Decreto cautelare 9 febbraio 2026
Sentenza breve 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 09/04/2026, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01621/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00532/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 532 del 2026, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato AR Giachetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso la stessa domiciliato in Milano, via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare
- del provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS- del 05.11.2025, conosciuto il 13.11.2025, con cui è stata respinta la richiesta presentata dal ricorrente di essere assegnato in via prioritaria al Compartimento Polfer di Milano, ai sensi dell’art. 33, co. 5, L. 104/1992;
- del provvedimento di rigetto prot. -OMISSIS- del 01.12.2025, con cui è stato ribadito il contenuto della nota indicata al punto precedente;
- del provvedimento di cui al telegramma di trasferimento n. -OMISSIS-, notificato a mani il 26.01.2026, con cui il Vice Ispettore -OMISSIS- è stato trasferito dal Comparto Polfer Lombardia, sottosezione Milano Porta Garibaldi, alla Questura di Sondrio con decorrenza dal 04.02.2026;
nonché di ogni altro atto prodromico o successivo a quelli enumerati e strettamente collegati ai medesimi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 la dott.ssa EN CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’odierno ricorrente -OMISSIS- espone, in fatto, di aver presentato in data 8.10.2025 istanza ai sensi dell'art. 33, comma 5, della Legge n. 104/1992 per essere assegnato, al termine del 19° Corso di formazione per Vice Ispettore cui stava prendendo parte, presso il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Milano ove già prestava servizio, onde assistere la madre riconosciuta portatrice di disabilità in situazione di gravità e con il medesimo convivente a Milano. Precisa, inoltre, di essere unico figlio e di provvedere in via esclusiva alle esigenze di cura della disabile, essendo anche il padre affetto da invalidità nella percentuale dell’80%.
2. Con provvedimento del 5.11.2025, l’amministrazione ha comunicato al ricorrente che tale richiesta, allo stato, non poteva “ trovare favorevole accoglimento ” e che ulteriori istanze di assegnazione sarebbero state valutate “ ricorrendone i presupposti normativi, allorquando, a conclusione favorevole del citato corso di formazione, il dipendente sarà assunto in forza presso la nuova sede di assegnazione ”.
3. Il ricorrente ha prodotto proprie osservazioni in data 14.11.2025, chiedendo all’amministrazione di rivalutare la suddetta richiesta o, in alternativa, di disporne l’assegnazione presso altra sede che gli consentisse, in termini di distanza, di prestare assistenza alla madre. Esaminate le osservazioni del ricorrente, con nota del 1.12.2025 l’amministrazione ha confermato il contenuto del provvedimento datato 5.11.2025.
4. Infine, con telegramma in data 26.01.2026, il ricorrente è stato assegnato, al termine del succitato corso di formazione e una volta acquisita la qualifica di Vice Ispettore, alla Questura di Sondrio ove è stato assunto in forza in data 4.02.2026.
5. Con il presente ricorso, il Vice Ispettore -OMISSIS- impugna le note del 5.11.2025, del 1.12.2025 e il telegramma del 26.01.2026 onde chiederne l’annullamento, articolando a sostegno del gravame un unico motivo rubricato “ Violazione e falsa applicazione dell’art. 33, co. 5, l. 104/1992. violazione e falsa applicazione art. 3, l. 241/1990. violazione di legge, eccesso di potere. annullamento del provvedimento ”. In particolare, deduce che nella fattispecie ricorrerebbero tutti i presupposti per la concessione del beneficio del trasferimento ai sensi della Legge n. 104/1992, eventualmente anche in soprannumero in considerazione della sussistenza di “ gravissime ed eccezionali situazioni personali ” come previsto dall’art. 55, comma 4, del D.P.R. n. 335/1982; lamenta, inoltre, anche difetto di motivazione poiché l’amministrazione non avrebbe indicato le ragioni per cui la richiesta di assegnazione prioritaria sarebbe stata da respingere, né avrebbe motivato in risposta alle osservazioni dal medesimo presentate.
6. Si è costituito il Ministero dell’Interno per resistere al ricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso laddove rivolto avverso il provvedimento del 5.11.2025 e l’inammissibilità del medesimo nella parte in cui censura la nota del 1.12.2025, trattandosi di atto meramente confermativo; nel merito, l’amministrazione ha insistito per il rigetto del gravame in quanto infondato.
7. Alla camera di consiglio del 4.03.2026, previo avviso alle parti della possibilità di definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta in decisione.
7.1 Come anticipato alle parti con avviso riportato a verbale, sussistono i presupposti per la decisione della causa con pronuncia resa all’esito della camera di consiglio fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
8. Sotto un primo profilo, in accoglimento dell’eccezione sollevata dall’Avvocatura dello Stato nella propria memoria difensiva, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per tardività nella parte in cui ha ad oggetto il provvedimento del 5.11.2025, notificato il 13.11.2025, con il quale l’amministrazione si è pronunciata in merito alla richiesta del ricorrente; difatti, il gravame è stato notificato in data 30.01.2026 e, dunque, dopo lo spirare del termine decadenziale di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell’atto impugnato.
