TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/12/2025, n. 12067 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12067 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 11065/2023 R.G.C.A.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. MO MA FE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del
18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da: codice fiscale n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FR AN presso il cui studio sito in Giugliano in Campania (NA), Via
Madonna del Pantano n. 72/A, è elettivamente domiciliata
-Parte attrice opponente- nei confronti di
(codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
IA CO, presso il cui studio sito in Napoli, Via Nuova San Rocco n. 95, è elettivamente domiciliata
-Parte convenuta opposta-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati
Conclusioni parte attrice opponente:
“Accertare e dichiarare la mancanza di requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ipoteticamente vantato dalla controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 6483/2023 emesso dal Tribunale di Napoli – Dott. Pappalardo - in data
10.03.2023. - Valutare nel merito l'inesistenza del credito ipoteticamente vantato dalla controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 6843/2023 emesso dal Tribunale di Napoli –
Dott. Pappalardo – in data 10.03.2023.
- Accertare – di contro – l'esistenza del credito vantato dalla nei Parte_1
confronti della e – per l'effetto – condannare – in via riconvenzionale – anche Controparte_1
a seguito del differimento dell'udienza di comparizione delle parti – la in Controparte_1
Parte_ persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla la somma Parte_1 di €. 5.700,00 oltre interessi di mora dalla data della scrittura ricognitiva prodotta sino al soddisfo.
- Condannare la al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio Controparte_1
oltre I.V.A., C.P.A. e ulteriori spese”.
Conclusioni convenuta opposta:
Rigettare l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto.
2. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 6483/2023, oltre accessori.
3. Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, perché priva di prova e contraria ai documenti in atti.
4. Condannare alle spese di lite, diritti e onorari, oltre accessori di Parte_1
legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
5. Condannare ex art. 96 c.p.c., per avere proposto un'opposizione Parte_1
temeraria, basata su allegazioni manifestamente infondate e in evidente abuso dello strumento processuale.
Svolgimento del processo
In data 20.04.2023 ha notificato ad atto di citazione in Parte_1 Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2405/2023 (R.G. n. 6483/2023) emesso dal Tribunale di Napoli in data 10.03.2023, recante condanna al pagamento della somma di euro
21.362,20, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla società opposta a fronte del mancato pagamento di quattro fatture (n. 438, n. 439, n. 440 e n. 446) emesse nel 2022 nei confronti di
[...]
a seguito della vendita e successiva consegna di mobili da arredamento, rimaste Parte_1
insolute.
2 La società i è opposta all'ingiunzione di pagamento e ha, altresì, chiesto, Parte_1
in via riconvenzionale, previo accertamento di un credito nei confronti della società opposta, la condanna di quest'ultima al pagamento di euro 5.700,00 oltre agli interessi.
A tale notifica non è, tuttavia, seguita l'iscrizione a ruolo della causa.
In data 08.05.2023 la società a notificato ad un successivo Parte_1 Controparte_1
atto di citazione in riassunzione per opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale, con il quale, richiamato integralmente il contenuto dell'atto notificato in data 20.04.2023, ha dedotto che, «per mero errore», dopo la notifica di quest'ultimo, la causa non era stata iscritta a ruolo sulla piattaforma del Tribunale di Napoli.
Alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione è seguita, in pari data, l'iscrizione a ruolo del presente procedimento.
La società si è costituita in giudizio in data 18.10.2023, in vista dell'udienza Controparte_1
del 19.10.2023 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.), fissata con decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione, ha contestato la pretesa formulata dall'opponente in via riconvenzionale ed ha ulteriormente invocato la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La società ha, in particolare, dedotto di aver consegnato all'opponente tutta Controparte_1 la merce ordinata con le conferme d'ordine n.61/2021 e 73/2002 ad eccezione di un solo articolo.
A fronte di tale consegna ha specificato di aver emesso fatture di vendita, al netto del reso, per un complessivo ammontare di €.21.362,00, alle quali non è seguita alcuna contestazione né alcun pagamento da parte dell'opponente, neppure dopo il sollecito inviatole in data
20.02.2023.
All'esito della prima udienza, su istanza della società il Giudice ha dichiarato Controparte_1
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., osservando in proposito che «le deduzioni dell'opponente risultano, sia pure ad una sommaria valutazione, quale si richiede in questa fase, generiche e non fondate su prova scritta o di pronta soluzione».
