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Sentenza 29 febbraio 2024
Sentenza 29 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 29/02/2024, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 29 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 730 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
, , , in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali congiunti ed eredi di , rappresentati e difesi dagli Persona_1 avvocati Lucio Conte, Emanuela Marragony, Salvatore Staiano, Enrico Caterini appellanti
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio CP_1
Allegrini appellato e in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Vincenzo Ferrari, Flavio Vincenzo Ponte, Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni, Simona Destefani appellata e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3 difesa dall'avv. Giuseppe Mautone appellata
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Negri, Arianna Colombo, Luca De
Menech, Claudio Pio Acri Appellata/TE incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Risarcimento del danno e malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per , , : < Parte_1 Parte_2 Parte_3 l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della Sentenza n. 71/2021, emessa dal
1 Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del lavoro, in data 25 febbraio 2021, causa n. 1194/2016 RG, ed in accoglimento del presente gravame:
a) accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro ( e ai sensi degli artt. CP_3 Controparte_5
2087, 1218 e 1176 e 2043 c.c. nei confronti del lavoratore deceduto, sig.ra Per_1
e dei suoi eredi odierni ricorrenti, per non aver adottato tutte le misure
[...] necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e per aver colposamente cagionato la morte di quest'ultima, per le ragioni di cui in parte motiva;
e per l'effetto b) condannare la Parte_4 al pagamento, in solido tra loro, in
[...] Controparte_4 favore dei ricorrenti, del danno biologico iure successionis, di € 771.125.00, ovvero in caso di condanna dell' , quella la misura differenziale non corrisposta CP_1 dall'istituto e, comunque la somma maggiore ominore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., c) condannare la e Parte_4 Controparte_4 al pagamento, in solido tra loro, in favore dei ricorrenti, iure proprio, del danno non patrimoniale e, pari, in particolare, ad € 300.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che il giudice riterrà, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., in favore di ciascuno dei ricorrenti. d) condannare altresì l' al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno biologico iure successionis CP_1 nella misura sopra determinata e comunque nei limiti stabiliti dalle tabelle approvate in attuazione del D. lgl. n. 38/2000; e) condannare inoltre l' al pagamento, in CP_1 favore dei ricorrenti, delle rendite previste dall'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 per i figli superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nella misura stabilita dalla legge;
f) condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quelle del I grado. >>; per <<Si conclude per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'avverso CP_1 appello, deduzioni istruttorie come in narrativa. Spese e competenze come per legge>>; per Controparte_2
< declaratoria del caso: - rigettare l'appello principale proposto ex adverso confermando la sentenza ex adverso impugnata, - in ogni caso, previo ogni provvedimento del caso e con ogni declaratoria del caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e/o Controparte_5 carenza di legittimazione attiva di controparte e comunque l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione contrattuale e quinquennale dell'azione extracontrattuale esperita, assolvendo l'appellata da Controparte_5 ogni domanda contro di essa proposta;
Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio>>; per <<In ragione di quanto sopra esposto sia in merito all'appello che a CP_3 tutte le ragioni di primo grado assorbite o respinte e qui riproposte, come CP_3 sopra rappresentata e difesa, chiede il rigetto dell'avversario appello e di ogni domanda di controparte;
in via subordinata e solo per dovere di difesa, la riduzione del danno per le ragioni indicate >>;
2 per : <<− rigettare l'appello promosso e tutte le domande Controparte_4 formulate nei confronti di ut supra, e confermare la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Paola - Dott.ssa Cozzolino n. 71/2021, pubblicata il 25 febbraio 2021;
− in via di appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di riforma della sentenza, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva di Controparte_4 con la conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio;
e, in subordine e, comunque, rigettare tutte le domande formulate nei confronti della stessa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità a carico di dedurre dall'eventuale risarcimento tutti gli importi liquidati o Controparte_4 liquidabili dall' e dall' a qualsivoglia titolo per effetto della malattia CP_1 CP_6 professionale della Sig.ra − in ogni caso, porre ogni eventuale Per_1 conseguenza risarcitoria, come pronunciata nel presente giudizio, direttamente in capo a in forza dell'accordo del Controparte_5
27 gennaio/4 febbraio 2014, perfezionatosi mediante scambio di proposta e accettazione, prodotto in atti e, comunque, accertare e dichiarare che CP_4 dovrà essere tenuta manlevata ed indenne di ogni conseguenza risarcitoria,
[...] come pronunciata nel presente giudizio, da parte di Controparte_5 in forza del citato accordo. Con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari. >>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Paola, Giudice del lavoro, il 23.09.2016, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella qualità̀ di eredi di , hanno
[...] Persona_1 esposto: che la loro dante causa aveva lavorato presso lo stabilimento di Org_1
Praia a Mare dal 1963 al 1975 con la qualifica di operaio tessile nel reparto “
Filatura”; che nell'espletamento dell'attività̀ lavorativa era stata costantemente esposta, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di numerose sostanze cancerogene normalmente utilizzate dall'azienda nei processi di Org_1 lavorazione e tintura dei tessuti;
che tali sostanze oncogene, contenute in polveri e vapori acidi presenti nell'ambiente di lavoro, avevano innescato nell'organismo della de cuius la patologia “Tumore Ovarico metastasi ossee diffuse e Linfagite polmonare neoplastica”, patologia che l'aveva condotta al decesso avvenuto in data 23.08.2013; di essere venuti a conoscenza solo verso la fine del 2014 (pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado), avendone avuto notizia dagli organi di Cont informazione, del processo penale che aveva visto ex dirigenti della e della imputati, tra l'altro, per i reati di lesioni, omicidio colposo e Controparte_2 omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro;
di aver appreso, quindi, solo allora, la circostanza che anche la propria congiunta aveva sicuramente contratto, nell'esercizio dell'attività̀ lavorativa, la malattia professionale per la suindicata patologia derivante dall'utilizzo di sostanze tossiche in assenza di impianti per la sicurezza dei lavoratori;
che il 06.08.2015 avevano presentato istanza amministrativa
3 all' per il riconoscimento della genesi professionale della patologia contratta CP_1 dalla de cuius. Su tali premesse, hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno CP_1 biologico “jure successionis” ai sensi del D.Lgs. 38/2000, oltre che al pagamento della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. 1124/'65. I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto di accertare la responsabilità̀ dei datori di lavoro convenuti, ai sensi degli artt.
