Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 08/05/2025, n. 2871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2871 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Terza Sezione Civile
composta dai magistrati
CASABURI Geremia Presidente
STERLICCHIO Antonella Miryam Consigliere rel.
CIMINI Biagio Roberto Consigliere riunita in camera di consiglio, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6082 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
Avv. GUERRA LUCA
e
TRoparte_1
Avv. LILLI FRANCESCO
Avv. ALGIERI PIETRO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'appellante in epigrafe impugna la sentenza n. 16044 del 2024 con cui il Tribunale di Roma ha deciso quanto segue: “CONCLUSIONI: per l'opponente (verbale dell'udienza di p.c.): “… Il procuratore dell'opponente precisa le conclusioni riportandosi a quelle in atti e in particolare a quelle svolte nell'atto di citazione e precisamente insiste per la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese;
chiede l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. …”; per l'opposta (comparsa di risposta): “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: In via principale, rigettare l'avversa opposizione perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il Decreto Ing.vo n. 5726/2021 rendendolo definitivo in ogni sua statuizione. Per l'effetto, condannare la soc. in persona del legale rappresentante p.t., TRoparte_1 al pagamento della cifra di euro 43.920,00. Condannare la soc. TRoparte_1
in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese e compensi del presente
[...] giudizio ai sensi del D.M. n. 55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018, in favore dello scrivente Avvocato con attribuzione in quanto antistatario. Condannare l'odierna soc. opponente ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 cpc per i danni da lite temeraria, da determinarsi in via equitativa dal giudice ex. Art 1226 cc. Concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ing.vo opposto n. 5726/2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 648 c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione …”. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
23/3/2021 di questo Tribunale (n. 16392/2021 r.g.), ottenuto dalla S.I.E.M.E. - Società Idro Elettro Meccanica Edile S.r.l. (nel prosieguo anche solo ) per il pagamento Pt_1 della complessiva somma di € 43.920,00 oltre interessi e spese di lite, quale asserito credito derivante dal lamentato mancato pagamento del personale distaccato dall'ingiungente in favore di essa attrice in esecuzione dell'accordo del 27/3/2018, come risultante dalla fattura elettronica n. F0105 dell'1/8/2019. Al riguardo l'attrice allegava che effettivamente era stato sottoscritto il contratto del 27/3/2018, con il quale aveva distaccato il proprio personale in favore di essa opponente per la Pt_1 realizzazione dell'impianto di sicurezza nella cittadella giudiziaria di Salerno;
che il contratto prevedeva che: i) il distacco parziale dei dipendenti indicati nella tabella trascritta nelle premesse dell'accordo; ii) il corrispettivo era determinato in € 84.000,00; iii) la durata del contratto era di 94 giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'accordo, con indicazione del termine di cessazione di efficacia per il 29/6/2018; iv) la durata del distacco non poteva essere rinnovato oltre il termine di efficacia del contratto di appalto sottoscritto tra essa opponente e il Comune di Salerno;
che effettivamente l'accordo era stato oggetto di quattro proroghe, datate rispettivamente 28 giugno, 24 luglio, 3 agosto e 9 settembre del 2018; che i relativi accordi sulla proroga constavano di un'unica clausola contrattuale, con cui era stata pattuita solo la modifica del termine di efficacia del contratto, senza alcuna modifica in ordine alle condizioni economiche sottoscritte con il contratto principale del 27/3/2018; che pertanto, in base alla volontà contrattuale, come desumibile dagli accordi di proroga, era evidente che le parti avessero convenuto solo il differimento dei termini di efficacia del contratto di distacco del personale, rinunciando a qualsiasi modifica delle clausole inerenti il corrispettivo contrattuale o, comunque, al riconoscimento di compenso aggiuntivo rispetto a quello pattuito con l'accordo iniziale;
che pertanto la richiesta dell'ingiungente, relativa alla somma asseritamente dovuta per il quarto e ultimo distacco di personale, si poneva in contrasto con il complessivo dato contrattuale;
che con l'ultimo accordo, relativo alla proroga del 4/9/2018, era stata prevista la proroga del contratto principale per soli ulteriori 26 giorni (fino al 5/10/2018), per cui emergeva l'eccessività e la sproporzionalità del preteso credito, atteso che l'ingiungente per un periodo di tempo così limitato aveva allegato di essere creditrice di un importo pari al 50% del compenso concordato con il contratto originario;
che inoltre già precedentemente era stata contestata alla l'emissione del titolo Pt_1 fiscale e la fondatezza della pretesa poi azionata monitoriamente. In punto di diritto l'opponente eccepiva l'inefficacia del decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c., atteso che la notifica era stata eseguita decorso il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione del provvedimento giurisdizionale;
che in ogni caso, alla luce delle precedenti osservazioni in fatto, la pretesa era infondata nel merito, in quanto -come detto- con i successivi accordi erano state concordate delle proroghe, senza che fosse stata apportata alcuna modifica alle condizioni economiche originariamente pattuite;
che in particolare non era stato convenuto il riconoscimento di un compenso aggiuntivo o integrativo rispetto a quello pattuito e integralmente saldato da essa attrice;
che inoltre, in relazione al quantum, andava evidenziato che l'importo del compenso contrattuale per l'ultima proroga, come indicato e richiesto in ricorso, era stato pag. 2/16 determinato unilateralmente dalla convenuta, in assenza di qualsiasi accordo. Tanto premesso, l'opponente instava per l'accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di citazione: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento delle causali illustrate e sulla scorta degli accertamenti e delle declaratorie a tal fine necessarie: In via preliminare: rigettare, anche “inaudita altera parte” e prima dell'udienza di comparizione, la richiesta di concessione di provvisoria efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo opposto per i motivi di cui in narrativa. Nel merito accertare e dichiarare: l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per decorso del termine ex art. 644 c.p.c.; in accoglimento alla proposta domanda giudiziale, accertare per i motivi tutti di cui in narrativa l'infondatezza del decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, annullare, revocare e/o comunque dichiarare privo di efficacia il suddetto provvedimento giurisdizionale il provvedimento impugnato;
condannare la società odierna convenuta opposta per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. da determinarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c.; condannare la Società odierna convenuta al pagamento di tutte le spese legali e processuali da distrarsi a favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari. Con condanna di spese ed onorari di giudizio”. Con decreto ex art. 168 bis, comma 5, c.p.c. del 6/9/2021 era differita dal 29/11/2021 al 7/12/2021 l'udienza di prima comparizione. In data 1/12/2021 si costituiva in giudizio l'opposta Società Idro Meccanica Edile - SIEME S.r.l., che, contestata la domanda attrice, instava per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in comparsa di risposta e riportate in epigrafe.
