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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 24/09/2025, n. 571 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 571 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6722/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/06/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. COSATTO LAURA avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati (il 05.09.2018), (il Per_1 Per_2
Per_ 14.06.2020) e (il 29.10.2021), tutti minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in VARMO (UD), in data
24/02/2019, con atto trascritto al n. 1, nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2019, tra e Parte_1
, alle seguenti condizioni: Parte_1
Per_
1. dispone, con riferimento ai figli minori , e l'affidamento Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, ex casa coniugale, come già concordato in sede di separazione.
2. Dispone che i minori abbiano a stare con il padre, anche presso la casa familiare, nel corso della settimana per due giorni indicativamente, salvo diversi accordi tra le parti, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore
20.30, allorquando a cena consumata il suddetto genitore avrà cura di accompagnare i figli presso la residenza materna, nonché nei fine settimana nella giornata del venerdì dal termine degli impegni scolastici ed extrascolastici oppure in alternativa del sabato, con NO (anche presso la residenza materna) con impegno del padre ad accompagnare i minori il giorno successivo presso la residenza della madre, il tutto secondo gli orari e le modalità che verranno di volta in volta pattuiti tra le parti in base alle eIGenze dei bambini, avendo cura di alternare dette giornate tra i genitori di settimana in settimana, nonché per metà della giornata della domenica, un tanto fatte salve eventuali diverse intese tra i genitori sulla base delle eIGenze dei figli ed i propri impegni di lavoro.
3. Dispone che il calendario di cui sopra sia rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i minori in periodi da concordarsi. Quanto alle vacanze natalizie, dispone di mantenere l'alternanza stabilita con il calendario di cui sopra, prevedendo sin d'ora che
2 Per_
, e stiano con il padre per il pranzo di Natale, e per la cena Per_1 Per_2
con la madre con NO presso l'abitazione di costei. Il resto delle vacanze invernali verrà equamente suddiviso tra i genitori di comune accordo. Dispone che la permanenza dei minori sia alternata tra i genitori di anno in anno per le giornate di Pasqua e Pasquetta.
4. Dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Pt_1
concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro
300,00 (euro 100,00 per ciascun minore), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, somma che il suddetto verserà in via anticipata, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie necessarie per i minori individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
parimenti, dispone che le parti continuino a ripartire pro quota al 50% anche le spese per la mensa scolastica, per l'acquisto di capi stagionali e della cancelleria scolastica, come da accordi tra i coniugi.
5. Dà atto che le parti intendono provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e, quindi, ribadiscono che il seguente accordo patrimoniale, indicato al punto 6), costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale;
dà, altresì, atto che confermano di voler procedere a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso e chiedono, in relazione a tale attribuzione,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
6. Dà atto che a fronte di un tanto la IG.ra conferma l'impegno Parte_1
già assunto in sede di separazione personale e, quindi, si impegna a cedere, entro e non oltre il mese di dicembre 2027 - fatte salve eventuali proroghe di
3 detto termine concordate tra le parti - nell'ambito della regolamentazione economica della crisi coniugale ed al fine già specificato al punto n. 8, in piena proprietà di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con il definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al IG. , che conferma del pari Parte_1
l'impegno già assunto e quindi accetta ad ogni e qualsiasi effetto di legge, la quota di comproprietà pari alla metà (50%) della seguente unità immobiliare sita in Comune di Camino al Tagliamento (UD) Via Ippolito Nievo n. 21/D e rilevata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Camino al Tagliamento, al
Foglio 85, Particella 378 sub 2 cat. A/7 cl 1, vani 10,5 rend. cat. 840,53 e sub
3 cat. C/6, cl 1, mq 42 rend. cat. 71,58, nonché degli annessi terreni agricolo meglio individuati al Catasto Terreni del suddetto Comune mappale 372 seminativo cl 3, consistenza 818 mq, red. dom. 6,34, red. agrario 3,80, mappale 374, semin. arbor. cl 1, consistenza 537 mq, red. dom. 6,10, red agrario 2,91, mappale 376, vigneto, cl. 1, consistenza 931 mq, red. dom.
