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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/11/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. RI, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3019/2021 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Menichella, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
resistente oggetto: rendita vitalizia ex art.13 della legge 1338/1962.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23.4.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva in punto di fatto e di diritto quanto segue: “In data 9.3.2020, la ricorrente presentava all' domanda di riscatto per CP_1 la costituzione di una rendita vitalizia riversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione ex art. 13 legge n.
1338/1962 in relazione al rapporto di lavoro intercorso negli anni dal 1982 al 1987. 2. Con provvedimento del
17.9.2020, l' respingeva la domanda per mancata produzione di documentazione attestante la continuità delle CP_1 prestazioni effettuate durante il periodo oggetto della richiesta.
3. Avverso detto provvedimento, la ricorrente, in data pagina 1 di 5 20.11.2020, proponeva ricorso amministrativo, che rimaneva senza alcuna risposta, per cui deve intendersi oggi respinto per silenzio-rigetto. IN DIRITTO. L'art. 13 della L. n. 1338/1962 così dispone: «Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e i superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' di costituire, nei Controparte_1 casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.». I successivi commi 4 e 5, prevedono che: «Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di documenti di data certa, dai quali possono evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato». «Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all' le prove del rapporto di lavoro e della Controparte_1 retribuzione indicate nel comma precedente».
Con sentenza del 13-22 dicembre 1989, n. 568, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione.
La Corte costituzionale ha affermato che, con la norma in esame, il legislatore ha voluto attribuire un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della stessa, di una rendita vitalizia reversibile. Il Giudice delle leggi ha tuttavia precisato che, secondo logica e ragionevolezza, debba escludersi che il legislatore abbia voluto rendere la relativa prova talmente difficoltosa da vanificare detto riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile, sì da porsi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, oltre che con l'art. 38, risolvendosi la difficoltà di prova nell'impossibilità del soggetto di godere della tutela previdenziale.
Tali principi sono stati ripresi dalle Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 18/1/2005, n. 840), le quali, in una fattispecie in cui erano state prospettate due fasi distinte di attività (la prima formalmente qualificata come occasionale e autonoma, e la seconda “regolarizzata” come lavoro subordinato) ha ritenuto che la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato fin da prima della formale costituzione del rapporto di lavoro dovesse essere necessariamente fornita con la prova documentale richiesta dall'art. 13 della legge n.
1332/1968, non essendo sufficiente, per il periodo antecedente, la prova scritta di un qualsiasi rapporto negoziale tra le parti (cfr. Cass. 2/3/2001 n. 3085, 5/11/2003 n. 3085).
pagina 2 di 5 Le affermazioni delle Sezioni unite sono state, poi, ribadite in altre sentenze delle sezioni semplici (Cass.
19/05/2005, n. 10577; Cass. 3/02/2009, n.2600, richiamata in sentenza;
Cass. 20/01/2016 n. 983; Cass., ord. 22/12/2016, n.26666), in cui si è puntualizzata la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo ma deve essere circoscritta al caso in cui il documento comprovi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione;
nel contempo si è precisato che deve escludersi che la prova testimoniale
“alternativa” di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 1338), possa investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro (Cass. n.
2600/2009, Cass. n. 983/2016, citt.).
La giurisprudenza ha dunque circoscritto chiaramente il perimetro entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, lasciando invece aperto il campo alla prova testimoniale, e quindi anche a quella presuntiva, in ordine alla sua durata e alla retribuzione (Cass. n. 14416/2019).
Nel caso di specie, la documentazione depositata (visura camerale da cui risulta la data di costituzione della società
, ossia il 10.3.1982, proposte di lavoro relative agli anni dal 1982 al 1987 e prospetti paga) CP_2 comprova la sussistenza del rapporto di lavoro CONTINUATIVO, per cui si chiede la costituzione della rendita, considerando il comportamento omissivo illegittimo dell' . Più precisamente, la ricorrente ha provato di essere CP_1 stata assunta dalla suindicata società ad aprile 1982, allegando all'uopo non soltanto il contratto di lavoro, ma anche i prospetti paga relativi agli anni per cui è causa.
Per tutto quanto esposto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti la costituzione della rendita vitalizia e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento di diniego della rendita de qua”.
