Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 15/05/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2504 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Rosa Mura, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il CP_1 C.F._2
01/11/1976, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Chiara Gigliola
Monni, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 23/02/2002, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 23/02/2002 tra Pt_1
e , trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
[...] CP_1
Quartu Sant'Elena, anno 2002, numero 13, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
a) i figlio MI , nato il [...], rimarrà affidato ad entrambi i Per_1 genitori col criterio dell'affidamento condiviso.
Dovrà, pertanto, continuare a ricevere da entrambi i genitori cura, educazione, istruzione e mantenere con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi.
A tal fine i coniugi continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale sul figlio ed adotteranno, sempre consensualmente, le decisioni di
Pag. 2 di 4 maggiore interesse per lo stesso, concordando le scelte educative e scolastiche, l'indirizzo religioso, la partecipazione ad attività extrascolastiche, viaggi di studio, istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali.
Quanto alle decisioni su questioni di ordinaria gestione, eserciteranno la responsabilità separatamente.
b) I coniugi confermano di attuare un regime di frequentazione paritaria del Per_ figlio MI , che, pertanto, continuerà a vivere con entrambi i genitori presso le loro rispettive abitazioni, a settimane alternate, realizzandosi così un sistema di affido condiviso perfetto, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.
Per_ Ad ogni buon conto, il figlio continuerà ad avere come residenza anagrafica quella dell'abitazione materna.
I genitori concorderanno tra di loro, previo congruo preavviso e compatibilmente con le proprie esigenze lavorative, nel pieno rispetto della volontà del MI, al fine di garantirne l'effettiva serenità, anche la Per_ permanenza del figlio presso le proprie abitazioni durante le festività natalizie e pasquali, in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali.
Durante il periodo estivo, in concomitanza con le ferie e/o la disponibilità di ciascun coniuge, il MI starà presso ciascun genitore per un periodo di quindici giorni consecutivi da concordarsi previo congruo preavviso di almeno un mese.
c) In considerazione del fatto che è stato concordato il collocamento paritario Per_ del figlio MI e che , maggiorenne non economicamente Per_2 indipendente, potrà scegliere liberamente quanto trattenersi presso ciascun genitore, i coniugi concordano di non prevedere alcun assegno di mantenimento per i figli e di provvedere direttamente ai bisogni degli stessi attraverso il cosiddetto “mantenimento diretto”, provvedendo così al soddisfacimento immediato e diretto da parte dei genitori ai bisogni e alle necessità dei figli.
Per_ L'assegno unico e universale per il MI verrà percepito nella misura del 50% da entrambi i genitori.
Dall'anno 2026, compatibilmente con la normativa vigente in materia di assegno per i figli, ciascuno dei genitori provvederà alla presentazione della domanda per la percezione diretta del proprio 50%.
Laddove in futuro la relativa normativa non prevedesse più il diritto per ciascuno dei genitori di proporre separatamente la domanda per la percezione dell'assegno per i figli, l'assegno percepito nella misura del 100% da uno solo dei genitori dovrà essere ripartito al 50% tra di essi.
Pag. 3 di 4 d) Ciascun genitore si obbliga altresì a contribuire, nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, dietro presentazione della relativa documentazione, relative ai due figli: a) - spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante, cure dentistiche presso strutture pubbliche, trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ticket sanitari;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario
Nazionale, farmaci particolari;
b) - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno, gite scolastiche senza pernottamento, trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
corsi di specializzazione, gite scolastiche con pernottamento, corsi di recupero e lezioni private, alloggio presso la sede universitaria;
c) - spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, spese di custodia (babysitter), viaggi e vacanze.
e) I coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da rivolgersi l'uno nei confronti dell'altro a titolo di assegno divorzile.
f) I signori e hanno facoltà entrambi di iscrivere il Parte_1 CP_1 figlio MI sul proprio passaporto o su altro documento.
g) I coniugi dichiarano di aver provveduto alla divisione dei beni comuni con separati accordi e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 15/05/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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