2043 e 2087 c.c., nella causazione della patologia e di condannarli in solido al risarcimento del danno – eventualmente nella misura differenziale non corrisposta dall' – subito a seguito della malattia professionale. CP_1
§3
Il tribunale, nel contraddittorio con le convenute, ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria dei ricorrenti perché da CP_1 esso può esigere solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
2) che l'unica prestazione previdenziale “astrattamente” esigibile dall' CP_7 assicuratore, nel caso di specie, è la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del dPR n. 1124/1965;
3) che il diritto a tale prestazione è insussistente perché “… quel che del tutto manca è la prova (chiesta od offerta) delle modalità concrete di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro, alla durata e all'intensità dell'esposizione ai presunti agenti patogeni, nonché alla frequenza dell'espletamento di compiti potenzialmente “rischiosi”. Nulla di tutto ciò, invece, si rinviene descritto in ricorso, né ha formato oggetto di specifiche richieste di istruttoria orale che, del resto, non sarebbe stata utilmente espletabile a causa dell'estrema genericità e ripetitività dei riferimenti fattuali”
4) che, “comunque”, i ricorrenti non hanno precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della malattia professionale, né hanno chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporre il lavoratore al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio “avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del
“danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stato “provato con certezza il nesso di causalità” tra “le sostanze
4 verosimilmente utilizzate nella , ossia “le ammine aromatiche e il cromo Org_1 esavalente”, e le patologie diverse dal tumore ai “polmoni” e “alla vescica”;
6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato “l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie, l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata, che, con riguardo al dante causa del ricorrente, ha formato oggetto di accertamento
“addirittura specifico” in sede penale;
7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento all'attività lavorativa da essi svolta, senza alcuna seria e dettagliata analisi Org_1 né della singola malattia, né delle specifiche sostanze che si assumono patogene (cfr. all. 4 produz. attorea). Né, del resto, poteva essere altrimenti, trattandosi nella fattispecie de qua di “… un carcinoma ovarico recidivante e metastatizzato…” (cfr. memoria ), rispetto al quale “… Si trascrivono le osservazioni del Prof. CP_2 Per_ : … La sig.ra è deceduta a causa di una patologia tumorale ad alta Per_1 incidenza nella popolazione femminile e non correlabile all'attività lavorativa … L'anemia … e l'Ictus si sono manifestati come patologie secondarie direttamente Cont correlabili alla patologia neoplastica evolutiva…” (cfr. memoria .
§4
I ricorrenti hanno interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata. Denunciano la violazione e falsa applicazione “del DPR n. 1124/1965”,
“degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087 c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamentano:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto nella specie deve ravvisarsi stante
“l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss.,
5 Tabella Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano
“il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della ; d'altro canto, dalla Org_1
“sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente “a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_3
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le “ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la patologia del suo dante causa e “l'esposizione continua
… agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a sfavore di essi ricorrenti gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che è stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del Ha comunque trascurato il Parte_5 diverso criterio di accertamento della causalità nel giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”. Secondo l'TE, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”.
§5
Costituitesi in giudizio, l' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del CP_1 gravame assumendolo inammissibile e infondato. La società ha Controparte_4 anche spiegato appello incidentale condizionato, “per l'ipotesi di riforma della sentenza” impugnata, riproponendo le eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'TE.
6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta ed espletata prova per testi, a seguito di trattazione scritta, decide come da dispositivo in calce.
§6
Il gravame è infondato.
Ciò che risulta decisivo nel presente giudizio è la circostanza fattuale allegata dagli stessi appellanti, secondo cui la loro dante causa aveva lavorato nello stabilimento cd. di Praia a Mare dal 1963 al 1975. Org_1
Tanto impone l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle società appellate quanto alle domande risarcitorie nei loro confronti a vario titolo avanzate;
eccezione che le società hanno tempestivamente sollevato nel primo grado di giudizio ed espressamente reiterato in appello, stante la mancata pronuncia sul punto ad opera del tribunale.
§6.1 Orbene, per come dedotto dalla difesa di Controparte_2
e supportato dalla documentazione versata in atti a
[...] sostegno delle argomentazioni difensive: Contr
- con contratto in data 29 settembre 1987 l' la parte venditrice Controparte_8 da un lato e la dall'altro Controparte_2 convenivano di conferire l'azienda della (trasferimento di ramo di CP_8 azienda), della quale faceva parte lo stabilimento di Praia a Mare, alla CP_9 Contr costituita nel 1976 e di proprietà del venditore ( con successivo CP_10 acquisto delle azioni da parte della e contestuale cambio della CP_2 denominazione sociale della (cfr. atto compravendita e CP_9 Controparte_11 relativa relazione di stima 29.9.1987, visura camerale e estratto Controparte_8 delibera Assemblea straordinaria cambio denominazione, docc. 3 - 3/3 fasc. primo grado ); CP_2 Contr
- la società cedente, cioè la originaria (di proprietà come era Controparte_8 inizialmente cambiava il nome in (cfr. Org_1 Controparte_12 visura camerale, cit.), e continuava la propria attività e successivamente veniva fusa mediante incorporazione della e mutava quindi la denominazione CP_13 sociale, dopo un passaggio transitorio ( , in (cfr. visura Controparte_14 CP_13 camerale e l'indicazione riportata a pag. 1 dell'atto di conferimento CP_13 allegato sub doc. 3 cit. della parte venditrice CP_8 avente la medesima partita iva di doc.
3.4 fasc. primo grado
[...] CP_13
incorporata il 2.2.2002 da CP_2 CP_3
- con atto 17 dicembre 1990 la (ex e poi) veniva fusa per Org_1 Controparte_8 incorporazione nella (doc. 3 -3/3 Controparte_2 cit.) che veniva iscritta presso l' di Cosenza con la posizione contributiva CP_6
2503364791 (poi a seguito di accentramento contributivo 9100008071);
- prima del trasferimento del ramo dell'azienda comprensivo dello stabilimento di Contr Praia a Mare dal precedente proprietario alla (allora e poi dopo Org_1 mutamento di denominazione sociale) (29.9.1987) e dell'incorporazione di CP_8
7 da parte di (1990), lo stabilimento tessile di Praia a Mare era CP_8 CP_2 Contr stato di proprietà di diverse società possedute da Contr
- alla fine del 1962 lo Stato italiano entra tramite l' nel settore tessile con l'acquisizione della storica Organizzazione_2 Cont
- nel 1969 l' costituisce una società denominata (l'originaria) CP_10 Contr società controllata da on posizione presso la sede di Cosenza CP_6 P.IVA_1 che inizia un'attività tessile acquistando, nel luglio 1969, gli spazi dal
[...] del (circostanza pacifica, cfr. sentenza del Tribunale di Org_3 Org_4
Paola 18.3.2015 sub doc. 1 cit. pag. 108) posto in liquidazione in data 30 giugno
1969 con cessazione dell'attività e conseguente licenziamento dei lavoratori (v. atto di compravendita Notaio del 4.7.1969, pag. 4, rigo 21 e 22: doc. 4 fasc. Per_4 primo grado ); CP_2
- il in data 31.10.1985 veniva fuso per incorporazione in Organizzazione_3
(cfr. visura CCIAA doc. 5 Controparte_15 Organizzazione_3 fasc. primo grado ): CP_2 Contr
- nel 1971, l' tramite interviene in operazioni di concentrazione (ai CP_8 sensi della legge 136/53) e fonde in che ha al tempo sede in Milano, via CP_8
Mozart 1 e domicilio fiscale in Schio, mediante incorporazione, la CP_10 secondo lo stato patrimoniale del 31.12.1970, con "assorbimento del patrimonio della
Società incorporata da parte dell'incorporante e subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici comunque facenti capo alla predetta società incorporata, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1970" (cfr. comunicazioni esemplificative
5.10.1971 e delibera di fusione, doc. 5/1- 5/1 bis fasc. primo grado ); CP_2
- nel 1976 viene costituita una nuova società (con atto di costituzione CP_10 del 21.10.1976; cfr. doc. 5/2 fasc. primo grado ); CP_2
- a questa Società, cede il 29.12.1978 i beni (ma non i rapporti di lavoro) CP_8 costituenti lo stabilimento e l'azienda di Praia a Mare affinché conduca l'attività industriale di Praia (cfr. doc. 5/3 e, estratto, doc. 5/4 fasc. primo grado ); CP_2
- per effetto, risolve i rapporti di lavoro dei dipendenti (cfr. Controparte_8 esemplificativamente doc. 5/5 fasc. primo grado ); alcuni vengono CP_2 riassunti da dopo la cessione del complesso industriale;
Org_1
- è in questa nuova Società che viene conferito da (di CP_10 CP_8 Contr proprietà il ramo d'azienda tessile nel 1987;
- questa –mutata la denominazione sociale da nel CP_9 Org_1 Controparte_11
1987 – alla fine del 1990 viene incorporata da . CP_2
§ 6.2
Ciò posto, si osserva che la cessione dello stabilimento dalla alla Controparte_8
in data 29 settembre 1987, è Controparte_2 anteriore alla data di cessazione, indicata dai medesimi appellanti, del rapporto di lavoro della loro dante causa, sig.ra avvenuta nel 1975. Per_1
La vicenda successoria da del 1969 (poi incorporata e divenuta e Org_1 CP_8 la (ri-denominata incorporata da è avvenuta prima Org_1 CP_8 CP_2 dell'entrata in vigore dell'art. 2112 cc che, in caso di trasferimento di azienda, garantisce il diritto del lavoratore al mantenimento presso la concessionaria dei diritti di cui godeva presso la cedente, oltre che far sorgere in capo ad entrambe la
8 responsabilità solidale per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento.
