di consentire al Collegio di verificarne il contenuto". Formula al riguardo i seguenti quesiti di diritto ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c., applicabile alla fattispecie ratione temporis: "dica la Suprema Corte se nell'alveo dell'art. 395 c.p.c., n. 4 siano comprese tutte le ipotesi di falsa rappresentazione della realtà (processuale e/o sostanziale), in conseguenza di un errore, tale per cui in sua assenza la sentenza sarebbe stata in tutto o in parte di segno opposto;
dica la Suprema Corte se l'erroneo convincimento del giudice d'appello circa il mancato deposito di documenti che invece sono stati assunti dal giudice di primo grado a base della propria decisione integri o meno un vizio revocatorio ex art. 395 c.p.c., n. 4". 2. - Col secondo motivo parte ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa il fatto controverso e decisivo della natura revocatoria dell'errore denunciato, in relazione all'art. 360 c.p.c., n.
5. Posto che la sentenza n. 1866/03 della Corte d'appello di Milano, impugnata per revocazione, era stata chiara e netta nel rilevare che l'esito negativo della controversia per l'arch. IN era la diretta ed esclusiva conseguenza dell'affermata (ed erronea) insussistenza agli atti del progetto esecutivo, che la Corte ritenne in allora mai presentato e non compendiato nelle 13 tavole, non si vede come l'accertamento positivo dell'avvenuto deposito del documento sarebbe stato privo di valore decisivo. Ed in ciò risiede la contraddizione logica della sentenza impugnata. 3. - I due motivi, da esaminare congiuntamente per la loro complementarietà, sono fondati.
La sentenza impugnata ha escluso l'esistenza delle condizioni della proposta impugnazione per revocazione ex art. 395 c.p.c., n. 4 sulla base di due considerazioni - la natura processuale e non sostanziale del fatto su cui è caduto l'errore e la non decisività di esso, nel senso che l'esistenza del documento non necessariamente avrebbe comportato una decisione favorevole all'arch. IN - entrambe errate rispetto alla corretta interpretazione della norma citata. 3.1. - Com'è noto, l'errore previsto come motivo di revocazione consiste in una falsa percezione della realtà, in una svista obiettivamente ed immediatamente rilevabile, che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo, incontestabilmente escluso dagli atti e documenti di causa, ovvero l'inesistenza di un fatto decisivo, che dagli atti e documenti medesimi risulti positivamente accertato (giurisprudenza costante di questa Corte: cfr. per tutte S.U. n. 26022/08). Tale errore, oltre a riguardare un fatto sul quale la sentenza revocanda non si è pronunciata, deve essere essenziale e decisivo (nel senso che tra l'erronea percezione del giudice e la pronuncia da lui emessa deve sussistere un rapporto causale tale che senza l'errore la pronuncia medesima sarebbe stata diversa) e deve risultare sulla sola base della sentenza, nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati (v. Cass. n. 75/99). 3.1.1. - Contrariamente a quanto supposto nella sentenza impugnata, la revocazione ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 è esperibile non soltanto nell'ipotesi di errore ricadente su di un fatto sostanziale. I numerosi precedenti di questa S.C. sulla differenza tra errore revocatorio ed errore motivazionale, quest'ultimo censurabile in sede di legittimità ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5 non autorizzano a ritenere che, sostituito all'errore di valutazione logico-giuridica il suo contrario, vale a dire l'errore di tipo percettivo, le suddette previsioni normative siano fra loro perfettamente simmetriche;
e che dunque l'ambito applicativo dell'una abbia un'estensione pari a quello dell'altra. La falsa rappresentazione in cui si sostanzia l'errore revocatorio può avere ad oggetto tanto un fatto sostanziale quanto un fatto processuale, cioè tanto il dato storico quanto l'atto che lo immette all'interno del processo. Relativamente ad un documento, l'errore può riguardare, pertanto, il suo contenuto dichiarativo (fatto sostanziale) ovvero la sua avvenuta produzione in giudizio secondo le norme di rito (fatto processuale). Che la revocazione possa riguardare anche l'errore sul fatto processuale è, del resto, conclamato dalla giurisprudenza di questa Corte sulla revocazione della sentenza che (senza una previa attività valutativa di supporto al proprio assunto) abbia erroneamente affermato o escluso la proposizione di una domanda giudiziale (cfr. Cass. nn. 27555/11 e 12958/11). 