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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/02/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1735/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Francesca VARESANO Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1735/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Tomasetti, presso il cui studio in Castelleone (CR), Piazza della Vittoria n.5 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela CP_1 C.F._2
Peccenati, presso il cui studio in n Casalpusterlengo (LO), Via Vincenzo Ambrogio n.2 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
2. i genitori di e manterranno l'affidamento condiviso delle figlie, Persona_1 Per_2
che vivranno prevalentemente presso l'abitazione materna in Casalpusterlengo, Via Don C.
Oldani n. 34;
3. considerato il diritto delle minori a conservare con entrambi i genitori un rapporto continuativo e significativo, entrambi si occuperanno della loro crescita e formazione;
le scelte
1 importanti, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
4. ai fini di una più precisa organizzazione per i due nuovi nuclei familiari si prevede un calendario di visite minime fra padre e figlie che viene disciplinato come di seguito indicato, salva la possibilità per i genitori di integrarlo e modificarlo, previo accordo e preavviso fra i medesimi:
a) e trascorreranno con il padre un pomeriggio infrasettimanale Persona_1 Per_2 dall'uscita della scuola alle ore 21,00, nonché una giornata di sabato e/o domenica secondo i turni lavorativi del medesimo. Il sig. si impegna a comunicare alla signora la Pt_1 CP_1
disponibilità e il programma bisettimanale delle frequentazioni secondo i turni lavorativi non appena ne viene in possesso, e comunque entro il sabato della settimana precedente, con previsione di almeno un pernottamento a settimana (venerdì o sabato notte), compatibilmente con gli impegni lavorativi;
b) le minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in misura paritetica presso il padre
e la madre, avendo cura che le giornate di Natale e di Pasqua siano di anno in anno avvicendate;
e trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni, anche Per_1 Per_2
non consecutivi, durante le vacanze estive;
i signori e si fanno carico di CP_1 Pt_1
comunicarsi il periodo di vacanze prescelto entro il 30 giugno di ogni anno;
c) I documenti amministrativi, sanitari e scolastici delle bambine saranno depositati presso la casa materna e la signora li renderà disponibili al Sig. ogni qualvolta ne CP_1 Pt_1 sorgesse l'esigenza;
5. i ricorrenti convengono che, fermo restando il loro impegno al rispetto puntuale di tali accordi,
i giorni e gli orari di visita saranno gestiti dagli stessi genitori con ragionevole flessibilità e disponibilità dell'uno nei confronti dell'altra; in altre parole, alle figlie sarà assicurata la possibilità di trascorrere del tempo di qualità sia con il padre che con la madre e dovrà essere garantito di instaurare con entrambi un dialogo equilibrato e responsabile. A tal fine, gli stessi genitori si impegnano a tenere atteggiamenti e condotte che siano sempre rispettosi del ruolo genitoriale dell'altro;
6. considerato che e vivranno prevalentemente presso l'abitazione Persona_1 Per_2
materna, il signor concorrerà al loro mantenimento nella misura di euro 500,00 da Pt_1
novembre 2024 a dicembre 2025 per dar modo alla signora di provvedere alla nuova organizzazione del nucleo familiare e alla sua occupazione lavorativa;
da gennaio 2026 detto importo sarà ridotto a euro 400,00. La somma (fissata con decorrenza dal mese di novembre
2 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: novembre 2025), purché l'indice sia positivo. L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore e il Sig. che ad oggi lo percepisce per l'intero, si impegna a fare Pt_1
tutto quanto necessario affinché la Sig.ra ottenga la quota di propria spettanza CP_1
direttamente da INPS. Le spese straordinarie a favore di e verranno disciplinate Per_1 Per_2
secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, che si allega, e saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore a decorrere da gennaio 2026. Sino a dicembre 2025 il sig. si farà carico del 65% di dette spese;
Pt_1
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Soncino perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dalla moglie con la quale ha contratto matrimonio civile in Soncino (CR) CP_1
in data 27.06.2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 3
- Parte I - Anno 2015.
Dall'unione coniugale sono nate il 14.10.2015 e il 08.06.2021. Persona_1 Per_2
Il ricorrente ha chiesto, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso delle figlie minori e il collocamento prevalente delle stesse Persona_1 Per_2
presso il padre, la regolamentazione delle visite materne secondo un calendario e la corresponsione a titolo di mantenimento da parte della madre dell'importo mensile di € 400,00 comprensiva della rinuncia all'assegno unico a favore del marito, oltre al 50% delle spese straordinarie (sino a ché la madre non avrà reperito un occupazione lavorativa nulla sarà corrisposto dalla stessa a titolo di mantenimento ordinario per le figlie e concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 30%).