In sostanza, non essendo mai intercorso un rapporto di lavoro tra Persona_1
e la le domande spiegate nei Controparte_2 confronti della suddetta sono infondate per carenza di legittimazione passiva.
§6.3
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento a in mancanza CP_3 di prova che abbia mai gestito direttamente lo stabilimento – mentre è incontroversa la mera titolarità di quote di partecipazione nelle società che fino ad una certa data si sono succedute nella gestione dello stabilimento;
del resto, la prova, sul punto, doveva essere fornita dagli appellanti, i quali, invece, nulla argomentano su tale aspetto, sicché a non può essere riferita la violazione dell'art. 2087 cc, la CP_3 quale rappresenta il titolo su cui le domande risarcitorie qui avanzate sono fondate.
§6.4
Ancor più evidente è il difetto di legittimazione passiva di che CP_4 secondo le stesse allegazioni dei ricorrenti ha gestito (anzi, ne era divenuta proprietaria) lo stabilimento di Praia a Mare, dal 2004 (v. pag. 11 del ricorso introduttivo).
È dunque fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che essa ha ribadito, poiché:
1) non può certo postularsi l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. che, nel caso di cessione di ramo di azienda, presuppone la prosecuzione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro intercorso con il cedente: Cass. n. 7517/2010: “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”; ciò nella specie non ricorre atteso che il rapporto di lavoro di interesse è cessato nel 1975, svariati anni prima che la società ” cedesse all'attuale il “complesso aziendale del CP_2 Controparte_4 settore abbigliamento”;
2) non è stato provato – e per vero nemmeno dedotto – che lo stabilimento tessile in cui ha lavorato il dante causa degli odierni appellanti sia stato ceduto alla CP_4
la quale, dal canto suo, ha invece documentato (cfr. doc. 1 allegato alla sua
[...] memoria costitutiva) che la cessione ha ad avuto ad oggetto il diverso ramo aziendale del “settore abbigliamento” e che, per espressa volontà delle parti, il complesso
9 aziendale del “settore tessile”, di cui quello stabilimento fa parte, è rimasto alla
”; CP_2
3) parimenti, è documentata la concorde volontà delle due società di non trasferire alla destinataria del ramo di azienda facente parte del settore abbigliamento della
” gli elementi patrimoniali attivi e passivi del suo settore tessile, e di CP_2 lasciare quindi a suo carico le eventuali sopravvenienze passive riferibili al medesimo settore (cfr. docc. 2 e 3 ibidem);
4) le allegazioni della al riguardo, riscontrate dalla menzionata Controparte_4 documentazione, non sono state contestate dalle ricorrenti né nel corso del primo grado del giudizio, né con l'atto di appello.
§ 7
Alla motivazione di rigetto della domanda di tutela indennitaria che i ricorrenti e hanno proposto nei confronti Parte_2 Parte_3 dell' si deve anteporre quella, preminente, del difetto della loro legittimazione CP_1 attiva rispetto all'unica prestazione che il tribunale, con incensurata statuizione, ha ritenuto nella specie “astrattamente” conseguibile: ossia, la rendita ai superstiti.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 85 del dPR n. 1124 del 1965, i figli che, come i suddetti appellanti, essendo nati, rispettivamente nel 1967 e nel 1973, al momento della morte della madre, nel 2013, avevano oltre quarant'anni, non possono più rivendicarla, a meno che non siano inabili e a carico dell'assicurato. E di ciò nella specie non vi è allegazione, né prova.
§7.1
Quanto alla posizione dell'TE , unico, in quanto coniuge Parte_1 superstite, legittimato alla proposizione della domanda di rendita ai superstiti, anche ad ammettere che una domanda di tutela previdenziale nei confronti di possa CP_1 tollerare lacune ed errori in ordine all'effettivo datore di lavoro, sta di fatto che la suddetta domanda presuppone pur sempre la allegazione e la prova della nocività dell'ambiente di lavoro da cui sarebbe derivata la malattia professionale, con particolare riferimento alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni, avuto riguardo alle condizioni di lavoro, alla durata e all'intensità dell'esposizione ai presunti agenti patogeni, nonché alla frequenza dell'espletamento di compiti potenzialmente “rischiosi”.
Ora, osserva la Corte che la prova testimoniale raccolta nel presente grado non ha consentito di raggiungere certezze neppure sulla sussistenza, a monte, del rapporto lavorativo della de cuius dell'TE , pure in contestazione tra le Parte_1 parti.
Invero, il teste ha riferito di ricordare alcuni operai che rispondevano al Tes_1 nome di ma non ha saputo aggiungere alcunché. Per_1
10 Il teste ha invece riferito di una sig.ra che lavorava Tes_2 Persona_1 presso il reparto finissage, anche se ha aggiunto di non essere sicuro su “quali dei due”.
Peraltro, dalle deposizioni dei testi è emerso che il reparto “finissaggio” si componeva dei due sotto-reparti “filatura” e roccatura”; i ricorrenti affermano che la loro de cuius lavorasse presso il reparto filatura, mentre il teste dice di non Tes_2 essere sicuro di questo;
se tale dato si cuce con quanto riferito dal teste Tes_1 secondo cui con il nome c'erano svariati dipendenti presso lo stabilimento, Per_1 si arriva alla conclusione della mancanza di prova circa gli aspetti controversi - modalità concrete di svolgimento delle mansioni, condizioni di lavoro, durata e intensità dell'esposizione ai presunti agenti patogeni, frequenza dell'espletamento di compiti potenzialmente “rischiosi” – su cui il Tribunale ha fondato il rigetto della residuale domanda qui scrutinata.