3.1.2. - Per assumere carattere revocatorio l'errore di fatto deve essere, altresì, decisivo. Tale requisito ricorre - e si passa così ad esaminare il secondo errore di diritto in cui è incorsa la sentenza impugnata - allorché vi sia un necessario nesso di causalità tra l'erronea supposizione e la decisione resa (cfr. Cass. n. 11657/06); nesso che deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti processuali regolarmente depositati (v. Cass. n. 75/99). Tale causalità va intesa in senso non già storico ma logico-giuridico, che non si tratta di stabilire se il giudice autore del provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera diversa ove non avesse commesso l'errore di fatto, bensì di stabilire se la decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di quell'errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n. 3935/09; cfr. anche Cass. n. 6367/96 che parla di "causalità necessaria"). 3.2. - Nel caso specifico, la Corte territoriale, "anche a prescindere da ogni valutazione sulla effettiva presenza agli atti dei documenti prodotti" (v. pag. 10 sentenza impugnata), ha ritenuto che il fatto decisivo da cui era dipesa la decisione della causa non era costituito dall'avvenuta produzione dei documenti in questione, ma dalla circostanza che l'intera progettazione espressa dalla combinazione delle tredici tavole allegate non si presentava come un progetto esecutivo. Conclusione negativa, questa, che secondo il giudice della revocazione non si sarebbe necessariamente e pacificamente trasformata in positiva per la sola presenza dei documenti ritenuti non prodotti, "senza la necessità di un'attività di valutazione e di interpretazione del loro contenuto", che sarebbe stato "certamente inammissibile compiere in (...) sede rescindente". 3.2.1. - Il ragionamento svolto dalla Corte milanese non è corretto sotto due profili, perché ha finito per confondere il "fatto" oggetto dell'errore con la ratio decidendi della sentenza revocanda, e il requisito di decisività con l'attitudine dei documenti non esaminati a invertire l'esito della lite.
Così procedendo, la Corte distrettuale ha operato un controllo diverso da quello imposto dall'art. 395 c.p.c., n. 4, parificandolo impropriamente a quello che il giudice di legittimità compie, ex art. 360 c.p.c., n. 5, sulla decisività del documento non considerato nella sentenza di merito ma non per questo dato per assente agli atti. Non solo, ma non si è avveduta di un vero e proprio cortocircuito logico-giuridico, reso dalla conclusione per cui sarebbe revocatorio solo l'errore la cui dimostrazione coincida con un nuovo esame di merito favorevole alla parte impugnante. Ne risulta inammissibilmente soppressa la distinzione logico-giuridica fra giudizio rescindente e giudizio rescissorio, che il ragionamento operato dalla Corte lombarda condurrebbe a sovrapporre di necessità l'uno con l'altro. Per contro, la fase rescissoria del giudizio per revocazione può essere contestuale a quella rescindente (v. Cass. nn. 2105/87 e 3961/76), ma non per questo vi si identifica, ne' in senso logico-giuridico ne' in senso temporale.
4. - Pertanto e conclusivamente va affermato ex art. 384 c.p.c., comma 1 il seguente principio di diritto, cui si atterrà il giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della Corte d'appello di Milano: "nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice, una volta verificato l'errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi dell'art. 395 c.p.c., n. 4 deve valutarne la decisività a stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, vale a dire operando un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente l'affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione stessa;
ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la sentenza impugnata risulti in tal modo priva della sua base logico-giuridica, deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame del merito della controversia, che tenga conto dell'effettuato emendamento".
4.1. - Al giudice di rinvio si rimette, ai sensi dell'art. 385 c.p.c., comma 3, anche la pronuncia sulle spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che provvedere anche sulle spese di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2014