Contestualmente alle suesposte domande, il ricorrente ha altresì chiesto l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., volti all'indagine circa lo stato di benessere delle figlie minori e presso l'abitazione materna, in ragione del Persona_1 Per_2
disagio e la sofferenza manifestata dalle stesse nei confronti della madre, con il conseguente cambio di collocamento prevalente in favore dell'abitazione paterna.
3 Con decreto del 19.09.2024, il Presidente dott.ssa Elena Giuppi ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi al Collegio per il giorno 17.12.2024, nominando Giudice Relatore la dott.ssa Francesca Varesano, quest'ultima delegata per la delibazione dell'istanza di assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con decreto del 25.09.2024, il Giudice Relatore, ritenuto necessario approfondire le condizioni di benessere psico fisico della minore e l'adeguatezza, nel suo interesse oltre che Persona_1 della minore dell'attuale assetto di frequentazione dei genitori senza attendere Per_2
l'udienza del 17.12.2024, ha fissato innanzi a sé, per la comparizione personale delle parti e per l'audizione della minore l'udienza del 18.10.2024, nominando quale ausiliario Persona_1 del giudice per l'audizione della minore la dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta dell'età Tes_1 evolutiva, al fine di meglio approfondire eventuali stati di malessere della minore e/o di valutare la genuinità delle sue dichiarazioni. Ha assegnato, poi, a parte resistente termine per l'eventuale deposito di una nota scritta relativa alle sole istanze di provvedimenti indifferibili.
Con note autorizzate del 14.10.2024, l'odierna resistente ha replicato a quanto affermato da controparte in merito allo stato psico-fisico delle minori nonché argomentato in merito alla richiesta di provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., ed ha altresì domandato l'assunzione dei seguenti provvedimenti indifferibili: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso Persona_1 Per_2 la madre;
la regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario;
statuire a carico di il versamento della somma di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento delle Parte_1 figlie minori, a fronte dell'attuale stato di disoccupazione della resistente, oltre alla rifusione delle spese straordinarie nella misura del 70%; statuire che l'assegno unico, percepito in via esclusiva da venga percepito in via esclusiva dalla madre ovvero, in subordine, che la predetta Parte_1 percepisca il 50% dello stesso.
All'udienza del 18.10.2024 è stata sentita la resistente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“non ho mai parlato con il PÀ del malessere di in concomitanza con il rientro presso la
Per_1 mia abitazione. Solo quando non me l'ha riportata a casa riferendomi che non voleva ho appreso di tali circostanze. In ogni caso, al rientro a casa di non ho mai riscontrato malessere o
Per_1 problematiche particolari. Non ho riscontrato problemi analoghi in quando deve frequentare
Per_1 il PÀ. Ho provato a parlare con delle difficoltà che il PÀ ha rappresentato nel presente
Per_1 giudizio, lei mi ha detto che si trova bene con me, che sono una brava mamma e che vuole rimanere
a vivere con me”.
È stata sentita parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “è vero che non abbiamo mai parlato apertamente di questo problema preciso però che ho tentato di comunicarle che quando tardavo nel
4 riportala a casa non era per mia volontà ma per il disagio della bambina. In una occasione le ho anche inoltrato un audio per farle capire cosa accadesse. Da quando è iniziata la scuola la situazione è un pochino migliorata nel senso che accetta l'idea di tornare dalla mamma Per_1 anche se prima di uscire di casa capita che vada in bagno dica di aver mal di pancia e di non sentirsi bene. Penso che sia stata informata dalla madre della pendenza del presente Per_1 giudizio in quanto in alcune occasioni mi ha chiesto aggiornamenti e sa anche della quantità di registrazioni audio che ho depositato”.