Con decreto del 3/11/2021, alla luce dell'art. 221, comma 4, D.L. 34/2020 convertito nella L. 77/2020 e successive modifiche, era disposto che l'udienza del 7/12/2021 si svolgesse in modalità cartolare, con assegnazione alle parti di termine fino a cinque giorni prima per depositare note di trattazione scritta: parte attrice depositava la propria nota di trattazione scritta in data 29/11/2021 (“Nell'interesse della
[...]
i sottoscritti Avv.ti Francesco Lilli e Pietro Algieri si riportano TRoparte_2 integralmente all'atto introduttivo del presente giudizio ed insistono nel rigetto della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Difatti, è lapalissiano che le proroghe contrattuali hanno inciso esclusivamente sui termini di esecuzione del servizio e non contemplavano una revisione del corrispettivo contrattuale.
pag. 3/16 Subordinatamente si chiede la concessione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.”), mentre parte convenuta depositava la propria nota di trattazione scritta in data 2/12/2021 (“Con le presenti “note” disposte dal G.U. dott. Scerrato e riferite all'udienza prossima del 07.12 fissata per la prima udienza di comparizione, lo scrivente avv.to Luca Guerra n.q. di procuratore costituito della soc. Parte_1 convenuta/opposta, nel riportarsi a tutto quanto fin qui prodotto, dedotto, eccepito e richiesto (comparsa di costituzione) insiste per l'integrale rigetto della domanda di parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e successiva definitiva conferma del decreto ingiuntivo n. 5726/2021. Nello specifico val la pena ribadire che il credito maturato dalla riferisce ai costi relativi al distacco dei suoi operai Parte_1
a favore della per il periodo dal 30.06.2018 al 05.10.2018, come da CP_1 documentazione prodotta anche dalla stessa soc. opponente (accordi di proroghe e comunicazioni Unilav). Atteso, inoltre, che l'opposizione de qu(a) ha scopo meramente defatigatorio giacché non fondata su prova scritta né di pronta soluzione, si reitera la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 cod. proc. civ. del
Decreto Ingiuntivo n. 5726/2021 qui opposto. Circa il prosieguo del giudizio, si chiede rinvio ex art. 183, comma 6 cpc. Ai fini della Pratica Forense si d(à) atto della partecipazione alla stesura delle presenti Note di Trattazione Scritta del Dott. Vincenzo Carpentieri. Unitamente alle presenti note si depositano, allegandoli, i documenti estratti come duplicati dal fascicolo monitorio R.G. n. 16392/2021 dell'intestato Tribunale, all'epoca prodotti per l'ottenimento del decreto ingiuntivo qui opposto”). All'udienza del 7/12/2021, svolta appunto con modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, era disposto il rigetto dell'istanza ex art. 648 c.p.c., stante l'emersa inefficacia del decreto ingiuntivo, e, rilevato comunque che il processo poteva proseguire per l'accertamento della fondatezza o meno della pretesa creditoria, contenuta nel ricorso monitorio, era disposto rinvio all'udienza dell'11/4/2022 per l'adozione degli eventuali provvedimenti istruttori, con assegnazione dei richiesti termini ex art. 183/6 c.p.c.. Con decreto del 3/3/2022, alla luce del richiamato art. 221, comma 4, era disposto che l'udienza dell'11/4/2022 si svolgesse in modalità cartolare, con assegnazione alle parti di termine fino a cinque giorni prima per depositare note di trattazione scritta: parte attrice depositava la propria nota di trattazione scritta in data 28/3/2022 (“Nell'interesse della i sottoscritti Avv.ti Francesco Lilli e Pietro TRoparte_2
Algieri si riportano integralmente alle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. qui integralmente richiamate e trascritte e si chiede che la causa venga rinviata per precisazione delle conclusioni”), mentre parte convenuta depositava la propria nota di trattazione scritta in data 6/4/2022 (“Con le presenti “note” disposte dal G.U. dott. Scerrato e riferite all'udienza prossima del(l') 11.04 fissata per l'ammissione dei mezzi istruttori, lo scrivente avv.to Luca Guerra n.q. di procuratore costituito della soc. convenuta/opposta, nel riportarsi a tutto quanto fin qui prodotto, dedotto, Parte_1 eccepito e richiesto, insiste per l'integrale rigetto della domanda di parte opponente in quanto infondata in fatto ed in diritto e successiva definitiva conferma del decreto ingiuntivo n. 5726/2021. Nello specifico val la pena ribadire che il credito maturato dalla riferisce ai costi relativi al distacco dei “suoi” dipendenti a favore Parte_1 della per il periodo dal 30.06.2018 al 05.10.2018, come da documentazione CP_1 prodotta anche dalla stessa soc. opponente (accordi di proroghe e comunicazioni pag. 4/16 Unilav). Ritenuto, pertanto, che il credito vantato dalla risulta Parte_1 documentalmente provato, chiede rinviarsi il giudizio per la precisazione delle conclusioni. Ai fini della pratica forense si d(à) atto della partecipazione alla stesura delle presenti note di trattazione scritta del dott. Vincenzo Carpentieri”). All'udienza dell'11/4/2022, svolta appunto con modalità cartolare e con redazione di apposito verbale, si prendeva atto a verbale “… dell'avvenuta rituale comunicazione alle parti del predetto decreto …”; era “… constatato che sono state depositate note di trattazione cartolare in cui le parti hanno insistito nelle rispettive istanze e difese …” ed era disposto rinvio all'udienza del 9/4/2024 per la precisazione delle conclusioni, essendo stato “… ritenuto che la causa è matura per la decisione sulla base della documentazione prodotta, senza necessità di ulteriore attività istruttoria …”. All'udienza del 9/4/2024, comparso il solo procuratore dell'opponente, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni precedentemente indicate, con assegnazione dei richiesti termini ex artt. 190 e 281 quinquies c.p.c., termini venuti a scadere in data
1/7/2024.
