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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 12/05/2025, n. 937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 937 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1421/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.SA Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1421/2023 r.g. promoSA da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARCINKIEWICZ ANDREA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2
DOTT.SSA (C.F./P.I. ) Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
Tutti difesi e rappresentati dall'avv. PESCATORE GIACOMO, elettivamente domiciliati come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Studio associato – Impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice
“Previe le declaratorie del caso, previo accertamento incidentale dell'invalidità delle clausole dello statuto dell' meglio indicate in atto di citazione, previo rigetto di ogni contraria domanda CP_4 ed eccezione: pagina 1 di 9 Nel merito,
- accertarsi e dichiararsi che la deliberazione degli associati di
[...] di dott. , dott.SA Parte_2 Controparte_1 CP_2
e dott.SA in data 31 dicembre 2022 è affetta dai vizi indicati in atto;
per
[...] Parte_1 l'effetto, dichiararsi nulla e/o invalida e/o, in ogni caso, annullarsi la deliberazione gravata, con ogni conseguente statuizione e/o dichiararsene l'inefficacia; - condannarsi
[...] di dott. , dott.SA Parte_2 Controparte_1
e dott.SA , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 Parte_1 rifusione delle spese, competenze ed onorari di difesa nel presente procedimento, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
Con riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni. L'attrice precisa le conclusioni anche in via istruttoria e, previa – occorrendo – revoca in parte qua del provvedimento con cui non sono stati ammessi i mezzi istruttori, insiste per l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale dedotta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, di seguito trascritta sui capitoli di seguito trascritti:
“a) Vero che ho personalmente compilato le due procure speciali per l'esecuzione di formalità pubblicitarie che mi si rammostrano. (docc. 7, 8)
b) Vero che ho più volte eseguito, su richiesta di , le e le di Parte_1
San SI LA e Immobiliare PA sul server dello Parte_2
c) Vero che il dott. aveva e ha un incarico di sindaco presso Golf Club Monticello Controparte_1 ASD, che non è retribuito, le cui attività periodiche trimestrali venivano predisposte dall'attrice quando era collaboratrice di studio.
Teste: , c/o Monza, via Manzoni n. 20. Testimone_1 Parte_2
Interrogatorio formale dott. sul capitolo c). Controparte_1
d) Vero che è stata commercialista personale mia e di mia figlia Parte_1 Persona_1 fino al suo ingresso nell'Associazione professionale Vetrano Semeraro & Associati, dopo di
[...] che le prestazioni della steSA sono state fatturate dall'Associazione. Testi: viale Vallassina n. 324 Lissone (MB). Testimone_2
, via Del Drera n. 12, TE (Svizzera). Controparte_5
e) Vero che è stata commercialista personale di Forever SSD fino al suo ingresso Parte_1 nell'Associazione professionale Vetrano Semeraro & Associati, dopo di che le prestazioni della steSA sono state fatturate dall . CP_4
Testi
, via Villa Vergani n. 9, Misinto (MB). , via Del Drera n. 12, Testimone_3 Controparte_5
TE (Svizzera).
f) Vero che le due fatture che mi rammostrano (docc. 13, 14) riguardano le prestazioni di
[...]
a favore di San SI LA e Immobiliare PA per gli anni 2019/2023, e sono state Parte_1 nteramente pagate.
g) Vero che, dopo la sua associazione allo , comunicò che Parte_2 Parte_1 avrebbe curato gli adempimenti delle due società fino al 2° semestre 2022, corrispondente al termine per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. h) Vero che, d'accordo con le società e in considerazione del fatto che l'attrice aveva tenuto la contabilità per l'intero anno fiscale, il rapporto professionale sarebbe ceSAto alla data di cui al capitolo che precede. pagina 2 di 9 i) Vero che chiuse la propria partita iva personale (p.iva ) il 31 luglio Parte_1 P.IVA_2
2022, come da documento che si mostra al teste.
Teste:
, località Pradecolo n. 3, Dumenza (VA). Testimone_4
, via Del Drera n. 12, TE (Svizzera). Controparte_5 l) Vero che in data 21 novembre 2022, in occasione del nostro accesso presso l'abitazione di
[...]
, fu eseguito un accesso da remoto al server dello Parte_1 Parte_2 m) Vero che nell'occasione fu creata una cartella nel server di quello studio, nella quale furono fatte confluire copie dei file ivi esistenti di interesse per le indagini, che al termine delle operazioni venne eliminata.
Teste: Lgt. CS. c/o GdF, Como, via Medici n. 34. Testimone_5
n) Vero che il 7 dicembre 2022 mia figlia mi fece notare sul suo computer che non le era più Pt_1 possibile accedere da remoto al suo account di posta nello Studio professionale di Monza. o) Vero che nell'occasione mia figlia mi fece notare anche che il sito dello Pt_1 Controparte_6
su Internet era stato oscurato.
[...]