Ha quindi adito questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della Legge 1338/1962 in relazione al rapporto di lavoro intercorso negli anni dal 1982 al 1987 alle dipendenze della società Euromarca s.r.l.;
2. per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla costituzione di detta rendita vitalizia CP_1 ex art. 13 della Legge 1338/1962, con conseguente accredito della relativa costituzione ”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituito in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, CP_1 in via ulteriormente gradata ha chiesto di dichiarare prescritto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in subordine, di respingere il ricorso nel merito.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.10.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' stante la ritualità della CP_1 costituzione in giudizio, è fondata e deve essere accolta. pagina 3 di 5 L'art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 disciplina il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, stabilendo che “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, può chiedere all Controparte_1 di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla
[...] pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.
Al 4 comma ha previsto che “Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato” e al successivo 5 comma che “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente”.
L'interpretazione sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione è stata definitivamente risolta dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.22802 del 7 agosto 2025, che ha chiarito i principi applicabili in materia.
Nello specifico, le Sezioni Unite hanno precisato che “Come sopra detto attribuendo un significato meno tecnico all'espressione “può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro” e valorizzando il fatto che il lavoratore può intervenire solo “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo” (perché decorso quel termine di prescrizione) si può tenere fermo per il datore di lavoro la decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine per versare i contributi. In questo senso va considerato che si tratta di rimedio apprestato sostanzialmente in suo favore, poiché lo tiene indenne dal rischio di rispondere anche a fronte di un minimo inadempimento di danni rilevanti (come si è cercato di chiarire sopra e come affermato dalla dottrina sin dai primi commenti alla norma). A ciò si aggiunga che non v'è dubbio che il datore di lavoro è ben a conoscenza non solo del suo inadempimento ma anche della definitiva impossibilità di adempiere una volta che i contributi si sono prescritti. 19.2.
Viceversa, per il lavoratore (che può sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita versando la dovuta riserva matematica e salvo il risarcimento del danno) il termine decorre, come detto, da quando, maturata la prescrizione per il datore di lavoro questi non possa più provvedere a costituire la rendita. In questo modo per il lavoratore sarà possibile chiedere la costituzione della rendita con onere a suo carico e diritto al risarcimento del danno per ulteriori dieci anni dal decorso della prescrizione in capo al datore di lavoro. 19.3. Qualora poi il lavoratore resti inerte e maturi, dopo ulteriori dieci anni, la prescrizione del diritto a chiedere in sostituzione del datore di lavoro la costituzione della rendita (versando la riserva e chiedendo il risarcimento) resta salva la facoltà attribuitagli dal comma
7 dell'art. 13 novellato di chiederne la costituzione ma questa volta con totale onere a suo carico”. pagina 4 di 5 2.2 Nel caso di specie, sono decorsi più di dieci anni dalla data di prescrizione dei contributi relativi agli anni dal 1982 al 1987, rispetto alla presentazione della domanda amministrativa del 9.3.2020.
In conclusione, la domanda amministrativa presentata dalla ricorrente in data 9.3.2020 e il presente ricorso depositato in data 23.4.2021 risultano tardivi, essendo stati proposti quando il diritto era già prescritto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione medio tempore compiuti.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta il rigetto della domanda, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni.
3. Gravi ed eccezionali ragioni consentono di compensare le spese di lite tra le parti, alla luce del recente intervento nomofilattico delle SSUU, surrichiamato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3019/2021, proposto da , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_2 provvede:
- rigetta il ricorso per intervenuta prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI AR RI)
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa LI M. RI, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 22.10.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3019/2021 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
, rappresentata e difesa dall'avv. Clara Menichella, come da procura Parte_1 speciale alle liti in atti;
ricorrente
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Carla Tiberino, come da procura generale alle liti in atti;
resistente oggetto: rendita vitalizia ex art.13 della legge 1338/1962.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso depositato in data 23.4.2021, la ricorrente in epigrafe indicata, esponeva in punto di fatto e di diritto quanto segue: “In data 9.3.2020, la ricorrente presentava all' domanda di riscatto per CP_1 la costituzione di una rendita vitalizia riversibile di contributi omessi o caduti in prescrizione ex art. 13 legge n.
1338/1962 in relazione al rapporto di lavoro intercorso negli anni dal 1982 al 1987. 2. Con provvedimento del
17.9.2020, l' respingeva la domanda per mancata produzione di documentazione attestante la continuità delle CP_1 prestazioni effettuate durante il periodo oggetto della richiesta.