La circostanza, peraltro, si palesa di particolare rilievo tenendo conto di quanto dedotto dalla difesa di , secondo cui la signora non risulta CP_3 Persona_1 avere mai lavorato presso tantomeno nel periodo successivo al 1969, né Org_1 dalle schede di né dal libro matricola, prodotto unitamente alla memoria di Per_5 costituzione in primo grado.
Gli appellanti, nelle note autorizzate depositate il 31 gennaio 2024 ad istruttoria oreale completata, affermano che il rapporto di lavoro sarebbe provato in base ai documenti in atti;
omettono, tuttavia, di indicare a quali documenti si riferiscano, così da poter confutare l'affermazione di segno contrario della difesa di . CP_3
In definitiva, in assenza di prova del rapporto lavorativo, difetta quell'esposizione al rischio su cui anche la domanda ex art. 85 TU inf. si fonda.
§8
Per le ragioni esposte l'impugnata pronuncia di rigetto merita dunque conferma, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse.
§9
Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa - applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione (cfr. in tal senso, in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione
11 del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del
2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”.
Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022) -, avuto riguardo agli immotivati importi che le appellanti hanno rivendicato a titolo risarcitorio (€ 771.125.00 a titolo di danno biologico iure successionis ed € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio), senza esplicitare in base a quali criteri li ha quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza del valore dei danni di cui esse invocano il risarcimento.
Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla soccombenza, CP_1 poiché nei ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , , con ricorso in data 24 Parte_1 Parte_2 Parte_3 maggio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 71/2021, resa in data 25 febbraio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna in solido , Parte_1 Parte_2 Pt_2 [...]
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 in Pt_3 favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico delle appellanti
, i presupposti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 29/02/2024 Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
12
In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott. Emilio Sirianni Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere rel.
3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato, con motivazione ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 730 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 e vertente TRA
, , , in proprio Parte_1 Parte_2 Parte_3
e quali congiunti ed eredi di , rappresentati e difesi dagli Persona_1 avvocati Lucio Conte, Emanuela Marragony, Salvatore Staiano, Enrico Caterini appellanti
e
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ilario Antonio Sorace e Fabrizio CP_1
Allegrini appellato e in persona Controparte_2 del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
Vincenzo Ferrari, Flavio Vincenzo Ponte, Andrea Stanchi, Annamaria Pedroni, Simona Destefani appellata e
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_3 difesa dall'avv. Giuseppe Mautone appellata
e in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 rappresentata e difesa dagli avv. Antonella Negri, Arianna Colombo, Luca De
Menech, Claudio Pio Acri Appellata/TE incidentale
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Paola. Risarcimento del danno e malattia professionale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per , , : < Parte_1 Parte_2 Parte_3 l'Ecc.ma Corte di Appello, in riforma della Sentenza n. 71/2021, emessa dal
1 Tribunale di Paola, in funzione di Giudice del lavoro, in data 25 febbraio 2021, causa n. 1194/2016 RG, ed in accoglimento del presente gravame:
a) accertare la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del datore di lavoro ( e ai sensi degli artt. CP_3 Controparte_5
2087, 1218 e 1176 e 2043 c.c. nei confronti del lavoratore deceduto, sig.ra Per_1
e dei suoi eredi odierni ricorrenti, per non aver adottato tutte le misure
[...] necessarie per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del lavoratore e per aver colposamente cagionato la morte di quest'ultima, per le ragioni di cui in parte motiva;
e per l'effetto b) condannare la Parte_4 al pagamento, in solido tra loro, in
[...] Controparte_4 favore dei ricorrenti, del danno biologico iure successionis, di € 771.125.00, ovvero in caso di condanna dell' , quella la misura differenziale non corrisposta CP_1 dall'istituto e, comunque la somma maggiore ominore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., c) condannare la e Parte_4 Controparte_4 al pagamento, in solido tra loro, in favore dei ricorrenti, iure proprio, del danno non patrimoniale e, pari, in particolare, ad € 300.000,00 ovvero la somma maggiore o minore che il giudice riterrà, oltre interessi legali, anche ai sensi dell'art. 1284, comma 4, cod. civ., in favore di ciascuno dei ricorrenti. d) condannare altresì l' al risarcimento in favore dei ricorrenti del danno biologico iure successionis CP_1 nella misura sopra determinata e comunque nei limiti stabiliti dalle tabelle approvate in attuazione del D. lgl. n. 38/2000; e) condannare inoltre l' al pagamento, in CP_1 favore dei ricorrenti, delle rendite previste dall'art. 85 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124 per i figli superstiti del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro o per malattia professionale, nella misura stabilita dalla legge;
f) condannare i convenuti al pagamento, in solido tra loro, delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio e di quelle del I grado. >>; per <<Si conclude per l'inammissibilità ovvero per il rigetto dell'avverso CP_1 appello, deduzioni istruttorie come in narrativa. Spese e competenze come per legge>>; per Controparte_2
< declaratoria del caso: - rigettare l'appello principale proposto ex adverso confermando la sentenza ex adverso impugnata, - in ogni caso, previo ogni provvedimento del caso e con ogni declaratoria del caso, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di e/o Controparte_5 carenza di legittimazione attiva di controparte e comunque l'intervenuta prescrizione decennale dell'azione contrattuale e quinquennale dell'azione extracontrattuale esperita, assolvendo l'appellata da Controparte_5 ogni domanda contro di essa proposta;
Con ogni statuizione conseguenziale ed il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio>>; per <<In ragione di quanto sopra esposto sia in merito all'appello che a CP_3 tutte le ragioni di primo grado assorbite o respinte e qui riproposte, come CP_3 sopra rappresentata e difesa, chiede il rigetto dell'avversario appello e di ogni domanda di controparte;
in via subordinata e solo per dovere di difesa, la riduzione del danno per le ragioni indicate >>;
2 per : <<− rigettare l'appello promosso e tutte le domande Controparte_4 formulate nei confronti di ut supra, e confermare la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Paola - Dott.ssa Cozzolino n. 71/2021, pubblicata il 25 febbraio 2021;
− in via di appello incidentale condizionato, per l'ipotesi di riforma della sentenza, accertare e dichiarare la totale carenza di legittimazione passiva di Controparte_4 con la conseguente estromissione della stessa dal presente giudizio;
e, in subordine e, comunque, rigettare tutte le domande formulate nei confronti della stessa;
in subordine, nella denegata ipotesi di accertamento di una responsabilità a carico di dedurre dall'eventuale risarcimento tutti gli importi liquidati o Controparte_4 liquidabili dall' e dall' a qualsivoglia titolo per effetto della malattia CP_1 CP_6 professionale della Sig.ra − in ogni caso, porre ogni eventuale Per_1 conseguenza risarcitoria, come pronunciata nel presente giudizio, direttamente in capo a in forza dell'accordo del Controparte_5
27 gennaio/4 febbraio 2014, perfezionatosi mediante scambio di proposta e accettazione, prodotto in atti e, comunque, accertare e dichiarare che CP_4 dovrà essere tenuta manlevata ed indenne di ogni conseguenza risarcitoria,
[...] come pronunciata nel presente giudizio, da parte di Controparte_5 in forza del citato accordo. Con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari. >>
FATTO E DIRITTO
§1
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.