p) Vero che la circostanza di cui sopra venne riferita anche a in occasione del Controparte_5 pranzo di natalizio tenutosi presso l'abitazione della signora in Cantù. Parte_3
Teste:
BA (LC), via Milano n. 20. Testimone_6
, via Del Drera n. 12, TE (Svizzera). Controparte_5
q) Vero che nel dicembre del 2022 mi chiese un parere informale circa la richiesta Parte_1 di recedere dal contratto di associazione a lei formulata dai soci di studio. r) Vero che nell'occasione sconsigliai dall'assecondare la richiesta. Parte_1 Teste: avv. Arnaldo Giudici, Cantù (CO), via Cristoforo Colombo n. 16/B”. s) Vero che in data 28 dicembre 2022 ho visitato e ho stilato la prescrizione che mi Parte_1 si rammostra. (doc. 22)
Teste: dr CaSAgo Brianza (LC), via AleSAndro Volta n. 16. Tes_7
t) Vero che in data11 settembre 2023 ho visitato e ho stilato la prescrizione che mi si Parte_1 rammostra. (doc. 23)
Teste: dr , Cantù, via Daverio n. 19. Testimone_8
u) Vero che ho ricevuto per la prima volta il 21 dicembre 2022, quindi nel maggio Parte_1 del 2023, e che ho personalmente elaborato la relazione clinica che mi si rammostra. (doc. 24)”.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare valida e legittimamente assunta la delibera di esclusione del socio dott.SA adottata in data 31.12.2022. Con vittoria di spese, Parte_1 onorari e accessori di legge”. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice adito decida di revocare il provvedimento con cui non sono stati ammessi i mezzi istruttori, insiste per l'ammissione della prova per testi e per
pagina 3 di 9 interrogatorio formale dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sui capitoli di seguito trascritti:
1. “Dica il teste se per inserire nuove cartelle sul server di studio è neceSArio chiedere una preventiva autorizzazione ai soci o alla segreteria.”;
2. “Dica il teste se per utilizzare i programmi software di studio (e, in particolare il gestionale di studio denominato “via libera bilancio europeo” ed il programma di contabilità dello studio, nominato
“expert up”) è neceSArio chiedere una preventiva autorizzazione ai soci o alla segreteria.”; Si chiede vengano ammessi come testi su tutte le predette circostanze, tutto il personale dello studio,
Sig.re: nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._4
Claudio Monteversi 8 Desio 20832 (MB); nata a [...] il [...] CP_7
residente in [...]; C.F._5
nata a [...] il [...] residente in [...] Controparte_8 C.F._6
Lissone 20851 (MB);
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._7
91 Monza 20900 (MB);
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._8
Lissone 20851 (MB). Si chiama inoltre a teste l'Avv. Pasquale Pantano, con studio in Via Freguglia, 8 20122 Milano (MI), sui seguenti capitoli di prova: 3. “Vero che il Dr. e la Dr.SA presero un appuntamento presso il suo studio in data CP_1 Pt_2 20.12.2022 per un consulto professionale?”;
4. “Vero che durante l'incontro svoltosi in data 20.12.2022 il Dr. e la Dr.SA Le CP_1 Pt_2 raccontarono che a seguito di accesso della Guardia di Finanza presso il loro Studio avevano appreso che la Dr.SA seguiva professionalmente clienti loro ignoti, a tale riguardo citandole Parte_1 unicamente la società San SI LA S.r.l.?”;
5. “Vero che fu Lei a consigliare il Dr. e la Dr.SA ad accedere al server di studio al CP_1 Pt_2 fine di verificare se ci fossero altri clienti seguiti professionalmente dalla Dr.SA Parte_1 nell'ignoranza dei soci, oltre alla San SI LA S.r.l?”; Si chiama inoltre a teste l'Ing. residente in [...], Tes_10 responsabile IT dello studio sui seguenti capitoli di prova:
6. “Vero che, nel mese di febbraio 2023, il Dr. la ha incaricata di verificare sul server di CP_1 studio la presenza di cartelle relative a clienti seguiti professionalmente dalla Dr.SA , oltre Parte_1 alla San SI LA S.r.l?”;
7. “Vero che Lei ha un incarico come IT Manager per l'Associazione dall'anno 1996?”;
8. “Vero che è prassi consolidata negli anni che ogni qualvolta vi sia un'assenza del personale i studio, Le viene richiesto l'inoltro in automatico delle mail del personale assente sull'account di posta elettronica della Dr.SA ?”; Pt_2
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio lo Parte_1 [...] nonché Parte_2 CP_1
e in proprio e in qualità di legali rapp.ti dello studio.
[...] Controparte_2 L'attrice, associata dello studio suindicato, ha agito in giudizio chiedendo dichiararsi viziata la deliberazione assembleare presa in data 31.12.2022 dagli associati e Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o invalidità e/o, in ogni caso, annullarla, con ogni
[...] conseguente statuizione, e/o dichiararsene l'inefficacia.
A sostegno di tali pretese, l'attrice ha allegato in fatto quanto segue.
In data 28 dicembre 2022, era stata convocata mezzo pec l'assemblea dello studio associato per il giorno 31 dicembre 2022, avente ordine del giorno: “1) CeSAzione del rapporto associativo della dott.SA ” (cfr. doc. 2); a tale assemblea, era stata deliberata l'esclusione dallo studio Parte_1 dell'associata a lei comunicata con notificazione del verbale in data 12.01.2023 (cfr. Parte_1 doc. 3). L'attrice ha sostenuto che la delibera menzionata sarebbe viziata per violazione di alcune previsioni statutarie e per violazione delle norme di legge. Inoltre, ha dedotto l'abuso di potere e/o di maggioranza da parte degli associati nell'adozione della delibera, nonché l'insussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della sua esclusione dall'associazione. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio lo Parte_2
e e in proprio,
[...] Controparte_1 Controparte_2 contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendone il rigetto. Per l'effetto, hanno chiesto dichiarare valida e legittimamente assunta la delibera di esclusione dell'associata dott.SA
[...] adottata in data 31.12.2022. Parte_1 In prima udienza, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., dopodiché, esclusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fiSAta udienza di precisazione delle conclusioni con successiva concessione dei termini per le memorie difensive conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa è stata trattenuta in decisione.
*** La controversia in esame concerne l'impugnazione da parte di - associata dello Parte_1 di una delibera assembleare datata 31.12.2022 con la quale è Parte_2 stata disposta la sua esclusione dall'associazione. Nello specifico, l'attrice ha chiesto l'annullamento/nullità/inefficacia della delibera perché ritenuta violativa delle disposizioni di legge e dello statuto dello studio (cfr. doc. 1), sia nella procedura seguita per la sua adozione che nelle motivazioni poste a fondamento della medesima. Innanzitutto, va considerato che dottrina e giurisprudenza qualificano l'esercizio in forma associata della professione come una forma di contratto associativo caratterizzato dalla peculiarità per cui la prestazione professionale viene fornita ai terzi in modo personale dai singoli professionisti associati
(cfr. Cass. SS.UU. del 13.10.93 n. 10942).
Ciò detto, lo studio associato è un contratto di associazione atipico e, come tale, la sua disciplina è dettata, in primo luogo, dalle parti attraverso l'atto costitutivo/statuto (cfr. Cass. Civ. del 16.4.1991 n.