Invitate le parti a lasciare l'aula d'udienza e fatta accomodare la minore Persona_1 quest'ultima è stata sentita alla presenza della dott.ssa e ha dichiarato: “Ho nove anni e Tes_1 frequento la quarta elementare, le mie materie preferite sono inglese, religione e musica. Forse frequenterò un corso di pallavolo, ma solo se vado dalla mamma altrimenti se andrò da PÀ no perché è lontano. A me piacerebbe il corso di pallavolo. Non penso mio padre vorrebbe che frequentassi il corso di pallavolo. Ho tre migliori amiche, dopo scuola però non ci vediamo. Poche volte vado al parchetto il pomeriggio. Dopo scuola vado a casa, la merenda la faccio a scuola, quando torno a casa non guardo la tv perché non c'è ancora. La casa nuova è ancora da sistemarla, anche se è bella. C'è bisogno di sistemarla, quando sarà finita sarà molto bella. La casa di PÀ è carina, non ha crepe, non penso sia più nuova perché è la casa dove viveva anche la nonna. A casa di mamma io e mia sorella abbiamo la nostra cameretta mentre a casa di PÀ dormiamo nella camera con lui. Io in un letto e nel letto con PÀ. Nella casa di PÀ manca Per_2 più spazio. Quando vado da PÀ nel fine settimana andiamo all'oratorio e al parco. Mi piace andare da PÀ, un suo pregio è che è bravo a cucinare, un suo difetto è che ha i piedi puzzolenti.
Un pregio della mamma è che è molto bella e un suo difetto è che delle volte litigo con lei perché lei mi chiede di sparecchiare o non la ascolto o mi dice di fare i compiti o di non giocare troppo con il tablet. Il 14 ottobre è stato il mio compleanno e ho festeggiato a casa della nonna con gli zii. Poi ho fatto la festa anche con il PÀ e con il nonno. Mi hanno fatto un regalo sia il PÀ che la mamma.
Quando sono dal PÀ guardo tanto youtube mentre quando sono dalla mamma meno perché lei non vuole. Pensavo mi avreste chiesto se volevo vivere con la mamma o con il PÀ perché la mamma me l'ha detto. La mamma mi ha detto anche che il PÀ registrava delle cose che io dicevo
e non è giusto per la privacy. La mamma me l'ha detto invece che mi stava registrando. Non sono vere le cose che ho detto al PÀ della mamma, l'ho detto solo perché il PÀ mi faceva dei regalini. Ma lui lo faceva per il mio bene pensando che le cose che dicevo fossero vero. Quando la mamma ha scoperto le cose che ho detto al PÀ ci è rimasta male. Ho detto quelle cose brutte al PÀ della mamma perché volevo che non litigassero. Mi va bene vedere il PÀ così come lo vedo adesso. Adesso mamma e PÀ tra di loro sono come due sconosciuti, litigavano ma adesso non
5 litigano. Io sono contenta di rimanere a vivere con la mamma. Ho paura che PÀ ci rimanga male perché lui mi ha detto di aver fatto tante cose per farmi stare con lui. Se avessi la bacchetta magica vorrei che la mamma tornasse con il PÀ ma so che non si riesce più perché il PÀ ha detto che la amerà ma non riuscirà a stare con lei perché è bugiarda”.
Esaurita l'audizione della minore, il Giudice ha dato lettura alle parti delle dichiarazioni della figlia ed ha assegnato alla dott.ssa termine sino all'08.11.2024 per il deposito di una breve Tes_1 relazione in merito all'andamento dell'audizione ed al contegno della minore, riservandosi all'esito di valutare l'adozione di eventuali provvedimenti indifferibili ed urgenti.
In data 07.11.2024 il CTU nominato dott.ssa ha depositato la propria relazione, nella Tes_1 quale ha così concluso: “nonostante non si siano rilevate particolari criticità tali da impedire
l'accesso all'uno o all'altro genitore, dall'audizione appare chiaro che è pesantemente Per_1 coinvolta nel conflitto genitoriale che le procura sofferenza e una forte ansietà, che esprime, all'interno del colloquio, con il comportamento e con il corpo, nonché con l'ansietà nel voler parlare delle questioni per lei importanti. Per quanto sopra è essenziale che i genitori comprendano la pericolosità insita nell'inserimento della minore all'interno di tematiche adulte in quanto è lampante la difficoltà di di “muoversi” all'interno della conflittualità genitoriale. Per_1
Il suo bisogno è quello di mantenere una relazione stabile e continuativa con mamma e PÀ, ai quali vuole molto bene, ma nella relazione con il padre sembra più compiacente, forse nel timore di farlo soffrire. Quella attuale è per una condizione di rischio evolutivo, che andrebbe Per_1 affrontata e risolta agendo anche sulle figure genitoriali, tramite un percorso di sostegno alla genitorialità. La scrivente consiglia inoltre un intervento psicologico che offra alla bambina un luogo neutro, avulso dalle dinamiche famigliari, che la aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2024 parte resistente si è costituita in giudizio, ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto a sua volta pronunciarsi la separazione personale dal ricorrente, confermando le conclusioni già rassegnate nelle note scritte del 14.10.2024.