§2 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Paola, Giudice del lavoro, il 23.09.2016, , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, in proprio e nella qualità̀ di eredi di , hanno
[...] Persona_1 esposto: che la loro dante causa aveva lavorato presso lo stabilimento di Org_1
Praia a Mare dal 1963 al 1975 con la qualifica di operaio tessile nel reparto “
Filatura”; che nell'espletamento dell'attività̀ lavorativa era stata costantemente esposta, sia per contatto cutaneo che per inalazione, all'azione di numerose sostanze cancerogene normalmente utilizzate dall'azienda nei processi di Org_1 lavorazione e tintura dei tessuti;
che tali sostanze oncogene, contenute in polveri e vapori acidi presenti nell'ambiente di lavoro, avevano innescato nell'organismo della de cuius la patologia “Tumore Ovarico metastasi ossee diffuse e Linfagite polmonare neoplastica”, patologia che l'aveva condotta al decesso avvenuto in data 23.08.2013; di essere venuti a conoscenza solo verso la fine del 2014 (pochi giorni dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado), avendone avuto notizia dagli organi di Cont informazione, del processo penale che aveva visto ex dirigenti della e della imputati, tra l'altro, per i reati di lesioni, omicidio colposo e Controparte_2 omissione di cautele contro gli infortuni sul lavoro;
di aver appreso, quindi, solo allora, la circostanza che anche la propria congiunta aveva sicuramente contratto, nell'esercizio dell'attività̀ lavorativa, la malattia professionale per la suindicata patologia derivante dall'utilizzo di sostanze tossiche in assenza di impianti per la sicurezza dei lavoratori;
che il 06.08.2015 avevano presentato istanza amministrativa
3 all' per il riconoscimento della genesi professionale della patologia contratta CP_1 dalla de cuius. Su tali premesse, hanno chiesto la condanna dell' al risarcimento del danno CP_1 biologico “jure successionis” ai sensi del D.Lgs. 38/2000, oltre che al pagamento della rendita ai superstiti ex art. 85 D.P.R. 1124/'65. I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto di accertare la responsabilità̀ dei datori di lavoro convenuti, ai sensi degli artt.
2043 e 2087 c.c., nella causazione della patologia e di condannarli in solido al risarcimento del danno – eventualmente nella misura differenziale non corrisposta dall' – subito a seguito della malattia professionale. CP_1
§3
Il tribunale, nel contraddittorio con le convenute, ha rigettato il ricorso perché ha ritenuto:
1) che l' è estraneo alla rivendicazione risarcitoria dei ricorrenti perché da CP_1 esso può esigere solo le prestazioni previdenziali di legge e non anche il risarcimento dei danni;
2) che l'unica prestazione previdenziale “astrattamente” esigibile dall' CP_7 assicuratore, nel caso di specie, è la rendita ai superstiti prevista dall'art. 85 del dPR n. 1124/1965;
3) che il diritto a tale prestazione è insussistente perché “… quel che del tutto manca è la prova (chiesta od offerta) delle modalità concrete di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro, alla durata e all'intensità dell'esposizione ai presunti agenti patogeni, nonché alla frequenza dell'espletamento di compiti potenzialmente “rischiosi”. Nulla di tutto ciò, invece, si rinviene descritto in ricorso, né ha formato oggetto di specifiche richieste di istruttoria orale che, del resto, non sarebbe stata utilmente espletabile a causa dell'estrema genericità e ripetitività dei riferimenti fattuali”
4) che, “comunque”, i ricorrenti non hanno precisato nulla “in ordine ai periodi effettivi, alle esatte modalità nonché ai tempi e alla frequenza di adibizione alle mansioni asseritamente causative” della malattia professionale, né hanno chiesto di provare lo svolgimento dell'attività lavorativa in condizioni tali da esporre il lavoratore al concreto di rischio di contrarla, dovendosi tener conto, peraltro, dell'eziologia “multifattoriale” della medesima. Sicché, in mancanza di prova delle concrete modalità di svolgimento delle mansioni genericamente dedotte, l'espletamento della postulata consulenza tecnica d'ufficio “avrebbe esclusivamente carattere esplorativo”;
5) che ai fini della valutazione della pur ammissibile domanda di risarcimento del
“danno differenziale”, proposta contro le società convenute, si devono considerare gli elementi di giudizio ricavabili dall'istruttoria che, nel dibattimento penale, ha portato all'assoluzione degli imputati perché è stato escluso “il dedotto nesso eziologico tra l'ambiente di lavoro e le patologie contratte dai lavoratori”. In particolare, non è stato “provato con certezza il nesso di causalità” tra “le sostanze
4 verosimilmente utilizzate nella , ossia “le ammine aromatiche e il cromo Org_1 esavalente”, e le patologie diverse dal tumore ai “polmoni” e “alla vescica”;
6) che l'assoluzione in sede penale, benché pronunciata “in via del tutto prudenziale” ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p., è conseguita ad “un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto”. A determinare l'assoluzione, dunque, è stato “l'accertamento della mancanza di una condotta, a monte, che sia qualificabile come violazione di norme giuridiche o di normale prudenza e, vieppiù, l'assenza di un dimostrato (o dimostrabile) nesso causale con le malattie denunciate”. Ciò comporta, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., l'effetto preclusivo che il giudicato penale di assoluzione produce “nell'ambito del giudizio civile di danni”, quando, come nella specie, l'assoluzione non sia stata determinata dall'insufficienza di prove, ma, per l'appunto, dall'accertata insussistenza del dedotto nesso di causalità tra la condotta contestata e la malattia denunciata, che, con riguardo al dante causa del ricorrente, ha formato oggetto di accertamento
“addirittura specifico” in sede penale;
7) che elementi di segno contrario non si evincono dalla relazione medica del consulente di parte attrice che “apoditticamente” afferma la riconducibilità delle patologie che hanno colpito, anche a distanza di anni, i lavoratori dello stabilimento all'attività lavorativa da essi svolta, senza alcuna seria e dettagliata analisi Org_1 né della singola malattia, né delle specifiche sostanze che si assumono patogene (cfr. all. 4 produz. attorea). Né, del resto, poteva essere altrimenti, trattandosi nella fattispecie de qua di “… un carcinoma ovarico recidivante e metastatizzato…” (cfr. memoria ), rispetto al quale “… Si trascrivono le osservazioni del Prof. CP_2 Per_ : … La sig.ra è deceduta a causa di una patologia tumorale ad alta Per_1 incidenza nella popolazione femminile e non correlabile all'attività lavorativa … L'anemia … e l'Ictus si sono manifestati come patologie secondarie direttamente Cont correlabili alla patologia neoplastica evolutiva…” (cfr. memoria .
