Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/05/2025, n. 1246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1246 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2288/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Antonio Corte Consigliere rel.
Dott. Maura Barberis Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 18.7.2024 da
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Scriboni Catia Parte_1 P.IVA_1
( , con elezione di domicilio in Piazza Risorgimento 5, 21013 Gallarate, C.F._1 presso e nello studio dell'avv. Zibetti Roberto, come da procura in atti;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Cornetti Dario, con elezione di CP_1 P.IVA_2
domicilio in Piazza Carroccio 15, 20025 Legnano, presso e nello studio del difensore;
OGGETTO: Vendita di cose mobili
1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, in integrale riforma della sentenza n. 771/2024 del Tribunale civile di BU IZ, in persona del G.I. dott. Carlo Barile, pubblicata in data 12/06/2024 (Rep. n. 1424/2024) resa all'esito del procedimento civile rubricato al n. R.G. 4744/2023e notificata telematicamente in data 19/06/2024, ed in accoglimento di tutti i superiori motivi d'impugnazione:
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ammettere, previa modifica/revoca dell'ordinanza 22.05.2024, l'espletamento della CTU tecnica richiesta e l'assunzione della prova per interrogatorio formale, ed in caso di fallanza, prova testi su tutti i capitoli articolati nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, che in questa sede, in ossequio a Cass. Civ. Sez. III 03.08.17 n. 19352, si reiterano integralmente:
A) Si chiede fin d'ora ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rapp.te della CP_1
convenuta opposta, ed in caso di fallanza PROVA per TESTIMONI sui seguenti capitoli:
[...]
1) Vero che il sig. per la Globaltessile contattava telefonicamente nei mesi di Testimone_1
Maggio, Giugno e Luglio 2023, il sig. ed i collaboratori della per Persona_1 CP_1
contestare i vizi della merce di cui al DDT NR. 400 del 25.05.23, di cui al DDT nr. 432 del
06.06.2023 e di cui agli ulteriori DDT di cui alle fatture oggetto del decreto ingiuntivo opposto, che si esibiscono?
2) Vero che denunciava i vizi e scarsa qualità dei prodotti forniti dalla anche Parte_1 CP_1
con mail del 25.07.23, con successiva pec del 28.07.23 e pec del 07.08.23, che si esibiscono?
3) Vero che il sig. della Globaltessile S.r.l. ha effettuato il prelievo merce del lotto Testimone_2
nr. 2306354 consegnato da con il DDT n. 400 del 25.05.2023, per farlo esaminare allo CP_1
studio Brachi?
4) Vero che il p.i. del Laboratorio Brachi di Prato, su commissione della Testimone_3
, ha eseguito gli esami di laboratorio sulla merce fornita da di cui al DDT Parte_1 CP_1
nr. 400 del 25.05.2023?
5) Vero che da tali esami di laboratorio il p.i. confermava che dalle prove eseguite la Testimone_3
merce di cui al campione A, oggetto delle forniture effettuate da presentava quantità CP_1
inferiori alla media di elementi chimici zolfo e alluminio?
6) Vero che la merce di cui ai ddt della nr. 440 del 25.05.23 lotto produzione 2306354 CP_1
presentava un dosaggio inferiore alla media di prodotti chimici che determinavano una tendenza minore alla carbonizzazione?
2 7) Vero che le prove tecniche di termofusione tra i campioni A e B hanno evidenziato una maggiore tendenza alla carbonizzazione del campione B rispetto al campione A?
8) Vero che Lei conferma integralmente le risultanze tecniche di cui alla relazione dello studio
Brachi del 31.07.2023, che le si esibisce?
9) Vero che le spese sostenute da per la perizia del p.i. Brachi del Laboratorio Brachi Parte_1
ammontano ad euro 871,81, come da fattura che si esibisce?
10) Vero che la commissionava anche al Laboratorio Centro Controllo Qualità Parte_1
Tessile di Carpi, di effettuare l'analisi comparativa dei prodotti con merce del lotto fornita da
CP_1
11) Vero che anche il Laboratorio Controllo Qualità Tessile di Carpi all'esito dell'analisi comparativa concludeva per la non idoneità dell'applicazione delle garze esaminate, di cui al lotto fornito dalla nelle attività produttive? CP_1
12) Vero che la merce fornita da a con gli altri DDT di cui alle fatture oggetto CP_1 Parte_1
di ingiunzione che si esibiscono, presentava gli stessi vizi e difetti della merce di cui al DDT n. 400 del 25.05.23 e DDT 432 del 06.06.23?
