CGT1
Sentenza 5 febbraio 2026
Sentenza 5 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. III, sentenza 05/02/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TA RA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2003/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifia Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500010947000 MIGLIORAM.FOND. 2022 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte il provvedimento in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
A questo punto, premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
In particolare si appalesa fondata (e provata) la circostanza (riferita in ricorso) relativa all'avvenuto annullamento giurisdizionale della cartella sottostante al provvedimento impugnato.
Da tanto ne discende l'intempestività dell'annunciata misura cautelare qui opposta. Per i precedenti conformi di questa CGT (che qui si intendono richiamati e trascritti) cfr. le sentenze nn. 803/04/2024, 974/04/2024,
119/01/2024, 076/03/2025, 174/01/2025, 175/01/2025 e 209/01/2025.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
In conclusione va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla il provvedimento impugnato e condanna le parti intimate in solido a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Così deciso in Ragusa in data 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.
Depositata il 05/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 3, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
TA RA, Giudice monocratico in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2003/2025 depositato il 27/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avvocato - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica N. 8 Di Ragusa - 92014990888
elettivamente domiciliato presso Email_3
Consorzio Di Bonifia Della Sicilia Orientale - 93219370876
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29780202500010947000 MIGLIORAM.FOND. 2022 a seguito di discussione
Richieste delle parti:
Conclusioni come infra precisate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Parte ricorrente ha impugnato innanzi a questa Corte il provvedimento in epigrafe.
La parte ha esposto ed illustrato nell'atto introdutivo i motivi di doglianza (a cui si rimanda) e ha concluso come da “petitum”.
A questo punto, premette questo Decidente la seguente disposizione di legge che è inerente alla questione in esame.
La recente legge 31 agosto 2022, n. 130 all'articolo 6 introduce il comma 5 bis nell'art. 7, D.Lgs. 31 dicembre
1992, n. 546, ove si prevede che l'amministrazione debba provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato, mentre spetti comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
La decisione del giudice deve essere, dunque, fondata sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Si riporta il testo letterale.
All'articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «
5-bis. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato.
Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o e' contraddittoria o se e' comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati».
Alla luce della vista normativa, questo Decidente, letti gli atti della controversia ed esaminata la documentazione allegata, osserva: in relazione ai diversi profili di illegittimità sollevati dalla difesa del ricorrente rispetto all'atto emesso dall'amministrazione, gli stessi appaiono condivisibili e meritevoli di accoglimento.
In particolare si appalesa fondata (e provata) la circostanza (riferita in ricorso) relativa all'avvenuto annullamento giurisdizionale della cartella sottostante al provvedimento impugnato.
Da tanto ne discende l'intempestività dell'annunciata misura cautelare qui opposta. Per i precedenti conformi di questa CGT (che qui si intendono richiamati e trascritti) cfr. le sentenze nn. 803/04/2024, 974/04/2024,
119/01/2024, 076/03/2025, 174/01/2025, 175/01/2025 e 209/01/2025.
Quanto non esaminato si intende assorbito.
In conclusione va accolto il ricorso e annullato l'atto impugnato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, decidendo nella causa, in accoglimento del ricorso proposto, annulla il provvedimento impugnato e condanna le parti intimate in solido a rifondere alla parte ricorrente le spese processuali, che liquida in complessivi euro 300,00, oltre accessori di legge con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente che ha reso le prescritte dichiarazioni.
Così deciso in Ragusa in data 4-2-26
Il Pres. Giud. Mon.