3. Avverso detto provvedimento, la ricorrente, in data pagina 1 di 5 20.11.2020, proponeva ricorso amministrativo, che rimaneva senza alcuna risposta, per cui deve intendersi oggi respinto per silenzio-rigetto. IN DIRITTO. L'art. 13 della L. n. 1338/1962 così dispone: «Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e i superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del Regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all' di costituire, nei Controparte_1 casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.». I successivi commi 4 e 5, prevedono che: «Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di documenti di data certa, dai quali possono evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato». «Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all' le prove del rapporto di lavoro e della Controparte_1 retribuzione indicate nel comma precedente».
Con sentenza del 13-22 dicembre 1989, n. 568, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, quarto e quinto comma, nella parte in cui, salva la necessità della prova scritta sulla esistenza del rapporto di lavoro da fornirsi dal lavoratore, non consente di provare altrimenti la durata del rapporto e l'ammontare della retribuzione.
La Corte costituzionale ha affermato che, con la norma in esame, il legislatore ha voluto attribuire un trattamento di favore ai lavoratori i quali, per effetto del mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro e della impossibilità del loro tardivo pagamento per intervenuta prescrizione, siano stati privati della pensione, prevedendo la possibilità di costituzione, in luogo della stessa, di una rendita vitalizia reversibile. Il Giudice delle leggi ha tuttavia precisato che, secondo logica e ragionevolezza, debba escludersi che il legislatore abbia voluto rendere la relativa prova talmente difficoltosa da vanificare detto riconoscimento o quanto meno da farlo diventare inattuabile, sì da porsi in contrasto con l'art. 24 della Costituzione, oltre che con l'art. 38, risolvendosi la difficoltà di prova nell'impossibilità del soggetto di godere della tutela previdenziale.
Tali principi sono stati ripresi dalle Sezioni unite della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 18/1/2005, n. 840), le quali, in una fattispecie in cui erano state prospettate due fasi distinte di attività (la prima formalmente qualificata come occasionale e autonoma, e la seconda “regolarizzata” come lavoro subordinato) ha ritenuto che la dimostrazione dell'effettiva esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato fin da prima della formale costituzione del rapporto di lavoro dovesse essere necessariamente fornita con la prova documentale richiesta dall'art. 13 della legge n.
1332/1968, non essendo sufficiente, per il periodo antecedente, la prova scritta di un qualsiasi rapporto negoziale tra le parti (cfr. Cass. 2/3/2001 n. 3085, 5/11/2003 n. 3085).
pagina 2 di 5 Le affermazioni delle Sezioni unite sono state, poi, ribadite in altre sentenze delle sezioni semplici (Cass.
19/05/2005, n. 10577; Cass. 3/02/2009, n.2600, richiamata in sentenza;
Cass. 20/01/2016 n. 983; Cass., ord. 22/12/2016, n.26666), in cui si è puntualizzata la regola secondo la quale la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo ma deve essere circoscritta al caso in cui il documento comprovi l'avvenuta costituzione di un rapporto a partire dalla medesima epoca, a decorrere dalla quale è consentita la prova, con ogni mezzo, della relativa durata e della retribuzione;
nel contempo si è precisato che deve escludersi che la prova testimoniale
“alternativa” di cui è onerato il datore di lavoro (o il lavoratore, nell'ipotesi di cui all'art. 1, quinto comma, della citata legge n. 1338), possa investire anche i fatti da cui desumere la qualificazione del rapporto e l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato, in contrasto con la regola della prova scritta dell'esistenza del rapporto di lavoro (Cass. n.
2600/2009, Cass. n. 983/2016, citt.).
La giurisprudenza ha dunque circoscritto chiaramente il perimetro entro il quale opera il rigore formale della prova scritta, la quale deve involgere non solo l'esistenza di un rapporto di lavoro ma anche la sua qualificazione in termini di subordinazione, lasciando invece aperto il campo alla prova testimoniale, e quindi anche a quella presuntiva, in ordine alla sua durata e alla retribuzione (Cass. n. 14416/2019).
Nel caso di specie, la documentazione depositata (visura camerale da cui risulta la data di costituzione della società
, ossia il 10.3.1982, proposte di lavoro relative agli anni dal 1982 al 1987 e prospetti paga) CP_2 comprova la sussistenza del rapporto di lavoro CONTINUATIVO, per cui si chiede la costituzione della rendita, considerando il comportamento omissivo illegittimo dell' . Più precisamente, la ricorrente ha provato di essere CP_1 stata assunta dalla suindicata società ad aprile 1982, allegando all'uopo non soltanto il contratto di lavoro, ma anche i prospetti paga relativi agli anni per cui è causa.