13) Vero che i clienti finali della che hanno ricevuto da quest'ultima in consegna la Parte_1
merce della dopo il mese di Maggio 2023, lamentavano che il prodotto fornito era difforme CP_1
da quello ricevuto in precedenti consegne, prima del Maggio 2023?
14) Vero che i clienti finali della , tra cui la e la Parte_1 Controparte_2 CP_3
riferivano al responsabile vendite della che la termogarza consegnata nel mese di Parte_1
Giugno 2023 non si dissolveva, rendendo irreparabile il tessuto cui veniva applicata?
15) Vero che i clienti finali della , fra cui la e la Parte_1 CP_3 Controparte_2 lamentavano che la termogarza acquistata era difforme rispetto all'ordine effettuato ed alle termogarze fornite da Globaltessile srl precedentemente ai mesi di Maggio e Giugno 2023?
16) Vero che il legale rapp.te della ha comunicato a che Controparte_2 Parte_1
cesserà di effettuare i futuri ordini e che si rivolgerà ad altra ditta per la consegna delle termogarze?
17) Vero che la ha effettuato alla Globaltessile il reso di merce con ddt nr. 2394 del CP_2
20.09.23, come da documento che si esibisce al teste?
18) Vero che veniva quindi restituito prodotto per metri lineari 1,75 al prezzo di vendita di euro
5,050, con una perdita per Globaltessile di euro 883,75?
19) Vero che la ha reso alla Globaltessile la con evidenza della CP_3 Parte_2 partita e dicitura “Non brucia e lavora male” per ml. 3600 di prodotto, come da ddt n. 426 del
28.09.23 che si esibisce?
3 20) Vero che il prodotto di ci al capitolo precedente per ml 3600, al prezzo di vendita di € 3,65 prezzo di vendita, ha gravato sulla per un costo pari ad euro 13.140,00? Parte_1
Contr 21) Vero che la sosteneva costi di trasporto e logistica per cambio merce di Parte_1
Scandicci (FI) per euro 1.000,00?
22) Vero che la sosteneva costi di trasporto e logistica per cambio merce Parte_1 CP_2
[... per euro 500,00?
23) Vero che la ha rappresentato verbalmente alla Globaltessile che a causa CP_3
della mancata dissolvenza del prodotto Termotex ricevuto, ha perso una commessa da parte di una
Firma di alta moda di abbigliamento, per danni preventivati in circa 100.000,00 (centomila/00)?
24) Vero che la ha cessato di effettuare ordini alla Globaltessile dopo Controparte_4
l'ultima consegna in contestazione relativa alla merce della di cui ai ddt nr. 440 del CP_1
25.05.23 e nr. 432 del 06.06.23 della CP_1
25) Vero che la reclamava alla Globaltessile di aver subito a sua volta dei danni per Controparte_2
materiale lavorato per una famosa Firma del mondo di Alta moda con il prodotto “Popeline” inidoneo, e non consegnato al loro cliente finale poiché non riparabile, per un danno di circa euro
30.000,00?
26) Vero che il dott. ha stimato i danni per mancato guadagno da dai Per_2 Controparte_2
mesi di Agosto 2023 a Dicembre 2023, pari a circa 14.048,00, oltre al danno futuro per la perdita del cliente Controparte_2
Contr 27) Vero che il dott. ha calcolato un mancato guadagno da dai mesi di Settembre Per_2
2023 a Dicembre 2023 pari a circa 13.956,50, oltre al danno futuro per la perdita di clientela?
28) Vero che ad oggi vi sono rimanenze di magazzino dei prodotti riferiti alle forniture della CP_1
[... oggetto di contestazione e rimaste invendute per ml. 1510 al costo di euro 2,70 (tessuto ALDE e lavorazione ), pari a complessivi euro 4.077,00? CP_1
§§ Si indicano a testimoni:
1. Dott. con studio in Pagliare del Tronto (AP), res.te in Largo Danubio n. 10, Testimone_4
63074 San Benedetto del Tronto (AP);
2. Sig. presso Globaltessile srl, res.te in Via G. Mazzini n. 7, 64026 Roseto degli Testimone_2
Abruzzi (TE).
3. Il p.i. c/o Laboratorio Brachi Testing Service, in Via Sabadelli n. 162/21, 59100 Testimone_3
Prato.