La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata al 10.11.2025 per la rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
3 Con l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n. 117 («Misure urgenti in materia di giustizia»), convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono state introdotte modifiche e provvedimenti urgenti al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, accelerare la definizione dei procedimenti e rispettare gli obiettivi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A tal fine, l'art. 3 del citato decreto-legge ha disposto l'applicazione straordinaria presso gli
Uffici Giudiziari di primo grado di magistrati, anche fuori ruolo, per la definizione da remoto dei giudizi civili.
Il Tribunale di Napoli, visto il citato decreto-legge e la successiva Delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura del 01.10.2025, con decreto del 03.10.2025,
n.338, ha disposto in data 17.10.2025 l'assegnazione di questo Giudice all'Undicesima Sezione Civile.
All'esito dell'udienza del 10.11.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 04.12.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine sino a quindici giorni prima per la precisazione delle conclusioni.
Quest'ultima udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con le quali le parti hanno precisato le conclusioni.
Questo Giudicante, ritenuto opportuno che le parti discutessero la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha rinviato per tale incombente all'udienza del 18.12.2025.
In pari data la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare e pregiudiziale il Tribunale rileva d'ufficio l'improcedibilità dell'opposizione proposta da in ragione della tardiva costituzione in Parte_1 giudizio dell'opponente.
L'art. 647 1° comma c.p.c. prevede l'esecutorietà del decreto ingiuntivo se, ai sensi dell'art. 641 1° comma c.p.c., non è stata fatta opposizione nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo oppure, se, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., l'opponente non si è costituito in giudizio entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione è, pertanto, sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della sua tempestiva proposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza che incombe su quest'ultimo
4 l'onere di coltivare la causa per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo stesso (Cass. 20.08.1992 n.9684; Cass. 03.04.1990 n.2707, Cass. 11.07.2006 n.15727; Cass.
26.05.2004 n.102; Corte Cost. 22.06.1976 n.141 sulla conformità a Costituzione dell'art. 647 c.p.c.)
Occorre, altresì, rilevare come, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, 9 settembre 2010, n. 19246), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente sia equiparata alla mancata costituzione e comporti l'improcedibilità dell'opposizione e la definitiva esecutorietà del decreto opposto, ai sensi degli artt. 645 e 647 c.p.c.
L'art. 647 c.p.c. si pone, tuttavia, in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale della costituzione delle parti in giudizio sicché, nell'ipotesi di mancata costituzione di entrambe, non può trovare applicazione la quiescenza trimestrale del processo in funzione di un'eventuale riassunzione ai sensi degli artt.171 e 307 c.p.c..
La specialità della disciplina che preclude l'applicazione di tali norme è giustificata dall'avvenuta emissione di un titolo giudiziale suscettibile di divenire esecutivo e dalla necessità di garantire certezza e stabilità alle situazioni giuridiche già riconosciute da un provvedimento giudiziale.
Alla luce di tali considerazioni la domanda proposta da parte opponente deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per inosservanza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. relativo alla costituzione in giudizio, non avendo la stessa provveduto alla tempestiva iscrizione a ruolo della causa (avvenuta solo in data 08.05.2023) dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo effettuata in data 20.04.2023.
Né può valere, infatti, a rimettere in termini l'opponente la notifica in data 08.05.2023 - oltre il termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 14.03.2023 - di un successivo «atto di citazione in riassunzione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale».
Così come non può avere rilevanza la successiva iscrizione a ruolo avvenuta sempre in data
08.05.2023 del presente procedimento avvenuta in data 08.05.2023, non potendo essere riassunto il giudizio di opposizione prima del decreto di esecutorietà ai sensi degli artt.171
e 307 c.p.c.
5 Non rileva neppure che il giudizio sia stato trattato nel merito atteso che l'improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente integra una preclusione assoluta alla prosecuzione dell'azione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Non è possibile, a parere di questo Giudicante, qualificare il secondo atto notificato neppure quale opposizione tardiva, non sussistendone i relativi presupposti ai sensi dell'art. 650
c.p.c.
Restano, quindi, assorbite le ulteriori questioni di merito dedotte in giudizio in relazione al provvedimento giudiziale opposto.
Ne consegue che deve essere confermato il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, se, da un lato, comporta la conferma della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio, dall'altro non preclude, tuttavia, l'esame nel merito della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, autonoma e distinta rispetto alle ragioni poste a fondamento dell'opposizione al titolo monitorio, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta all'attribuzione di un diverso bene della vita (cfr. Cass., sez. III, 14.02.2024, n. 4131).
Tuttavia, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale di deve essere Parte_1
respinta perché non sono stati provati i fatti posti a fondamento della stessa.