In data 18.11.2024 il Giudice relatore, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del
18.10.2024, esaminate le dichiarazioni della minore e le note sull'audizione Persona_1 depositate dalla dott.ssa , ha ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento ai sensi Tes_1 dell'art. 473-bis.15 c.p.c. ed ha confermato l'udienza dinnanzi al Collegio già fissata con decreto presidenziale per il 17.12.2024.
In data 16.12.2024 le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio udienza, a fronte della pendenza di trattative volte al deposito di conclusioni congiunte.
6 In pari data, il Giudice ha rinviato l'udienza per i medesimi incombenti al 04.02.2025.
In data 03.02.2025 le parti, con note di trattazione scritta, hanno precisato congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini per note conclusive.
Il Collegio, ritenute le condizioni concordate dalle parti non contrarie all'interesse delle minori ha trattenuto la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Soncino (CR) in data 27.06.2015 con rito civile, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
3 - Parte I - Anno 2015, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento prevalente delle figlie minori e regime di Persona_1 Per_2 frequentazione con i genitori e mantenimento sono rispondenti all'interesse delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Gli accordi assunti, infatti, si ritengono adeguatamente tutelante degli interessi e dei bisogni delle figlie minori, soprattutto alla luce di quanto emerso dall'audizione della minore e dell'assenza Persona_1
– riscontrata dalla psicologa che ha coadiuvato il giudice relatore nell'audizione – di ragioni ostative all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in Soncino (CR) in data 27.06.2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
3 - Parte I - Anno 2015;
7 - manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Soncino, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
- dispone che possa vedere le figlie minori e secondo il Parte_1 Persona_1 Per_2
calendario e con le modalità meglio indicate ai punti 4) e 5) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che dal mese di novembre 2024 sino al mese di dicembre 2025 concorra al Parte_1
mantenimento delle figlie minori e corrispondendo alla madre Persona_1 Per_2
l'importo mensile di € 500,00, e che con decorrenza dal mese di gennaio 2026 detto importo sia pari ad € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 6) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che sino al mese di dicembre 2025 si faccia carico del 65% delle spese Parte_1 straordinarie per le figlie minori e e che con decorrenza dal mese di Persona_1 Per_2 gennaio 2026 entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% a dette spese, come meglio precisate al punto 6) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 6) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- prende atto di ogni altro accordo raggiunto tra le parti nei termini meglio indicati nelle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 04.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
8
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LODI IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Elena GIUPPI Presidente dott.ssa Giulia Isadora LOI Giudice dott.ssa Francesca VARESANO Giudice rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1735/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Chiara Parte_1 C.F._1
Tomasetti, presso il cui studio in Castelleone (CR), Piazza della Vittoria n.5 ha eletto domicilio;
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela CP_1 C.F._2
Peccenati, presso il cui studio in n Casalpusterlengo (LO), Via Vincenzo Ambrogio n.2 ha eletto domicilio;
- RESISTENTE -
PUBBLICO MINISTERO
- INTERVENUTO -
CONCLUSIONI
Le parti concludono congiuntamente come da atto depositato telematicamente con rinuncia ai termini per comparse e repliche concordando le seguenti condizioni:
1. dichiarare la separazione dei coniugi e CP_1 Parte_1
2. i genitori di e manterranno l'affidamento condiviso delle figlie, Persona_1 Per_2
che vivranno prevalentemente presso l'abitazione materna in Casalpusterlengo, Via Don C.