§4
I ricorrenti hanno interposto appello e chiesto la riforma integrale della decisione impugnata. Denunciano la violazione e falsa applicazione “del DPR n. 1124/1965”,
“degli artt. 2697, 2727 e 2728 c.c., nonché art. 421 c.p.c.”, “dell'art. 2087 c.c.”, degli “artt. 10 e 11 DPR 1124/1965” oltre che degli “artt. 111 e 112” dello stesso DPR.
Lamentano:
1) che il tribunale ha trascurato la “presunzione dell'eziologia lavorativa per la malattia allegata derivante da lavorazione tabellata”, in forza della quale “il lavoratore deve fornire la prova soltanto dell'insorgenza della malattia e di essere stato addetto alla lavorazione nociva”. Tanto nella specie deve ravvisarsi stante
“l'esposizione alla sostanze nocive indicate nel ricorso [ammine aromatiche, arsenico, cromo ecc. di cui al DM 10 giugno 2014 voce 1, 2, 9, 10] nonché in ragione della lavorazione del finissaggio di fibre, filati, tessuti [voce 57 c) e ss.,
5 Tabella Malattie professionali DM 9 aprile 2008]”. In particolare, “in caso di neoplasia a genesi multifattoriale contratta da lavoratore adibito ad attività rischiosa oggetto di previsione tabellare, come nel caso di specie, la prova del nesso causale consente nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso”. E tale idoneità è asseverata, da un canto, dalle consulenze prodotte che comprovano
“il nesso causale tra gli agenti cancerogeni ritenuti responsabili … di ciascun carcinoma diagnosticato nei lavoratori della ; d'altro canto, dalla Org_1
“sentenza penale” che ha accertato come i lavoratori sono stati esposti quotidianamente “a sostanze considerate ad alto tasso di tossicità e, quindi, cancerogene”: “precisamente il cromo 6 per il polmone e le ammine aromatiche per la vescica”. Del resto, il dedotto nesso di causalità “trova riscontro anche nei dati epidemiologici” evidenziati in ricorso e nella “relazione tecnica dott. ; Per_3
2) che il tribunale ha ritenuto che le indagini scientifiche svolte nell'ambito del processo penale abbiano escluso “con certezza il nesso di causalità”, ma contraddittoriamente ha riconosciuto che l'istruttoria dibattimentale ha acclarato che le “ammine aromatiche e il cromo esavalente … costituiscono fattore di rischio cancerogeno in relazione a due organi”, ossia ai “polmoni” e alla “vescica”. Non si giustifica, pertanto, la scelta del tribunale di non “disporre ogni opportuna indagine scientifica”, mediante l'espletamento di consulenza tecnica che, anche ai sensi dell'art. 421 c.p.c. avrebbe permesso di “stabilire il nesso causale dal punto di vista della scienza medica” tra la patologia del suo dante causa e “l'esposizione continua
… agli agenti patogeni”;
3) che il tribunale, nel valorizzare a sfavore di essi ricorrenti gli esiti del giudizio penale, ha omesso di considerare che in relazione “al reato di cui all'art. 437 c.p.”, la sentenza di assoluzione nel merito era stata riformata in appello, con una pronuncia dichiarativa di “prescrizione dei reati” che è stata annullata con rinvio dalla Cassazione su impugnazione del Ha comunque trascurato il Parte_5 diverso criterio di accertamento della causalità nel giudizio civile rispetto a quello impiegato nel giudizio penale, nel quale, peraltro, sono state riscontrate “le violazioni di legge commesse dai datori di lavoro nell'applicazione delle normative antinfortunistiche” e “l'omissione delle cautele sanitaria previste dalla legge”. Secondo l'TE, infatti, “la sentenza penale afferma con chiarezza che il nesso causale è stato accertato dalla indagini tecniche … dalle quali è emerso che l'esposizione continua dei lavoratori alle sostanze nocive – seppure non dimostra la causalità individuale – rappresenta comunque un dato oggettivo del rischio cancerogeno”.
§5
Costituitesi in giudizio, l' e le società convenute hanno chiesto il rigetto del CP_1 gravame assumendolo inammissibile e infondato. La società ha Controparte_4 anche spiegato appello incidentale condizionato, “per l'ipotesi di riforma della sentenza” impugnata, riproponendo le eccezioni di difetto della propria legittimazione passiva e di prescrizione dei diritti azionati dall'TE.
6 La Corte, acquisito il fascicolo di primo grado, disposta ed espletata prova per testi, a seguito di trattazione scritta, decide come da dispositivo in calce.
§6
Il gravame è infondato.
Ciò che risulta decisivo nel presente giudizio è la circostanza fattuale allegata dagli stessi appellanti, secondo cui la loro dante causa aveva lavorato nello stabilimento cd. di Praia a Mare dal 1963 al 1975. Org_1
Tanto impone l'accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva delle società appellate quanto alle domande risarcitorie nei loro confronti a vario titolo avanzate;
eccezione che le società hanno tempestivamente sollevato nel primo grado di giudizio ed espressamente reiterato in appello, stante la mancata pronuncia sul punto ad opera del tribunale.
§6.1 Orbene, per come dedotto dalla difesa di Controparte_2
e supportato dalla documentazione versata in atti a
[...] sostegno delle argomentazioni difensive: Contr
- con contratto in data 29 settembre 1987 l' la parte venditrice Controparte_8 da un lato e la dall'altro Controparte_2 convenivano di conferire l'azienda della (trasferimento di ramo di CP_8 azienda), della quale faceva parte lo stabilimento di Praia a Mare, alla CP_9 Contr costituita nel 1976 e di proprietà del venditore ( con successivo CP_10 acquisto delle azioni da parte della e contestuale cambio della CP_2 denominazione sociale della (cfr. atto compravendita e CP_9 Controparte_11 relativa relazione di stima 29.9.1987, visura camerale e estratto Controparte_8 delibera Assemblea straordinaria cambio denominazione, docc. 3 - 3/3 fasc. primo grado ); CP_2 Contr
- la società cedente, cioè la originaria (di proprietà come era Controparte_8 inizialmente cambiava il nome in (cfr. Org_1 Controparte_12 visura camerale, cit.), e continuava la propria attività e successivamente veniva fusa mediante incorporazione della e mutava quindi la denominazione CP_13 sociale, dopo un passaggio transitorio ( , in (cfr. visura Controparte_14 CP_13 camerale e l'indicazione riportata a pag. 1 dell'atto di conferimento CP_13 allegato sub doc. 3 cit. della parte venditrice CP_8 avente la medesima partita iva di doc.