Benché nell'atto di citazione si asserisca che il credito della società opponente trovi titolo in un diverso rapporto intercorso tra le parti, le produzioni documentali allegate non provano tale assunto.
Alcuna valenza probatoria dell'asserito credito può essere, infatti, attribuita alla «scrittura ricognitiva» prodotta dall'opponente con la quale afferma di aver corrisposto la somma di
€.9.000,00 alla società ma di aver ricevuto merce solo per un valore di Controparte_1
€.3.300,00. Si tratta di un documento generico, privo di qualsiasi riferimento certo che possa portare a provare l'esistenza di un rapporto debito-credito.
Peraltro, a fronte della contestazione e del disconoscimento di tale documento da parte del legale rappresentante della società l'opponente non ne ha richiesto la CP_1 CP_1
verificazione.
6 Ne consegue che è preclusa la valutazione di tale documento, divenendo lo stesso irrilevante e non utilizzabile nei riguardi non solo della parte che lo ha disconosciuto, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass. civ. 08.02.2024 n. 3602).
Infatti, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (Cass. S.U.
1.2.2022 n. 3086).
Parimenti deve essere respinta la domanda di condanna formulata da ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c. in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, per la condanna per lite temeraria, il cui onere probatorio incombe sul soggetto che si assuma danneggiato.
Per configurare, infatti, una responsabilità aggravata, non è sufficiente la mera soccombenza o l'infondatezza delle pretese azionate dalla controparte, ma occorre la dimostrazione di una condotta connotata da mala fede o colpa grave ovvero dall'abuso dello strumento processuale che, nel caso specifico, non è stato assolto dalla convenuta opposta.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta non importa, tuttavia, soccombenza reciproca.
Anche in relazione al presente procedimento, sostanzialmente impugnatorio, può trovare applicazione quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «il rigetto in sede di gravame della domanda, meramente accessoria, di cui all'art.96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.» (Cass. Sez. II, 18036 del 06.06.2022).
Infine, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di parte opponente ed in favore di parte opposta e sono liquidate come da successivo prospetto, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del D.M.
n.55/2014 nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del
50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 comma 1 ult. parte).
7 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Totale variazioni in diminuzione - €.2.538,50
Compenso totale € 2.538,50
oltre a tale importo a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%,
IVA, CNPA se e come per legge dovuti ed esborsi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2405/2023 (R.G. n.6483/2023) emesso dal Tribunale di Napoli in data
10.03.2023 e, per l'effetto, lo conferma e ne dichiara la definitiva esecutorietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 647 c.p.c.;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- respinge la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Controparte_1
- condanna alla rifusione nei confronti di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in euro 2.538,50 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA se e come per legge dovuti ed esborsi, da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. IA CO.
Napoli, 18 dicembre 2025
Il Giudice
MO MA FE
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SEZIONE UNDICESIMA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. MO MA FE, a scioglimento della riserva assunta all'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del
18.12.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa da: codice fiscale n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
FR AN presso il cui studio sito in Giugliano in Campania (NA), Via
Madonna del Pantano n. 72/A, è elettivamente domiciliata
-Parte attrice opponente- nei confronti di
(codice fiscale , rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
IA CO, presso il cui studio sito in Napoli, Via Nuova San Rocco n. 95, è elettivamente domiciliata
-Parte convenuta opposta-
Conclusioni delle parti: come da rispettivi fogli di precisazione delle conclusioni depositati
Conclusioni parte attrice opponente:
“Accertare e dichiarare la mancanza di requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito ipoteticamente vantato dalla controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 6483/2023 emesso dal Tribunale di Napoli – Dott. Pappalardo - in data
10.03.2023. - Valutare nel merito l'inesistenza del credito ipoteticamente vantato dalla controparte e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 6843/2023 emesso dal Tribunale di Napoli –
Dott. Pappalardo – in data 10.03.2023.
- Accertare – di contro – l'esistenza del credito vantato dalla nei Parte_1
confronti della e – per l'effetto – condannare – in via riconvenzionale – anche Controparte_1
a seguito del differimento dell'udienza di comparizione delle parti – la in Controparte_1
Parte_ persona del legale rappresentante pro tempore a pagare alla la somma Parte_1 di €. 5.700,00 oltre interessi di mora dalla data della scrittura ricognitiva prodotta sino al soddisfo.
- Condannare la al pagamento delle spese ed onorari del presente giudizio Controparte_1
oltre I.V.A., C.P.A. e ulteriori spese”.
