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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/11/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2048/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. EA TI PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2048/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Elisabetta Lombi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Biglieri n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cecere, CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Ponte San Giovanni, Via Manzoni, n. 282, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente come da verbale d'udienza del 10/6/2025:
“L'Avv. Lombi rappresenta che è già intervenuta separazione consensuale. Trattandosi di separazione cumulativa, si è ora in fase di divorzio consensuale. In questa fase, tuttavia, non risultano sopravvenienze, per cui non si è ritenuto di accordare la riduzione del contributo richiesta da controparte. A domanda del Giudice, rappresenta che il diritto di visita del padre è esercitato a weekend alternati, da giovedì all'uscita da scuola a domenica alle 19; nelle settimane il cui sta con il papà, il giorno infrasettimanale prima era il martedì, ed ora è il giovedì; nei Per_1 weekend in cui è con la mamma il papà teneva il martedì ed il giovedì. Adesso, poiché Per_1 Per_1
1 frequenta la danza, fa mercoledì e giovedì dal papà, con pernotto sia tra mercoledì e giovedì che tra giovedì e venerdì. Nulla è mutato sulle vacanze estive. Di fatto, quindi, vi è solo un mezzo pomeriggio in più.
L'Avv. Bignoli rappresenta che la sig.ra si era impegnata ad aumentare le spese Pt_1 lavorative e che il sig. sostiene un esborso di euro 100,00 per l'assicurazione a favore di CP_1
. A domanda del GI, precisa che l'esborso viene da sempre sostenuto. Si era, dunque, Per_1 proposta una revisione sino a 250 euro.
Dopo discussione, la sig.ra dichiara di essere disponibile ad accettare una riduzione sino Pt_1 ad euro 480,00, con rivalutazione decorrente dal giugno 2026. Con Il sig. mico dichiara di concordare con la proposta.
Le parti chiedono, dunque, che vengano omologate le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la modifica indicata in ordine al diritto di visita e al contributo al mantenimento.
Chiedono che venga previsto che le vacanze di Natale vengano trascorse in via alternata dal 24 al
30 e dal 31 al 6 con ciascun genitore ad anni alterni e le vacanze di Pasqua ad anni alterni, tenuto conto che il papà si reca in Puglia.”; nonché come da note scritte depositate il 26/2/2024:
“ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. chiedono al Tribunale adito, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 , L. 1 dicembre 1970, n. 898, di pronunciare anche lo scioglimento del matrimonio civile, , contratto tra e , celebrato in data Parte_1 CP_1
9/06/2012 e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 62 P.I anno 2012, ordinando al competente Ufficio di procedere alle dovute annotazione e ad ogni ulteriore incombente”.
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile il 9/6/2012 in Parte_1 CP_1 Novara. Dall'affectio coniugalis è nata il [...]. Per_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 13/10/2023, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 417/2024 emessa il 22/5/2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 3/12/2024.
Con istanza del 2/12/2024 le parti hanno richiesto un rinvio dell'udienza e il Giudice relatore ha rinviato all'udienza del 5/2/2025 assegnando termine per il deposito delle note scritte fino al giorno dell'udienza.
Con istanza del 3/2/2025 le parti hanno chiesto un rinvio dell'udienza, al fine di trovare un accordo per le condizioni di divorzio, chiedendo altresì la comparizione personale delle parti avanti al Giudice relatore;
il Giudice ha pertanto rinviato all'udienza del 10/6/2026.
