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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 18/06/2025, n. 2746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2746 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3004 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. SAVANELLI FRANCESCO e dall'avv. ANTONIETTA SARNATARO, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito – disoccupazione agricola CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/03/2023 parte ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, e/o annullabilità dei provvedimenti dell'11 Ottobre 2022 di reiezione della domanda di disoccupazione agricola CP_1 per anno 2004, di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per anno 2005 e di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per anno 2006 e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' di richiedere la ripetizione delle CP_1 somme di cui ai provvedimenti. A fondamento della pretesa eccepiva la prescrizione nonché la presenza di una sentenza del Tribunale di Napoli Nord che accertava il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi. L' regolarmente chiamato in giudizio (con notifica del 14.4.2023- prima CP_1 udienza 5.3.2024) non si costituiva;
il Tribunale ne dichiarava pertanto la contumacia. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc e che le parti costituite hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza. 1 ***
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la missiva indirizzata alla parte ricorrente dall' contiene il chiaro CP_1 riferimento alla rioccupazione del ricorrente. L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul titolare della prestazione. È preliminare, però, accertare la prescrizione del diritto di ripetizione della somma che l' asserisce essere indebita. CP_1
Il ricorrente ha espressamente formulato tale eccezione. La stessa è fondata. L'Istituto creditore, infatti, non ha provato la sussistenza di atti interruttivi precedenti alla missiva del 11.10.2022. In tale data era maturato il termine decennale decorrente dalla data di pagamento della somma indebita, relativa agli anni 2004, 2005 e 2006. Deve pertanto essere accolto il ricorso con accertamento della prescrizione del diritto a ripetere le somme indebite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
2 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' CP_1
a ripetere le somme di cui alle missive del 11.10.2022; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_1 liquidano in complessivi € 1800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari
Si comunichi
Aversa, 18/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli Nord, dott.ssa Chiara Cucinella in funzione di Giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 18/06/2025 sostituita dal deposito delle note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., ha depositato SENTENZA nella causa iscritta al n. 3004 /2023 vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. SAVANELLI FRANCESCO e dall'avv. ANTONIETTA SARNATARO, come in atti
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore CP_1
RESISTENTE - CONTUMACE
OGGETTO: ripetizione di indebito – disoccupazione agricola CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 08/03/2023 parte ricorrente in epigrafe chiedeva di accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità, e/o annullabilità dei provvedimenti dell'11 Ottobre 2022 di reiezione della domanda di disoccupazione agricola CP_1 per anno 2004, di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per anno 2005 e di reiezione della domanda di disoccupazione agricola per anno 2006 e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' di richiedere la ripetizione delle CP_1 somme di cui ai provvedimenti. A fondamento della pretesa eccepiva la prescrizione nonché la presenza di una sentenza del Tribunale di Napoli Nord che accertava il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi. L' regolarmente chiamato in giudizio (con notifica del 14.4.2023- prima CP_1 udienza 5.3.2024) non si costituiva;
il Tribunale ne dichiarava pertanto la contumacia. Va preliminarmente osservato che con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata disposta la trattazione con le modalità previste dall'art. 127 ter cpc e che le parti costituite hanno depositato le note di trattazione scritta;
il Tribunale, lette le note, decideva la causa con il deposito della presente sentenza. 1 ***
La domanda è fondata e, come tale, va accolta.
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046). La stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l' “nel CP_2 provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico”. Nella specie, la missiva indirizzata alla parte ricorrente dall' contiene il chiaro CP_1 riferimento alla rioccupazione del ricorrente. L'onere della prova della spettanza del percepito ricadeva, pertanto, sul titolare della prestazione. È preliminare, però, accertare la prescrizione del diritto di ripetizione della somma che l' asserisce essere indebita. CP_1
Il ricorrente ha espressamente formulato tale eccezione. La stessa è fondata. L'Istituto creditore, infatti, non ha provato la sussistenza di atti interruttivi precedenti alla missiva del 11.10.2022. In tale data era maturato il termine decennale decorrente dalla data di pagamento della somma indebita, relativa agli anni 2004, 2005 e 2006. Deve pertanto essere accolto il ricorso con accertamento della prescrizione del diritto a ripetere le somme indebite.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
2 a) accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell' CP_1
a ripetere le somme di cui alle missive del 11.10.2022; b) condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si CP_1 liquidano in complessivi € 1800,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avvocati anticipatari
Si comunichi
Aversa, 18/06/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Cucinella
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