4. Il sig. presso Laboratorio Centro Controllo Qualità Tessile srl Via F. Testimone_5
Guicciardini n. 8/A, 41012 Carpi (MO).
4 B) CTU TECNICA al fine di valutare, in caso di contestazioni della controparte, la qualità della merce consegnata dalla a con i DDT oggetto delle fatture del ricorso CP_1 Parte_1
monitorio e restituita coni resi giacenti presso il magazzino Globaltessile.
C) CTU TECNICA ESTIMATIVA
In caso di contestazione del quantum debeatur da parte della convenuta opposta, si insta per la nomina di CTU tecnica-estimativa al fine di quantificare i danni subiti e subendi dalla Globaltessile,
i costi emergenti, il lucro cessante, il mancato futuro guadagno per la perdita di clientela.
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: in accoglimento dei motivi di appello, riformare integralmente la sentenza n. 771/2024 del
12.06.2024, e per l'effetto dichiarare quanto segue: accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo, e per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo o comunque privo di efficacia, con ogni conseguente statuizione, il decreto ingiuntivo n.
1533/2023 del 29/09/2023 (r.g. n. 3729/2023) accertando e dichiarando che la somma ingiunta non
è dovuta e che l'opponente ( nulla deve alla ingiungente ( per i titoli Parte_1 CP_1
da questa azionati.
IN VIA RICONVENZIONALE:
Accertati i gravi vizi e difetti, e difformità della merce di cui alle fatture oggetto di monitorio, accertati e dichiarati tutti i danni patrimoniali, per danno emergente e lucro cessante, danni diretti e indiretti subiti dalla Globaltessile s.r.l., in forza dei fatti tutti descritti in narrativa, comprovati all'esito dell'istruttoria, per l'effetto condannare la al pagamento di tutti i danni diretti e CP_1
indiretti subiti dalla opponente, nella misura che verrà accertata in corso di causa e che sarà ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese e compensi legali.
IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle richieste creditorie della e CP_1
di rigetto, anche parziale, della domanda riconvenzionale, dichiarare in ogni caso che nulla è dovuto alla per effetto della compensazione tra fatture azionate e danni subiti dalla CP_1 Parte_1
.
[...]
5 In caso di accoglimento dei motivi di appello e di riforma totale o parziale della sentenza impugnata, condannare la alla restituzione degli importi già corrisposti dalla CP_1
quale adempimento spontaneo per evitare l'esecuzione coattiva. Parte_1
Il tutto sempre con ripetizione di quanto corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre che vittoria di spese e competenze legali di entrambi i gradi di giudizio.”
CONCLUSIONI per CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:
- rigettare l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Parte_1
BU IZ n. 771/2024 (repertorio n. 1424/2024) pubblicata in data 12.6.2024 e notificata in data 19.6.2024 e, per l'effetto confermarla integralmente;
- respingere tutte le domande formulate da nei confronti di Parte_1 CP_1
siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi riportati in atti e, per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1533/2023 - R.G. n. 3729/2023;
- in subordine accertare e dichiarare tenuta per l'effetto condannarla, in Parte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a l'importo di € CP_1
51.740,95 per le causali di cui in atti, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla data di scadenza dei termini di pagamento indicati in ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- nella denegata ipotesi in cui fosse riconosciuta creditrice di Parte_1
qualsivoglia importo nei confronti disporre la compensazione tra detto credito - nella CP_1
misura ritenuta rigorosamente provata - e quello vantato da per le causali di cui in CP_1 narrativa e, per l'effetto, condannare in persona del legale Parte_1
rappresentante pro tempore, al pagamento della differenza dovuta, oltre agli interessi moratori di cui al D. Lgs. n. 231/2002 maturati e maturandi dalla data di scadenza dei termini di pagamento indicati in ciascuna fattura sino al saldo effettivo;
- con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria: pur ritenendo la causa documentalmente provata l'appellata reitera le istanze istruttorie non accolte in primo grado e chiede quindi ammettersi la prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) “vero che gli incarichi conferiti da a nel periodo compreso tra l'anno Parte_1 CP_1
2022 e l'anno 2023, così come riportati negli ordini di lavoro di nonché nelle Parte_1
6 fatture e nei documenti di trasporto di che mi si rammostrano, hanno avuto ad oggetto un CP_1
trattamento finalizzato a rendere genericamente carbonizzabili i tessuti in viscosa” (cfr. doc. da 1 a
4, da 12 a 18 e 23 ); CP_1
2) “vero che il trattamento dei tessuti dettagliatamente indicati negli ordini di lavoro di nonché nelle fatture e nei documenti di trasporto di che mi si Parte_1 CP_1
rammostrano è stato eseguito secondo i valori e i parametri indicati nella scheda tecnica del prodotto SALECAR, che parimenti mi si rammostra” (cfr. doc. da 1 a 4, da 12 a 18, 19 e 23
); CP_1
3) “vero che il tessuto contraddistinto come “Campione 1” nella relazione tecnica dell'Ing.