3.4 fasc. primo grado
[...] CP_13
incorporata il 2.2.2002 da CP_2 CP_3
- con atto 17 dicembre 1990 la (ex e poi) veniva fusa per Org_1 Controparte_8 incorporazione nella (doc. 3 -3/3 Controparte_2 cit.) che veniva iscritta presso l' di Cosenza con la posizione contributiva CP_6
2503364791 (poi a seguito di accentramento contributivo 9100008071);
- prima del trasferimento del ramo dell'azienda comprensivo dello stabilimento di Contr Praia a Mare dal precedente proprietario alla (allora e poi dopo Org_1 mutamento di denominazione sociale) (29.9.1987) e dell'incorporazione di CP_8
7 da parte di (1990), lo stabilimento tessile di Praia a Mare era CP_8 CP_2 Contr stato di proprietà di diverse società possedute da Contr
- alla fine del 1962 lo Stato italiano entra tramite l' nel settore tessile con l'acquisizione della storica Organizzazione_2 Cont
- nel 1969 l' costituisce una società denominata (l'originaria) CP_10 Contr società controllata da on posizione presso la sede di Cosenza CP_6 P.IVA_1 che inizia un'attività tessile acquistando, nel luglio 1969, gli spazi dal
[...] del (circostanza pacifica, cfr. sentenza del Tribunale di Org_3 Org_4
Paola 18.3.2015 sub doc. 1 cit. pag. 108) posto in liquidazione in data 30 giugno
1969 con cessazione dell'attività e conseguente licenziamento dei lavoratori (v. atto di compravendita Notaio del 4.7.1969, pag. 4, rigo 21 e 22: doc. 4 fasc. Per_4 primo grado ); CP_2
- il in data 31.10.1985 veniva fuso per incorporazione in Organizzazione_3
(cfr. visura CCIAA doc. 5 Controparte_15 Organizzazione_3 fasc. primo grado ): CP_2 Contr
- nel 1971, l' tramite interviene in operazioni di concentrazione (ai CP_8 sensi della legge 136/53) e fonde in che ha al tempo sede in Milano, via CP_8
Mozart 1 e domicilio fiscale in Schio, mediante incorporazione, la CP_10 secondo lo stato patrimoniale del 31.12.1970, con "assorbimento del patrimonio della
Società incorporata da parte dell'incorporante e subentro di quest'ultima in tutti i rapporti giuridici comunque facenti capo alla predetta società incorporata, anche per il periodo successivo al 31 dicembre 1970" (cfr. comunicazioni esemplificative
5.10.1971 e delibera di fusione, doc. 5/1- 5/1 bis fasc. primo grado ); CP_2
- nel 1976 viene costituita una nuova società (con atto di costituzione CP_10 del 21.10.1976; cfr. doc. 5/2 fasc. primo grado ); CP_2
- a questa Società, cede il 29.12.1978 i beni (ma non i rapporti di lavoro) CP_8 costituenti lo stabilimento e l'azienda di Praia a Mare affinché conduca l'attività industriale di Praia (cfr. doc. 5/3 e, estratto, doc. 5/4 fasc. primo grado ); CP_2
- per effetto, risolve i rapporti di lavoro dei dipendenti (cfr. Controparte_8 esemplificativamente doc. 5/5 fasc. primo grado ); alcuni vengono CP_2 riassunti da dopo la cessione del complesso industriale;
Org_1
- è in questa nuova Società che viene conferito da (di CP_10 CP_8 Contr proprietà il ramo d'azienda tessile nel 1987;
- questa –mutata la denominazione sociale da nel CP_9 Org_1 Controparte_11
1987 – alla fine del 1990 viene incorporata da . CP_2
§ 6.2
Ciò posto, si osserva che la cessione dello stabilimento dalla alla Controparte_8
in data 29 settembre 1987, è Controparte_2 anteriore alla data di cessazione, indicata dai medesimi appellanti, del rapporto di lavoro della loro dante causa, sig.ra avvenuta nel 1975. Per_1
La vicenda successoria da del 1969 (poi incorporata e divenuta e Org_1 CP_8 la (ri-denominata incorporata da è avvenuta prima Org_1 CP_8 CP_2 dell'entrata in vigore dell'art. 2112 cc che, in caso di trasferimento di azienda, garantisce il diritto del lavoratore al mantenimento presso la concessionaria dei diritti di cui godeva presso la cedente, oltre che far sorgere in capo ad entrambe la
8 responsabilità solidale per tutti i crediti che il lavoratore aveva al momento del trasferimento.
In sostanza, non essendo mai intercorso un rapporto di lavoro tra Persona_1
e la le domande spiegate nei Controparte_2 confronti della suddetta sono infondate per carenza di legittimazione passiva.
§6.3
Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento a in mancanza CP_3 di prova che abbia mai gestito direttamente lo stabilimento – mentre è incontroversa la mera titolarità di quote di partecipazione nelle società che fino ad una certa data si sono succedute nella gestione dello stabilimento;
del resto, la prova, sul punto, doveva essere fornita dagli appellanti, i quali, invece, nulla argomentano su tale aspetto, sicché a non può essere riferita la violazione dell'art. 2087 cc, la CP_3 quale rappresenta il titolo su cui le domande risarcitorie qui avanzate sono fondate.
§6.4
Ancor più evidente è il difetto di legittimazione passiva di che CP_4 secondo le stesse allegazioni dei ricorrenti ha gestito (anzi, ne era divenuta proprietaria) lo stabilimento di Praia a Mare, dal 2004 (v. pag. 11 del ricorso introduttivo).
È dunque fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva che essa ha ribadito, poiché:
1) non può certo postularsi l'applicazione della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c. che, nel caso di cessione di ramo di azienda, presuppone la prosecuzione alle dipendenze del cessionario del rapporto di lavoro intercorso con il cedente: Cass. n. 7517/2010: “La disciplina posta dal secondo comma dell'art. 2112 cod. civ., che prevede la solidarietà tra cedente e cessionario per i crediti vantati dal lavoratore al momento del trasferimento d'azienda a prescindere dalla conoscenza o conoscibilità degli stessi da parte del cessionario, presuppone - al pari di quella prevista dal primo e terzo comma della medesima disposizione quanto alla garanzia della continuazione del rapporto e dei trattamenti economici e normativi applicabili - la vigenza del rapporto di lavoro al momento del trasferimento d'azienda, con la conseguenza che non è applicabile ai crediti relativi ai rapporti di lavoro esauritisi o non ancora costituitisi a tale momento, salva in ogni caso l'applicabilità dell'art. 2560 cod. civ. che contempla, in generale la responsabilità dell'acquirente per i debiti dell'azienda ceduta, ove risultino dai libri contabili obbligatori”; ciò nella specie non ricorre atteso che il rapporto di lavoro di interesse è cessato nel 1975, svariati anni prima che la società ” cedesse all'attuale il “complesso aziendale del CP_2 Controparte_4 settore abbigliamento”;
2) non è stato provato – e per vero nemmeno dedotto – che lo stabilimento tessile in cui ha lavorato il dante causa degli odierni appellanti sia stato ceduto alla CP_4
la quale, dal canto suo, ha invece documentato (cfr. doc. 1 allegato alla sua
[...] memoria costitutiva) che la cessione ha ad avuto ad oggetto il diverso ramo aziendale del “settore abbigliamento” e che, per espressa volontà delle parti, il complesso
9 aziendale del “settore tessile”, di cui quello stabilimento fa parte, è rimasto alla
”; CP_2
3) parimenti, è documentata la concorde volontà delle due società di non trasferire alla destinataria del ramo di azienda facente parte del settore abbigliamento della
” gli elementi patrimoniali attivi e passivi del suo settore tessile, e di CP_2 lasciare quindi a suo carico le eventuali sopravvenienze passive riferibili al medesimo settore (cfr. docc. 2 e 3 ibidem);
4) le allegazioni della al riguardo, riscontrate dalla menzionata Controparte_4 documentazione, non sono state contestate dalle ricorrenti né nel corso del primo grado del giudizio, né con l'atto di appello.
