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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 01/08/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(c.f. , con sede in Bosa ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Macomer presso lo studio dell'avv. Danilo Vorticoso, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...]ed ivi elettivamente P_ C.F._1
domiciliato presso lo studio degli avv. Vittorio Delogu e Annalisa Soggiu, che lo rappresentano e difendono, CP_
ME (c.f. ), residente in [...]ed elettivamente domiciliata C.F._2
in Alghero presso lo studio dell'avv. Graziano Ruiu, che la rappresenta e difende,
appellati
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte nell'interesse della C.: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello
1) dichiarare la nullità della sentenza per violazione di legge per le suesposte ragioni;
2) revocare e, comunque, dichiarare privi di efficacia nei confronti della parte attrice, i seguenti atti:
a. Atto Repertorio numero 1087, Raccolta n. 703 del 04.03.2015, Notaio , avente Persona_1
ad oggetto costituzione di fondo patrimoniale;
b. Verbale di separazione consensuale dei coniugi del 23.03.2016, in procedimento R.G. n.
393/2016, omologato dal Tribunale di Oristano in data 04.04.2016, nella parte in cui P_
si obbliga a trasferire in via definitiva a , che accetta, la quota di sua
[...] CP_3
proprietà pari a ½ pro indiviso degli immobili (terreno ed immobile insistente sul terreno) così
distinti al N.C.E.U.: F. 44, particella 433, sub. 2,3,4, piani terra e primo cat. A/2, classe 3,
vani 8,5;
c. Atto Repertorio numero 9898, Raccolta numero 7331 del 05.05.2016, Notaio
[...]
, di trasferimento di quota di comproprietà di immobili relativo a procedimento di Per_2
separazione personale fra coniugi sub b);
3) per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
4) condannare l'appellata alla restituzione della somma di euro CP_3
4.556,08 in favore della Pt_1
5) condannare l'appellato alla restituzione della somma di euro P_
4.556,08 in favore della Pt_1
6) con vittoria di spese e onorari dei due gradi del giudizio.
nell'interesse di si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le P_
seguenti conclusioni:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall'impresa ”, per violazione dell'art. 342 bis Parte_1
e 348 bis c.p.c.
2) nel merito, rigettare l'appello proposto dall'impresa in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
nell'interesse di : si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le CP_3
conclusioni come di seguito riportate:
Controparte_4
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall'impresa “ ”, per violazione dell'art. 342 Parte_1
bis e 348 bis c.p.c..
- nel merito, rigettare l'appello proposto dall'impresa in Parte_2
quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2017, la Parte_2
[... aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano e P_ CP_3
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia dei seguenti atti: a) atto
[...]
Repertorio numero 1087, Raccoltan.703 del 04.03.2015, Notaio , avente ad Persona_1
oggetto costituzione di fondo patrimoniale;
b) verbale di separazione consensuale dei coniugi
del 23.03.2016, in procedimento n. 393/2016 r.g., omologato dal Tribunale di Oristano in
data 04.04.2016, nella parte in cui si obbliga a trasferire in via definitiva a P_
, che accetta, la quota di sua proprietà pari a ½ pro indiviso degli immobili CP_3
(terreno ed immobile insistente sul terreno) cosi distinti al N.C.E.U.: F. 44, particella 433,
sub. 2,3,4, piani terra e primo cat. A/2, classe 3, vani 8,5; c) atto Repertorio numero 9898,
Raccolta numero 7331 del 05.05.2016, Notaio , di trasferimento di quota di Persona_2
comproprietà di immobili relativo a procedimento di separazione personale.
La società attrice, in particolare, dopo avere premesso che, a seguito dell'esecuzione dei lavori di finitura di una porzione di un immobile sito in Comune di Bosa, edificato allo stato rustico, aveva maturato un credito pari a complessivi euro 113.641,37 nei confronti di e e che, per il soddisfacimento di tale credito aveva già P_ CP_3
promosso apposito giudizio (al quale era stato attribuito il n. 1421/2017), aveva, innanzi tutto,
evidenziato che questi ultimi dapprima, con atto stipulato il 4 marzo 2015, avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi la piena proprietà dell'immobile di cui erano comproprietari sito in Bosa e distinto in Catasto al foglio 44, particella 433, subalterni 2, 3 e
4, e poi, con il verbale di separazione omologato il 4 aprile 2016, avevano previsto l'obbligo dell'Addis di trasferire in favore della Filia la quota di sua proprietà relativamente agli stessi immobili, provvedendo poi all'effettivo trasferimento con l'atto stipulato il 5 maggio 2016.
Sostenendo che attraverso i predetti atti i convenuti avevano agito al fine esclusivo di fare venire meno le garanzie del proprio credito, la aveva, quindi, chiesto al Tribunale di Pt_1
dichiararne l'inefficacia relativa.
costituitosi in giudizio, aveva resistito sostenendo, da un lato, che il credito P_
vantato dalla società attrice era contestato in giudizio e non era, quindi, certo, e, dall'altro lato, che non sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria ed, in particolare, l'eventus
damni, inteso come lesione della garanzia patrimoniale del creditore, poiché, a seguito del compimento dell'atto traslativo, il bene immobile era, comunque, rimasto nella titolarità di uno dei due presunti debitori ( ). inoltre, aveva evidenziato di CP_3 P_
essere titolare di un'impresa individuale di fornitura di materiali edili sita in Bosa, alla quale facevano capo tre dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sottolineando poi che gli atti dei quali si domandava la revocatoria erano stati stipulati al solo fine di regolare rapporti di natura familiare ed economica.