Nel verbale dell'udienza del 9/4/2024 era riportato, per quanto di interesse, che “…
Oggi 9 aprile 2024, alle ore 9,48, innanzi al dott. Francesco Remo Scerrato, è comparso: per la parte attrice (opponente) … l'avv.to Algieri Pietro, anche in sostituzione dell'avv.to Francesco Lilli;
per parte convenuta (opposta) …, pur costituita con l'avv.to Guerra Luca, nessuno è presente;
…” e che “… L'Ufficio dà atto che l'ordinanza resa all'udienza dell'11/4/2022, svolta in modalità cartolare, risulta comunicata al procuratore della convenuta nella stessa giornata dell'11/4/2022 …”.
Stante la mancata comparizione in udienza del procuratore della società convenuta, in epigrafe sono state riportate le conclusioni rassegnate nella comparsa di risposta.
Risulta che solo parte opponente ha depositato scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'opposizione è fondata e va accolta.
2. La ricorrente aveva allegato, a fondamento del preteso credito di € 43.920,00 Pt_1 portato dalla fattura elettronica n. F0105 dell'1/8/2019, che il predetto credito derivava dall'esecuzione dell'accordo intercorso con la debitrice TRoparte_1 sottoscritto in data 27/3/2018, avente ad oggetto il 'distacco' di personale di essa ricorrente 'con adeguate conoscenze' presso la cittadella giudiziaria di Salerno, ove la TR era impegnata nella realizzazione di impianti di security in forza di apposto contratto con il Comune di Salerno;
che inizialmente il suddetto accordo aveva previsto una durata di 94 giorni, con scadenza fissata al 29/6/2018, termine poi prorogato per quattro volte a seguito di sottoscrizione di altrettante scritture private in data
28/6/2018, in data 24/7/2018, in data 3/8/2018 e in data 4/9/2018, con scadenza definitiva al successivo 5/10/2018; che l'importo di € 43.920,00, oggetto di ingiunzione, TR era riferito al corrispettivo dovuto dalla per il servizio di 'distacco' dei lavoratori di essa ricorrente in relazione alla quarta e ultima proroga del 4/9/2028, con definitiva cessazione del servizio di 'distacco' appunto in data 5/10/2018; che senza esito erano state le richieste di bonario componimento della controversia, per cui si era reso necessario agire il via monitoria per il relativo pagamento.
3. Da parte sua l'opponente, ammessa la conclusione del ricordato contratto e ammesse le quattro proroghe succedutesi fino a quella del 4/9/2018 con definitivo termine del rapporto in data 5/10/2018, ha eccepito l'inesistenza di qualsiasi ragione di pag. 5/16 credito dell'opposta in relazione all'ultima proroga, in quanto l'accordo riguardava appunto solo la proroga e non vi era prova dell'accordo sul compenso, infatti unilateralmente determinato dall'opposta.