Per tutto quanto esposto, la ricorrente ha diritto a vedersi riconosciuti la costituzione della rendita vitalizia e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento di diniego della rendita de qua”.
Ha quindi adito questo Tribunale chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare che la ricorrente ha diritto alla costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 della Legge 1338/1962 in relazione al rapporto di lavoro intercorso negli anni dal 1982 al 1987 alle dipendenze della società Euromarca s.r.l.;
2. per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., alla costituzione di detta rendita vitalizia CP_1 ex art. 13 della Legge 1338/1962, con conseguente accredito della relativa costituzione ”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituito in giudizio, l' ha eccepito, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso, CP_1 in via ulteriormente gradata ha chiesto di dichiarare prescritto il diritto alla costituzione della rendita vitalizia e, in subordine, di respingere il ricorso nel merito.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'udienza del 22.10.2025, mediante deposito telematico della presente sentenza.
2. L'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall' stante la ritualità della CP_1 costituzione in giudizio, è fondata e deve essere accolta. pagina 3 di 5 L'art.13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 disciplina il diritto alla costituzione della rendita vitalizia, stabilendo che “Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'articolo 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.1827, può chiedere all Controparte_1 di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla
[...] pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria, che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi”.
Al 4 comma ha previsto che “Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato” e al successivo 5 comma che “Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente”.
L'interpretazione sulla decorrenza del termine di prescrizione del diritto in questione è stata definitivamente risolta dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n.22802 del 7 agosto 2025, che ha chiarito i principi applicabili in materia.
Nello specifico, le Sezioni Unite hanno precisato che “Come sopra detto attribuendo un significato meno tecnico all'espressione “può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro” e valorizzando il fatto che il lavoratore può intervenire solo “quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo” (perché decorso quel termine di prescrizione) si può tenere fermo per il datore di lavoro la decorrenza della prescrizione dalla scadenza del termine per versare i contributi. In questo senso va considerato che si tratta di rimedio apprestato sostanzialmente in suo favore, poiché lo tiene indenne dal rischio di rispondere anche a fronte di un minimo inadempimento di danni rilevanti (come si è cercato di chiarire sopra e come affermato dalla dottrina sin dai primi commenti alla norma). A ciò si aggiunga che non v'è dubbio che il datore di lavoro è ben a conoscenza non solo del suo inadempimento ma anche della definitiva impossibilità di adempiere una volta che i contributi si sono prescritti. 19.2.
Viceversa, per il lavoratore (che può sostituirsi al datore di lavoro e chiedere la costituzione della rendita versando la dovuta riserva matematica e salvo il risarcimento del danno) il termine decorre, come detto, da quando, maturata la prescrizione per il datore di lavoro questi non possa più provvedere a costituire la rendita. In questo modo per il lavoratore sarà possibile chiedere la costituzione della rendita con onere a suo carico e diritto al risarcimento del danno per ulteriori dieci anni dal decorso della prescrizione in capo al datore di lavoro. 19.3. Qualora poi il lavoratore resti inerte e maturi, dopo ulteriori dieci anni, la prescrizione del diritto a chiedere in sostituzione del datore di lavoro la costituzione della rendita (versando la riserva e chiedendo il risarcimento) resta salva la facoltà attribuitagli dal comma
7 dell'art. 13 novellato di chiederne la costituzione ma questa volta con totale onere a suo carico”. pagina 4 di 5 2.2 Nel caso di specie, sono decorsi più di dieci anni dalla data di prescrizione dei contributi relativi agli anni dal 1982 al 1987, rispetto alla presentazione della domanda amministrativa del 9.3.2020.
In conclusione, la domanda amministrativa presentata dalla ricorrente in data 9.3.2020 e il presente ricorso depositato in data 23.4.2021 risultano tardivi, essendo stati proposti quando il diritto era già prescritto, in assenza di atti interruttivi della prescrizione medio tempore compiuti.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione comporta il rigetto della domanda, senza necessità di esaminare le ulteriori questioni.
3. Gravi ed eccezionali ragioni consentono di compensare le spese di lite tra le parti, alla luce del recente intervento nomofilattico delle SSUU, surrichiamato.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 3019/2021, proposto da , disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così Parte_2 provvede:
- rigetta il ricorso per intervenuta prescrizione del diritto alla costituzione della rendita vitalizia;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 22.10.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(LI AR RI)
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