Decreto 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, decreto 13/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
1
n.r.g. 1929/2025 v.g.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Seconda sezione civile
nella persona della dott.ssa Maria Teresa Onorato ha pronunciato il seguente
DECRETO
nel procedimento camerale n. 1929/2025 V.G., avente ad oggetto: equa riparazione ex L. n. 89/2001, ad istanza
[...]
, nato a [...] il [...], c.f. e nata a Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
Napoli il 14.04.1992, c.f. , in proprio e quali eredi di nato CodiceFiscale_2 Persona_1
a Portici il 29.06.1945 e deceduto a Napoli il 19.08.2017 nel corso del giudizio, rappresentati e difesi giusta procura in calce al ricorso, dall'Avvocato Sabino Antonino Sarno, c.f. , CodiceFiscale_3 nel cui studio in Portici (NA) alla via Armando Diaz n. 2 elettivamente domiciliano, indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore c.f. Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE
LETTO il ricorso depositato in data 20 maggio 2025 nell'interesse dei ricorrenti e Pt_1 Pt_2 indicati in epigrafe con il quale hanno chiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del
[...] giudizio iniziato con la citazione notificata il 21 settembre 1998 dal loro genitore Persona_1 che il Tribunale di Napoli ha definito con la sentenza di rigetto n. 8591/03 del 24 luglio 2003 (ossia dopo 4 anni e 10 mesi); proseguito dall'appello che il de cuius ha notificato alla sua controparte il 30 luglio 2004 e che la Corte distrettuale ha deciso, confermando la prima statuizione, con sentenza del
13 ottobre 2010 (pronunciata dopo 6 anni 2 mesi e 15 giorni circa); dopo il rinvio da CA (ove il giudizio rescissorio ha impegnato per 1 anno, 10 mesi e 17 giorni, ossia dal 28 marzo 2011 al 15 febbraio 2013), tornato alla Corte d'Appello con la riassunzione dell'8 aprile 2013 che ha pronunciato nuovamente il 3 marzo 2017 (dopo 3 anni, 10 mesi e 25 giorni) confermando il rigetto della domanda e, a seguito di nuovo ricorso per CA (durato 5 anni e 7 giorni dal 6 giugno 2017 al 13 giugno
2022), definito dalla Corte distrettuale in sede di secondo rinvio dopo altri 2 anni e 25 giorni, dalla seconda riassunzione dagli eredi del defunto attore originario;
VERIFICATA la legittimazione di ricorrenti che hanno comprovato la loro qualità con il certificato storico dello stato di famiglia e la rinuncia all'eredità del defunto marito dalla vedova CP
;
[...]
PRESO ATTO che il decesso di è intervenuto - in corso di causa - il 19 agosto 2017 Persona_1 senza procurare l'interruzione e che solo in data 22 settembre 2022 gli eredi odierni ricorrenti sono diventati parte processuale nel giudizio riassunto ai sensi dell'art. 392 c.p.c., posizione che hanno conservato fino alla sentenza pubblicata il 17 ottobre 2024 che ha disposto il trasferimento del bene conteso in favore degli eredi a fronte del pagamento del prezzo corrispettivo di € 20.658,27, Per_1 maggiorato degli interessi legali maturati dalla domanda al saldo;
RITENUTO, scrutinando in via preliminare l'ammissibilità della pretesa, che la mancata attestazione del passaggio in giudicato della sentenza prefata non osta alla proponibilità della domanda d'equa riparazione avendo la Costituzionale, con la sentenza n. 88/2018, depositata in data 26 aprile 2018, dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 4 della legge 89/2001 e così inciso sul termine finale, dichiarando irragionevole la disposizione ridetta nella parte in cui non prevede che la domanda di equa riparazione possa essere proposta in pendenza del procedimento in quanto sacrifica l'interesse a veder definite in un tempo ragionevole le istanze di giustizia;
RIBADITO che la pretesa indennitaria delle parti istanti origina da un processo iniziato dal dante causa degli odierni ricorrenti, defunto ad agosto 2017, in pendenza del giudizio di legittimità in cui non si procura l'interruzione per morte della parte, i quali hanno coltivato la posizione processuale del genitore notificando la citazione in riassunzione il 22 settembre 2022, momento dal quale hanno assunto la qualità di parti;
OSSERVATO che il giudizio è complessivamente durato, al netto delle stasi processuali, circa 24 anni (il più generoso conteggio contenuto nel ricorso non considera gli intervalli intercorsi tra un grado e l'altro del lungo processo) e che fino alla morte di il tempo del giudizio è Persona_2 stato di 16 anni e 10 mesi, a fronte di quelli che avrebbe ragionevolmente dovuto durare (ossia 3 anni per il primo grado, 2 per ogni appello e 1 per la CA), per cui la pretesta indennitaria cui i suoi figli hanno diritto jure hereditatis copre 9 anni di ritardo;
RITENUTO poi che dopo la riassunzione gli eredi di hanno dovuto attendere altri Persona_2
2 anni l'appello che, tuttavia, si è definito nei tempi corretti, per cui in proprio costoro non hanno patito nocumento;
OSSERVATO che sulla legittimazione attiva degli eredi a procedere alla richiesta di risarcimento ai sensi della legge n. 89/2001 si è ripetutamente espressa la Corte di CA laddove ha statuito 3
che “il diritto a conseguire la corresponsione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale subito per effetto della violazione della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, di cui all'art. 6, paragrafo 1, spettante alla parte del giudizio protrattosi eccessivamente, è trasmissibile agli eredi di quest'ultima“
(CA civile, sez. I, n. 14284/2006, CA civile, sez. I, n. 1360/2011, CA civile,
Sezioni Unite, n. 2850/2005);
RITENUTO tuttavia, in conformità a quanto statuito dalla Corte regolatrice (CA civile n.