2 All'udienza del 10/6/2026 le parti si sono accordate secondo le condizioni in epigrafe indicate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 417/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso e l'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Novara il 9/6/2012 dai signori e , atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1 predetto comune al n.62, parte I, anno 2012;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole minore ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità alle stesse;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Pt_1 CP_1 seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data
13/11/2025
Il Presidente
EA TI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. EA TI PRESIDENTE
Dott.ssa Rossella Incardona GIUDICE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. 2048/2023 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 CodiceFiscale_1 Elisabetta Lombi, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Novara, Via Biglieri n. 10, giusta procura in atti;
RICORRENTE e
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Stefania Cecere, CP_1 C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso lo studio del predetto difensore in Ponte San Giovanni, Via Manzoni, n. 282, giusta procura in atti;
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO
Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti congiuntamente come da verbale d'udienza del 10/6/2025:
“L'Avv. Lombi rappresenta che è già intervenuta separazione consensuale. Trattandosi di separazione cumulativa, si è ora in fase di divorzio consensuale. In questa fase, tuttavia, non risultano sopravvenienze, per cui non si è ritenuto di accordare la riduzione del contributo richiesta da controparte. A domanda del Giudice, rappresenta che il diritto di visita del padre è esercitato a weekend alternati, da giovedì all'uscita da scuola a domenica alle 19; nelle settimane il cui sta con il papà, il giorno infrasettimanale prima era il martedì, ed ora è il giovedì; nei Per_1 weekend in cui è con la mamma il papà teneva il martedì ed il giovedì. Adesso, poiché Per_1 Per_1
1 frequenta la danza, fa mercoledì e giovedì dal papà, con pernotto sia tra mercoledì e giovedì che tra giovedì e venerdì. Nulla è mutato sulle vacanze estive. Di fatto, quindi, vi è solo un mezzo pomeriggio in più.
L'Avv. Bignoli rappresenta che la sig.ra si era impegnata ad aumentare le spese Pt_1 lavorative e che il sig. sostiene un esborso di euro 100,00 per l'assicurazione a favore di CP_1
. A domanda del GI, precisa che l'esborso viene da sempre sostenuto. Si era, dunque, Per_1 proposta una revisione sino a 250 euro.
Dopo discussione, la sig.ra dichiara di essere disponibile ad accettare una riduzione sino Pt_1 ad euro 480,00, con rivalutazione decorrente dal giugno 2026. Con Il sig. mico dichiara di concordare con la proposta.
Le parti chiedono, dunque, che vengano omologate le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la modifica indicata in ordine al diritto di visita e al contributo al mantenimento.
Chiedono che venga previsto che le vacanze di Natale vengano trascorse in via alternata dal 24 al
30 e dal 31 al 6 con ciascun genitore ad anni alterni e le vacanze di Pasqua ad anni alterni, tenuto conto che il papà si reca in Puglia.”; nonché come da note scritte depositate il 26/2/2024:
“ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. chiedono al Tribunale adito, decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 , L. 1 dicembre 1970, n. 898, di pronunciare anche lo scioglimento del matrimonio civile, , contratto tra e , celebrato in data Parte_1 CP_1
9/06/2012 e trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 62 P.I anno 2012, ordinando al competente Ufficio di procedere alle dovute annotazione e ad ogni ulteriore incombente”.
Per il P.M.:
“Visto, il Pubblico Ministero conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio con rito civile il 9/6/2012 in Parte_1 CP_1 Novara. Dall'affectio coniugalis è nata il [...]. Per_1
Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 13/10/2023, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all' art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio.
Con sentenza n. 417/2024 emessa il 22/5/2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 3/12/2024.
Con istanza del 2/12/2024 le parti hanno richiesto un rinvio dell'udienza e il Giudice relatore ha rinviato all'udienza del 5/2/2025 assegnando termine per il deposito delle note scritte fino al giorno dell'udienza.
Con istanza del 3/2/2025 le parti hanno chiesto un rinvio dell'udienza, al fine di trovare un accordo per le condizioni di divorzio, chiedendo altresì la comparizione personale delle parti avanti al Giudice relatore;
il Giudice ha pertanto rinviato all'udienza del 10/6/2026.
2 All'udienza del 10/6/2026 le parti si sono accordate secondo le condizioni in epigrafe indicate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 417/2024 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso e l'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 CP_1 così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Novara il 9/6/2012 dai signori e , atto iscritto nei registri degli atti di matrimonio del Parte_1 CP_1 predetto comune al n.62, parte I, anno 2012;
2. omologa le condizioni concordate dalle parti inerenti alla prole minore ed ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte e riportate, e provvede in conformità alle stesse;
3. dichiara che la sig.ra perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a Pt_1 CP_1 seguito del matrimonio;
4. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Novara di provvedere alle incombenze di legge;
5. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di Novara in data
13/11/2025
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