Conclusioni convenuta opposta:
Rigettare l'opposizione proposta da perché infondata in fatto e in Parte_1
diritto.
2. Confermare integralmente il decreto ingiuntivo n. 6483/2023, oltre accessori.
3. Rigettare la domanda riconvenzionale avversaria, perché priva di prova e contraria ai documenti in atti.
4. Condannare alle spese di lite, diritti e onorari, oltre accessori di Parte_1
legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
5. Condannare ex art. 96 c.p.c., per avere proposto un'opposizione Parte_1
temeraria, basata su allegazioni manifestamente infondate e in evidente abuso dello strumento processuale.
Svolgimento del processo
In data 20.04.2023 ha notificato ad atto di citazione in Parte_1 Controparte_1
opposizione al decreto ingiuntivo n. 2405/2023 (R.G. n. 6483/2023) emesso dal Tribunale di Napoli in data 10.03.2023, recante condanna al pagamento della somma di euro
21.362,20, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento monitorio.
Il decreto ingiuntivo è stato richiesto dalla società opposta a fronte del mancato pagamento di quattro fatture (n. 438, n. 439, n. 440 e n. 446) emesse nel 2022 nei confronti di
[...]
a seguito della vendita e successiva consegna di mobili da arredamento, rimaste Parte_1
insolute.
2 La società i è opposta all'ingiunzione di pagamento e ha, altresì, chiesto, Parte_1
in via riconvenzionale, previo accertamento di un credito nei confronti della società opposta, la condanna di quest'ultima al pagamento di euro 5.700,00 oltre agli interessi.
A tale notifica non è, tuttavia, seguita l'iscrizione a ruolo della causa.
In data 08.05.2023 la società a notificato ad un successivo Parte_1 Controparte_1
atto di citazione in riassunzione per opposizione a decreto ingiuntivo con contestuale domanda riconvenzionale, con il quale, richiamato integralmente il contenuto dell'atto notificato in data 20.04.2023, ha dedotto che, «per mero errore», dopo la notifica di quest'ultimo, la causa non era stata iscritta a ruolo sulla piattaforma del Tribunale di Napoli.
Alla notifica dell'atto di citazione in riassunzione è seguita, in pari data, l'iscrizione a ruolo del presente procedimento.
La società si è costituita in giudizio in data 18.10.2023, in vista dell'udienza Controparte_1
del 19.10.2023 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.), fissata con decreto ai sensi dell'art. 171-bis c.p.c., depositando comparsa di costituzione e risposta con la quale ha insistito per il rigetto dell'opposizione, ha contestato la pretesa formulata dall'opponente in via riconvenzionale ed ha ulteriormente invocato la condanna di quest'ultima ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
La società ha, in particolare, dedotto di aver consegnato all'opponente tutta Controparte_1 la merce ordinata con le conferme d'ordine n.61/2021 e 73/2002 ad eccezione di un solo articolo.
A fronte di tale consegna ha specificato di aver emesso fatture di vendita, al netto del reso, per un complessivo ammontare di €.21.362,00, alle quali non è seguita alcuna contestazione né alcun pagamento da parte dell'opponente, neppure dopo il sollecito inviatole in data
20.02.2023.
All'esito della prima udienza, su istanza della società il Giudice ha dichiarato Controparte_1
provvisoriamente esecutivo il decreto ingiuntivo opposto ai sensi dell'art. 648 c.p.c., osservando in proposito che «le deduzioni dell'opponente risultano, sia pure ad una sommaria valutazione, quale si richiede in questa fase, generiche e non fondate su prova scritta o di pronta soluzione».
La causa è stata, quindi, rinviata all'udienza del 20.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, successivamente rinviata al 10.11.2025 per la rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso ex art. 189 c.p.c.
3 Con l'entrata in vigore del D.L. 8 agosto 2025, n. 117 («Misure urgenti in materia di giustizia»), convertito con modificazioni nella Legge 3 ottobre 2025, n. 148, sono state introdotte modifiche e provvedimenti urgenti al fine di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario, accelerare la definizione dei procedimenti e rispettare gli obiettivi del
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
A tal fine, l'art. 3 del citato decreto-legge ha disposto l'applicazione straordinaria presso gli
Uffici Giudiziari di primo grado di magistrati, anche fuori ruolo, per la definizione da remoto dei giudizi civili.
Il Tribunale di Napoli, visto il citato decreto-legge e la successiva Delibera del Consiglio
Superiore della Magistratura del 01.10.2025, con decreto del 03.10.2025,
n.338, ha disposto in data 17.10.2025 l'assegnazione di questo Giudice all'Undicesima Sezione Civile.