23939/2006, cit.; CA civile, Sezioni Unite, n. 2850/2005, cit.; CA civile, sez. I, n.
17650/2002; CA civile, sez. I, n. 360/2003; CA civile, sez. I, n. 19431/2005, CA civile, sez. I., n. 14284/2006, cit.) che “va riconosciuto agli eredi, pro quota, l'equo indennizzo che sarebbe stato liquidato al loro dante causa per l'eccessiva durata del processo da lui promosso sino alla data della sua morte, al quale va aggiunto l'indennizzo (eventualmente) spettante per intero a ciascuno degli eredi per
l'eccessiva durata della fase del processo successiva alla sua riassunzione” che, come già detto, non vi è stata;
OSSERVATO infatti che in tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89, qualora la parte costituita in giudizio sia deceduta, l'erede ha diritto al riconoscimento dell'indennizzo, ma in questo caso iure proprio, soltanto per il superamento della predetta durata verificatosi con decorrenza dal momento in cui, con la costituzione in giudizio, ha assunto a sua volta la qualità di parte, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'art. 110 c.p.c., in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla C.E.D.U. e tradotto in norme nazionali dalla l. n. 89 del 2001 non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali, mediante indennizzi modulabili in relazione al concreto patema subito, il quale presuppone la conoscenza del processo e l'interesse alla sua rapida conclusione (CA civile sez. II, 21 marzo 2019, n. 8053;
CA civile, sez. VI, 3 febbraio 2017, n. 3001; CA civile sez. II, 19 febbraio 2014, n. 4003;
CA civile sez. I, 19 ottobre 2011, n. 21646; CA civile, sez. I, 23 giugno 2011 n. 13803);
RITENUTO – dunque - che per il periodo intercorso tra il decesso del de cuius e la definizione del giudizio il diritto dei ricorrenti quali eredi non è configurabile atteso che il primo, essendo deceduto, non ha potuto più patire alcuna sofferenza né trasmetterla ai figli i quali, avendo proseguito la lite costituendosi nel giudizio presupposto, hanno da allora patito un personale pregiudizio dal ritardo successivo;
4
APPLICATO l'insegnamento della Corte regolatrice (CA civile, sez. II, 8 maggio 2023, n.
12096) secondo cui “In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia iure haereditatis sia iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio” (nello stesso senso anche CA civile, sez. II, 27 aprile 2023, n. 11048);
CALCOLATO di 9 anni il tempo non ragionevole;
RITENUTO, quindi, che per la parte del giudizio per il quale i ricorrenti hanno legittimamente agito quali eredi, costoro sono titolari del diritto indennitario proporzionalmente alla propria quota ereditaria;
CONSIDERATO che per il tempo della proposizione del giudizio non trova applicazione la disposizione sui rimedi preventivi recata dalla legge 208/2015;
VALUTATA, per la determinazione della misura indennitaria, la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e dei giudici durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
CONSIDERATO che, in ragione degli interessi coinvolti, del valore e della rilevanza della causa, delle condizioni personali delle parti coinvolte, della complessità degli accertamenti e degli stessi accadimenti processuali sopra sintetizzati, appare equo ex art. 2056 c.c., riconoscere per i primi tre anni la somma di € 600,00; dal quarto al settimo anno incluso la somma di € 720,00 e per i restanti due la somma di € 840,00;
CALCOLATO quindi l'indennizzo riconoscibile al de cuius cui hanno diritto gli eredi nel complessivo importo di € 6.360,00:
rilevato che le spese debbano seguire la soccombenza e che debbano essere liquidate ai sensi del
D.M. 13 agosto 2022, n. 147 con distrazione al difensore antistatario
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, II sezione civile, così provvede:
⎯ accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il al pagamento senza Controparte_1 dilazione in favore dei ricorrenti e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1 5
della somma complessiva di € 6.360,00 con gli interessi dalla domanda giudiziale al Per_1 saldo;
⎯ condanna altresì il al pagamento delle spese processuali nelle seguenti Controparte_1 misure: € 27,00 per spese ed € 567,00 per compensi oltre spese generali, IVA, CPA come per legge con distrazione in favore dell'Avvocato Sabino Antonino Sarno che ha reso la dichiarazione dell'art. 93 c.p.c..
Napoli, 12 giugno 2025
Il Consigliere
dott.ssa Maria Teresa Onorato