4032). Solo ove la disciplina pattizia non esista, giova allora fare ricorso alla disciplina codicistica che meglio si adegua al rapporto sorto in concreto tra le parti come, ad esempio quella relativa al contratto pagina 5 di 9 associativo o in tema di società semplici (così già Cass. civ., del 10 aprile 2018, n. 8768; Cass. Civ., del 22 luglio 2022, n. 22955).
Tale inquadramento giuridico della fattispecie e relativa disciplina applicabile, è prodromico alla valutazione della legittimità della delibera assembleare, alla luce delle contestazioni mosse dall'attrice che vengono di seguito esplicitate. In primo luogo, ha dedotto la nullità della clausola di cui all'art. V dello statuto Parte_1 (secondo cui “l'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo purché in Italia, mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione e le materie da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire agli altri Associati almeno settantadue ore prima della riunione”, cfr. doc. 1) perché sarebbe violativa delle norme codicistiche dettate per le società di capitali, che impongono termini di preavviso molto più distesi rispetto alle 72 ore di cui allo statuto. L'eccezione non può che essere disattesa. Come già esplicitato, la normativa codicistica trova applicazione nel caso in esame solo in via sussidiaria, ove non sia prevista dallo statuto una specifica clausola pattizia. Dunque, in presenza dell'articolo V sopra riportato non vi è alcuna ragione per cui debba trovare applicazione la normativa civilistica dettata per le società di capitali come asserito dall'attrice. Per gli stessi motivi, va respinta anche l'eccezione sollevata da circa la nullità Parte_1 dell'art. IX co. 4 del patto statutario, ove prevede che l'esclusione dell'associato avrà effetto dalla data della deliberazione dell'assemblea. sul punto, ha ritenuto la clausola nulla perché Parte_1 contrastante con l'art. 2287 co. 1 c.c., secondo cui l'esclusione del socio ha effetto solo una volta decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione dell'esclusione al socio escluso. A nulla valgono i richiami giurisprudenziali operati da parte attrice per sostenere l'inderogabilità del termine di efficacia di cui all'art. 2287 c.c. Invero, la citata regola, anche ove fosse ritenuta inderogabile, vale per le società semplici e viene applicata ai contratti associativi solo in assenza di specifica pattuizione statutaria sul punto, che invece sussiste nel caso in esame. Tra l'altro, lo statuto dello prevede espreSAmente che Parte_2 l'applicazione al rapporto di causa della normativa in materia di società semplici, incluso quindi l'art. 2287 c.c., avviene solo al fine di colmare eventuali lacune statutarie (cfr. doc. 1, art. XIII, “Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alla normativa in tema di società professionali ed in generale alla normativa sulla società semplice”). PaSAndo ad esaminare il secondo motivo di impugnazione, l'attrice ha eccepito la nullità dell'avviso di convocazione per indeterminatezza dell'elenco delle materie da trattare. Invero, si evidenzia che l'avviso di convocazione indica distintamente che l'assemblea si sarebbe tenuta al fine di “deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno 1) CeSAzione del rapporto associativo della dott.SA ” (cfr. doc. 2). Parte_1
Questo Tribunale non ritiene sia neceSAria l'indicazione di ulteriori elementi nell'atto in esame, posto che i motivi a fondamento dell'esclusione dell'associata nonché le modalità di esecuzione dell'esclusione vengono discussi e valutati formalmente solo in sede di assemblea e, quindi, non possono essere preannunciati nell'avviso di convocazione. Inoltre, ha sostenuto che la delibera sarebbe nulla per mancata applicazione del Parte_1 metodo assembleare e, quindi, emeSA in violazione dell'art. IX co. 3 del patto statutario. Nello specifico, ha dedotto che la decisione di esclusione dell'associata sarebbe stata discuSA in data antecedente alla riunione assembleare del 31.12.2022 e, solo in quella sede, formalmente adottata. Ha
pagina 6 di 9 poi dedotto che tale circostanza sarebbe dimostrata dalle molteplici richieste di recesso intervenute dagli associati nei suoi confronti già prima di addivenire alla delibera di esclusione.
La tesi va disattesa.
Proprio perché i soci avevano maturato la consapevolezza di non poter proseguire nel rapporto associativo con la appena venuti a conoscenza delle inadempienze da lei commesse, è Parte_1 fisiologico che gli stessi abbiano discusso in via anticipata le possibili soluzioni alternative, tra le quali anche quella di proporre alla di recedere dallo studio, per non addivenire alla decisione Parte_1 assembleare di esclusione.
Tali elementi però non determinano in alcun modo l'automatica violazione del metodo assembleare previsto dallo statuto, tant'è che è stata destituita dal suo ruolo solo dalla data di Parte_1 adozione della delibera (31.12.2022), previa votazione di esclusione da parte del 60% degli associati, come imposto dallo statuto.
Non è rilevante la circostanza, comunque solo allegata e non provata, secondo cui già dal 7 dicembre
2022 all'attrice le sarebbe stato impedito l'accesso da remoto al server dello studio e, dal 28.11.2022, con reindirizzamento delle e-mail all'indirizzo dell'associata dott.SA . Controparte_2 Sul primo punto, si evidenzia che la non ha fornito alcuna prova di tale blocco nell'accesso Parte_1
e, in ogni caso, è incontestato che la steSA sia rimasta in possesso delle chiavi dello studio fino al 13 febbraio 2023 (cfr. doc. 6 convenuto) avendo quindi libero accesso ai locali e al server sino alla suddetta data.
In merito, invece, al reindirizzamento della posta, gli associati convenuti hanno dimostrato che è prassi consolidata dello studio quella di disporre l'inoltro sull'account della di tutte le e-mail Pt_2 indirizzate associati assenti per ferie, maternità o altri motivi (cfr. doc. 5 convenuta). Infine, ha dedotto l'inesistenza dei gravi motivi richiesti dagli artt. 24 co. 3 c.c. e Parte_1
2286 c.c. e dalle previsioni statutarie per l'esclusione del socio. In particolare, ha negato le molteplici inadempienze a lei ascritte, sostenendo che la decisione di esclusione sarebbe stata adottata per soli motivi non inerenti alla sua persona (quali l'arresto del fidanzato). Nel valutare la legittimità dei gravi motivi posti a fondamento della delibera assembleare di esclusione dell'associato, deve farsi riferimento al principio statuito – e di recente confermato - dalla Suprema Corte di CaSAzione secondo cui, il Giudice “é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo;
in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi neceSAriamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi neceSAriamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione.” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2117 del 22 gennaio 2024).
