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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/06/2025, n. 1009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1009 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Bari Prima Sezione Civile
riunita nella seguente composizione:
1) Dott. Michele Prencipe - Presidente
2) Dott. Gaetano Labianca - Consigliere
3) Dott. Sergio Capasso - Giudice Ausiliario relatore sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 28.11.2024 e definitivamente pronunciando all'esito del procedimento in grado di appello iscritto innanzi a questa Corte con il n. 412/2024 R.G. promosso da
nato a [...] il [...] e residente in [...], senza fissa dimora, Parte_1
Cod.Fisc. , rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Panza (Cod.Fisc. C.F._1
) ed elettivamente domiciliato presso il di lui Studio in Bari alla via S. C.F._2
Francesco d'Assisi n. 15, in virtù di procura ad litem conferita su foglio separato da intendersi in calce al Ricorso in appello; contro
nata a [...] l'[...] e ivi residente a[...], CP_1
Cod.Fisc. , rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Recchia ed C.F._3
elettivamente domiciliata presso il di lui Studio in Roma a Piazza dei Navigatori n. 7, scala L, in virtù di procura alle liti allegata ex art. 83 c.p.c. alla Comparsa di costituzione e risposta in appello;
con la partecipazione della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Bari in persona del Sostituto Procuratore Generale;
ha pronunziato la segueente
SENTENZA
All'udienza del 28.11.2024 la causa è stata riservata per la decisione all'esito della precisazione delle conclusioni a cura delle parti, con concessione dei termini per il deposito di note conclusionali e repliche. Con la sentenza n. 3785/2023, depositata e resa pubblica in data 29.9.2023, il Tribunale di
1 Bari, Sezione Prima Civile, ha definito il procedimento rubricato al n. 551/2012 R.G., con l'intervento ex lege del P.M., ha cosi disponendo: “...1) dichiara che la separazione è addebitabile in via esclusiva al marito;
2) dichiara le domande accessorie originariamente formulate dalle parti (regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi) assorbite nell'ambito del giudizio di divorzio dinanzi al
Tribunale di Bari R.G. 9577/2022; 3) dichiara inammissibile la domanda risarcitoria svolta dal resistente;
4) condanna il resistente a pagare le spese di lite in favore della ricorrente liquidate in complessivi € 7.709,00, di cui € 93,00 per esborsi ed € 7.616,00 per compensi, oltre spese forfetarie,
IVA e Cap come per legge”.
1.1 Giova rappresentare che i sigg.ri e hanno contratto matrimonio Parte_1 CP_1 civile in data 05.9.2002 in Bari da cui non sono nati figli;
tuttavia con ricorso del 16.01.2012 la moglie si è rivolta al Tribunale barese chiedendo la pronuncia di separazione con addebito al coniuge,
l'assegnazione al medesimo della casa coniugale condotta in locazione, la previsione del mantenimento in proprio favore da determinarsi secondo equità, la condanna del marito al risarcimento dei danni non patrimoniali derivati dalla violazione dei doveri coniugali da determinarsi in via equitativa. A sostegno della domanda, ha dedotto l'intollerabilità della convivenza matrimoniale a causa di asserite aggressioni fisiche e verbali ad opera del marito che l'avevano costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale nell'agosto 2011, la mancata contribuzione del coniuge alle spese di gestione domestica e al pagamento del canone locativo,
1.2 In quella sede, il non si è opposto alla separazione ma ha avversato le ulteriori Parte_1 domande della ricorrente negando di aver assunto comportamenti aggressivi e violenti in danno della moglie, opponendosi alla richiesta di mantenimento per le sue condizioni di indigenza dopo aver cessato l'attività di amministratore di condomini, tuttavia chiedendo, in via riconvenzionale, il riconoscimento del mantenimento in proprio favore e la condanna della al risarcimento del CP_1 danno morale derivato dalle affermazioni di costei mirate a dimostrare l'addebito della separazione.
Il provvedimento presidenziale ha autorizzato i coniugi a vivere separati, nulla ha disposto in ordine alla casa coniugale in assenza di figli né in ordine al mantenimento.