[...]
che mi si rammostra, è stato prelevato dalla partita di tessuto n. 2306129, relativa Per_3 all'ordine di lavoro di n. 11 del 8.3.2023, consegnata con DDT n. 264 del Parte_1
4.4.2023 e addebitata con fattura di n. 195 del 14.4.2023, che parimenti mi si rammostrano” CP_1
(cfr. doc. 23 ); CP_1
4) “vero che il tessuto contraddistinto come “Campione 2” nella relazione tecnica dell'Ing.
[...]
che mi si rammostra, è stato prelevato dalla partita di tessuto n. 2306450, relativa Per_3 all'ordine di lavoro n. 36 del 7.6.2023, consegnata con DDT n. 454 del Parte_1
15.6.2023 e addebitata con fattura n. 329 del 30.6.2023, che parimenti mi si rammostrano” (cfr. doc.
3 e 14 ); CP_1
5) “vero che il tessuto contraddistinto come “Campione 3” nella relazione tecnica dell'Ing.
[...]
che mi si rammostra, è stato prelevato dal materiale reso da con DDT Per_3 Parte_1
n. 548 del 11.7.2323 come da etichetta che parimenti mi si rammostra” (cfr. doc. 24 e doc. CP_1
1, ultima pagina, ). Parte_1
Indica i seguenti testimoni, da sentirsi anche a prova contraria su tutti i capitoli di prova avversari eventualmente ammessi:
- il sig. residente a [...]; Testimone_6
- i sigg.ri , , e tutti presso Parte_3 CP_5 Controparte_6 Controparte_7
CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1533/2023, emesso dal Tribunale di BU IZ il 29.9.2023, con il quale le era stato ingiunto di pagare a la somma di € 51.740,95, oltre ad interessi e spese della CP_1
7 procedura monitoria per il mancato pagamento delle fatture indicate in ricorso e aventi ad oggetto delle lavorazioni che la parte opposta ha eseguito su tessuti forniti dalla stessa . Parte_1
Deduceva, in particolare, che: Globaltessile commercializza termogarze, impiegate nell'industria dell'abbigliamento, che si dissolvono con il calore;
le termogarze venivano acquistate dall'opponente e successivamente inviate a che procedeva alla lavorazione chimica del CP_1
tessuto al fine di renderlo carbonizzabile;
il 25.5.2023 perveniva alla Globaltessile il lotto di termogarze n. 2306354 con d.d.t. n. 400; i clienti a cui venne venduto il materiale appartenente a tale lotto lamentarono la mancata dissolvenza della termogarza e conseguente invendibilità dei capi di abbigliamento così danneggiati;
procedeva immediatamente ad informare e Parte_1 CP_1
contestualmente inviava alcuni campioni di termogarza del lotto in contestazione a laboratorio esterno per verificarne la composizione chimica del tessuto;
dalla relazione tecnica è emerso che la merce consegnata conteneva una quantità inferiore al 50% del prodotto solvente;
con pec del
26.9.2023 Globaltessile eccepiva l'operatività nel caso di specie dell'art.1460 c.c. a fronte della richiesta dell'odierna opposta di saldare le fatture oggetto del presente procedimento;
le fatture non costituiscono prova della sussistenza del credito nel giudizio di opposizione, ma possono soltanto essere sufficienti per l'emissione del decreto. Chiedeva quindi revocare il decreto ingiuntivo e di conseguenza dichiarare infondate le pretese creditorie di controparte;
ha quindi proposto domanda riconvenzionale volta al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, con condanna della parte opposta al pagamento della somma accertata in corso di causa;
in via subordinata, in caso di conferma del decreto ingiuntivo, chiedeva dichiararsi la compensazione tra il credito individuato dalle fatture azionate da controparte ed i danni subiti dall'opponente. si è costituita in giudizio prendendo specifica posizione sulle doglianze di parte CP_1 opponente e concludendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo e, solo nel caso in cui la parte opponente fosse riconosciuta creditrice di qualsivoglia importo nei confronti dell'opposta, ha chiesto di disporre la compensazione tra i rispettivi crediti.