pag. 6/16 4. In comparsa di risposta la convenuta ha dedotto che l'esistenza del credito era documentata sulla base dei pacifici accordi di proroga intercorsi fra le parti;
che inoltre il credito era provato anche dalle comunicazioni obbligatorie 'Unilav' trasmesse da essa convenuta agli organi competenti per ciascuno dei dipendenti distaccati, comprovanti l'effettività delle prestazioni lavorative svolte dagli stessi TR presso la cittadella giudiziaria di Salerno a beneficio della durante tutto il periodo compreso nelle proroghe e cioè dal 30/6/2018 fino al 5/10/2018; che ciascun documento 'Unilav' indicava, con riferimento ai periodi temporali di tutte le intervenute proroghe e per ogni lavoratore distaccato: il datore di lavoro (ossia appunto essa convenuta), la sede presso la quale erano svolti i lavori (cittadella giudiziaria di Salerno), la data d'inizio e di fine del distacco e il datore di lavoro presso TR cui i lavoratori erano distaccati (appunto la;
che in tale contesto fattuale non era condivisibile la tesi dell'opponente sul fatto che i costi di distacco, relativi ai richiamati accordi di proroga, si sarebbero dovuti ricomprendere nell'importo previsto dall'originario contratto del 27/3/2018 (€ 84.000,00 + IVA), già corrisposto, ma riferito unicamente al periodo ricompreso dal 27/3/2018 al 29/6/2018; che non era condivisibile il ragionamento dell'opponente sul fatto che le successive integrazioni al contratto avrebbero previsto solo il differimento temporale dell'accordo principale, senza apportare alcuna modifica alle condizioni economiche originariamente pattuite;
che invero, a seguire detta impostazione, essa convenuta avrebbe acconsentito ad un utilizzo totalmente gratuito delle prestazioni fornite dai propri lavoratori distaccati con le note proroghe contrattuali, senza ricavarne alcun tipo di utilità economica;
che quindi il dato contrattuale non poteva essere interpretato nel senso prospettato dall'opponente, atteso che gli accordi di proroga avevano avuto ad oggetto prestazioni ulteriori e si riferivano ad un periodo temporale diverso rispetto a quello previsto dall'articolo 8 dell'accordo principale, il quale prevedeva testualmente: “il presente accordo ha la durata di 94 giorni fino al 29/6/2018”, e che l'importo di € 84.000,00 + IVA atteneva unicamente al primario accordo riferito al periodo dal 27/3/2018 al 29/6/2018; che la locuzione, usata negli accordi di proroga, “senza comportare una modifica dell'articolo 7 – Prezzi e modalità di pagamento”, non poteva in alcun modo giustificare che la proroga contrattuale del rapporto di distacco venisse effettuata a titolo gratuito, in quanto sarebbe stato in chiaro contrasto con la logica commerciale- societaria, connaturata da rapporti a stampo prettamente oneroso;
che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, la richiesta di pagamento non si riferiva solo all'ultima proroga fino alla scadenza del 5/10/2018, ma si riferiva a tutto il periodo di proroga e cioè dal 30/6/2018 (prima proroga) fino al 5/10/2021 (termine ultimo del distaccamento), come risultava riportato nella fattura azionata;
che inoltre, oltre a produrre le comunicazioni 'Unilav' obbligatorie, atte a dimostrare l'effettività delle TR prestazioni svolte dai lavoratori distaccati a vantaggio della nel predetto periodo, veniva depositato anche il prospetto del 'ribaltamento costi' pari ad € 36,000.00 + IVA, calcolato in rapporto alle ore di lavoro di ciascun dipendente, interessato al distacco, nei mesi di luglio, agosto e settembre 2018; che pertanto gli oneri relativi al costo del personale distaccato, sostenuti da essa opposta per il periodo di proroga ricompreso dal 30/6/2018 al 5/10/2018 dovevano essere integralmente corrisposti.
5. Tanto premesso, si rammenta che l'odierna opposta ha agito in via monitoria per il pagamento della complessiva somma di € 43.920,00, oltre interessi e spese di lite, quale pag. 7/16 asserito credito derivante dal distacco di proprio personale presso l'opponente, come risultava dalla fattura n. F0105 dell'1/8/2019. 6. Giova a questo punto preliminarmente ricordare, come da consolidata giurisprudenza dell'Ufficio, che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15224/2020); quindi il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza -ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
6.1 Va poi ricordato che sia con il ricorso per decreto ingiuntivo sia con la domanda di rigetto dell'opposizione vi è esercizio di un'azione di condanna (cfr. Cass. 9021/2005; Cass. 14486/2019) da parte dell'ingiungente/opposto.
pag. 8/16 6.2 Applicando i principi generali in materia di adempimento contrattuale e di riparto dei relativi oneri allegatori e probatori, deve essere ribadito che nell'azione di adempimento -come appunto nel caso di domanda di condanna contenuta in un ricorso monitorio- il creditore (ossia l'opposto) è tenuto a provare l'esistenza della fonte
(negoziale o legale) del suo diritto, se necessario fornendo anche la prova dell'effettuazione della prestazione a proprio carico, e la scadenza del termine per l'adempimento, ma non anche l'inadempimento da parte dell'obbligato, che va meramente allegato, dovendo infatti essere quest'ultimo, cioè il debitore convenuto ovvero l'opponente, a provare l'esistenza di un fatto modificativo, impeditivo o estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. 13685/2019; Cass. 826/2015; Cass. 8901/2013 e giurisprudenza assolutamente consolidata a partire da Cass. SU 13533/2001); quindi l'opposto (convenuto formale, ma attore sostanziale) è tenuto in primis a provare la fondatezza del credito esatto in via monitoria, mentre solo in un secondo momento, a fronte dell'allegato inadempimento, sorge l'onere per l'opponente (attore formale, ma convenuto sostanziale) di provare, in base a conferente allegazione, l'esistenza di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
7. Dunque era onere di parte opposta (convenuta formale, ma attrice sostanziale) provare l'esistenza del credito, complessivamente portato dalle ricordata fattura.
8. Preliminarmente si osserva che nel ricorso monitorio l'importo di € 43.920,00 (IVA compresa) era stato espressamente ricollegato al distacco di lavoratori “… in forza della quarta ed ultima proroga … intervenuta, come detto, il 4/9/2018, proroga valida ed efficace fino al 5/10/2018 allorquando il servizio di 'distacco' in parola veniva ad interrompersi …” (cfr. ricorso monitorio al punto D).