All'esito dell'udienza del 10.11.2025 la causa è stata rinviata all'udienza del 04.12.2025 per la discussione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con assegnazione alle parti di un termine sino a quindici giorni prima per la precisazione delle conclusioni.
Quest'ultima udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. con le quali le parti hanno precisato le conclusioni.
Questo Giudicante, ritenuto opportuno che le parti discutessero la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ha rinviato per tale incombente all'udienza del 18.12.2025.
In pari data la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
In via preliminare e pregiudiziale il Tribunale rileva d'ufficio l'improcedibilità dell'opposizione proposta da in ragione della tardiva costituzione in Parte_1 giudizio dell'opponente.
L'art. 647 1° comma c.p.c. prevede l'esecutorietà del decreto ingiuntivo se, ai sensi dell'art. 641 1° comma c.p.c., non è stata fatta opposizione nel termine di quaranta giorni decorrenti dalla notifica del decreto ingiuntivo oppure, se, ai sensi dell'art. 165 c.p.c., l'opponente non si è costituito in giudizio entro il termine di dieci giorni dalla notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Il giudizio di opposizione, pur costituendo un ordinario processo di cognizione è, pertanto, sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della sua tempestiva proposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, con la conseguenza che incombe su quest'ultimo
4 l'onere di coltivare la causa per evitare la declaratoria di esecutorietà del decreto ingiuntivo stesso (Cass. 20.08.1992 n.9684; Cass. 03.04.1990 n.2707, Cass. 11.07.2006 n.15727; Cass.
26.05.2004 n.102; Corte Cost. 22.06.1976 n.141 sulla conformità a Costituzione dell'art. 647 c.p.c.)
Occorre, altresì, rilevare come, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Unite, 9 settembre 2010, n. 19246), nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente sia equiparata alla mancata costituzione e comporti l'improcedibilità dell'opposizione e la definitiva esecutorietà del decreto opposto, ai sensi degli artt. 645 e 647 c.p.c.
L'art. 647 c.p.c. si pone, tuttavia, in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale della costituzione delle parti in giudizio sicché, nell'ipotesi di mancata costituzione di entrambe, non può trovare applicazione la quiescenza trimestrale del processo in funzione di un'eventuale riassunzione ai sensi degli artt.171 e 307 c.p.c..
La specialità della disciplina che preclude l'applicazione di tali norme è giustificata dall'avvenuta emissione di un titolo giudiziale suscettibile di divenire esecutivo e dalla necessità di garantire certezza e stabilità alle situazioni giuridiche già riconosciute da un provvedimento giudiziale.
Alla luce di tali considerazioni la domanda proposta da parte opponente deve essere dichiarata improcedibile ai sensi dell'art. 647 c.p.c. per inosservanza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. relativo alla costituzione in giudizio, non avendo la stessa provveduto alla tempestiva iscrizione a ruolo della causa (avvenuta solo in data 08.05.2023) dopo la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo effettuata in data 20.04.2023.
Né può valere, infatti, a rimettere in termini l'opponente la notifica in data 08.05.2023 - oltre il termine di quaranta giorni decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo avvenuta in data 14.03.2023 - di un successivo «atto di citazione in riassunzione in opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale».
Così come non può avere rilevanza la successiva iscrizione a ruolo avvenuta sempre in data
08.05.2023 del presente procedimento avvenuta in data 08.05.2023, non potendo essere riassunto il giudizio di opposizione prima del decreto di esecutorietà ai sensi degli artt.171
e 307 c.p.c.
5 Non rileva neppure che il giudizio sia stato trattato nel merito atteso che l'improcedibilità per tardiva costituzione dell'opponente integra una preclusione assoluta alla prosecuzione dell'azione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Non è possibile, a parere di questo Giudicante, qualificare il secondo atto notificato neppure quale opposizione tardiva, non sussistendone i relativi presupposti ai sensi dell'art. 650
c.p.c.
Restano, quindi, assorbite le ulteriori questioni di merito dedotte in giudizio in relazione al provvedimento giudiziale opposto.
Ne consegue che deve essere confermato il decreto ingiuntivo, già dichiarato provvisoriamente esecutivo.
La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, se, da un lato, comporta la conferma della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio, dall'altro non preclude, tuttavia, l'esame nel merito della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, autonoma e distinta rispetto alle ragioni poste a fondamento dell'opposizione al titolo monitorio, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta all'attribuzione di un diverso bene della vita (cfr. Cass., sez. III, 14.02.2024, n. 4131).