Alla luce di tale principio ermeneutico, quando, come nel caso in esame, non sia contenuta nello statuto alcuna indicazione dettagliata sui gravi motivi, o quando vi siano riportate formule generali ed elastiche, ovvero in qualsiasi altra situazione nella quale risulti neceSArio un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, il vaglio giurisdizionale si estende anche a quest'ultimo aspetto. Nello specifico, l'art. IX dello statuto associativo di causa prevede l'esclusione dell'associato “in caso di gravi inadempienze agli obblighi nascenti dal contratto associativo o dal presente Statuto o dalle
pagina 7 di 9 modificazioni ad essi apportate”, senza meglio precisare quando le inadempienze poSAno essere ritenute gravi1.
Dunque, spetta a questo Tribunale valutare se siano integrati nel concreto i gravi motivi posti a fondamento dell'esclusione della Parte_1
Si ritiene innanzitutto che le condotte inadempienti contestate a in seno alla delibera Parte_1 assembleare siano state pienamente integrate per le ragioni esplicitate di seguito. La prima condotta integrata da consiste nell'aver taciuto ai colleghi associati i Parte_1 rapporti professionali esistenti con società non clienti dello studio (quali la San SI LA s.r.l. e
Immobiliare PA s.r.l.). Sul punto, va disattesa la tesi attorea secondo la quale lo studio associato era stato informato circa l'assistenza legale prestata dalla nei confronti delle predette. Invero, Parte_1 parte attrice non ha neppure allegato di aver riferito tale informazione agli altri associati e, comunque, non ha dato la prova dell'asserita consapevolezza da parte di questi ultimi. Di contro, non può presumersi che l'informazione fosse conosciuta dagli altri associati, posto che tutti gli atti relativi alle società clienti personali dell'attrice non erano stati inseriti nelle idonee cartelle
“clienti” presenti sui server di studio e neppure nel file utilizzato dai dipendenti dello studio per le scadenze (cfr. docc. 7, 8 e 15 convenuta). Inoltre, tale elemento viene confermato dalla steSA attrice quando, in una conversazione intercorsa tra lei e la segretaria di studio in data 29/11/2022, ha confermato che la documentazione Controparte_8 afferente una delle due società non era presente nella cartella dello studio, bensì solo salvata in una directory personale (R/old/Marta) (cfr. doc. 14 convenuta). Quest'ultima circostanza dimostra implicitamente che utilizzava illecitamente gli Parte_1 strumenti e le risorse dell'associazione per occuparsi dell'assistenza legale dei propri clienti personali. A riprova, si evidenzia che l'odierna attrice aveva attivato sul proprio account e-mail di studio
, un sistema che ivi rimandava le comunicazioni pec ricevute Email_1 dalla Immobiliare PA Srl.
Si deve avere poi riguardo agli atti prodotti da parte convenuta, dai quali emerge che la dal Parte_1 mese di febbraio 2022, ha utilizzato il gestionale di studio per lo svolgimento di attività estranee allo stesso e riferibili alla società San SI LA s.r.l., sua cliente personale (cfr. doc. 9 convenuta).
In ultimo, va sottolineato che tutte le condotte finora approfondite integrano la violazione del vincolo di esclusiva, disposto dall'art. IV dello statuto per ogni associato (cfr. doc. 1). Tutti questi elementi portano a ritenere che l'esclusione non sia intervenuta solo a causa dell'arresto del fidanzato della come da quest'ultima sostenuto. Piuttosto, tale fatto costituisce Parte_1 verosimilmente il momento in cui gli odierni convenuti si sono resi conto delle condotte inadempienti della che ne hanno poi causato l'esclusione. Parte_1
Conclusivamente, ritiene il Tribunale che tutte le condotte tenute dalla attrice e finora esplicitate siano tali da integrare le gravi violazioni dei vincoli statuari, causa di esclusione ai sensi dell'art. IX dello statuto associativo. Infatti, la complessiva condotta dell'odierna attrice risulta idonea a determinare una concreta lesione del vincolo fiduciario esistente con gli altri associati dello studio fino a dettare l'impossibilità di proseguire il rapporto associativo.
Per questi motivi
, la domanda formulata da va integralmente rigettata stante la Parte_1 legittimità della delibera di esclusione dalla steSA impugnata. 1 La previsione richiama quanto già sancito dall'art. 2286 c.c., secondo cui l'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. pagina 8 di 9 Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda attorea perché infondata per i motivi esposti in motivazione e, per l'effetto, dichiara valida e legittimamente adottata la delibera assembleare impugnata;
2. condanna l'attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in €
6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.
Così deciso in Monza, in data 09.05.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.SA Chiara Binetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1421/2023 r.g. promoSA da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARCINKIEWICZ ANDREA, elettivamente domiciliata come in atti
PARTE ATTRICE contro
Controparte_1
, ,
[...] Controparte_2
DOTT.SSA (C.F./P.I. ) Controparte_3 P.IVA_1
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
(C.F. ) Controparte_2 C.F._3
Tutti difesi e rappresentati dall'avv. PESCATORE GIACOMO, elettivamente domiciliati come in atti
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Studio associato – Impugnazione delibera assembleare
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice
“Previe le declaratorie del caso, previo accertamento incidentale dell'invalidità delle clausole dello statuto dell' meglio indicate in atto di citazione, previo rigetto di ogni contraria domanda CP_4 ed eccezione: pagina 1 di 9 Nel merito,
- accertarsi e dichiararsi che la deliberazione degli associati di
[...] di dott. , dott.SA Parte_2 Controparte_1 CP_2
e dott.SA in data 31 dicembre 2022 è affetta dai vizi indicati in atto;
per
[...] Parte_1 l'effetto, dichiararsi nulla e/o invalida e/o, in ogni caso, annullarsi la deliberazione gravata, con ogni conseguente statuizione e/o dichiararsene l'inefficacia; - condannarsi
[...] di dott. , dott.SA Parte_2 Controparte_1
e dott.SA , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_2 Parte_1 rifusione delle spese, competenze ed onorari di difesa nel presente procedimento, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A.