, dal canto suo, dopo avere ricordato di essere stata chiamata a rispondere CP_3
solidalmente del presunto credito vantato dall'impresa edilizia , aveva sostenuto che Pt_1
gli atti dispositivi avevano comportato un accrescimento del suo patrimonio tale da rendere più agevole una eventuale azione esecutiva.
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 542/2022 pubblicata il 3 novembre 2022, aveva rigettato le domande attrici e condannato la lla rifusione delle spese di lite. Pt_1
A sostegno di tale decisione, il Tribunale ha, in sintesi, osservato che, alla luce della
documentazione agli atti, non possono considerarsi sussistenti i presupposti per
l'accoglibilità dell'azione revocatoria invocata, non essendo stato sufficientemente provato il c.d. eventus damni e che nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria attestano l'effettiva
capacità del debitore di far fronte al credito azionato, essendo tutti gli elementi probatori
univocamente concordanti in ordine all'esclusione di una possibile infruttuosità della futura
esecuzione sui beni del debitore.
1.2 Avverso tale sentenza, la ha proposto appello sostenendo, in estrema sintesi, Pt_1
che essa stessa aveva comprovato la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria e che il Tribunale, dopo aver correttamente citato i consolidati principi giurisprudenziali in materia, non ne aveva fatto corretta applicazione nel caso concreto.
La quindi, ha chiesto a questa Corte di riformare la sentenza impugnata, di Pt_1
dichiarare la inefficacia degli atti dispositivi posti in essere da e P_ CP_3
e di condannare questi ultimi alla restituzione, in proprio favore, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di rifusione delle spese processuali.
si è costituito in giudizio ed ha, innanzi tutto, evidenziato che il credito P_
vantato dall'impresa ” nei confronti di e di , era stato Pt_1 P_ CP_3
ritenuto del tutto insussistente dal Tribunale di Oristano, che, con la sentenza n. 130/2023
depositata il 22 marzo 2023 al termine del giudizio iscritto al n. 1421/2017, aveva rigettato le domande principali e riconvenzionali ed aveva condannato la alla rifusione delle spese Pt_1
processuali ed al pagamento, in favore di , di un'ulteriore somma ai sensi CP_3
dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Lo stesso appellato, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del gravame poiché nell'attuale impugnazione è totalmente omesso il requisito di cui all'art. 342
n. 1 c.p.c., ed inoltre la stessa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta ex art.
348 bis c.p.c., contestandone poi nel merito la fondatezza.
ha svolto analoghe difese. CP_3 La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
Nel termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali, peraltro, la ha Pt_1
fatto presente che questa Corte, con la sentenza n. 42/2025 pubblicata il 31 gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza n. 130/23 del Tribunale di Oristano, ha condannato P_
al pagamento, in favore della stessa della somma di €
[...] Parte_2
78.026,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, ed alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
***
2.1 Le eccezioni di inammissibilità dell'appello sono infondate.
Il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c.,
infatti, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, come certamente accaduto nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione.
L'appello proposto dalla dunque, deve essere certamente esaminato nel merito. Pt_1
2.2 A questo punto, appare opportuno ricordare che le condizioni per l'esperibilità
dell'azione revocatoria sono l'esistenza del credito, di un atto di disposizione, del periculum
damni e, sul piano soggettivo, del consilium fraudis o della partecipatio fraudis.
Con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3369 e Cass. 22 marzo 2016, n. 5619).
Nel caso in esame, peraltro, questa Corte, con la sentenza n. 42/2025 pubblicata il 31
gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza n. 130/23 del Tribunale di Oristano, ha condannato al pagamento, in favore della stessa P_ Parte_2
[...
della somma di € 78.026,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, ed alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
La pertanto, era certamente legittimata ad esperire l'azione revocatoria a tutela del Pt_1
suo credito.
2.3 Risulta, inoltre, pacifico tra le parti e, comunque, provato documentalmente che e avessero compiuto gli atti negoziali descritti dall'attrice. P_ CP_3
Con rogito notarile del 4 marzo 2015, in vero, e avevano P_ CP_3
costituito un fondo patrimoniale nel quale avevano conferito il diritto di proprietà sull'unità
immobiliare in corso di costruzione sita in Comune di Bosa, via degli Artigiani n.27-29,
censita al Catasto Urbano al Foglio 44, mappale 433, subalterni 2, 3 e 4.
Poco tempo dopo, i due coniugi avevano deciso di separarsi e con il verbale di separazione del 23 marzo 2016, omologato dal Tribunale di Oristano il 4 aprile 2016, si era P_
obbligato a trasferire in via definitiva a la quota di sua proprietà, pari ad 1/2 CP_3
pro indiviso, sugli stessi immobili (terreno ed immobile insistente sul terreno) di cui sopra.