9. In comparsa di risposta la società opposta ha invece dedotto che, come risultava dalla fattura azionata, la pretesa si riferiva non alla quarta proroga (dal 4/9/2018 al 5/10/2018), ma all'intero periodo di proroga, ossia dal 30/6/2018 al 5/10/2018 (cfr. comparsa di risposta, ove si indica il 2021, ma in realtà è il 2018: “… Nello specifico cp sostiene che oggetto della domanda sia la richiesta di pagamento riferita soltanto all'ultima proroga fino alla oramai nota scadenza del 05.10.2021, il che, chiaramente, non giustificherebbe l'importo richiesto. A riguardo è evidente che l'importo ingiunto non riferisce al solo suddetto periodo ma a tutto il periodo di proroga e cioè dal 30.06
(prima proroga) al 5.10.2021 (termine ultimo del distaccamento), come si evince dalla stessa fattura de qu(a) laddove viene fatto espresso riferimento al periodo ricompreso nelle quattro proroghe …”).
9.1 Si tratta di deduzioni reiterata dall'opposta nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c., Cont ove è dato leggere che “… circa i rilievi mossi dalla sul quantum della pretesa creditoria vantata dalla si ribadisce che la somma ingiunta di euro 36.000,00 + Pt_1
Iva non riferisce, chiaramente, alla sola ed ultima proroga del 05.10.2018 ma ricomprende, come riportato nella fattura n. 105/2019 (in atti), tutto il periodo di proroga del distacco e cioè dal 30.06 al 05.10.2018; l'importo de quo, pertanto, è confacente ai cinque mesi di lavoro effettivamente svolto dai dipendenti distaccati …”. 10. Orbene, premesso che le deduzioni dell'opponente traevano fondamento dal contenuto del ricorso monitorio, in cui invero si era fatto riferimento unicamente alla
“… quarta ed ultima proroga …”, osserva il Giudice che manca in ogni caso la prova della correttezza dei costi 'ribaltati' sull'odierna opponente, di cui si ignora la procedura di calcolo.
pag. 9/16 11. Si richiamano al riguardo i ricordati oneri allegatori e probatori.
12. Difetta del tutto la prova di quali fossero effettivamente i costi, in ipotesi da 'ribaltare' sull'opponente.
13. In base al contratto del 27/3/2018 ('accordo per comando o distacco parziale di personale dipendente'), prodotto da entrambe le parti, era stato concordato, per quanto di interesse, che “gli oneri relativi al costo del personale distaccato pari ad € 84.000,00
+ IVA, saranno corrisposti alla concedente, dietro presentazione di regolare fattura, a 90 giorni data ricevimento fattura fine mese …” (art. 7 – Prezzi e modalità di pagamento) e che “il presente accordo ha la durata di 94 giorni fino al 29/6/2018; comunque non può essere rinnovato oltre il termine d'efficacia del contratto di appalto in premesse …” (art.
8 -durata).
13.1 Dunque il contratto era prorogabile, ma sempre entro la durata del contratto di TR appalto fra la e il Comune di Salerno, e in effetti vi erano state le ricordate proroghe del 28/6/2018 con proroga fino al 27/7/2018, del 24/7/2018 con proroga fino al 3/8/2018, del 3/8/2018 con proroga fino al 31/8/2018 e del 4/9/2018 con proroga fino al 5/10/2018: si tratta di documentazione prodotta da entrambe le parti.
14. In base agli accordi di proroga ('Integrazione accordo per comando di distacco parziale di personale dipendente del 16/4/2018') era previsto -si riportano di seguito i vari accordi di proroga- che a) “… premesso che tra le parti, in data 27 marzo 2018, è stato firmato un accordo per comando di distacco parziale del personale dipendente;
… tra le parti, in data 13 aprile 2018, è stata firmata un'integrazione all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
si conviene e stipula quanto segue: A parziale modifica dell'articolo 8 -Durata- si procede ad una proroga fino al 27 luglio 2018 del citato accordo, senza comportare una modifica dell'art.
6 -Prezzi e modalità di pagamento. Restano ferme tutte le altre condizioni di cui all'accordo del 16 Aprile 2018” (proroga del 28/6/2018); b) “… premesso che tra le parti, in data 27 marzo 2018, è stato firmato un accordo per comando di distacco parziale del personale dipendente;
… tra le parti, in data 13 aprile 2018, è stata firmata un'integrazione all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
… tra le parti, in data 28 giugno 2018, è stata firmata una proroga all'accordo per distacco parziale di personale dipendente, si conviene e stipula quanto segue: A parziale modifica dell'articolo 8 -Durata- si procede ad una proroga fino al 27 luglio 2018 del citato accordo, senza comportare una modifica dell'art.
7 - Prezzi e modalità di pagamento. Restano ferme tutte le altre condizioni di cui all'accordo del 16 Aprile 2018” (proroga del 24/7/2018); c) “… premesso che tra le parti, in data 27 marzo 2018, è stato firmato un accordo per comando di distacco parziale del personale dipendente;
… tra le parti, in data 13 aprile 2018, è stata firmata un'integrazione all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
… tra le parti, in data 28 giugno 2018, è stata firmata una proroga all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
… tra le parti, in data 24 luglio 2018, è stata firmata una proroga all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
si conviene e stipula quanto segue: A parziale modifica dell'articolo 8 -Durata- si procede ad una proroga fino al 31 agosto 2018 del citato accordo, senza comportare una modifica dell'art.
