Articolo 771 del Codice di procedura civile
Articolo 770Articolo 772
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21 aprile 1942
Art. 771.
(Persone che hanno diritto di assistere all'inventario).

Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l'esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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