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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 507 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
====== REPUBBLICA ITALIANA ======
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE di TRANI Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Francesca Pastore, ha emesso la seguente
-============== SENTENZA ================
Ex art.281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 333 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2022, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria
-======================TRA=======================
rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Gaetano Galliani, giusta procura in atti-----
----------------------------------------------opponente
===E===
a mezzo della mandataria Controparte_1
rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Marco Rossi giusta procura in atti----opposta
CONCLUSIONI
Come da verbali dell'odierna udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 (breviter ) ha chiesto e ottenuto Controparte_1 CP_1 decreto ingiuntivo per la somma di € 6.072,02 oltre accessori, relativamente alle somme prestate a
[...] da con due finanziamenti, Parte_1 CP_3
pagina 1 di 3 ciò in ragione dell'inadempimento nel pagamento delle rate di ammortamento e della cessione del credito alla
. CP_1
La proponeva tempestiva opposizione contestando Pt_1 che vi fosse prova del credito per non essere quello provato con l'attestazione ex art.50 t.u.b.
L'opposta rappresentava di avere provato il CP_1 proprio credito sin dalla fase monitoria, allorchè aveva depositato anche i contratti di finanziamento con le correlate pattuizioni;
essa, quindi, rappresentava che, stante anche la genericità dell'atto di citazione, era incontestata la ricezione delle somme e l'inadempimento, laddove in ogni caso spettava alla debitrice allegare e provare di avere adempiuto.
Assegnati i termini ex art.183 c.p.c. (nella formulazione ante d.lgs.149/2022), parte opponente non depositava memorie e, in assenza di richieste istruttorie, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art.281 sexies c.p.c.
2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.
L'atto di citazione si compendia nella mera affermazione che l'attestazione ex art.50 t.u.b. della banca non è prova del credito.
Il Tribunale deve solo osservare che già in sede monitoria pura la ha prodotto i contratti di CP_1 finanziamento del 23.5.2016 e del 24.6.2016 (completi delle previsioni sui tassi superiori a quello legale, sui costi del credito e sulla libera recedibilità per il consumatore), la prova dell'erogazione e la prova di avere anche messo in mora l'ingiunta e comunicato la pagina 2 di 3 cessione del credito (anch'essa comprovata in atti e comunque quivi non contestata;
v.doc. 6 fasc. monitorio, lettera con cartolina di ritorno della raccomandata).
A fronte di ciò la contestazione dell'estratto ex art.50 t.u.b. non ha rilievo alcuno (traducendosi anche nella incontestazione dell'erogazione e del mancato adempimento); considerato che il creditore ha dato prova del titolo negoziale e il debitore non ha né allegato e tanto meno provato l'adempimento, deve ritenersi che l'opposto ha ben adempiuto ai propri oneri allegativi e probatori (v. SS.UU. 13533/2001) e la sua domanda di pagamento è provata.
3. Le spese di lite, come liquidate secondo d.m.55/2014, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando ogni altra eccezione e difesa disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n.1890/2021, che dichiara esecutivo;
b) condanna alla refusione in Parte_1 favore di delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi, oltre iva e c.p.a. e spese generali al 15% come per legge.
Così deciso in Trani il 12.5.2025
Il Giudice
Dott.ssa Francesca Pastore
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