Oldani n. 34;
3. considerato il diritto delle minori a conservare con entrambi i genitori un rapporto continuativo e significativo, entrambi si occuperanno della loro crescita e formazione;
le scelte
1 importanti, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni delle figlie;
4. ai fini di una più precisa organizzazione per i due nuovi nuclei familiari si prevede un calendario di visite minime fra padre e figlie che viene disciplinato come di seguito indicato, salva la possibilità per i genitori di integrarlo e modificarlo, previo accordo e preavviso fra i medesimi:
a) e trascorreranno con il padre un pomeriggio infrasettimanale Persona_1 Per_2 dall'uscita della scuola alle ore 21,00, nonché una giornata di sabato e/o domenica secondo i turni lavorativi del medesimo. Il sig. si impegna a comunicare alla signora la Pt_1 CP_1
disponibilità e il programma bisettimanale delle frequentazioni secondo i turni lavorativi non appena ne viene in possesso, e comunque entro il sabato della settimana precedente, con previsione di almeno un pernottamento a settimana (venerdì o sabato notte), compatibilmente con gli impegni lavorativi;
b) le minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in misura paritetica presso il padre
e la madre, avendo cura che le giornate di Natale e di Pasqua siano di anno in anno avvicendate;
e trascorreranno con il padre un periodo di quindici giorni, anche Per_1 Per_2
non consecutivi, durante le vacanze estive;
i signori e si fanno carico di CP_1 Pt_1
comunicarsi il periodo di vacanze prescelto entro il 30 giugno di ogni anno;
c) I documenti amministrativi, sanitari e scolastici delle bambine saranno depositati presso la casa materna e la signora li renderà disponibili al Sig. ogni qualvolta ne CP_1 Pt_1 sorgesse l'esigenza;
5. i ricorrenti convengono che, fermo restando il loro impegno al rispetto puntuale di tali accordi,
i giorni e gli orari di visita saranno gestiti dagli stessi genitori con ragionevole flessibilità e disponibilità dell'uno nei confronti dell'altra; in altre parole, alle figlie sarà assicurata la possibilità di trascorrere del tempo di qualità sia con il padre che con la madre e dovrà essere garantito di instaurare con entrambi un dialogo equilibrato e responsabile. A tal fine, gli stessi genitori si impegnano a tenere atteggiamenti e condotte che siano sempre rispettosi del ruolo genitoriale dell'altro;
6. considerato che e vivranno prevalentemente presso l'abitazione Persona_1 Per_2
materna, il signor concorrerà al loro mantenimento nella misura di euro 500,00 da Pt_1
novembre 2024 a dicembre 2025 per dar modo alla signora di provvedere alla nuova organizzazione del nucleo familiare e alla sua occupazione lavorativa;
da gennaio 2026 detto importo sarà ridotto a euro 400,00. La somma (fissata con decorrenza dal mese di novembre
2 2024) è soggetta a rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat (prima rivalutazione: novembre 2025), purché l'indice sia positivo. L'assegno unico sarà percepito al 50% da ciascun genitore e il Sig. che ad oggi lo percepisce per l'intero, si impegna a fare Pt_1
tutto quanto necessario affinché la Sig.ra ottenga la quota di propria spettanza CP_1
direttamente da INPS. Le spese straordinarie a favore di e verranno disciplinate Per_1 Per_2
secondo il Protocollo del Tribunale di Milano, che si allega, e saranno sostenute nella misura del 50% da ciascun genitore a decorrere da gennaio 2026. Sino a dicembre 2025 il sig. si farà carico del 65% di dette spese;
Pt_1
7. Ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della sentenza, al suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Soncino perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
***
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto
Con ricorso depositato in data 19.09.2024 ha chiesto pronunciarsi la separazione Parte_1
personale dalla moglie con la quale ha contratto matrimonio civile in Soncino (CR) CP_1
in data 27.06.2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 3
- Parte I - Anno 2015.
Dall'unione coniugale sono nate il 14.10.2015 e il 08.06.2021. Persona_1 Per_2
Il ricorrente ha chiesto, dunque, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, l'affido condiviso delle figlie minori e il collocamento prevalente delle stesse Persona_1 Per_2
presso il padre, la regolamentazione delle visite materne secondo un calendario e la corresponsione a titolo di mantenimento da parte della madre dell'importo mensile di € 400,00 comprensiva della rinuncia all'assegno unico a favore del marito, oltre al 50% delle spese straordinarie (sino a ché la madre non avrà reperito un occupazione lavorativa nulla sarà corrisposto dalla stessa a titolo di mantenimento ordinario per le figlie e concorrerà alle spese straordinarie nella misura del 30%).