Tuttavia, nel caso di specie, la domanda riconvenzionale di deve essere Parte_1
respinta perché non sono stati provati i fatti posti a fondamento della stessa.
Benché nell'atto di citazione si asserisca che il credito della società opponente trovi titolo in un diverso rapporto intercorso tra le parti, le produzioni documentali allegate non provano tale assunto.
Alcuna valenza probatoria dell'asserito credito può essere, infatti, attribuita alla «scrittura ricognitiva» prodotta dall'opponente con la quale afferma di aver corrisposto la somma di
€.9.000,00 alla società ma di aver ricevuto merce solo per un valore di Controparte_1
€.3.300,00. Si tratta di un documento generico, privo di qualsiasi riferimento certo che possa portare a provare l'esistenza di un rapporto debito-credito.
Peraltro, a fronte della contestazione e del disconoscimento di tale documento da parte del legale rappresentante della società l'opponente non ne ha richiesto la CP_1 CP_1
verificazione.
6 Ne consegue che è preclusa la valutazione di tale documento, divenendo lo stesso irrilevante e non utilizzabile nei riguardi non solo della parte che lo ha disconosciuto, ma anche, e segnatamente, della parte che lo ha prodotto (Cass. civ. 08.02.2024 n. 3602).
Infatti, la mancata proposizione dell'istanza di verificazione di una scrittura privata equivale, secondo la presunzione legale, ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto (Cass. S.U.
1.2.2022 n. 3086).
Parimenti deve essere respinta la domanda di condanna formulata da ai sensi Controparte_1 dell'art. 96 c.p.c. in quanto non ricorrono gli elementi costitutivi, soggettivi e oggettivi, per la condanna per lite temeraria, il cui onere probatorio incombe sul soggetto che si assuma danneggiato.
Per configurare, infatti, una responsabilità aggravata, non è sufficiente la mera soccombenza o l'infondatezza delle pretese azionate dalla controparte, ma occorre la dimostrazione di una condotta connotata da mala fede o colpa grave ovvero dall'abuso dello strumento processuale che, nel caso specifico, non è stato assolto dalla convenuta opposta.
Il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'opposta non importa, tuttavia, soccombenza reciproca.
Anche in relazione al presente procedimento, sostanzialmente impugnatorio, può trovare applicazione quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo la quale «il rigetto in sede di gravame della domanda, meramente accessoria, di cui all'art.96 c.p.c., a fronte dell'integrale accoglimento di quella di merito proposta dalla stessa parte, in riforma della sentenza di primo grado, non configura un'ipotesi di parziale e reciproca soccombenza né in primo grado né in appello, sicché non può giustificare la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.» (Cass. Sez. II, 18036 del 06.06.2022).
Infine, in applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le spese di lite sono poste a carico di parte opponente ed in favore di parte opposta e sono liquidate come da successivo prospetto, a favore del procuratore dichiaratosi antistatario, tenuto conto di natura, valore, complessità della causa, fasi svolte e di ogni altro indicatore di cui all'art. 4 del D.M.
n.55/2014 nonché alla luce dei parametri medi di cui al citato decreto, con la riduzione del
50% attesa l'assenza di rilevanti questioni di fatto e di diritto e, dunque, la non elevata difficoltà delle questioni trattate (art. 4 comma 1 ult. parte).
7 Fase Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio: € 919,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 777,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.680,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.701,00
Compenso tabellare (valori medi) € 5.077,00
Totale variazioni in diminuzione - €.2.538,50
Compenso totale € 2.538,50
oltre a tale importo a titolo di onorario, spettano le spese generali nella misura del 15%,
IVA, CNPA se e come per legge dovuti ed esborsi
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, azione, difesa disattesa, così dispone:
- dichiara improcedibile l'opposizione proposta da avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 2405/2023 (R.G. n.6483/2023) emesso dal Tribunale di Napoli in data
10.03.2023 e, per l'effetto, lo conferma e ne dichiara la definitiva esecutorietà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 647 c.p.c.;
- respinge la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti di Parte_1
Controparte_1
- respinge la domanda proposta da ai sensi dell'art. 96 c.p.c.; Controparte_1
- condanna alla rifusione nei confronti di delle spese di Parte_1 Controparte_1
lite che liquida in euro 2.538,50 a titolo di compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CNPA se e come per legge dovuti ed esborsi, da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, Avv. IA CO.
Napoli, 18 dicembre 2025
Il Giudice
MO MA FE
8