Con riserva di agire separatamente per il risarcimento dei danni. L'attrice precisa le conclusioni anche in via istruttoria e, previa – occorrendo – revoca in parte qua del provvedimento con cui non sono stati ammessi i mezzi istruttori, insiste per l'ammissione della prova per testi e per interrogatorio formale dedotta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 cpc, di seguito trascritta sui capitoli di seguito trascritti:
“a) Vero che ho personalmente compilato le due procure speciali per l'esecuzione di formalità pubblicitarie che mi si rammostrano. (docc. 7, 8)
b) Vero che ho più volte eseguito, su richiesta di , le
San SI LA e Immobiliare PA sul server dello Parte_2
c) Vero che il dott. aveva e ha un incarico di sindaco presso Golf Club Monticello Controparte_1 ASD, che non è retribuito, le cui attività periodiche trimestrali venivano predisposte dall'attrice quando era collaboratrice di studio.
Teste: , c/o Monza, via Manzoni n. 20. Testimone_1 Parte_2
Interrogatorio formale dott. sul capitolo c). Controparte_1
d) Vero che è stata commercialista personale mia e di mia figlia Parte_1 Persona_1 fino al suo ingresso nell'Associazione professionale Vetrano Semeraro & Associati, dopo di
[...] che le prestazioni della steSA sono state fatturate dall'Associazione. Testi: viale Vallassina n. 324 Lissone (MB). Testimone_2
, via Del Drera n. 12, TE (Svizzera). Controparte_5
e) Vero che è stata commercialista personale di Forever SSD fino al suo ingresso Parte_1 nell'Associazione professionale Vetrano Semeraro & Associati, dopo di che le prestazioni della steSA sono state fatturate dall . CP_4
Testi
, via Villa Vergani n. 9, Misinto (MB). , via Del Drera n. 12, Testimone_3 Controparte_5
TE (Svizzera).
f) Vero che le due fatture che mi rammostrano (docc. 13, 14) riguardano le prestazioni di
[...]
a favore di San SI LA e Immobiliare PA per gli anni 2019/2023, e sono state Parte_1 nteramente pagate.
g) Vero che, dopo la sua associazione allo , comunicò che Parte_2 Parte_1 avrebbe curato gli adempimenti delle due società fino al 2° semestre 2022, corrispondente al termine per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021. h) Vero che, d'accordo con le società e in considerazione del fatto che l'attrice aveva tenuto la contabilità per l'intero anno fiscale, il rapporto professionale sarebbe ceSAto alla data di cui al capitolo che precede. pagina 2 di 9 i) Vero che chiuse la propria partita iva personale (p.iva ) il 31 luglio Parte_1 P.IVA_2
2022, come da documento che si mostra al teste.
Teste:
, località Pradecolo n. 3, Dumenza (VA). Testimone_4
, via Del Drera n. 12, TE (Svizzera). Controparte_5 l) Vero che in data 21 novembre 2022, in occasione del nostro accesso presso l'abitazione di
[...]
, fu eseguito un accesso da remoto al server dello Parte_1 Parte_2 m) Vero che nell'occasione fu creata una cartella nel server di quello studio, nella quale furono fatte confluire copie dei file ivi esistenti di interesse per le indagini, che al termine delle operazioni venne eliminata.
Teste: Lgt. CS. c/o GdF, Como, via Medici n. 34. Testimone_5
n) Vero che il 7 dicembre 2022 mia figlia mi fece notare sul suo computer che non le era più Pt_1 possibile accedere da remoto al suo account di posta nello Studio professionale di Monza. o) Vero che nell'occasione mia figlia mi fece notare anche che il sito dello Pt_1 Controparte_6
su Internet era stato oscurato.
[...]
p) Vero che la circostanza di cui sopra venne riferita anche a in occasione del Controparte_5 pranzo di natalizio tenutosi presso l'abitazione della signora in Cantù. Parte_3
Teste:
BA (LC), via Milano n. 20. Testimone_6
, via Del Drera n. 12, TE (Svizzera). Controparte_5
q) Vero che nel dicembre del 2022 mi chiese un parere informale circa la richiesta Parte_1 di recedere dal contratto di associazione a lei formulata dai soci di studio. r) Vero che nell'occasione sconsigliai dall'assecondare la richiesta. Parte_1 Teste: avv. Arnaldo Giudici, Cantù (CO), via Cristoforo Colombo n. 16/B”. s) Vero che in data 28 dicembre 2022 ho visitato e ho stilato la prescrizione che mi Parte_1 si rammostra. (doc. 22)
Teste: dr CaSAgo Brianza (LC), via AleSAndro Volta n. 16. Tes_7
t) Vero che in data11 settembre 2023 ho visitato e ho stilato la prescrizione che mi si Parte_1 rammostra. (doc. 23)
Teste: dr , Cantù, via Daverio n. 19. Testimone_8
u) Vero che ho ricevuto per la prima volta il 21 dicembre 2022, quindi nel maggio Parte_1 del 2023, e che ho personalmente elaborato la relazione clinica che mi si rammostra. (doc. 24)”.