Contestualmente alle suesposte domande, il ricorrente ha altresì chiesto l'emissione di provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c., volti all'indagine circa lo stato di benessere delle figlie minori e presso l'abitazione materna, in ragione del Persona_1 Per_2
disagio e la sofferenza manifestata dalle stesse nei confronti della madre, con il conseguente cambio di collocamento prevalente in favore dell'abitazione paterna.
3 Con decreto del 19.09.2024, il Presidente dott.ssa Elena Giuppi ha fissato l'udienza di comparizione personale delle parti dinnanzi al Collegio per il giorno 17.12.2024, nominando Giudice Relatore la dott.ssa Francesca Varesano, quest'ultima delegata per la delibazione dell'istanza di assunzione di provvedimenti provvisori ed urgenti.
Con decreto del 25.09.2024, il Giudice Relatore, ritenuto necessario approfondire le condizioni di benessere psico fisico della minore e l'adeguatezza, nel suo interesse oltre che Persona_1 della minore dell'attuale assetto di frequentazione dei genitori senza attendere Per_2
l'udienza del 17.12.2024, ha fissato innanzi a sé, per la comparizione personale delle parti e per l'audizione della minore l'udienza del 18.10.2024, nominando quale ausiliario Persona_1 del giudice per l'audizione della minore la dott.ssa , psicologa e psicoterapeuta dell'età Tes_1 evolutiva, al fine di meglio approfondire eventuali stati di malessere della minore e/o di valutare la genuinità delle sue dichiarazioni. Ha assegnato, poi, a parte resistente termine per l'eventuale deposito di una nota scritta relativa alle sole istanze di provvedimenti indifferibili.
Con note autorizzate del 14.10.2024, l'odierna resistente ha replicato a quanto affermato da controparte in merito allo stato psico-fisico delle minori nonché argomentato in merito alla richiesta di provvedimenti ex art. 473-bis.15 c.p.c., ed ha altresì domandato l'assunzione dei seguenti provvedimenti indifferibili: disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori delle figlie minori e con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso Persona_1 Per_2 la madre;
la regolamentazione delle visite paterne secondo un calendario;
statuire a carico di il versamento della somma di € 600,00 a titolo di concorso al mantenimento delle Parte_1 figlie minori, a fronte dell'attuale stato di disoccupazione della resistente, oltre alla rifusione delle spese straordinarie nella misura del 70%; statuire che l'assegno unico, percepito in via esclusiva da venga percepito in via esclusiva dalla madre ovvero, in subordine, che la predetta Parte_1 percepisca il 50% dello stesso.
All'udienza del 18.10.2024 è stata sentita la resistente, la quale ha reso le seguenti dichiarazioni:
“non ho mai parlato con il PÀ del malessere di in concomitanza con il rientro presso la
Per_1 mia abitazione. Solo quando non me l'ha riportata a casa riferendomi che non voleva ho appreso di tali circostanze. In ogni caso, al rientro a casa di non ho mai riscontrato malessere o
Per_1 problematiche particolari. Non ho riscontrato problemi analoghi in quando deve frequentare
Per_1 il PÀ. Ho provato a parlare con delle difficoltà che il PÀ ha rappresentato nel presente
Per_1 giudizio, lei mi ha detto che si trova bene con me, che sono una brava mamma e che vuole rimanere
a vivere con me”.
È stata sentita parte ricorrente, la quale ha dichiarato: “è vero che non abbiamo mai parlato apertamente di questo problema preciso però che ho tentato di comunicarle che quando tardavo nel
4 riportala a casa non era per mia volontà ma per il disagio della bambina. In una occasione le ho anche inoltrato un audio per farle capire cosa accadesse. Da quando è iniziata la scuola la situazione è un pochino migliorata nel senso che accetta l'idea di tornare dalla mamma Per_1 anche se prima di uscire di casa capita che vada in bagno dica di aver mal di pancia e di non sentirsi bene. Penso che sia stata informata dalla madre della pendenza del presente Per_1 giudizio in quanto in alcune occasioni mi ha chiesto aggiornamenti e sa anche della quantità di registrazioni audio che ho depositato”.