7 - Prezzi e modalità di pagamento. Restano ferme tutte le altre condizioni di cui all'accordo del 16 aprile 2018” (proroga del 3/8/2018); d) “… premesso che tra le parti, in data 27 marzo 2018, è stato firmato un accordo per comando di distacco parziale del personale dipendente;
… tra le parti,
pag. 10/16 in data 13 aprile 2018, è stata firmata un'integrazione all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
… tra le parti, in data 28 giugno 2018, è stata firmata una proroga all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
… tra le parti, in data 24 luglio 2018., è stata firmata una proroga all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
… tra le parti, in data 3 agosto 2018, è stata firmata una proroga all'accordo per distacco parziale di personale dipendente;
si conviene e stipula quanto segue: A parziale modifica dell'articolo 8 -Durata- si procede ad una proroga fino al 5 ottobre 2018 del citato accordo, senza comportare una modifica dell'art.
7 - Prezzi e modalità di pagamento. Restano ferme tutte le altre condizioni di cui all'accordo del 27 marzo 2018” (proroga del 4/9/2018). 14.1 Come proprio doc. 3 l'opponente ha prodotto 'integrazione accordo per comando di distacco parziale di personale dipendente del 16/4/2018', datata il precedente 13/4/2018, con la lista aggiornata dei lavoratori ( , Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
) a far data dal 16/4/2018, con la precisazione che “Restano ferme tutte le altre Per_5 condizioni di cui all'accordo del 16 aprile 2018”; si tratta di analogo documento prodotto dall'opposta in allegato alla nota di trattazione scritta, depositata in data 2/12/2021, per l'udienza del 7/12/2021. 15. Orbene, anche a voler per mera ipotesi ritenere non persuasiva la tesi di parte opponente in ordine all'interpretazione del complessivo dato contrattuale, in quanto, aderendo alla suddetta tesi, l'opposta, che si era accordata per il distacco di proprio personale per una certa somma (€ 84.000 + IVA) per un determinato periodo (dal 27/3/2018 al 29/6/2018 per complessivi 94 giorni), avrebbe proseguito gratuitamente nella messa a disposizione del proprio personale per le successive proroghe, peraltro neanche preventivate né preventivabili in occasione del contratto originario del
27/3/2018, osserva il Giudice, in base alla ragione più liquida, che l'opposta, benché tenutavi in base alla propria posizione processuale di attore in senso sostanziale, non ha provato come sia stato determinato l'importo richiesto in via monitoria, prova viepiù necessaria alla luce del riferimento (in ricorso) al solo periodo dell'ultima proroga (4/9/2018-5/10/2018) e, viceversa, del riferimento (in comparsa di risposta) all'intero periodo delle disposte proroghe dal 30/6/2018 al 5/10/2018.
16. Al riguardo, anche a voler ammettere che effettivamente i dipendenti distaccati abbiano lavorato presso il cantiere della Cittadella Giudiziaria di Salerno e anche a voler ammettere la natura onerosa e non gratuita del distacco anche nel periodo di proroga, non sono stati offerti elementi per determinare, in ipotesi, il quantum debeatur, anche in considerazione del fatto che l'opposta non ha prodotto neanche il più volte richiamato accordo del 16/4/2018: le parti -come detto- hanno prodotto l'accordo del 13/4/2018 che pacificamente è distinto da quello, non conosciuto, del successivo 16/4/2018.
pag. 11/16 17. Non è possibile neanche procedere ad una calcolo proporzionale -ammesso e non concesso che un tale calcolo possa essere giuridicamente corretto-, basandosi sul corrispettivo pattuito nel contratto del 27/3/20 in relazione al periodo lì considerato (94 giorni) e calcolando così un importo giornaliero da utilizzare per i giorni di proroga, atteso che in base all'accordo del 13/4/2018 e alla lista aggiornata risultavano indicati e quindi distaccati cinque lavoratori ( , , ), mentre Per_1 Per_2 Per_3 Per_4 Per_5 nel prospetto contabile, prodotto dall'opposta e relativo ai mesi di luglio-agosto- settembre 2018, risultano indicati solo quattro lavoratori e senza alcun riferimento alla specifica retribuzione oraria e alla specifica qualifica professionale di ciascuno.
18. Dunque, anche a voler prescindere da ogni questione sull'inefficacia probatoria di detto prospetto redatto dalla stessa opposta, che vuole servirsene come mezzo di prova,
è innegabile che nel prospetto risultato indicati solo quattro dipendenti per ogni mese:
, e per i mesi di luglio e agosto e , Per_1 Per_2 Per_3 Per_5 Per_1 Per_2 [...]
e per il mese di settembre;
si rammenta che il dipendente Per_3 Per_6 Per_6 neanche era indicato nel citato accordo di rettifica dell'indicazione del personale del
13/4/2018.
18.1 Dunque, anche a prescindere da quanto detto sulla redazione e provenienza del prospetto riepilogativo, si osserva che non vi è perfetta coincidenza numerica e nominativa fra il citato accordo di rettifica del 13/4/2018 e il predetto prospetto.
19. In detto prospetto risultano indicati il costo orario di € 31,82 per i tre mesi e le ore asseritamente lavorate dei singoli dipendenti distaccati, ma si tratta di dati privi di qualsiasi riscontro obiettivo.
20. Nella memoria ex art. 183/6 n. 2 c.p.c. la convenuta ha dedotto che “… Ai fini istruttori occorre sottolineare che cp nulla contesta circa l'effettività e la regolarità delle prestazioni eseguite dai lavoratori distaccati dalla comparente presso la cittadella giudiziaria di Salerno a Suo beneficio esclusivo durante il periodo previsto nelle proroghe (dal 30.06.2018 al 05.10.2018) …”.