Per parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, respingere tutte le domande ex adverso formulate perché infondate, sia in fatto che in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e per l'effetto dichiarare valida e legittimamente assunta la delibera di esclusione del socio dott.SA adottata in data 31.12.2022. Con vittoria di spese, Parte_1 onorari e accessori di legge”. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui, l'Ill.mo Giudice adito decida di revocare il provvedimento con cui non sono stati ammessi i mezzi istruttori, insiste per l'ammissione della prova per testi e per
pagina 3 di 9 interrogatorio formale dedotti nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c., sui capitoli di seguito trascritti:
1. “Dica il teste se per inserire nuove cartelle sul server di studio è neceSArio chiedere una preventiva autorizzazione ai soci o alla segreteria.”;
2. “Dica il teste se per utilizzare i programmi software di studio (e, in particolare il gestionale di studio denominato “via libera bilancio europeo” ed il programma di contabilità dello studio, nominato
“expert up”) è neceSArio chiedere una preventiva autorizzazione ai soci o alla segreteria.”; Si chiede vengano ammessi come testi su tutte le predette circostanze, tutto il personale dello studio,
Sig.re: nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._4
Claudio Monteversi 8 Desio 20832 (MB); nata a [...] il [...] CP_7
residente in [...]; C.F._5
nata a [...] il [...] residente in [...] Controparte_8 C.F._6
Lissone 20851 (MB);
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._7
91 Monza 20900 (MB);
nata a [...] il [...] residente in [...] C.F._8
Lissone 20851 (MB). Si chiama inoltre a teste l'Avv. Pasquale Pantano, con studio in Via Freguglia, 8 20122 Milano (MI), sui seguenti capitoli di prova: 3. “Vero che il Dr. e la Dr.SA presero un appuntamento presso il suo studio in data CP_1 Pt_2 20.12.2022 per un consulto professionale?”;
4. “Vero che durante l'incontro svoltosi in data 20.12.2022 il Dr. e la Dr.SA Le CP_1 Pt_2 raccontarono che a seguito di accesso della Guardia di Finanza presso il loro Studio avevano appreso che la Dr.SA seguiva professionalmente clienti loro ignoti, a tale riguardo citandole Parte_1 unicamente la società San SI LA S.r.l.?”;
5. “Vero che fu Lei a consigliare il Dr. e la Dr.SA ad accedere al server di studio al CP_1 Pt_2 fine di verificare se ci fossero altri clienti seguiti professionalmente dalla Dr.SA Parte_1 nell'ignoranza dei soci, oltre alla San SI LA S.r.l?”; Si chiama inoltre a teste l'Ing. residente in [...], Tes_10 responsabile IT dello studio sui seguenti capitoli di prova:
6. “Vero che, nel mese di febbraio 2023, il Dr. la ha incaricata di verificare sul server di CP_1 studio la presenza di cartelle relative a clienti seguiti professionalmente dalla Dr.SA , oltre Parte_1 alla San SI LA S.r.l?”;
7. “Vero che Lei ha un incarico come IT Manager per l'Associazione dall'anno 1996?”;
8. “Vero che è prassi consolidata negli anni che ogni qualvolta vi sia un'assenza del personale i studio, Le viene richiesto l'inoltro in automatico delle mail del personale assente sull'account di posta elettronica della Dr.SA ?”; Pt_2
pagina 4 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio lo Parte_1 [...] nonché Parte_2 CP_1
e in proprio e in qualità di legali rapp.ti dello studio.
[...] Controparte_2 L'attrice, associata dello studio suindicato, ha agito in giudizio chiedendo dichiararsi viziata la deliberazione assembleare presa in data 31.12.2022 dagli associati e Controparte_1 CP_2
e, per l'effetto, dichiararne la nullità e/o invalidità e/o, in ogni caso, annullarla, con ogni
[...] conseguente statuizione, e/o dichiararsene l'inefficacia.
A sostegno di tali pretese, l'attrice ha allegato in fatto quanto segue.
In data 28 dicembre 2022, era stata convocata mezzo pec l'assemblea dello studio associato per il giorno 31 dicembre 2022, avente ordine del giorno: “1) CeSAzione del rapporto associativo della dott.SA ” (cfr. doc. 2); a tale assemblea, era stata deliberata l'esclusione dallo studio Parte_1 dell'associata a lei comunicata con notificazione del verbale in data 12.01.2023 (cfr. Parte_1 doc. 3). L'attrice ha sostenuto che la delibera menzionata sarebbe viziata per violazione di alcune previsioni statutarie e per violazione delle norme di legge. Inoltre, ha dedotto l'abuso di potere e/o di maggioranza da parte degli associati nell'adozione della delibera, nonché l'insussistenza dei gravi motivi posti a fondamento della sua esclusione dall'associazione. Si sono tempestivamente costituiti in giudizio lo Parte_2
e e in proprio,
[...] Controparte_1 Controparte_2 contestando in fatto e in diritto le pretese attoree e chiedendone il rigetto. Per l'effetto, hanno chiesto dichiarare valida e legittimamente assunta la delibera di esclusione dell'associata dott.SA
[...] adottata in data 31.12.2022. Parte_1 In prima udienza, su richiesta delle parti, sono stati assegnati i termini per le memorie di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., dopodiché, esclusa l'istruttoria e ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fiSAta udienza di precisazione delle conclusioni con successiva concessione dei termini per le memorie difensive conclusionali di cui all'art. 190 c.p.c., decorsi i quali la causa è stata trattenuta in decisione.
*** La controversia in esame concerne l'impugnazione da parte di - associata dello Parte_1 di una delibera assembleare datata 31.12.2022 con la quale è Parte_2 stata disposta la sua esclusione dall'associazione. Nello specifico, l'attrice ha chiesto l'annullamento/nullità/inefficacia della delibera perché ritenuta violativa delle disposizioni di legge e dello statuto dello studio (cfr. doc. 1), sia nella procedura seguita per la sua adozione che nelle motivazioni poste a fondamento della medesima. Innanzitutto, va considerato che dottrina e giurisprudenza qualificano l'esercizio in forma associata della professione come una forma di contratto associativo caratterizzato dalla peculiarità per cui la prestazione professionale viene fornita ai terzi in modo personale dai singoli professionisti associati
(cfr. Cass. SS.UU. del 13.10.93 n. 10942).
Ciò detto, lo studio associato è un contratto di associazione atipico e, come tale, la sua disciplina è dettata, in primo luogo, dalle parti attraverso l'atto costitutivo/statuto (cfr. Cass. Civ. del 16.4.1991 n.