A tale impegno poi aveva fatto seguito l'atto notarile del 5 maggio 2016, con il quale l' aveva effettivamente trasferito la sua quota di comproprietà in favore della Filia. P_
A questo proposito deve precisarsi solo che tutti e tre gli atti poc'anzi menzionati, compreso l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, erano stati posti in essere in epoca certamente successiva all'insorgere del credito. In vero, lo stesso nel corso del P_
giudizio promosso dalla per ottenerne il pagamento, aveva espressamente riconosciuto Pt_1
che i lavori dei quali veniva chiesto il pagamento erano stati eseguiti nel 2013.
2.4. Gli atti dispositivi citati ed, in particolare, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato il 4 marzo 2015 e l'atto di trasferimento di quota di comproprietà stipulato il 5
maggio 2016 in adempimento degli accordi di separazione, d'altra parte, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, appaiono sicuramente idonei a integrare l'ulteriore requisito del così detto eventus damni.
Il conferimento degli immobili nel fondo patrimoniale ed il successivo trasferimento della quota di comproprietà dell' in favore della moglie, infatti, privando l'originario debitore P_
dei beni di maggior valore, hanno chiaramente reso maggiormente difficoltosa e incerta la soddisfazione del credito dell'attrice, in quanto hanno comportato una considerevole riduzione della garanzia patrimoniale generica.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente chiarito che il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore, al quale fa riferimento l'articolo 2901 c.c., include anche il pericolo di danno (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25733 e Cass. 15 luglio 2009, n.
16464), sussistente allorquando l'atto di disposizione del debitore abbia provocato non solo una diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, ma anche una maggiore difficoltà o incertezza nella soddisfazione del credito.
I convenuti, in verità, nel corso del giudizio di primo grado avevano sostenuto che non
sussiste lesione della garanzia patrimoniale del creditore poiché comunque il bene è rimasto
nella titolarità di uno dei presunti debitori (Filia), inoltre l'altro debitore ( non si è P_ spogliato dei propri beni, essendo titolare di un'impresa individuale di fornitura di materiali
edili in piena salute sita in Bosa, nella quale sono stabilmente assunti tre dipendenti con
contratto a tempo indeterminato, e titolare di svariati beni mobili registrati di valore
rilevante, ma entrambi gli argomenti non appaiono convincenti.
Con riferimento al primo argomento, in vero, basterebbe osservare che nel giudizio promosso dalla gli stessi convenuti avevano sostenuto che la Filia non era parte del Pt_1
contratto di appalto da cui era derivato il credito e che la Corte di Appello, con la già citata sentenza n. 42/2025, ha confermato che la stessa non è tenuta a rispondere del debito assunto dall'Addis.
La Suprema Corte, comunque, dopo avere ricordato che, in tema di revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 c.c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, ha sottolineato che la norma in questione, però, non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietà
passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, l'eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati
(Cass. 31 marzo 2017, n. 8315 e Cass. 22 marzo 2011, n. 6486).
L'eventuale responsabilità solidale della Filia, dunque, non varrebbe ad escludere la sussistenza del requisito dell'eventus damni e, dunque, la facoltà di promuovere l'azione revocatoria nei confronti dell'Addis.
Quest'ultimo, come si è detto, con il secondo argomento ha inteso comunque comprovare la capienza del patrimonio dell'impresa di già rappresentata nei precedenti P_
scritti difensivi e della totale assenza, nel caso di specie, dell'eventus damni, ma, al riguardo basti osservare, che lo stesso nel corso del giudizio di separazione, aveva dichiarato P_
che dalla sua attività ricavava un reddito mensile di circa euro 1.000,00, assai modesto rispetto all'entità del credito vantato dalla che dalla documentazione prodotta Pt_1
dall'attrice è emerso che il medesimo aveva subito due procedure esecutive mobiliari (la prima iniziata con atto di pignoramento del 14 dicembre 2015, pochi mesi prima della separazione e dell'atto di trasferimento, e la seconda nel 2018), tali da rivelare la sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, anche di importo di gran lunga inferiore a quello vantato dalla (euro 8.368,00 circa), e che i mezzi dei quali l' Pt_1 P_
era proprietario non erano certamente nuovi (due di questi erano stati immatricolati nel 2010
ed il terzo in epoca di gran lunga precedente) e non avevano un valore tale da garantire,
nell'ambito di una procedura espropriativa, una sicura ed agevole soddisfazione del credito dell'attrice.
Come si è detto, dunque, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato il 4 marzo 2015
e l'atto di trasferimento di quota di comproprietà stipulato il 5 maggio 2016 in adempimento degli accordi di separazione appaiono sicuramente idonei a integrare l'ulteriore requisito del così detto eventus damni.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento agli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione e, più specificamente, con riferimento all'assunzione da parte di del semplice obbligo di trasferire la sua quota di comproprietà in favore P_
della Filia: tale atto, infatti, non aveva prodotto effetti traslativi e, conseguentemente, non è
configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.
La Suprema Corte, del resto, ha precisato che il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece,
avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato
(Cass. 12 giugno 2018, n. 15215) e tale principio ben può trovare applicazione anche nel caso in esame.