Successivamente è intervenuta Sentenza non definitiva n. 2675/2012 del 26.6.2012 con la quale il
Tribunale ha dichiarato la separazione dei coniugi e ha disposto per il prosieguo della fase istruttoria;
espletata la prova per interpello e per testimoni da entrambe le parti, la causa è pervenuta a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per deposito di comparse conclusionali e repliche.
2.1 Avverso la prefata sentenza ha proposto gravame il chiedendo che questa Corte Parte_1
“…Voglia, in accoglimento dei suesposti motivi, riformare la sentenza del Tribunale di Bari n.
3785/2023, del 26.09.2023, resa pubblica mediante deposito in data 29.09.2023, non notificata, pronunciata nel procedimento di separazione giudiziale promosso contro il Sig. dalla Parte_1
Sig.ra e specificamente: - dichiarare l'inesistenza dei presupposti per la CP_1 dichiarazione di addebito della separazione al Sig. per le ragioni in fatto e diritto Parte_1 esposti nel presente ricorso;
- con vittoria di spese del doppio grado di giudizio”.
2 2.2 La appellante ha lamentato l'erronea dichiarazione di sussistenza dei presupposti per l'addebito della separazione e l'errata valutazione delle prove testimoniali. Nello specifico, l'addebito trova fondamento, secondo il Tribunale, nel comportamento verbalmente e fisicamente aggressivo che l'appellante avrebbe avuto verso la nella sfera privata, ponendo in essere maltrattamenti CP_1 verbali mediante ingiurie ed epiteti di disprezzo nei confronti della consorte, nonché in aggressioni fisiche mediante lanci di oggetti o strattonamenti. Il primo giudice si è basato sulle testimonianze rese dalle sigg.re e entrambe nipoti della ricorrente, le quali hanno Parte_2 Testimone_1 riferito una serie di presunti comportamenti avvenuti nell'ambito privato del matrimonio in loro presenza;
tuttavia, non avrebbe valutato criticamente lo stretto legame parentale e avrebbe erroneamente giudicato “generiche e non circostanziate” le dichiarazioni dei testi e Testimone_2
. Costoro hanno riferito che in loro presenza il giammai ha avuto Testimone_3 Parte_1 atteggiamenti aggressivi nei confronti della moglie e si è comportato in maniera rispettosa e amorevole, tuttavia il Tribunale ne ha giudicato generiche le dichiarazioni poiché costoro “si sono limitati a confermare la circostanza sulla quale sono stati interrogati senza fornire dettagli o riferire di episodi in particolare”. Sul punto l'appellante ha argomentato che i due testimoni hanno descritto l'atteggiamento complessivo di amore e rispetto del verso la coniuge, non caratterizzato da Parte_1 fatti e/o episodi specifici riferibili dai testimoni;
inoltre, costoro hanno risposto su capitoli di prova vagliati dal Tribunale sotto il profilo della eventuale genericità ovvero della rilevanza ai fini della decisione, così che la sentenza appellata si pone in contrasto con la previa valutazione dello stesso giudice in punto di ammissibilità del capitolato di prova.
Da ultimo, il ha stigmatizzato il comportamento della persona culturalmente e Parte_1 CP_1 professionalmente di livello superiore alla media, che avrebbe accettato di convivere a lungo con un marito aggressivo e violento senza mai sentire l'esigenza di denunciare quanto stava accadendo.
3.1 Si è costituita in giudizio la sig.ra sollevando preliminarmente il rilievo di CP_1 inammissibilità dell'appello per carenza di interesse ad agire. In proposito, precisato che sin dalla sentenza sullo status i coniugi hanno badato ciascuno al proprio mantenimento, che le statuizioni economiche sono state superate dalla sentenza di divorzio passata in giudicato (ove è stabilito che nessuno degli ex coniugi avesse diritto all'assegno divorzile), che non vi è stata attribuzione dell'assegno divorzile, la appellata ha osservato che l'eventuale revoca dell'addebito non produrrebbe alcuna utilità in capo all'appellante, il quale non potrebbe comunque pretendere alcunchè in futuro in mancanza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile già negati con la sentenza passata in cosa giudicata.