Invitate le parti a lasciare l'aula d'udienza e fatta accomodare la minore Persona_1 quest'ultima è stata sentita alla presenza della dott.ssa e ha dichiarato: “Ho nove anni e Tes_1 frequento la quarta elementare, le mie materie preferite sono inglese, religione e musica. Forse frequenterò un corso di pallavolo, ma solo se vado dalla mamma altrimenti se andrò da PÀ no perché è lontano. A me piacerebbe il corso di pallavolo. Non penso mio padre vorrebbe che frequentassi il corso di pallavolo. Ho tre migliori amiche, dopo scuola però non ci vediamo. Poche volte vado al parchetto il pomeriggio. Dopo scuola vado a casa, la merenda la faccio a scuola, quando torno a casa non guardo la tv perché non c'è ancora. La casa nuova è ancora da sistemarla, anche se è bella. C'è bisogno di sistemarla, quando sarà finita sarà molto bella. La casa di PÀ è carina, non ha crepe, non penso sia più nuova perché è la casa dove viveva anche la nonna. A casa di mamma io e mia sorella abbiamo la nostra cameretta mentre a casa di PÀ dormiamo nella camera con lui. Io in un letto e nel letto con PÀ. Nella casa di PÀ manca Per_2 più spazio. Quando vado da PÀ nel fine settimana andiamo all'oratorio e al parco. Mi piace andare da PÀ, un suo pregio è che è bravo a cucinare, un suo difetto è che ha i piedi puzzolenti.
Un pregio della mamma è che è molto bella e un suo difetto è che delle volte litigo con lei perché lei mi chiede di sparecchiare o non la ascolto o mi dice di fare i compiti o di non giocare troppo con il tablet. Il 14 ottobre è stato il mio compleanno e ho festeggiato a casa della nonna con gli zii. Poi ho fatto la festa anche con il PÀ e con il nonno. Mi hanno fatto un regalo sia il PÀ che la mamma.
Quando sono dal PÀ guardo tanto youtube mentre quando sono dalla mamma meno perché lei non vuole. Pensavo mi avreste chiesto se volevo vivere con la mamma o con il PÀ perché la mamma me l'ha detto. La mamma mi ha detto anche che il PÀ registrava delle cose che io dicevo
e non è giusto per la privacy. La mamma me l'ha detto invece che mi stava registrando. Non sono vere le cose che ho detto al PÀ della mamma, l'ho detto solo perché il PÀ mi faceva dei regalini. Ma lui lo faceva per il mio bene pensando che le cose che dicevo fossero vero. Quando la mamma ha scoperto le cose che ho detto al PÀ ci è rimasta male. Ho detto quelle cose brutte al PÀ della mamma perché volevo che non litigassero. Mi va bene vedere il PÀ così come lo vedo adesso. Adesso mamma e PÀ tra di loro sono come due sconosciuti, litigavano ma adesso non
5 litigano. Io sono contenta di rimanere a vivere con la mamma. Ho paura che PÀ ci rimanga male perché lui mi ha detto di aver fatto tante cose per farmi stare con lui. Se avessi la bacchetta magica vorrei che la mamma tornasse con il PÀ ma so che non si riesce più perché il PÀ ha detto che la amerà ma non riuscirà a stare con lei perché è bugiarda”.
Esaurita l'audizione della minore, il Giudice ha dato lettura alle parti delle dichiarazioni della figlia ed ha assegnato alla dott.ssa termine sino all'08.11.2024 per il deposito di una breve Tes_1 relazione in merito all'andamento dell'audizione ed al contegno della minore, riservandosi all'esito di valutare l'adozione di eventuali provvedimenti indifferibili ed urgenti.
In data 07.11.2024 il CTU nominato dott.ssa ha depositato la propria relazione, nella Tes_1 quale ha così concluso: “nonostante non si siano rilevate particolari criticità tali da impedire
l'accesso all'uno o all'altro genitore, dall'audizione appare chiaro che è pesantemente Per_1 coinvolta nel conflitto genitoriale che le procura sofferenza e una forte ansietà, che esprime, all'interno del colloquio, con il comportamento e con il corpo, nonché con l'ansietà nel voler parlare delle questioni per lei importanti. Per quanto sopra è essenziale che i genitori comprendano la pericolosità insita nell'inserimento della minore all'interno di tematiche adulte in quanto è lampante la difficoltà di di “muoversi” all'interno della conflittualità genitoriale. Per_1
Il suo bisogno è quello di mantenere una relazione stabile e continuativa con mamma e PÀ, ai quali vuole molto bene, ma nella relazione con il padre sembra più compiacente, forse nel timore di farlo soffrire. Quella attuale è per una condizione di rischio evolutivo, che andrebbe Per_1 affrontata e risolta agendo anche sulle figure genitoriali, tramite un percorso di sostegno alla genitorialità. La scrivente consiglia inoltre un intervento psicologico che offra alla bambina un luogo neutro, avulso dalle dinamiche famigliari, che la aiuti a gestire ed integrare tutte le componenti emozionali, anche quelle negative e di sofferenza”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 15.11.2024 parte resistente si è costituita in giudizio, ha contestato integralmente quanto ex adverso dedotto ed ha chiesto a sua volta pronunciarsi la separazione personale dal ricorrente, confermando le conclusioni già rassegnate nelle note scritte del 14.10.2024.
