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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 1933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1933 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 06/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4110 / 2022
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
( ) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RUSSO LUIGI ) che la rapp.ta e difende in virtù di C.F._2 procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. ITALA DE CP_1
BENEDICTIS ( ) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 14-06-2022 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 29-10-2019 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1 attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva CP_1 il rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura. La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che parte ricorrente
è affetta da Artrosi diffusa di grado avanzato ad evoluzione deformante con grave compromissione della deambulazione;
scompenso cardiaco cronico in cardiomiopatia ad evoluzione dilatativa ed ipocinetica trattata con impianto di
ICD; vasculopatia cerebrale cronica;
insufficienza renale cronica;
BPCO; diabete mellito di tipo 2 in trattamento con NID;
ipotiroidismo secondario a tiroidectomi in trattamento ormonale sostitutivo;
gammopatia monoclonale;
incontinenza urinaria”.
Tali patologie rendono la ricorrente incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e in condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 legge n.104/1992
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 L.n.104/92 con decorrenza dall'1-08-2024 per entrambi i requisiti sanitari.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa ed all'odierna domanda giudiziale, impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario della Parte_1 indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 L.n.104/92 con decorrenza dall'1-08-2024 per entrambi i requisiti sanitari;
• dichiara compensate le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere 06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro dott. Roberto Pellecchia all'udienza del 06/10/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al n.r.g. 4110 / 2022
OGGETTO
Opposizione a conclusioni ATP
TRA
( ) elett.te dom.ta presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. RUSSO LUIGI ) che la rapp.ta e difende in virtù di C.F._2 procura rilasciata su foglio separato dal ricorso introduttivo telematico. ricorrente
E in persona del Presidente p.t., rapp.to e difeso dall' Avv. ITALA DE CP_1
BENEDICTIS ( ) C.F._3 resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso a questo Giudice del Lavoro depositato in data 14-06-2022 la parte ricorrente esponeva di aver proposto in data 29-10-2019 la domanda amministrativa finalizzata all'accertamento del requisito sanitario per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave di cui all'art.3 comma 3 legge n.104/1992; che il procedimento amministrativo non aveva avuto esito positivo.
Esponeva parte ricorrente di aver proposto procedimento di ATPO ex art.445 bis cpc all'esito del quale la ctu aveva dato esito negativo;
che con l'odierna opposizione averso le conclusioni del ctu chiedeva l'accertamento del requisito sanitario e la condanna dell' al pagamento dei ratei;
con vittoria di spese processuali ed CP_1 attribuzione.
Si costituiva l' che eccepiva l'infondatezza della domanda di cui chiedeva CP_1 il rigetto.
Disposta nuova ctu, all'esito, all'odierna udienza, il Giudice pronunciava sentenza di cui dava lettura. La domanda é fondata e va accolta per quanto di ragione.
Dall'accertamento peritale espletato nel corso del giudizio risulta che parte ricorrente
è affetta da Artrosi diffusa di grado avanzato ad evoluzione deformante con grave compromissione della deambulazione;
scompenso cardiaco cronico in cardiomiopatia ad evoluzione dilatativa ed ipocinetica trattata con impianto di
ICD; vasculopatia cerebrale cronica;
insufficienza renale cronica;
BPCO; diabete mellito di tipo 2 in trattamento con NID;
ipotiroidismo secondario a tiroidectomi in trattamento ormonale sostitutivo;
gammopatia monoclonale;
incontinenza urinaria”.
Tali patologie rendono la ricorrente incapace di compiere autonomamente gli atti della vita quotidiana e in condizione di handicap grave ai sensi dell'art.3 comma 3 legge n.104/1992
La relazione peritale è logica ed adeguatamente motivata sicchè le conclusioni sono fatte proprie da questo Giudicante.
Ne consegue che la domanda va accolta con il riconoscimento del requisito sanitario previsto per la prestazione dell'indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 L.n.104/92 con decorrenza dall'1-08-2024 per entrambi i requisiti sanitari.
Lo spostamento della decorrenza rispetto alla domanda amministrativa ed all'odierna domanda giudiziale, impone la declaratoria di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, così provvede:
• Dichiara la sussistenza in capo a del requisito sanitario della Parte_1 indennità di accompagnamento e della condizione di handicap grave ex art.3 comma 3 L.n.104/92 con decorrenza dall'1-08-2024 per entrambi i requisiti sanitari;
• dichiara compensate le spese di lite tra le parti
Santa Maria Capua Vetere 06/10/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Roberto Pellecchia)