21. Al riguardo è sufficiente osservare che, anche a voler ritenere processualmente emerse “… l'effettività e la regolarità delle prestazioni eseguite dai lavoratori distaccati …” e anche a voler ammettere -come detto- che anche detta proroga dei distacchi dovesse essere pagata, non vi è prova di quali siano stati effettivamente i costi, di cui si era fatto carico l'opposta e da 'ribaltare' sull'opponente.
22. La documentazione relativa alla 'comunicazione obbligatoria Unificato UNILAV', prodotta dall'opposta, se conferma la circostanza, peraltro non contestata dall'opponente, del distacco di dipendenti della presso la Cittadella Giudiziaria Pt_1 di Salerno anche nei periodi di proroga, non consente di individuare elementi che permettano di determinare i costi del personale distaccato ai fini dell'invocato ribaltamento.
23. In conclusione, in base alla ragione più liquida, osserva il Giudice che non si ha alcuna contezza sull'ammontare stesso delle somme in ipotesi ancora da corrispondere all'opposta, qualora, a mente delle superiori premesse, si volesse considerare a titolo oneroso e non gratuito il distacco anche nel periodo di proroga e si volesse considerare non satisfattivo l'originario corrispettivo pattuito per il primo periodo.
24. Alla luce delle risultanze di causa, l'opposizione è fondata, in quanto in ogni caso non vi è prova della fondatezza della pretesa dell'odierna opposta né della debenza del credito esatto in via monitoria.
pag. 12/16 24.1 Non è possibile, in relazione al materiale documentale in atti, neanche procedere all'accertamento della debenza di parte del credito esatto in via monitoria.
24.2 Deve pertanto essere revocato il decreto ingiuntivo opposto e va dichiarato che nulla deve l'opponente alla parte opposta per i titoli dedotti in giudizio.
25. Va rigettata la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. dell'opponente per mancata allegazione e prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi legittimanti una tale condanna (cfr. Cass. 9080/2013; Cass. 27383/2005; Cass. 18169/2004).
25.1 Va altresì rigettata la domanda ex art. 96, comma 1, c.p.c. dell'opposta, stante la fondatezza dell'opposizione.
26. Le spese di lite, liquidate in dispositivo ex DM 147/2022, seguono la soccombenza e vanno poste per intero a carico della convenuta, che ha visto il mancato riconoscimento del credito esatto in via monitoria. 26.1 A fronte della piena vittoria nel merito dell'opponente e dando continuità alla propria giurisprudenza, il rigetto della domanda attorea ex art. 96 c.p.c., mera domanda accessoria, non giustifica alcuna forma di compensazione delle spese di lite
(arg. ex Cass. 9532/2017; Cass. 18036/2022 in appello, ma il principio è ugualmente valido;
contra, peraltro, Cass. 20838/2016).
26.2 Si è preso in considerazione il valore compreso fra il minimo e il medio delle quattro fasi dello scaglione '26.001-52.000' per le 'cause davanti al tribunale', tenuto conto della natura e del valore della controversia, della qualità e quantità delle questioni trattate e dell'attività complessivamente svolta dai difensori della parte vittoriosa, alla luce della natura documentale della decisione e del mancato deposito di scritti conclusionali da parte dell'opposta. 26.3 Il valore da prendere in considerazione è quello relativo al preteso credito dell'opposta, quale risultante dal decreto ingiuntivo, in quanto, diversamente opinando, essendo stata rigettata la domanda dell'opposta, il valore sarebbe pari a zero e si tratterebbe di soluzione non sostenibile (cfr. Cass. 28417/2018). 26.4 Le spese di lite vanno liquidate in favore dei procuratori dell'opponente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
• accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 5726/2021 del 19-23/3/2021 di questo Tribunale (n. 16392/2021 r.g.);
• dichiara che nulla deve l'opponente all'opposta TRoparte_1
i titoli dedotti in giudizio;
TRoparte_3
• rigetta le contrapposte domande ex art. 96 c.p.c.;
• condanna la parte opposta al pagamento delle spese di lite, che liquida, in favore dell'opponente, in € 4.500,00 per compensi professionali e in € 286,00 per spese, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA come per legge;
• ordina la distrazione delle spese di lite in favore dei procuratori dell'opponente, avv.to Francesco Lilli e avv.to Pietro Algieri, che si sono dichiarati antistatari.”. La parte appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'impugnazione.
La causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione.
pag. 13/16 MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato e, pertanto, non merita d'essere accolto. L'appellante impugna la sentenza di cui sopra articolando come segue il motivo d'appello:
“A - Si impugna il capo della sentenza in cui viene dichiarato che non si ha alcuna contezza sull'ammontare delle somme ancora da corrispondere all'Opposta (odierna Appellante) qualora si volesse considerare a titolo oneroso e non gratuito il distacco anche nel periodo di proroga e si volesse considerare non satisfattivo l'originario corrispettivo pattuito per il primo periodo.
Si censura detta enunciazione in quanto in contrasto con i dati fattuali/documentali, in quanto non si è tenuto in giusto e dovuto conto di quanto emerso dall'istruttoria e dal comportamento processuale di cp stessa.