§ 7
Alla motivazione di rigetto della domanda di tutela indennitaria che i ricorrenti e hanno proposto nei confronti Parte_2 Parte_3 dell' si deve anteporre quella, preminente, del difetto della loro legittimazione CP_1 attiva rispetto all'unica prestazione che il tribunale, con incensurata statuizione, ha ritenuto nella specie “astrattamente” conseguibile: ossia, la rendita ai superstiti.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 85 del dPR n. 1124 del 1965, i figli che, come i suddetti appellanti, essendo nati, rispettivamente nel 1967 e nel 1973, al momento della morte della madre, nel 2013, avevano oltre quarant'anni, non possono più rivendicarla, a meno che non siano inabili e a carico dell'assicurato. E di ciò nella specie non vi è allegazione, né prova.
§7.1
Quanto alla posizione dell'TE , unico, in quanto coniuge Parte_1 superstite, legittimato alla proposizione della domanda di rendita ai superstiti, anche ad ammettere che una domanda di tutela previdenziale nei confronti di possa CP_1 tollerare lacune ed errori in ordine all'effettivo datore di lavoro, sta di fatto che la suddetta domanda presuppone pur sempre la allegazione e la prova della nocività dell'ambiente di lavoro da cui sarebbe derivata la malattia professionale, con particolare riferimento alle modalità concrete di svolgimento delle mansioni, avuto riguardo alle condizioni di lavoro, alla durata e all'intensità dell'esposizione ai presunti agenti patogeni, nonché alla frequenza dell'espletamento di compiti potenzialmente “rischiosi”.
Ora, osserva la Corte che la prova testimoniale raccolta nel presente grado non ha consentito di raggiungere certezze neppure sulla sussistenza, a monte, del rapporto lavorativo della de cuius dell'TE , pure in contestazione tra le Parte_1 parti.
Invero, il teste ha riferito di ricordare alcuni operai che rispondevano al Tes_1 nome di ma non ha saputo aggiungere alcunché. Per_1
10 Il teste ha invece riferito di una sig.ra che lavorava Tes_2 Persona_1 presso il reparto finissage, anche se ha aggiunto di non essere sicuro su “quali dei due”.
Peraltro, dalle deposizioni dei testi è emerso che il reparto “finissaggio” si componeva dei due sotto-reparti “filatura” e roccatura”; i ricorrenti affermano che la loro de cuius lavorasse presso il reparto filatura, mentre il teste dice di non Tes_2 essere sicuro di questo;
se tale dato si cuce con quanto riferito dal teste Tes_1 secondo cui con il nome c'erano svariati dipendenti presso lo stabilimento, Per_1 si arriva alla conclusione della mancanza di prova circa gli aspetti controversi - modalità concrete di svolgimento delle mansioni, condizioni di lavoro, durata e intensità dell'esposizione ai presunti agenti patogeni, frequenza dell'espletamento di compiti potenzialmente “rischiosi” – su cui il Tribunale ha fondato il rigetto della residuale domanda qui scrutinata.
La circostanza, peraltro, si palesa di particolare rilievo tenendo conto di quanto dedotto dalla difesa di , secondo cui la signora non risulta CP_3 Persona_1 avere mai lavorato presso tantomeno nel periodo successivo al 1969, né Org_1 dalle schede di né dal libro matricola, prodotto unitamente alla memoria di Per_5 costituzione in primo grado.
Gli appellanti, nelle note autorizzate depositate il 31 gennaio 2024 ad istruttoria oreale completata, affermano che il rapporto di lavoro sarebbe provato in base ai documenti in atti;
omettono, tuttavia, di indicare a quali documenti si riferiscano, così da poter confutare l'affermazione di segno contrario della difesa di . CP_3
In definitiva, in assenza di prova del rapporto lavorativo, difetta quell'esposizione al rischio su cui anche la domanda ex art. 85 TU inf. si fonda.
§8
Per le ragioni esposte l'impugnata pronuncia di rigetto merita dunque conferma, con assorbimento delle ulteriori questioni controverse.
§9
Al rigetto dell'impugnazione consegue la regolamentazione delle spese in base alla soccombenza. Nella liquidazione si fa riferimento al valore indeterminabile della causa - applicando, in ragione della qualità delle parti, i compensi più bassi del relativo scaglione (cfr. in tal senso, in mot. Cass. 29821/2019: “La ricorrente suppone erroneamente che il tribunale, una volta individuato lo scaglione di riferimento in quello previsto per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità, avesse considerato la causa di valore superiore a euro 26.000,00: da qui, secondo la ricorrente, l'applicabilità dello scaglione previsto per le cause di valore compreso fra euro 26.001,00 e euro 52.000,00. Giustamente invece il tribunale ha fatto conseguire alla valutazione di bassa complessità della causa la determinazione
11 del valore in euro 26.000,00, conformemente a quanto dispone il D.M. n. 55 del
2014, art. 5, comma 6, le cause di valore interminabile si considerano di regola di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00. Lo scaglione tariffario è quello delle cause di valore fra euro 5.201,00 e 26.000,00”.
Conf. Cass. 11887/2019, Cass. 10663/2022 e Cass. 968/2022) -, avuto riguardo agli immotivati importi che le appellanti hanno rivendicato a titolo risarcitorio (€ 771.125.00 a titolo di danno biologico iure successionis ed € 300.000 a titolo di danno non patrimoniale iure proprio), senza esplicitare in base a quali criteri li ha quantificati, tanto da indurre a ritenere che quegli importi siano surrogabili con qualsiasi altro e abbiano, pertanto, un valore meramente indicativo e quasi simbolico proprio dell'indeterminatezza del valore dei danni di cui esse invocano il risarcimento.
Anche nei confronti dell' le spese vengono regolate in base alla soccombenza, CP_1 poiché nei ricorsi introduttivi dei due gradi di giudizio non si rinviene la declaratoria di incapienza reddituale alla quale l'art. 152 disp. att. c.p.c. condiziona l'esonero dalle spese per i non abbienti.
Stante l'esito dell'impugnazione ricorrono le condizioni oggettive, e se ne dà atto, per il raddoppio del contributo unificato a carico di chi l'ha proposta.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
, , , con ricorso in data 24 Parte_1 Parte_2 Parte_3 maggio 2021, avverso la sentenza del Tribunale di Paola, giudice del lavoro, n. 71/2021, resa in data 25 febbraio 2021, così provvede:
1) rigetta l'appello principale e dichiara assorbito l'appello incidentale condizionato;
2) condanna in solido , Parte_1 Parte_2 Pt_2 [...]
al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000,00 in Pt_3 favore di ciascuna parte appellata, oltre accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico delle appellanti
, i presupposti Parte_1 Parte_2 Parte_3 di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto. Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, 29/02/2024 Il Consigliere estensore
Dr.ssa Barbara Fatale
Il Presidente
Dr. Emilio Sirianni
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