12,74, red. agrario 7,93, come da contratto di compravendita allegato al ricorso, a fronte dell'accollo da parte del suddetto del Parte_1
residuo mutuo contratto con Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e
Monsile – Soc. Coop.
7. Dà atto che le parti confermano, inoltre, la pattuizione già intercorsa in ordine al prelievo da parte della IG.ra , laddove costei abbia a Pt_1
trasferire la propria residenza in altra unità abitativa, delle camere da letto in uso ai minori;
nell'ipotesi in cui detto mobilio non risultasse adattabile ai nuovi locali, dà atto che il IG. conferma l'impegno già assunto in sede di Parte_1
separazione a sostenere il 50% dei costi connessi all'acquisto dei nuovi arredi per le camere dei figli.
4 8. Dà atto che i ricorrenti confermano che le detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per i minori abbiano ad essere suddivise pro quota tra gli stessi al 50% e che la IG.ra continui a percepire in via unica ed Pt_1
esclusiva l'assegno unico universale per i minori.
9. Dà atto che le parti ribadiscono di essere economicamente autosufficienti e, quindi, per l'effetto di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile.
10. Dà atto che le parti non intendono impugnare la presente sentenza, prestando acquiescenza alla stessa.
11. Nulla per le spese.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.1, Parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2019.
Udine, li 23.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
5
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente relatore
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 6722/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 13/06/2025 da
Parte_1
entrambi con il proc. e dom. avv. COSATTO LAURA avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
-preso atto della volontà dei coniugi;
Oggetto:
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M., DIVORZIO
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge, consensuale ivi compreso il requisito di ininterrotta separazione;
- dato atto che dall'unione sono nati (il 05.09.2018), (il Per_1 Per_2
Per_ 14.06.2020) e (il 29.10.2021), tutti minorenni;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi dei figli minori;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
1 -dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in VARMO (UD), in data
24/02/2019, con atto trascritto al n. 1, nel Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, Parte 1, dell'anno 2019, tra e Parte_1
, alle seguenti condizioni: Parte_1
Per_
1. dispone, con riferimento ai figli minori , e l'affidamento Per_1 Per_2
condiviso ad entrambi i genitori con collocamento e residenza anagrafica presso l'abitazione materna, ex casa coniugale, come già concordato in sede di separazione.
2. Dispone che i minori abbiano a stare con il padre, anche presso la casa familiare, nel corso della settimana per due giorni indicativamente, salvo diversi accordi tra le parti, il lunedì ed il mercoledì dalle ore 18.30 alle ore
20.30, allorquando a cena consumata il suddetto genitore avrà cura di accompagnare i figli presso la residenza materna, nonché nei fine settimana nella giornata del venerdì dal termine degli impegni scolastici ed extrascolastici oppure in alternativa del sabato, con NO (anche presso la residenza materna) con impegno del padre ad accompagnare i minori il giorno successivo presso la residenza della madre, il tutto secondo gli orari e le modalità che verranno di volta in volta pattuiti tra le parti in base alle eIGenze dei bambini, avendo cura di alternare dette giornate tra i genitori di settimana in settimana, nonché per metà della giornata della domenica, un tanto fatte salve eventuali diverse intese tra i genitori sulla base delle eIGenze dei figli ed i propri impegni di lavoro.
3. Dispone che il calendario di cui sopra sia rispettato anche nel periodo estivo, fatti salvi eventuali diversi accordi tra i genitori e ferma la possibilità per ciascuno di trascorrere anche 15 giorni consecutivi con i minori in periodi da concordarsi. Quanto alle vacanze natalizie, dispone di mantenere l'alternanza stabilita con il calendario di cui sopra, prevedendo sin d'ora che
2 Per_
, e stiano con il padre per il pranzo di Natale, e per la cena Per_1 Per_2
con la madre con NO presso l'abitazione di costei. Il resto delle vacanze invernali verrà equamente suddiviso tra i genitori di comune accordo. Dispone che la permanenza dei minori sia alternata tra i genitori di anno in anno per le giornate di Pasqua e Pasquetta.