2.5 Venendo, quindi, agli ultimi requisiti dell'azione revocatoria, si deve osservare che il
consilium fraudis è integrato qualora il debitore fosse a conoscenza della lesione arrecata dal suo atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del creditore mentre la partecipatio fraudis,
infine, è l'ulteriore presupposto richiesto in caso di atti a titolo oneroso e consiste nella consapevolezza, in capo al terzo, del pregiudizio arrecato al creditore del suo dante causa.
Ebbene, nel caso in esame, il primo requisito certamente sussiste. Non può dubitarsi,
infatti, che fosse ben consapevole del pregiudizio, consequenziale sia all'atto P_
costitutivo del fondo patrimoniale sia all'atto traslativo delle quote di comproprietà, arrecato diminuendo la consistenza qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio e ciò è sufficiente per affermare la fondatezza dell'azione revocatoria con riferimento all'atto costitutivo del fondo patrimoniale, trattandosi di atto a titolo gratuito.
Ma la stessa consapevolezza, d'altra parte, deve essere riscontrata anche in capo alla Filia,
con la conseguenza che, pur considerando l'atto traslativo delle quote di comproprietà come atto a titolo oneroso, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria relativamente ad esso.
, coniuge dell' e comproprietaria dell'immobile sul quale la CP_3 P_ Pt_1 aveva eseguito le opere delle quali reclama il pagamento, infatti, era sicuramente a conoscenza sia dei rapporti contrattuali intrattenuti con quest'ultima sia della consistenza del patrimonio familiare.
La Suprema Corte, del resto, ha ripetutamente sottolineato che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 18 gennaio 2019,
n. 1286 e Cass. 5 marzo 2009, n. 5359).
2.6 In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, deve essere dichiarata la inefficacia relativa dell'Atto Repertorio numero 1087, Raccolta n. 703 del 04.03.2015, Notaio Per_1
, avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale, e dell'Atto Repertorio
[...]
numero 9898, Raccolta numero 7331 del 05.05.2016, Notaio , di Persona_2
trasferimento di quota di comproprietà di immobili relativo a procedimento di separazione personale fra coniugi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza. Per la liquidazione, il valore della causa si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3697).
e , inoltre, devono essere condannati alla restituzione, in P_ CP_3
Part favore della c. delle somme ricevute, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di rifusione delle spese processuali, oltre agli interessi dalla data del pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 542/2022 del Tribunale di Oristano,
dichiarata la inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della stressa Pt_1
- dell'Atto Repertorio numero 1087, Raccolta n. 703 del 04.03.2015, Notaio , Persona_1
stipulato da e ed avente ad oggetto la costituzione di fondo P_ CP_3
patrimoniale;
- dell'Atto Repertorio numero 9898, Raccolta numero 7331 del 05.05.2016, Notaio
[...]
, stipulato da e ed avente ad oggetto il trasferimento Per_2 P_ CP_3
di quota di comproprietà di immobili relativo a procedimento di separazione personale fra coniugi;
2) condanna e alla rifusione, in favore dell'appellante, delle P_ CP_3
spese del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 14.754,04, di cui euro
14.103,00 per onorari, e per il secondo grado in complessivi euro 10.795,00, di cui 9.991,00
per onorari, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) condanna e alla restituzione, in favore dell'appellante, della P_ CP_3
somma di euro 4.556,08 ciascuno, oltre agli interessi al saggio legale dal 22 novembre 2022;
Così deciso in Cagliari in data 31 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta da:
dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Stefano Greco Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 11 del ruolo generale affari contenziosi per l'anno 2023
promossa da
(c.f. , con sede in Bosa ed elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Macomer presso lo studio dell'avv. Danilo Vorticoso, che la rappresenta e difende,
appellante
contro
(c.f. ), residente in [...]ed ivi elettivamente P_ C.F._1
domiciliato presso lo studio degli avv. Vittorio Delogu e Annalisa Soggiu, che lo rappresentano e difendono, CP_
ME (c.f. ), residente in [...]ed elettivamente domiciliata C.F._2
in Alghero presso lo studio dell'avv. Graziano Ruiu, che la rappresenta e difende,
appellati
la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Parte nell'interesse della C.: voglia l'ecc.ma Corte d'Appello
1) dichiarare la nullità della sentenza per violazione di legge per le suesposte ragioni;
2) revocare e, comunque, dichiarare privi di efficacia nei confronti della parte attrice, i seguenti atti:
a. Atto Repertorio numero 1087, Raccolta n. 703 del 04.03.2015, Notaio , avente Persona_1
ad oggetto costituzione di fondo patrimoniale;
b. Verbale di separazione consensuale dei coniugi del 23.03.2016, in procedimento R.G. n.
393/2016, omologato dal Tribunale di Oristano in data 04.04.2016, nella parte in cui P_
si obbliga a trasferire in via definitiva a , che accetta, la quota di sua
[...] CP_3
proprietà pari a ½ pro indiviso degli immobili (terreno ed immobile insistente sul terreno) così
distinti al N.C.E.U.: F. 44, particella 433, sub. 2,3,4, piani terra e primo cat. A/2, classe 3,
vani 8,5;
c. Atto Repertorio numero 9898, Raccolta numero 7331 del 05.05.2016, Notaio
[...]