Va subito chiarito che la vicenda trae spunto da accordi intercorsi tra le due compagini Societarie qui contrapposte intervenuti dapprima il 27.03.2018 e poi in fase di rinnovo il 28.06.2018, il 24.07.2018, il 03.08.2018 e in ultimo il 04.09.2018, circa il “distacco” di personale con adeguate conoscenze presso la cittadella giudiziaria di Salerno ove la era impiegata nella realizzazione di impianti di security in forza di apposito CP_2 contratto con il comune di Salerno. Detta circostanza è pacifica in quanto ammessa da cp, nonché documentata fin dalla presentazione di richiesta di Decreto Ingiuntivo al Tribunale di Roma;
come pacifici e documentati gli aspetti economici ivi inseriti nei su richiamati documenti. Venendo subito al punto e, quindi, all'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure, va subito evidenziato e, censurato, il ragionamento dello Stesso laddove viene in pratica validata l'eccezione di cp circa una pretesa e, ci si consenta, davvero incredibile, gratuità dell'ultima proroga, o meglio, gratuità del distaccamento del personale impegnato presso la cittadella giudiziaria in forza ed esclusivo carico della TR
, ma a vantaggio della più semplicemente la prima se ne accollava Pt_1 integralmente i costi e la seconda si avvantaggiava delle suddette prestazione (sic!). Del resto quando si legge nella proroga del 04.09.2018 (l'ultima) “a parziale modifica dell'art. 8 – Durata – si procede ad una proroga fini al 5 ottobre 2018 del citato accordo, senza comportare una modifica dell'art. 7 – Prezzi e modalità di pagamento. Restando ferme tutte le altre condizioni di cui all'accordo del 27 marzo 2018” d'avvero non si comprende come non possa essere interpretata che in un senso soltanto, ossia i prezzi e le condizioni di pagamento restano invariati.
pag. 14/16 Circa il quantum, nonostante la prova documentale fornita nel Giudizio di primo grado, sembrano opportuni i seguenti chiarimenti in considerazione delle argomentazioni, ancora una volta errate, addotte dal primo Giudice. Nello specifico nella sentenza qui impugnata si sostiene che oggetto della domanda sia la richiesta di pagamento riferita soltanto all'ultima proroga fino alla oramai nota scadenza del 05.10.2021, il che, chiaramente, non giustificherebbe l'importo richiesto. A riguardo è evidente che l'importo ingiunto non riferisce al solo suddetto periodo ma a tutto il periodo di proroga e cioè dal 30.06 (prima proroga) al 5.10.2021 (termine ultimo del distaccamento), come si evince dalla stessa fattura de quo laddove viene fatto espresso riferimento al periodo ricompreso nelle quattro proroghe.
Ad ulteriore e definitiva riprova, oltre a produrre le comunicazioni Unilav obbligatorie atte a dimostrare l'effettività delle prestazioni svolte dai lavoratori distaccati a Cont vantaggio della nell'ormai noto periodo, ma sul punto anche il Giudice di primo grado concorda oltre che pacificamente riconosciuto da cp, vi è il prospetto ribaltamento costi della pari ad euro 36,000.00 + Iva mai contestato da cp, Parte_1 calcolato in rapporto alle ore compiute di lavoro da parte di ciasciun dipendente nei mesi di luglio, agosto e settembre.” Il motivo è infondato. Parte appellante, come sopra trascritto, a fronte della sentenza gravata che ha accolto l'opposizione per la mancanza di prova in ordine al quantum dovuto, ha preliminarmente dedotto l'errore del Tribunale che ha riferito il credito alla sola ultima delle quattro proroghe (dal 4.9. al 5.10.2018) anziché a tutto il periodo di proroga compreso tra il 30.6 ed il 5.10.2018. Ebbene, osserva la Corte che nel ricorso per decreto ingiuntivo, invece, l'odierna appellante ha chiesto il pagamento con esclusivo riguardo all'ultima proroga dal 4.9. al 5.10.2018. Ivi si legge, “l'importo di € 43.920,00 per cui si richiede ingiunzione di pagamento, è riferito al corrispettivo dovuto dalla per il servizio di “distacco” dei CP_1 lavoratori dipendenti della di cui ha usufruito, in forza della quarta ed ultima Parte_1 proroga (in atti) intervenuta, come detto, il 04.09.2018, proroga valida ed efficace fino al 05.10.2018 allorquando il servizio di “distacco” in parola veniva ad interrompersi”. Orbene, risulta evidente che, se errore c'è stato, esso non è attribuibile al Giudice che, piuttosto, ha correttamente esaminato l'allegazione della parte in ordine alla causa petendi da questa fatta valere. Allegazione che, va aggiunto, è ribadita persino nell'atto d'appello ove si legge nelle premesse che “l'importo di € 43.920,00 è riferito propriamente al corrispettivo dovuto dalla per il servizio di “distacco” dei lavoratori dipendenti CP_1 della di cui ha usufruito, in forza della quarta ed ultima proroga (in atti) Parte_1 intervenuta, come detto, il 04.09.2018, proroga valida ed efficace fino al 05.10.2018 allorquando il servizio di “distacco” in parola veniva ad interrompersi”. Ad ulteriore conferma della natura ondivaga della prospettazione da parte di Parte_1 Ne discende il rigetto dell'impugnazione volta a sostenere che il credito relativo all'intero periodo di proroga, compreso tra il 30.6 ed il 5.10.2018, è stato dimostrato. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza dell'appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede: respinge l'appello;
pag. 15/16 condanna la alla rifusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
nella misura che liquida in euro 7.000,00, oltre spese TRoparte_1 generali ed oneri di legge, da distrarre in favore degli avvocati LILLI FRANCESCO e ALGIERI PIETRO dichiaratisi antistatari. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, quater, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge del 24 dicembre 2012, n.228.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente
Il Consigliere estensore pag. 16/16