3.2 Nel merito, la statuizione dell'addebito è fondata su solide prove nonché motivata da puntuali rimandi giurisprudenziali ai principi consolidati della materia. In disparte il rilevo che il rapporto parentale (peraltro non strettissimo nel caso di specie) non inficia la credibilità del teste, la CP_1 ha evidenziato che agli atti vi è la testimonianza della sig.ra (udienza 12.8.2018) la Tes_4 quale ha riferito dettagliatamente che la è stata costretta a lasciare la casa coniugale CP_1
3 spaventata dai comportamenti del marito che le rendevano impossibile la quotidianità e perché vessata dalle continue necessità economiche dello stesso che l'avevano indotta a contrarre gravosi prestiti. La teste ha coabitato a lungo con la coppia e ha assistito ai comportamenti del Parte_2 Parte_1 il quale nei mesi precedenti il settembre 2011 ha iniziato ad aggredire la moglie e a criticarla duramente e quotidianamente anche per futili motivi (udienza del 26 gennaio 2015): ha confermato dettagliatamente le frasi ingiuriose rivolte dal marito alla in pubblico, gli atteggiamenti CP_1 minacciosi e il continuo demolire psicologicamente la moglie denigrandone il fisico e l'attività lavorativa. Le frasi in questione e gli scatti d'ira immotivati sono stati confermati anche dalla teste
(udienza del 04.04.2016). Le richiamate dichiarazioni non sono contrastanti, non Testimone_5 esprimono contraddizioni e sono del tutto genuine, mentre i testi addotti dal per sostenere la Parte_1 domanda di risarcimento e di addebito, hanno riferito circostanze generiche, ininfluenti e prive di valenza probatoria.
3.3 Da ultimo, la ha rassegnato le conclusioni chiedendo alla Corte, in via preliminare, di CP_1 dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello per carenza di interesse ad agire;
in subordine, nel merito, di rigettare comunque l'appello perché infondato in fatto ed in diritto, confermando integralmente la sentenza appellata.
4.1 La trattazione nel merito si è svolta in prima comparizione alla camera di consiglio del 26.9.2024 cui ha fatto seguito l'udienza del 28.11.2024 celebrata con modalità “cartolare” a mezzo deposito di
Note scritte di trattazione con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni;
il Collegio ha riservato la decisione concedendo i termini per il deposito di conclusionali e repliche. In particolare, con il proprio scritto conclusionale il ha controdedotto l'infondatezza della eccezione Parte_1 preliminare della appellata rilevando che il gravame “è finalizzato da un lato alla revoca di un ingiusto addebito, vissuto dall'appellante come una insopportabile onta personale, dall'altro ad evitare
l'ulteriore danno derivante dalla condanna alle spese di giudizio patita proprio in forza dell'addebito”.
4.2 Con nota in atti, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica non ha formulato parere trattandosi di “questioni che non attengono figli minorenni o maggiorenni non autonomi o altri soggetti tutelati dalla legge”.
5.1 In primis, deve rigettarsi il rilievo di carenza di interesse ad agire. Come controdedotto dall'appellante, la pronuncia dell'addebito della separazione produce l'effetto non solo di pregiudicare la richiesta di mantenimento ma anche di incidere sulla pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite;
ciò posto, la Corte rileva che in questa sede il ha inteso agire non già al Parte_1 fine di ottenere il riconoscimento del diritto al mantenimento bensì allo scopo di ottenere, in uno e all'esito della declaratoria di inesistenza dei presupposti dell'addebito della separazione a suo carico, la condanna della alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Ne CP_1 consegue la sussistenza dell'interesse ad agire in capo all'appellante per ottenere un concreto vantaggio nell'ipotesi di accoglimento del gravame.
4 5.2.1 Nel merito della quaestio dell'addebito per cui è giudizio, giova richiamare la previsione dell'art. 151, comma 2, Cod.Civ. secondo cui “Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio”, così da rendere intollerabile la convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Tra i comportamenti de quibus sono annoverati i maltrattamenti, l'omissione dell'assistenza morale e materiale nei confronti dell'altro coniuge, l'infedeltà coniugale manifestatasi con modalità tale da comportare discredito ed umiliazione nel coniuge che la subisce.
Come chiarito dalla Suprema Corte, è sufficiente la consapevolezza della violazione dei doveri coniugali, non essendo richiesto l'intento lesivo nella condotta del coniuge cui la separazione è addebitabile.