, di trasferimento di quota di comproprietà di immobili relativo a procedimento di Per_2
separazione personale fra coniugi sub b);
3) per l'effetto, ordinare al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;
4) condannare l'appellata alla restituzione della somma di euro CP_3
4.556,08 in favore della Pt_1
5) condannare l'appellato alla restituzione della somma di euro P_
4.556,08 in favore della Pt_1
6) con vittoria di spese e onorari dei due gradi del giudizio.
nell'interesse di si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le P_
seguenti conclusioni:
1) in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall'impresa ”, per violazione dell'art. 342 bis Parte_1
e 348 bis c.p.c.
2) nel merito, rigettare l'appello proposto dall'impresa in quanto Parte_1
infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
nell'interesse di : si chiede che l'Ecc.ma Corte adita, Voglia accogliere le CP_3
conclusioni come di seguito riportate:
Controparte_4
- in via preliminare e/o pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale promosso dall'impresa “ ”, per violazione dell'art. 342 Parte_1
bis e 348 bis c.p.c..
- nel merito, rigettare l'appello proposto dall'impresa in Parte_2
quanto infondato in fatto ed in diritto.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione notificato il 13 novembre 2017, la Parte_2
[... aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Oristano e P_ CP_3
al fine di ottenere la dichiarazione di nullità o inefficacia dei seguenti atti: a) atto
[...]
Repertorio numero 1087, Raccoltan.703 del 04.03.2015, Notaio , avente ad Persona_1
oggetto costituzione di fondo patrimoniale;
b) verbale di separazione consensuale dei coniugi
del 23.03.2016, in procedimento n. 393/2016 r.g., omologato dal Tribunale di Oristano in
data 04.04.2016, nella parte in cui si obbliga a trasferire in via definitiva a P_
, che accetta, la quota di sua proprietà pari a ½ pro indiviso degli immobili CP_3
(terreno ed immobile insistente sul terreno) cosi distinti al N.C.E.U.: F. 44, particella 433,
sub. 2,3,4, piani terra e primo cat. A/2, classe 3, vani 8,5; c) atto Repertorio numero 9898,
Raccolta numero 7331 del 05.05.2016, Notaio , di trasferimento di quota di Persona_2
comproprietà di immobili relativo a procedimento di separazione personale.
La società attrice, in particolare, dopo avere premesso che, a seguito dell'esecuzione dei lavori di finitura di una porzione di un immobile sito in Comune di Bosa, edificato allo stato rustico, aveva maturato un credito pari a complessivi euro 113.641,37 nei confronti di e e che, per il soddisfacimento di tale credito aveva già P_ CP_3
promosso apposito giudizio (al quale era stato attribuito il n. 1421/2017), aveva, innanzi tutto,
evidenziato che questi ultimi dapprima, con atto stipulato il 4 marzo 2015, avevano costituito un fondo patrimoniale, conferendovi la piena proprietà dell'immobile di cui erano comproprietari sito in Bosa e distinto in Catasto al foglio 44, particella 433, subalterni 2, 3 e
4, e poi, con il verbale di separazione omologato il 4 aprile 2016, avevano previsto l'obbligo dell'Addis di trasferire in favore della Filia la quota di sua proprietà relativamente agli stessi immobili, provvedendo poi all'effettivo trasferimento con l'atto stipulato il 5 maggio 2016.
Sostenendo che attraverso i predetti atti i convenuti avevano agito al fine esclusivo di fare venire meno le garanzie del proprio credito, la aveva, quindi, chiesto al Tribunale di Pt_1
dichiararne l'inefficacia relativa.
costituitosi in giudizio, aveva resistito sostenendo, da un lato, che il credito P_
vantato dalla società attrice era contestato in giudizio e non era, quindi, certo, e, dall'altro lato, che non sussistevano i presupposti dell'azione revocatoria ed, in particolare, l'eventus
damni, inteso come lesione della garanzia patrimoniale del creditore, poiché, a seguito del compimento dell'atto traslativo, il bene immobile era, comunque, rimasto nella titolarità di uno dei due presunti debitori ( ). inoltre, aveva evidenziato di CP_3 P_
essere titolare di un'impresa individuale di fornitura di materiali edili sita in Bosa, alla quale facevano capo tre dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, sottolineando poi che gli atti dei quali si domandava la revocatoria erano stati stipulati al solo fine di regolare rapporti di natura familiare ed economica.
, dal canto suo, dopo avere ricordato di essere stata chiamata a rispondere CP_3
solidalmente del presunto credito vantato dall'impresa edilizia , aveva sostenuto che Pt_1
gli atti dispositivi avevano comportato un accrescimento del suo patrimonio tale da rendere più agevole una eventuale azione esecutiva.