Con sentenza n. 771/2024 in data 12/6/2024 il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigettava l'opposizione e, per l'effetto, confermava integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 1533/2023 che dichiarava esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c.; rigettava la domanda riconvenzionale formulata da Parte_1
condannava al pagamento in favore di delle spese processuali. Parte_1 CP_1
Avverso la sentenza proponeva appello lamentando, con un primo motivo, Parte_1
violazione ed erronea applicazione degli artt.li 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. per errata/omessa
8 valutazione del valore probatorio delle fatture;
con un secondo motivo, violazione ed erronea applicazione degli artt.li 2697 c.c. e 115, 116 c.p.c. per errata/omessa valutazione delle prove documentali offerte dall'attore opponente errata interpretazione degli atti e dei Controparte_8
documenti di causa;
con un terzo motivo, omessa valutazione dei vizi e difetti riscontrati sulla termogarza incidenti sulla funzionalità della stessa;
con un quarto motivo, omessa/erronea valutazione della perizia del p.i. Brachi;
con un quinto motivo, omesso espletamento dell'istruttoria
- fase istruttoria non esaustiva – sentenza viziata per omessa ammissione delle prove (anche) testimoniali e di consulenza tecnica d'ufficio; con un sesto motivo, omessa valutazione della domanda riconvenzionale e dei danni documentati e dedotti dalla opponente –violazione e falsa applicazione degli artt.li 2967 c.c. 115 e 116 c.p.c..
Si costituiva chiedendo respingere l'impugnazione. CP_1
All'udienza di prima comparizione tenutasi in data 14.1.2025 il Consigliere istruttore, indicati i termini per le memorie conclusionali, fissava per la rimessione al Collegio l'udienza del 1.4.2025, che si teneva con rito cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'impugnazione non può essere accolta.
Si deve preliminarmente ricordare che i lotti di produzione di cui alle fatture azionate con d.i. sono quattro, e riguardano complessivamente n. 11 partite di merce, ma viene contestata la conformità soltanto di due di esse, la n. 2306457 e la 2306354, a fronte dell'opposizione integrale, che comprende anche le n. 9 partite non contestate.
Di seguito il dettaglio:
- fattura n. 298 del 31.5.2023 e nel DDT n. 400 del 25.5.2023 (doc. 1 ricorso monitorio) in riferimento alle partite n. 2306354 e n. 2306355;
- fattura n. 303 del 14.6.2023 e nel relativo DDT n. 432 del 6.6.2023 (doc. 2, ibidem) in riferimento alle partite n. 2306423, n. 2306431 e n. 2306432;
- fattura n. 329 del 30.6.2023 e nel relativo DDT n. 454 del 15.6.2023 (doc. 3, ibidem) in riferimento alle partite n. 2306450, n. 2306451 e n. 2306457;
- n. 342 del 14.7.2023 e nel relativo DDT n. 490 del 4.7.2023 (doc. 4, ibidem) in riferimento alle partite n. 2306481, n. 2306482 e n. 2306501.
Quanto al primo motivo, si deve confermare come non sia in contestazione la fornitura, quanto la sua
9 corretta esecuzione, di talchè se ne tratta nei punti che seguono.
Il secondo motivo, deducente erronea interpretazione di atti e documenti, non é fondato.
Osservava il Tribunale come la contestazione da parte di in ordine Parte_1 all'inidoneità del trattamento conseguisse a comunicazione a doc. 4, e che l'esame della stessa imponesse di escludere la riferibilità dei vizi contestati alla fornitura indicata, n. 2306457.
Deduce parte appellante, per la prima volta in atto di impugnazione, che ella aveva erroneamente indicato nella comunicazione di cui al doc. 4 la partita n. 2306457, mentre intendeva denunciare una diversa partita, di cui a ddt 432 del 6.6.23, che comunque riguarda tre partite (n. 2306423, n.
2306431 e n. 2306432).
Si deve quindi osservare che il motivo è inammissibile, posto che articola una deduzione tardiva. E comunque a tutt'oggi non precisa di quale delle tre partite parla.