4. Dispone che il IG. corrisponda alla IG.ra , a titolo di Parte_1 Pt_1
concorso nel mantenimento dei figli, la somma mensile complessiva di euro
300,00 (euro 100,00 per ciascun minore), con adeguamento automatico annuale secondo gli indici ISTAT, somma che il suddetto verserà in via anticipata, mediante bonifico sul conto corrente intestato alla IG.ra Pt_1
entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese. Le spese straordinarie necessarie per i minori individuate secondo i criteri e le modalità stabilite dall'osservatorio nazionale del diritto di famiglia, sono poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno;
parimenti, dispone che le parti continuino a ripartire pro quota al 50% anche le spese per la mensa scolastica, per l'acquisto di capi stagionali e della cancelleria scolastica, come da accordi tra i coniugi.
5. Dà atto che le parti intendono provvedere alla definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e, quindi, ribadiscono che il seguente accordo patrimoniale, indicato al punto 6), costituisce elemento funzionale ed indispensabile al fine della risoluzione della crisi coniugale;
dà, altresì, atto che confermano di voler procedere a reciproche assegnazioni in proprietà esclusiva come in appresso e chiedono, in relazione a tale attribuzione,
l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87 e della sentenza Corte Costituzionale n. 154/1999.
6. Dà atto che a fronte di un tanto la IG.ra conferma l'impegno Parte_1
già assunto in sede di separazione personale e, quindi, si impegna a cedere, entro e non oltre il mese di dicembre 2027 - fatte salve eventuali proroghe di
3 detto termine concordate tra le parti - nell'ambito della regolamentazione economica della crisi coniugale ed al fine già specificato al punto n. 8, in piena proprietà di legge, nello stato di fatto e diritto in cui si trova, ben nota alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con il definitivo trasferimento della proprietà e del possesso al IG. , che conferma del pari Parte_1
l'impegno già assunto e quindi accetta ad ogni e qualsiasi effetto di legge, la quota di comproprietà pari alla metà (50%) della seguente unità immobiliare sita in Comune di Camino al Tagliamento (UD) Via Ippolito Nievo n. 21/D e rilevata nel Catasto dei Fabbricati del Comune di Camino al Tagliamento, al
Foglio 85, Particella 378 sub 2 cat. A/7 cl 1, vani 10,5 rend. cat. 840,53 e sub
3 cat. C/6, cl 1, mq 42 rend. cat. 71,58, nonché degli annessi terreni agricolo meglio individuati al Catasto Terreni del suddetto Comune mappale 372 seminativo cl 3, consistenza 818 mq, red. dom. 6,34, red. agrario 3,80, mappale 374, semin. arbor. cl 1, consistenza 537 mq, red. dom. 6,10, red agrario 2,91, mappale 376, vigneto, cl. 1, consistenza 931 mq, red. dom.
12,74, red. agrario 7,93, come da contratto di compravendita allegato al ricorso, a fronte dell'accollo da parte del suddetto del Parte_1
residuo mutuo contratto con Banca di Credito Cooperativo Pordenonese e
Monsile – Soc. Coop.
7. Dà atto che le parti confermano, inoltre, la pattuizione già intercorsa in ordine al prelievo da parte della IG.ra , laddove costei abbia a Pt_1
trasferire la propria residenza in altra unità abitativa, delle camere da letto in uso ai minori;
nell'ipotesi in cui detto mobilio non risultasse adattabile ai nuovi locali, dà atto che il IG. conferma l'impegno già assunto in sede di Parte_1
separazione a sostenere il 50% dei costi connessi all'acquisto dei nuovi arredi per le camere dei figli.
4 8. Dà atto che i ricorrenti confermano che le detrazioni fiscali inerenti alle spese sostenute per i minori abbiano ad essere suddivise pro quota tra gli stessi al 50% e che la IG.ra continui a percepire in via unica ed Pt_1
esclusiva l'assegno unico universale per i minori.
9. Dà atto che le parti ribadiscono di essere economicamente autosufficienti e, quindi, per l'effetto di nulla avere a che pretendere l'una dall'altra a titolo di assegno divorzile.
10. Dà atto che le parti non intendono impugnare la presente sentenza, prestando acquiescenza alla stessa.
11. Nulla per le spese.
-ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VARMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n.1, Parte 1, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2019.
Udine, li 23.09.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
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