Il Tribunale di Oristano, con la sentenza n. 542/2022 pubblicata il 3 novembre 2022, aveva rigettato le domande attrici e condannato la lla rifusione delle spese di lite. Pt_1
A sostegno di tale decisione, il Tribunale ha, in sintesi, osservato che, alla luce della
documentazione agli atti, non possono considerarsi sussistenti i presupposti per
l'accoglibilità dell'azione revocatoria invocata, non essendo stato sufficientemente provato il c.d. eventus damni e che nel caso di specie, le risultanze dell'istruttoria attestano l'effettiva
capacità del debitore di far fronte al credito azionato, essendo tutti gli elementi probatori
univocamente concordanti in ordine all'esclusione di una possibile infruttuosità della futura
esecuzione sui beni del debitore.
1.2 Avverso tale sentenza, la ha proposto appello sostenendo, in estrema sintesi, Pt_1
che essa stessa aveva comprovato la sussistenza di tutti i presupposti dell'azione revocatoria e che il Tribunale, dopo aver correttamente citato i consolidati principi giurisprudenziali in materia, non ne aveva fatto corretta applicazione nel caso concreto.
La quindi, ha chiesto a questa Corte di riformare la sentenza impugnata, di Pt_1
dichiarare la inefficacia degli atti dispositivi posti in essere da e P_ CP_3
e di condannare questi ultimi alla restituzione, in proprio favore, delle somme ricevute in esecuzione della sentenza di primo grado a titolo di rifusione delle spese processuali.
si è costituito in giudizio ed ha, innanzi tutto, evidenziato che il credito P_
vantato dall'impresa ” nei confronti di e di , era stato Pt_1 P_ CP_3
ritenuto del tutto insussistente dal Tribunale di Oristano, che, con la sentenza n. 130/2023
depositata il 22 marzo 2023 al termine del giudizio iscritto al n. 1421/2017, aveva rigettato le domande principali e riconvenzionali ed aveva condannato la alla rifusione delle spese Pt_1
processuali ed al pagamento, in favore di , di un'ulteriore somma ai sensi CP_3
dell'art. 96 comma 3 c.p.c. Lo stesso appellato, inoltre, ha eccepito l'inammissibilità del gravame poiché nell'attuale impugnazione è totalmente omesso il requisito di cui all'art. 342
n. 1 c.p.c., ed inoltre la stessa non ha una ragionevole probabilità di essere accolta ex art.
348 bis c.p.c., contestandone poi nel merito la fondatezza.
ha svolto analoghe difese. CP_3 La causa, senza ulteriore attività istruttoria, è stata, quindi, tenuta a decisione sulle conclusioni trascritte.
Nel termine assegnato per il deposito delle comparse conclusionali, peraltro, la ha Pt_1
fatto presente che questa Corte, con la sentenza n. 42/2025 pubblicata il 31 gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza n. 130/23 del Tribunale di Oristano, ha condannato P_
al pagamento, in favore della stessa della somma di €
[...] Parte_2
78.026,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, ed alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
***
2.1 Le eccezioni di inammissibilità dell'appello sono infondate.
Il principio della necessaria specificità dei motivi, previsto dall'art. 342, comma 1, c.p.c.,
infatti, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, come certamente accaduto nel caso in esame, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l'impugnazione.
L'appello proposto dalla dunque, deve essere certamente esaminato nel merito. Pt_1
2.2 A questo punto, appare opportuno ricordare che le condizioni per l'esperibilità
dell'azione revocatoria sono l'esistenza del credito, di un atto di disposizione, del periculum
damni e, sul piano soggettivo, del consilium fraudis o della partecipatio fraudis.
Con riferimento al primo requisito, la Suprema Corte ha ripetutamente affermato che l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3369 e Cass. 22 marzo 2016, n. 5619).
Nel caso in esame, peraltro, questa Corte, con la sentenza n. 42/2025 pubblicata il 31
gennaio 2025, in parziale riforma della sentenza n. 130/23 del Tribunale di Oristano, ha condannato al pagamento, in favore della stessa P_ Parte_2
[...
della somma di € 78.026,94, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al saldo, ed alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
La pertanto, era certamente legittimata ad esperire l'azione revocatoria a tutela del Pt_1
suo credito.
2.3 Risulta, inoltre, pacifico tra le parti e, comunque, provato documentalmente che e avessero compiuto gli atti negoziali descritti dall'attrice. P_ CP_3
Con rogito notarile del 4 marzo 2015, in vero, e avevano P_ CP_3
costituito un fondo patrimoniale nel quale avevano conferito il diritto di proprietà sull'unità
immobiliare in corso di costruzione sita in Comune di Bosa, via degli Artigiani n.27-29,
censita al Catasto Urbano al Foglio 44, mappale 433, subalterni 2, 3 e 4.
Poco tempo dopo, i due coniugi avevano deciso di separarsi e con il verbale di separazione del 23 marzo 2016, omologato dal Tribunale di Oristano il 4 aprile 2016, si era P_
obbligato a trasferire in via definitiva a la quota di sua proprietà, pari ad 1/2 CP_3
pro indiviso, sugli stessi immobili (terreno ed immobile insistente sul terreno) di cui sopra.
A tale impegno poi aveva fatto seguito l'atto notarile del 5 maggio 2016, con il quale l' aveva effettivamente trasferito la sua quota di comproprietà in favore della Filia. P_
A questo proposito deve precisarsi solo che tutti e tre gli atti poc'anzi menzionati, compreso l'atto costitutivo del fondo patrimoniale, erano stati posti in essere in epoca certamente successiva all'insorgere del credito. In vero, lo stesso nel corso del P_
giudizio promosso dalla per ottenerne il pagamento, aveva espressamente riconosciuto Pt_1
che i lavori dei quali veniva chiesto il pagamento erano stati eseguiti nel 2013.