4032). Solo ove la disciplina pattizia non esista, giova allora fare ricorso alla disciplina codicistica che meglio si adegua al rapporto sorto in concreto tra le parti come, ad esempio quella relativa al contratto pagina 5 di 9 associativo o in tema di società semplici (così già Cass. civ., del 10 aprile 2018, n. 8768; Cass. Civ., del 22 luglio 2022, n. 22955).
Tale inquadramento giuridico della fattispecie e relativa disciplina applicabile, è prodromico alla valutazione della legittimità della delibera assembleare, alla luce delle contestazioni mosse dall'attrice che vengono di seguito esplicitate. In primo luogo, ha dedotto la nullità della clausola di cui all'art. V dello statuto Parte_1 (secondo cui “l'assemblea è convocata presso la sede dell'associazione o in altro luogo purché in Italia, mediante avviso scritto contenente il luogo, la data e l'ora della convocazione e le materie da trattare. L'avviso deve essere fatto pervenire agli altri Associati almeno settantadue ore prima della riunione”, cfr. doc. 1) perché sarebbe violativa delle norme codicistiche dettate per le società di capitali, che impongono termini di preavviso molto più distesi rispetto alle 72 ore di cui allo statuto. L'eccezione non può che essere disattesa. Come già esplicitato, la normativa codicistica trova applicazione nel caso in esame solo in via sussidiaria, ove non sia prevista dallo statuto una specifica clausola pattizia. Dunque, in presenza dell'articolo V sopra riportato non vi è alcuna ragione per cui debba trovare applicazione la normativa civilistica dettata per le società di capitali come asserito dall'attrice. Per gli stessi motivi, va respinta anche l'eccezione sollevata da circa la nullità Parte_1 dell'art. IX co. 4 del patto statutario, ove prevede che l'esclusione dell'associato avrà effetto dalla data della deliberazione dell'assemblea. sul punto, ha ritenuto la clausola nulla perché Parte_1 contrastante con l'art. 2287 co. 1 c.c., secondo cui l'esclusione del socio ha effetto solo una volta decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione dell'esclusione al socio escluso. A nulla valgono i richiami giurisprudenziali operati da parte attrice per sostenere l'inderogabilità del termine di efficacia di cui all'art. 2287 c.c. Invero, la citata regola, anche ove fosse ritenuta inderogabile, vale per le società semplici e viene applicata ai contratti associativi solo in assenza di specifica pattuizione statutaria sul punto, che invece sussiste nel caso in esame. Tra l'altro, lo statuto dello prevede espreSAmente che Parte_2 l'applicazione al rapporto di causa della normativa in materia di società semplici, incluso quindi l'art. 2287 c.c., avviene solo al fine di colmare eventuali lacune statutarie (cfr. doc. 1, art. XIII, “Per tutto quanto qui non previsto si fa riferimento alla normativa in tema di società professionali ed in generale alla normativa sulla società semplice”). PaSAndo ad esaminare il secondo motivo di impugnazione, l'attrice ha eccepito la nullità dell'avviso di convocazione per indeterminatezza dell'elenco delle materie da trattare. Invero, si evidenzia che l'avviso di convocazione indica distintamente che l'assemblea si sarebbe tenuta al fine di “deliberare e discutere sul seguente ordine del giorno 1) CeSAzione del rapporto associativo della dott.SA ” (cfr. doc. 2). Parte_1
Questo Tribunale non ritiene sia neceSAria l'indicazione di ulteriori elementi nell'atto in esame, posto che i motivi a fondamento dell'esclusione dell'associata nonché le modalità di esecuzione dell'esclusione vengono discussi e valutati formalmente solo in sede di assemblea e, quindi, non possono essere preannunciati nell'avviso di convocazione. Inoltre, ha sostenuto che la delibera sarebbe nulla per mancata applicazione del Parte_1 metodo assembleare e, quindi, emeSA in violazione dell'art. IX co. 3 del patto statutario. Nello specifico, ha dedotto che la decisione di esclusione dell'associata sarebbe stata discuSA in data antecedente alla riunione assembleare del 31.12.2022 e, solo in quella sede, formalmente adottata. Ha
pagina 6 di 9 poi dedotto che tale circostanza sarebbe dimostrata dalle molteplici richieste di recesso intervenute dagli associati nei suoi confronti già prima di addivenire alla delibera di esclusione.
La tesi va disattesa.
Proprio perché i soci avevano maturato la consapevolezza di non poter proseguire nel rapporto associativo con la appena venuti a conoscenza delle inadempienze da lei commesse, è Parte_1 fisiologico che gli stessi abbiano discusso in via anticipata le possibili soluzioni alternative, tra le quali anche quella di proporre alla di recedere dallo studio, per non addivenire alla decisione Parte_1 assembleare di esclusione.
Tali elementi però non determinano in alcun modo l'automatica violazione del metodo assembleare previsto dallo statuto, tant'è che è stata destituita dal suo ruolo solo dalla data di Parte_1 adozione della delibera (31.12.2022), previa votazione di esclusione da parte del 60% degli associati, come imposto dallo statuto.
Non è rilevante la circostanza, comunque solo allegata e non provata, secondo cui già dal 7 dicembre
2022 all'attrice le sarebbe stato impedito l'accesso da remoto al server dello studio e, dal 28.11.2022, con reindirizzamento delle e-mail all'indirizzo dell'associata dott.SA . Controparte_2 Sul primo punto, si evidenzia che la non ha fornito alcuna prova di tale blocco nell'accesso Parte_1
e, in ogni caso, è incontestato che la steSA sia rimasta in possesso delle chiavi dello studio fino al 13 febbraio 2023 (cfr. doc. 6 convenuto) avendo quindi libero accesso ai locali e al server sino alla suddetta data.