Si tratta comunque di motivo che deve considerarsi superato, alla luce della trattazione che verrà svolta trattando del motivo seguente.
Il terzo motivo, deducente omessa valutazione dei vizi e difetti riscontrati sulla termogarza incidenti sulla funzionalità della stessa, ed il quarto, deducente omesso esame della perizia di parte p.i.
Brachi. non sono fondati.
Si discute di una garza trattata con particolare procedimento chimico, che viene utilizzata come
“base” per i ricami industriali;
una volta cucito il ricamo sul tessuto che deve essere decorato, la garza, previa applicazione di calore (perciò definita “termogarza”), si dissolve, lasciando il tessuto ricamato libero da impalcature.
Dall'esame della stessa perizia di parte opponente a firma p.i. non viene in rilievo Testimone_3
alcun vizio del materiale, inteso quale inidoneità del bene a servire all'uso cui è destinato, ma si è rilevata solo una maggiore tendenza alla carbonizzazione da parte del campione preso a modello rispetto a quello oggetto della partita contestata.
Il vizio denunciato inizialmente da era infatti di “scarsa fusione alle presse” Parte_1
(doc. 2).
Poi (doc. 3) prospetta mancanza di carbonizzazione per differente dosaggio Parte_1
degli elementi di attivazione delle acidità. Il campione viene restituito da a Parte_1
che opera un test con pressa (doc. 20) dando atto della regolare carbonizzazione (perizia CP_1
a doc. 21, che evidenzia i fattori di incertezza legati proprio all'uso della pressa: calore, temperatura, tempo …).
10 Ciò che si deve evidenziare però è che non state versate in atti indicazioni da parte di Parte_1
in ordine alla procedura tecnica da seguire, alle caratteristiche di composizione del materiale,
[...]
ai livelli di temperatura di funzionamento, alle dimensioni e peso delle presse. afferma “il relativo processo chimico è frutto dell'ingegno della società Parte_1 appellante … il processo chimico messo a punto dalla società ha qualità uniche” (atto appello pag.
17), ma non fornisce alcun dettaglio sul processo, né soprattutto documenta di averne in alcun modo concordato le modalità di esecuzione con CP_1
Inconferente l'unico documento tecnico (relativo all'attivatore di acidità “Selecar”, documento comunque prodotto da che dà conto di un dosaggio consigliato variabile (da 100 a 350 CP_1
g/l), dunque di un range ampio;
ciò, tra l'altro, in contesto neppure precisato dal CTP Brachi, che si limita a dire “è stato trovato un quantitativo doppio degli elementi “zolfo” ed “alluminio” rispetto a quello presente nel Campione A e ciò potrebbe essere significativo di un differente dosaggio circa la presenza dell'attivatore di acidità.”.
Si deve però precisare che a procedura di carbonizzazione della garza viene influenzata da numerosi fattori: il tessuto sul quale viene applicata la termogarza;
il materiale con cui viene eseguito il ricamo;
lo spessore dello stesso;
le caratteristiche della termopressa che viene utilizzata;
la variabilità delle temperature di utilizzo della pressa, e del tempo di applicazione;
la quantità e qualità di sostanze chimiche utilizzate nella produzione della termogarza;
i fattori ambientali
(umidità).
Concludendo, in assenza di alcuna pattuizione di determinati specifici requisiti della procedura di produzione, o di composizione chimica del prodotto finito, il bene lavorato da parte di CP_1
non può ritenersi viziato, e dunque le relative lavorazioni devono essere retribuite.
In questo contesto, di assoluta assenza di documentazione in ordine alle caratteristiche della procedura da seguire, sono superflue CTU e prove testimoniali (quinto motivo).
Consegue (sesto motivo) l'infondatezza della riconvenzionale per danni.
S'impongono quindi la reiezione dell'impugnazione e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri indicati in D.M. n. 147/22, nei valori medi, secondo lo scaglione azionato, per le fasi di introduzione, studio e decisione, minimi per la fase di trattazione, esauritasi in una sola udienza.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
- respinge l'appello, e per l'effetto conferma la sentenza n. 771/2024 resa tra le parti in data
12/6/2024 dal Tribunale di BU IZ;
- condanna al pagamento delle spese processuali del grado in favore di Parte_1 CP_1
che liquida per compensi defensionali in € 8.469,00, oltre spese generali 15%, IVA e cpa.
[...]
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, 8/4/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Antonio Corte Laura Sara Tragni
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