2.4. Gli atti dispositivi citati ed, in particolare, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato il 4 marzo 2015 e l'atto di trasferimento di quota di comproprietà stipulato il 5
maggio 2016 in adempimento degli accordi di separazione, d'altra parte, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, appaiono sicuramente idonei a integrare l'ulteriore requisito del così detto eventus damni.
Il conferimento degli immobili nel fondo patrimoniale ed il successivo trasferimento della quota di comproprietà dell' in favore della moglie, infatti, privando l'originario debitore P_
dei beni di maggior valore, hanno chiaramente reso maggiormente difficoltosa e incerta la soddisfazione del credito dell'attrice, in quanto hanno comportato una considerevole riduzione della garanzia patrimoniale generica.
La Suprema Corte, del resto, ha reiteratamente chiarito che il presupposto costituito dal pregiudizio alle ragioni del creditore, al quale fa riferimento l'articolo 2901 c.c., include anche il pericolo di danno (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25733 e Cass. 15 luglio 2009, n.
16464), sussistente allorquando l'atto di disposizione del debitore abbia provocato non solo una diminuzione quantitativa o qualitativa della garanzia patrimoniale, ma anche una maggiore difficoltà o incertezza nella soddisfazione del credito.
I convenuti, in verità, nel corso del giudizio di primo grado avevano sostenuto che non
sussiste lesione della garanzia patrimoniale del creditore poiché comunque il bene è rimasto
nella titolarità di uno dei presunti debitori (Filia), inoltre l'altro debitore ( non si è P_ spogliato dei propri beni, essendo titolare di un'impresa individuale di fornitura di materiali
edili in piena salute sita in Bosa, nella quale sono stabilmente assunti tre dipendenti con
contratto a tempo indeterminato, e titolare di svariati beni mobili registrati di valore
rilevante, ma entrambi gli argomenti non appaiono convincenti.
Con riferimento al primo argomento, in vero, basterebbe osservare che nel giudizio promosso dalla gli stessi convenuti avevano sostenuto che la Filia non era parte del Pt_1
contratto di appalto da cui era derivato il credito e che la Corte di Appello, con la già citata sentenza n. 42/2025, ha confermato che la stessa non è tenuta a rispondere del debito assunto dall'Addis.
La Suprema Corte, comunque, dopo avere ricordato che, in tema di revocatoria degli atti dispositivi posti in essere dal debitore, l'art. 2901 c.c. richiede che essi si traducano in una menomazione del patrimonio del disponente, così da pregiudicare la facoltà del creditore di soddisfarsi sul medesimo, ha sottolineato che la norma in questione, però, non esige, quale ulteriore requisito, anche l'impossibilità o difficoltà del creditore di conseguire aliunde la prestazione, avvalendosi di rapporti con soggetti diversi. Pertanto, nel caso di solidarietà
passiva, inclusa quella discendente da fideiussione senza beneficio di escussione, l'eventus damni va accertato con esclusivo riferimento alla situazione patrimoniale del debitore convenuto con quella azione, non rilevando l'indagine sull'eventuale solvibilità dei coobbligati
(Cass. 31 marzo 2017, n. 8315 e Cass. 22 marzo 2011, n. 6486).
L'eventuale responsabilità solidale della Filia, dunque, non varrebbe ad escludere la sussistenza del requisito dell'eventus damni e, dunque, la facoltà di promuovere l'azione revocatoria nei confronti dell'Addis.
Quest'ultimo, come si è detto, con il secondo argomento ha inteso comunque comprovare la capienza del patrimonio dell'impresa di già rappresentata nei precedenti P_
scritti difensivi e della totale assenza, nel caso di specie, dell'eventus damni, ma, al riguardo basti osservare, che lo stesso nel corso del giudizio di separazione, aveva dichiarato P_
che dalla sua attività ricavava un reddito mensile di circa euro 1.000,00, assai modesto rispetto all'entità del credito vantato dalla che dalla documentazione prodotta Pt_1
dall'attrice è emerso che il medesimo aveva subito due procedure esecutive mobiliari (la prima iniziata con atto di pignoramento del 14 dicembre 2015, pochi mesi prima della separazione e dell'atto di trasferimento, e la seconda nel 2018), tali da rivelare la sua incapacità di adempiere regolarmente alle obbligazioni, anche di importo di gran lunga inferiore a quello vantato dalla (euro 8.368,00 circa), e che i mezzi dei quali l' Pt_1 P_
era proprietario non erano certamente nuovi (due di questi erano stati immatricolati nel 2010
ed il terzo in epoca di gran lunga precedente) e non avevano un valore tale da garantire,
nell'ambito di una procedura espropriativa, una sicura ed agevole soddisfazione del credito dell'attrice.