In merito, invece, al reindirizzamento della posta, gli associati convenuti hanno dimostrato che è prassi consolidata dello studio quella di disporre l'inoltro sull'account della di tutte le e-mail Pt_2 indirizzate associati assenti per ferie, maternità o altri motivi (cfr. doc. 5 convenuta). Infine, ha dedotto l'inesistenza dei gravi motivi richiesti dagli artt. 24 co. 3 c.c. e Parte_1
2286 c.c. e dalle previsioni statutarie per l'esclusione del socio. In particolare, ha negato le molteplici inadempienze a lei ascritte, sostenendo che la decisione di esclusione sarebbe stata adottata per soli motivi non inerenti alla sua persona (quali l'arresto del fidanzato). Nel valutare la legittimità dei gravi motivi posti a fondamento della delibera assembleare di esclusione dell'associato, deve farsi riferimento al principio statuito – e di recente confermato - dalla Suprema Corte di CaSAzione secondo cui, il Giudice “é tenuto ad accertare se si sia avverata in concreto una delle ipotesi previste dalla legge o dall'atto costitutivo per la risoluzione del rapporto associativo;
in assenza di indicazioni statutarie specifiche o in presenza di formule generali ed elastiche o, comunque, in ogni altra situazione in cui la prefigurata causa di esclusione implichi un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, da operarsi neceSAriamente "post factum", il vaglio giurisdizionale deve estendersi neceSAriamente anche a quest'ultimo aspetto, esprimendosi attraverso un giudizio di proporzionalità complessiva tra le conseguenze del comportamento addebitato all'associato in termini di lesione arrecata alle finalità statutarie e la radicalità della sanzione.” (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2117 del 22 gennaio 2024).
Alla luce di tale principio ermeneutico, quando, come nel caso in esame, non sia contenuta nello statuto alcuna indicazione dettagliata sui gravi motivi, o quando vi siano riportate formule generali ed elastiche, ovvero in qualsiasi altra situazione nella quale risulti neceSArio un giudizio di gravità di singoli atti o comportamenti, il vaglio giurisdizionale si estende anche a quest'ultimo aspetto. Nello specifico, l'art. IX dello statuto associativo di causa prevede l'esclusione dell'associato “in caso di gravi inadempienze agli obblighi nascenti dal contratto associativo o dal presente Statuto o dalle
pagina 7 di 9 modificazioni ad essi apportate”, senza meglio precisare quando le inadempienze poSAno essere ritenute gravi1.
Dunque, spetta a questo Tribunale valutare se siano integrati nel concreto i gravi motivi posti a fondamento dell'esclusione della Parte_1
Si ritiene innanzitutto che le condotte inadempienti contestate a in seno alla delibera Parte_1 assembleare siano state pienamente integrate per le ragioni esplicitate di seguito. La prima condotta integrata da consiste nell'aver taciuto ai colleghi associati i Parte_1 rapporti professionali esistenti con società non clienti dello studio (quali la San SI LA s.r.l. e
Immobiliare PA s.r.l.). Sul punto, va disattesa la tesi attorea secondo la quale lo studio associato era stato informato circa l'assistenza legale prestata dalla nei confronti delle predette. Invero, Parte_1 parte attrice non ha neppure allegato di aver riferito tale informazione agli altri associati e, comunque, non ha dato la prova dell'asserita consapevolezza da parte di questi ultimi. Di contro, non può presumersi che l'informazione fosse conosciuta dagli altri associati, posto che tutti gli atti relativi alle società clienti personali dell'attrice non erano stati inseriti nelle idonee cartelle
“clienti” presenti sui server di studio e neppure nel file utilizzato dai dipendenti dello studio per le scadenze (cfr. docc. 7, 8 e 15 convenuta). Inoltre, tale elemento viene confermato dalla steSA attrice quando, in una conversazione intercorsa tra lei e la segretaria di studio in data 29/11/2022, ha confermato che la documentazione Controparte_8 afferente una delle due società non era presente nella cartella dello studio, bensì solo salvata in una directory personale (R/old/Marta) (cfr. doc. 14 convenuta). Quest'ultima circostanza dimostra implicitamente che utilizzava illecitamente gli Parte_1 strumenti e le risorse dell'associazione per occuparsi dell'assistenza legale dei propri clienti personali. A riprova, si evidenzia che l'odierna attrice aveva attivato sul proprio account e-mail di studio
, un sistema che ivi rimandava le comunicazioni pec ricevute Email_1 dalla Immobiliare PA Srl.
Si deve avere poi riguardo agli atti prodotti da parte convenuta, dai quali emerge che la dal Parte_1 mese di febbraio 2022, ha utilizzato il gestionale di studio per lo svolgimento di attività estranee allo stesso e riferibili alla società San SI LA s.r.l., sua cliente personale (cfr. doc. 9 convenuta).
In ultimo, va sottolineato che tutte le condotte finora approfondite integrano la violazione del vincolo di esclusiva, disposto dall'art. IV dello statuto per ogni associato (cfr. doc. 1). Tutti questi elementi portano a ritenere che l'esclusione non sia intervenuta solo a causa dell'arresto del fidanzato della come da quest'ultima sostenuto. Piuttosto, tale fatto costituisce Parte_1 verosimilmente il momento in cui gli odierni convenuti si sono resi conto delle condotte inadempienti della che ne hanno poi causato l'esclusione. Parte_1
Conclusivamente, ritiene il Tribunale che tutte le condotte tenute dalla attrice e finora esplicitate siano tali da integrare le gravi violazioni dei vincoli statuari, causa di esclusione ai sensi dell'art. IX dello statuto associativo. Infatti, la complessiva condotta dell'odierna attrice risulta idonea a determinare una concreta lesione del vincolo fiduciario esistente con gli altri associati dello studio fino a dettare l'impossibilità di proseguire il rapporto associativo.
Per questi motivi
, la domanda formulata da va integralmente rigettata stante la Parte_1 legittimità della delibera di esclusione dalla steSA impugnata. 1 La previsione richiama quanto già sancito dall'art. 2286 c.c., secondo cui l'esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. pagina 8 di 9 Le spese del giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta la domanda attorea perché infondata per i motivi esposti in motivazione e, per l'effetto, dichiara valida e legittimamente adottata la delibera assembleare impugnata;
2. condanna l'attrice alla refusione delle spese del giudizio in favore di parte convenuta, liquidate in €
6.713,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. ed I.V.A, quest'ultima se ed in quanto dovuta, come per legge.
Così deciso in Monza, in data 09.05.2025
Il Giudice
Chiara Binetti
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