Inoltre, il giudice dovrà tenere conto dell'efficienza causale del comportamento oggetto di giudizio, escludendo l'addebitabilità della separazione nell'ipotesi in cui la violazione dell'obbligo coniugale sia conseguenza di una preesistente situazione di intollerabilità. L'indagine che il Tribunale è chiamato a svolgere in ordine all'intollerabilità della convivenza dovrà essere condotta sulla base della valutazione globale e della comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, all'esito delle quali sarà possibile individuare se e quale incidenza detti comportamenti abbiano avuto nella determinazione della crisi matrimoniale.
5.2.2 Nel caso di specie, la Corte osserva che correttamente il Tribunale ha ritenuto fondata la domanda di addebito della separazione in capo al marito, in quanto le emergenze istruttorie hanno evidenziato la sussistenza delle condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio, con particolare riferimento alle aggressioni verbali e fisiche.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, le testimonianze di e Parte_2 Tes_5 appaiono precise, circostanziate e non contraddittorie: costoro hanno riferito episodi cui
[...] hanno assistito personalmente avendo frequentato la casa coniugale sin dal 2005 ed essendovi state ospiti nella primavera e nell'estate del 2011. Entrambe hanno descritto l'atteggiamento del Parte_1 nei confronti della moglie sin dai mesi precedenti al settembre 2011 allorquando nel privato diventava aggressivo e aveva reazioni spropositate per accadimenti di futile importanza, come testimoniato dagli scatti d'ira al volante dell'automobile, dall'episodio del pugno sferrato contro il sedile dell'auto perché la a suo dire, stava sbagliando strada e da quello del 15.8.2011 quando ha lanciato una CP_1 sedia e rovesciato dell'acqua addosso alla moglie, spintonandola e provocandola a reagire. Ancora, le circostanze in cui l'uomo si avvicinava minacciosamente alla moglie rivolgendole espressioni offensive e denigratorie (“non capisci nulla”, “non vali nulla”, “non devi rispondermi soprattutto a casa mia”, “sei pazza”), sminuendone l'attività lavorativa, offendendola per l'aspetto fisico (“si capisce che hai avuto un'infanzia povera perché famelica, grassa e piena di cellulite”, “non è possibile stare a tavola con te perché sei uno spettacolo disgustoso, non ti si può guardare”), accusandola di essere pazza, di inventarsi le cose e di intrattenere relazioni extraconiugali,
5 minacciandola di spaccarle la faccia, gettandole addosso sedie e varie suppellettili, e anche augurandole la morte per poter beneficiare della pensione di reversibilità e dell'eredità (deposizione di all'udienza del 26.01.2015 e di all'udienza del 04.4.2016). Parte_2 Testimone_5
Indicative della compromissione del rapporto coniugale sono, altresì, la circostanza che le due testimoni alternassero la loro presenza nella casa coniugale per non lasciare la da sola con il CP_1 marito e il fatto che i coniugi dal 15.8.2011 non dormissero più insieme.
Ebbene, richiamato il principio espresso dalla Suprema Corte secondo cui “in materia testimoniale, non sussiste alcun principio di necessaria inattendibilità del testimone che abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti (..), l'attendibilità del teste legato da uno dei predetti vincoli non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il Giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass.Civ., Sez. VI, ordinanza n. 2295 del 02.02.2021), nel caso di specie la
Corte osserva che le dichiarazioni de quibus provengono da soggetti non portatori di interesse diretto ed attuale nel giudizio e che, frequentando la casa coniugale per lungo periodo, sono venuti a conoscenza “de visu” anche dei momenti di vita privata della coppia (circostanza non contestata); in più, dette dichiarazioni appaiono precise, concordanti e scevre da contradizioni che possano adombrare l'attendibilità dei testimoni. Da ultimo, non possono trascurarsi elementi di corrispondenza con le dichiarazioni della teste (indifferente alle parti, escussa all'udienza 12.8.2018) Tes_4 come rappresentato dalla difesa della appellata.