9. Parimenti fondata è l’eccezione sollevata dall’amministrazione di inammissibilità del ricorso laddove rivolto avverso la nota del 1.12.2025, notificata il 3.12.2025, in quanto meramente confermativa del pregresso provvedimento del 5.11.2025 tardivamente impugnato nell’odierno giudizio. In tal senso, a ben vedere, depone chiaramente il tenore letterale della stessa, che si limita a ribadire il contenuto dell’atto precedente senza ulteriori motivazioni in ordine alle richieste del ricorrente o alcuna indicazione di nuova attività istruttoria, operando dunque un integrale richiamo ad altro atto già adottato in relazione alle questioni dal medesimo rappresentate.
10. Come noto, gli atti meramente confermativi “ si connotano per la ritenuta insussistenza, da parte dell’amministrazione, di valide ragioni di riapertura del procedimento conclusosi con la precedente determinazione; mancando detta riapertura e la conseguente nuova ponderazione degli interessi coinvolti, nello schema tipico dei c.d. “provvedimenti di secondo grado”, essi sono insuscettibili di autonoma impugnazione per carenza di un carattere autonomamente lesivo (Cons. Stato, sez. V, 4 ottobre 2021, n. 6606; id. 8 novembre 2019, n. 7655; id. 17 gennaio 2019, n. 432; id., sez. III, 27 dicembre 2018, n. 7230; id., sez. IV, 12 settembre 2018, n. 5341; id., sez. VI, 10 settembre 2018, n. 5301; id., sez. III, 8 giugno 2018, n. 3493; id., sez. V, 10 aprile 2018, n. 2172; id. 27 novembre 2017, n. 5547; id., sez. IV, 27 gennaio 2017, n. 357; id. 12 ottobre 2016, n. 4214; id. 29 febbraio 2016, n. 812).
In pratica, l’atto meramente confermativo ricorre quando l’amministrazione si limita a dichiarare l’esistenza di un suo precedente provvedimento, senza compiere alcuna nuova istruttoria e senza una nuova motivazione (Cons. Stato, sez. V, 22 giugno 2018, n. 3867); esso si connota per la sola funzione di illustrare all’interessato che la questione è stata già delibata con precedente espressione provvedimentale, di cui si opera un integrale richiamo. Tale condizione, quale sostanziale diniego di esercizio del riesame dell’affare, espressione di lata discrezionalità amministrativa, lo rende privo di spessore provvedimentale, da cui, ordinariamente, la intrinseca insuscettibilità di una sua impugnazione (Cons. Stato, sez. IV, 3 giugno 2021, n. 4237; id. 29 marzo 2021, n. 2622) ” (cfr. Cons. di Stato, Sez. III, 24.12.2021, n. 8590).
10.1 Nella fattispecie, pertanto, essendo la nota del 1.12.2025 meramente confermativa del precedente provvedimento del 5.11.2025 ivi direttamente richiamato, la sua contestazione in giudizio risulta inammissibile per difetto di interesse, trattandosi di atto non lesivo per la posizione del ricorrente.
11. Quanto all’impugnazione del telegramma del 26.01.2026, con cui il Vice Ispettore -OMISSIS- è stato assegnato in servizio presso la Questura di Sondrio, ritiene il Collegio che il ricorso sia infondato nel merito.
11.1 Come correttamente evidenziato dall’amministrazione, difatti, l’istanza del ricorrente è stata presentata quando quest’ultimo non aveva ancora completato la frequenza del Corso di formazione, per cui non solo la procedura concorsuale non poteva ritenersi definita con buon esito, ma neppure era stata individuata la sede di assegnazione all’esito del futuro conseguimento della nuova qualifica. Ne consegue che la domanda ex art. 33, comma 5 della Legge n. 104/1992 è stata formalizzata prima che venissero a esistenza i presupposti per valutare la possibilità di trasferimento del dipendente dalla sede di assegnazione – non ancora stabilita – a nuova sede più vicina alle esigenze assistenziali del familiare disabile, dunque prima ancora che il ricorrente acquisisse, all’esito del positivo completamento del corso di formazione, la qualifica di Vice Ispettore.
11.2 Coerentemente, pertanto, nel provvedimento del 5.11.2025 l’amministrazione non si è pronunciata nel merito dell’istanza – essendo prematura, come anzidetto, l’esame della stessa – e ha precisato che “ ulteriori richieste di assegnazione, anche in via temporanea, saranno valutate secondo la normativa vigente, ricorrendone i presupposti normativi, allorquando, a conclusione favorevole del citato corso di formazione, il dipendente sarà assunto in forza presso la nuova sede di assegnazione ”, così riconoscendo espressamente la valutabilità di nuove domande di trasferimento che il ricorrente potrà in futuro presentare.
12. In conclusione, alla luce di quanto precede, il ricorso è improcedibile per tardività nella parte in cui ha a oggetto l’atto del 5.11.2025, in parte inammissibile laddove rivolto avvero la nota dell’1.12.2025 in quanto meramente confermativa e, infine, infondato nel merito con riferimento all’impugnazione dell’atto di assegnazione presso la sede della Questura di Sondrio.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara improcedibile, in parte inammissibile e in parte infondato, nei termini di cui in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 800,00 (ottocento//00) oltre Iva e accessori di legge a favore dell’amministrazione costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR AD SS, Presidente
Silvia Cattaneo, Consigliere
EN CA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN CA | AR AD SS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.