Come si è detto, dunque, l'atto costitutivo del fondo patrimoniale stipulato il 4 marzo 2015
e l'atto di trasferimento di quota di comproprietà stipulato il 5 maggio 2016 in adempimento degli accordi di separazione appaiono sicuramente idonei a integrare l'ulteriore requisito del così detto eventus damni.
A diversa conclusione, invece, deve pervenirsi con riferimento agli accordi assunti dai coniugi in sede di separazione e, più specificamente, con riferimento all'assunzione da parte di del semplice obbligo di trasferire la sua quota di comproprietà in favore P_
della Filia: tale atto, infatti, non aveva prodotto effetti traslativi e, conseguentemente, non è
configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria.
La Suprema Corte, del resto, ha precisato che il contratto preliminare di vendita di un immobile non produce effetti traslativi e, conseguentemente, non è configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, assoggettabile all'azione revocatoria ordinaria, che può, invece,
avere ad oggetto l'eventuale contratto definitivo di compravendita successivamente stipulato
(Cass. 12 giugno 2018, n. 15215) e tale principio ben può trovare applicazione anche nel caso in esame.
2.5 Venendo, quindi, agli ultimi requisiti dell'azione revocatoria, si deve osservare che il
consilium fraudis è integrato qualora il debitore fosse a conoscenza della lesione arrecata dal suo atto dispositivo alla garanzia patrimoniale del creditore mentre la partecipatio fraudis,
infine, è l'ulteriore presupposto richiesto in caso di atti a titolo oneroso e consiste nella consapevolezza, in capo al terzo, del pregiudizio arrecato al creditore del suo dante causa.
Ebbene, nel caso in esame, il primo requisito certamente sussiste. Non può dubitarsi,
infatti, che fosse ben consapevole del pregiudizio, consequenziale sia all'atto P_
costitutivo del fondo patrimoniale sia all'atto traslativo delle quote di comproprietà, arrecato diminuendo la consistenza qualitativa e quantitativa del proprio patrimonio e ciò è sufficiente per affermare la fondatezza dell'azione revocatoria con riferimento all'atto costitutivo del fondo patrimoniale, trattandosi di atto a titolo gratuito.
Ma la stessa consapevolezza, d'altra parte, deve essere riscontrata anche in capo alla Filia,
con la conseguenza che, pur considerando l'atto traslativo delle quote di comproprietà come atto a titolo oneroso, devono ritenersi sussistenti i presupposti per l'accoglimento dell'azione revocatoria relativamente ad esso.
, coniuge dell' e comproprietaria dell'immobile sul quale la CP_3 P_ Pt_1 aveva eseguito le opere delle quali reclama il pagamento, infatti, era sicuramente a conoscenza sia dei rapporti contrattuali intrattenuti con quest'ultima sia della consistenza del patrimonio familiare.
La Suprema Corte, del resto, ha ripetutamente sottolineato che la prova della "participatio fraudis" del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. 18 gennaio 2019,
n. 1286 e Cass. 5 marzo 2009, n. 5359).
2.6 In parziale accoglimento dell'appello, pertanto, deve essere dichiarata la inefficacia relativa dell'Atto Repertorio numero 1087, Raccolta n. 703 del 04.03.2015, Notaio Per_1
, avente ad oggetto la costituzione di fondo patrimoniale, e dell'Atto Repertorio
[...]
numero 9898, Raccolta numero 7331 del 05.05.2016, Notaio , di Persona_2
trasferimento di quota di comproprietà di immobili relativo a procedimento di separazione personale fra coniugi.
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza. Per la liquidazione, il valore della causa si determina in base al credito vantato dall'attore, a tutela del quale è stata proposta l'azione revocatoria (Cass. 13 febbraio 2020, n. 3697).
e , inoltre, devono essere condannati alla restituzione, in P_ CP_3
Part favore della c. delle somme ricevute, in esecuzione della sentenza impugnata, a titolo di rifusione delle spese processuali, oltre agli interessi dalla data del pagamento.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando,
1) accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla Parte_2
e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 542/2022 del Tribunale di Oristano,
dichiarata la inefficacia relativa, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti della stressa Pt_1
- dell'Atto Repertorio numero 1087, Raccolta n. 703 del 04.03.2015, Notaio , Persona_1
stipulato da e ed avente ad oggetto la costituzione di fondo P_ CP_3
patrimoniale;
- dell'Atto Repertorio numero 9898, Raccolta numero 7331 del 05.05.2016, Notaio
[...]
, stipulato da e ed avente ad oggetto il trasferimento Per_2 P_ CP_3
di quota di comproprietà di immobili relativo a procedimento di separazione personale fra coniugi;
2) condanna e alla rifusione, in favore dell'appellante, delle P_ CP_3
spese del giudizio, che liquida per il primo grado in complessivi euro 14.754,04, di cui euro
14.103,00 per onorari, e per il secondo grado in complessivi euro 10.795,00, di cui 9.991,00
per onorari, oltre spese generali ed accessori dovuti per legge;
3) condanna e alla restituzione, in favore dell'appellante, della P_ CP_3
somma di euro 4.556,08 ciascuno, oltre agli interessi al saggio legale dal 22 novembre 2022;
Così deciso in Cagliari in data 31 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Maria Teresa Spanu
Il consigliere estensore
Dott. Stefano Greco