5.2.3 Parimenti, è condivisibile il giudizio di genericità attribuito dal primo giudice alle dichiarazioni dei testi escussi dal : nello specifico il ha dichiarato: “A.d.r. Parte_1 Testimone_3
Confermo la circostanza con riferimento ai momenti in cui stavamo insieme. I nostri rapporti si riferiscono agli ultimi due-tre anni prima della loro separazione. Consistevano in incontri per pranzare o cenare insieme per circa 5-6 volte al mese. Abbiamo trascorso un natale insieme. Il rapporto di coppia dei coniugi era un normale rapporto di coppia con alti e Parte_3 bassi”; mentre la (udienza 28.9.2015) ha affermato: “Sulla circostanza sub a) che Testimone_2 mi viene letta dichiaro di confermarla. In mia presenza non c'è mai stata aggressività da parte del sulla moglie. Io li conosco come coppia e li ho frequentati per circa i 10 anni precedenti la Parte_1 separazione. Ad esempio abbiamo trascorso un vacanza insieme, dei sabati o venerdì sera insieme. Ci siamo incontrati anche a casa mia, durante le festività”. Come stigmatizzato dal primo giudice, i suddetti testi si sono limitati a confermare la circostanza sulla quale sono stati interrogati senza fornire dettagli o riferire di episodi particolari, riferendo genericamente che il in loro presenza Parte_1 giammai ha avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti della moglie e che, invece, è sempre stato rispettoso e amorevole nei suoi confronti.
Tali affermazioni, peraltro, appaiono leggermente distoniche rispetto alla dichiarazione della teste
(udienza 26.01.2015) la quale, non in grado di dire se l'atteggiamento dei coniugi Testimone_6 fosse amorevole, ha riferito di “scaramucce che potevano essere interpretate come scaramucce tra coniugi. Non so dire se da parte del marito c'era cattiveria. Da parte di non ho mai sentito CP_1
6 trattare male il marito”, ma comunque lasciando dubbi sul comportamento del Parte_1
5.2.4 In contrario non colgono nel segno le argomentazioni dall'appellante. In disparte la considerazione che il rapporto coniugale deve essere caratterizzato dal reciproco rispetto e, di norma, dall'auspicabile atteggiamento “amorevole”, la tesi dell'appellante non appare convincente atteso che gli episodi confermati dai testimoni escussi hanno portato ad evidenza gli atteggiamenti del Cellamare contrari ai doveri previsti dagli artt. 143 e segg. Cod.Civ. e tali da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza e del rapporto di coniugio. I dedotti atteggiamenti “amorevoli” e rispettosi mostrati in pubblico dal non valgono ad escludere il verificarsi degli agiti pregiudizievoli in danno Parte_1 della anzi sono inficiati proprio da quegli episodi afferenti la sfera privata della coppia, noti CP_1
a soggetti che hanno assiduamente frequentato la casa coniugale. Così che, nella disamina e nel bilanciamento degli accadimenti, sono risultate prevalenti in negativo le condotte aggressive e violente dell'uomo, tanto che il Tribunale barese ha correttamente riconosciuto “la esclusiva e comunque determinante responsabilità del nella rottura dell'unione coniugale, in quanto la sua Parte_1 condotta aggressiva e violenta, contraria ai doveri nascenti dal matrimonio, appare priva di giustificazione e tale da integrare la causa della separazione, che pertanto deve addebitarsi in via esclusiva al marito ai sensi dell'art.151 II comma c.c.”: la statuizione non merita censura e, pertanto, deve essere confermata.
6. Alla luce di quanto illustrato, l'appello proposto da non merita accoglimento. Le Parte_1 spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'appellante nella quantificazione indicata in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, considerando lo scaglione da Euro 52.000,01 ad Euro 26.000,00; valori minimi;
fasi di studio, introduttiva e decisionale.
7. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla Legge di Stabilità 228/12).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando così dispone: 1) rigetta l'eccezione preliminare di carenza di interesse ad agire;
2) nel merito, rigetta l'appello proposto da iscritto innanzi a questa Corte con il n. 412/2024 R.G., e, per l'effetto, conferma la Parte_1 sentenza impugnata;
3) condanna alla rifusione in favore della appellata delle spese Parte_1 di lite per il presente grado, liquidate in Euro 4.996,00 per compenso professionale, oltre il rimborso del 15% per spese generali, oltre C.n.a. ed I.v.a., se dovuta, come per legge;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo inserito dall'art. 1, comma 17, Legge 228/12.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello in data
22.5.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
Dott. Sergio Capasso Dott. Michele Prencipe
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