In data 18.11.2024 il Giudice relatore, a scioglimento della riserva di cui all'udienza del
18.10.2024, esaminate le dichiarazioni della minore e le note sull'audizione Persona_1 depositate dalla dott.ssa , ha ritenuto di non dover adottare alcun provvedimento ai sensi Tes_1 dell'art. 473-bis.15 c.p.c. ed ha confermato l'udienza dinnanzi al Collegio già fissata con decreto presidenziale per il 17.12.2024.
In data 16.12.2024 le parti hanno depositato istanza congiunta di rinvio udienza, a fronte della pendenza di trattative volte al deposito di conclusioni congiunte.
6 In pari data, il Giudice ha rinviato l'udienza per i medesimi incombenti al 04.02.2025.
In data 03.02.2025 le parti, con note di trattazione scritta, hanno precisato congiuntamente le conclusioni con rinuncia ai termini per note conclusive.
Il Collegio, ritenute le condizioni concordate dalle parti non contrarie all'interesse delle minori ha trattenuto la causa in decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
Ciò premesso, occorre darsi atto che sussistono i presupposti per accogliere la domanda di separazione personale.
I coniugi hanno contratto matrimonio in Soncino (CR) in data 27.06.2015 con rito civile, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
3 - Parte I - Anno 2015, scegliendo il regime patrimoniale della comunione legale.
Deve rilevarsi che dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi in questione, essendosi verificate circostanze tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza fra gli stessi, ed inoltre le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Pare dunque evidente che le parti non hanno più intenzione di considerarsi marito e moglie, per effetto di un rapporto di coniugio disgregato dai fatti intervenuti nel tempo e connotato da insanabili contrasti.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti in punto di affidamento, collocamento prevalente delle figlie minori e regime di Persona_1 Per_2 frequentazione con i genitori e mantenimento sono rispondenti all'interesse delle stesse, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. Gli accordi assunti, infatti, si ritengono adeguatamente tutelante degli interessi e dei bisogni delle figlie minori, soprattutto alla luce di quanto emerso dall'audizione della minore e dell'assenza Persona_1
– riscontrata dalla psicologa che ha coadiuvato il giudice relatore nell'audizione – di ragioni ostative all'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Le spese vanno compensate stante l'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale dei coniugi e , i quali Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio civile in Soncino (CR) in data 27.06.2015, atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N.
3 - Parte I - Anno 2015;
7 - manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza al passaggio in giudicato all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Soncino, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
- dispone l'affidamento condiviso delle figlie minori e con Persona_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
- dispone che possa vedere le figlie minori e secondo il Parte_1 Persona_1 Per_2
calendario e con le modalità meglio indicate ai punti 4) e 5) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che dal mese di novembre 2024 sino al mese di dicembre 2025 concorra al Parte_1
mantenimento delle figlie minori e corrispondendo alla madre Persona_1 Per_2
l'importo mensile di € 500,00, e che con decorrenza dal mese di gennaio 2026 detto importo sia pari ad € 400,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 6) delle conclusioni congiunte, da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che sino al mese di dicembre 2025 si faccia carico del 65% delle spese Parte_1 straordinarie per le figlie minori e e che con decorrenza dal mese di Persona_1 Per_2 gennaio 2026 entrambi i genitori concorrano nella misura del 50% a dette spese, come meglio precisate al punto 6) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- dispone che l'assegno unico venga percepito nella misura del 50% da ciascun genitore, e negli ulteriori termini meglio indicati al punto 6) delle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- prende atto di ogni altro accordo raggiunto tra le parti nei termini meglio indicati nelle conclusioni congiunte da intendersi integralmente richiamate;
- compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Lodi nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del 04.02.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Francesca Varesano Dott.ssa Elena Giuppi
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