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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4486 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25059/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25059/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GRIFFINI DANIELE e dell'avv. DI PEIO FILIPPO ( ); elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. GRIFFINI DANIELE
ATTORE/I OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMORA Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIA CINO DEL DUCA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. D'AMORA FRANCESCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio Controparte_1
la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8084/2022, Controparte_2
emesso dal Tribunale di Milano il 5.5.2022, di pagamento in favore dell'opposta della somma di €
26.376,40 oltre interessi e spese processuali quale corrispettivo per l'attività di prestazione di servizi payroll e time in outsourcing del personale.
L'opponente non contestava l'esistenza del rapporto negoziale con la parte opposta ma eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma (art. 26 del contratto); nel merito, formulava eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (per incorretta indicazione delle settimane di preavviso nel periodo da novembre 2014 a gennaio 2015,
pagina 1 di 4 incorretta ricostruzione delle posizioni individuali di diversi lavoratori, mancata indicazione all' CP_3 della retribuzione pensionabile, settimane contributive mancanti nell'anno 2010, errata indicazione del codice per la liquidazione del TFR da parte del Fondo Tesoreria, ricezione di cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate, crediti non riscossi nei confronti dell' e inevase richieste CP_4
relative alle rendite vitalizie) e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opposta alla ripetizione dell'importo di € 30.601,05 spontaneamente versato in data 24.11.2022 a seguito dell'ingiunzione; in via riconvenzionale, accertati i danni subiti in ragione dell'inadempimento di controparte, domandava la condanna al risarcimento dell'importo di € 309.544,62 o della diversa somma quantificata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Contr La si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni dell'opponente, argomentando che la clausola prevista dall'art. 26 del contratto non contemplava l'esclusività del foro romano ed escludendo l'esistenza degli invocati inadempimenti, peraltro non attinenti alle prestazioni azionate in sede monitoria;
chiedeva, quindi, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il rigetto di tutte le domande avversarie e la conferma dello stesso;
con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria e vittoria di spese di lite.
Concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza del
16.11.2022 e istruita la causa con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, parte opposta precisava le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. e il giudice assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replicala tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente. La designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia” non è idonea a individuare un foro esclusivo (Cass. civ., ordinanza n. 18707/2014). Ne deriva che la competenza è correttamente radicata presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 29 co. 2 c.p.c.
Quanto alla prova del credito, si osserva quanto segue.
L'opposta ha prodotto in sede monitoria il contratto di prestazione di servizi payroll e time in Contr outsourcing del personale di tipulato dalle parti il 28.1.2019 (doc. 1 fasc. monitorio) e la scrittura pagina 2 di 4 di rinnovo del 25.2.2020 (doc. 1bis fasc. monitorio), unitamente alle fatture insolute (doc. 2 fasc. monitorio), all'estratto autentico notarile delle scritture contabili (doc. 5 fasc. monitorio) e alle dichiarazioni di accompagno esplicative delle attività portate dai documenti fiscali (doc. 4 fasc. monitorio).
Parte opponente si è limitata a eccepire generici inadempimenti della propria controparte, afferenti per lo più ad attività risalenti nel tempo, certamente antecedenti alla stipula dei contratti azionati (errato calcolo delle settimane di preavviso per 161 dipendenti nel periodo da novembre 2014 a gennaio 2015, settimane contributive mancanti per l'anno 2010, cartelle esattoriali e avvisi bonari dell' CP_6
per importi a debito scaturenti da dichiarazioni modello 770 per i periodi di imposta 2016, 2017
[...]
e 2018) e/o comunque differenti nell'oggetto rispetto all'attività della quale è stato richiesto il pagamento in sede monitoria (mancata indicazione all' della retribuzione pensionabile, errata CP_3
indicazione del codice per la liquidazione del TFR da parte del Fondo Tesoreria, errata elaborazione dei cedolini per il TFR di alcuni lavoratori, ricostruzione rendite vitalizie).
Alcuna puntuale contestazione è stata sollevata con specifico riferimento alle prestazioni dedotte nei documenti fiscali prodotti sub doc. 2 fasc. monitorio, che riguardano invece le attività di payroll BPO per le mensilità agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, la produzione Uniemens 2020-
2021 e la regolarizzazione delle posizioni contributive delle dipendenti FI e EN per i periodi
2011-2013 (doc. 2 e 4 fasc. monitorio), tutte espressamente previste dai contratti stipulati inter partes o oggetto di separata richiesta da parte dell'opponente.
La pretesa creditoria di parte opposta, lungi dall'essere inficiata dalle deduzioni e dal compendio probatorio offerto dall'opponente, ha quindi trovato piena e adeguata prova nel giudizio e risulta fondata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Contr Quanto alla domanda riconvenzionale di l'opposta ha fornito un preciso riscontro alle contestazioni avversarie rappresentando, da un lato, di essersi tempestivamente attivata (una volta ricevuta comunicazione delle irregolarità) per la correzione delle errate informazioni di sua competenza
(doc. 45, doc. 4A-C, doc. 5A-C, doc. 6, doc. 7-9, doc. 47-50, doc. 18-39, doc. 57-58, doc. 59-61 opposta) e, dall'altro, di non essere invece direttamente responsabile degli errori eccepiti, poiché Contr relativi ad adempimenti dei quali era onerata in qualità di datore di lavoro (ad esempio, nell'ipotesi dell'errata indicazione del codice per la liquidazione del TFR da parte del Fondo di
Tesoreria ovvero della redazione del Mod. 770/2019, così come per la liquidazione del TFR del
Contr dipendente doc. 11-12 opposta); quanto ai crediti CAI nei confronti dell' , ha Per_1 CP_4
gestito per conto di CAI la trasmissione all' e al FSTA di tutte informazioni necessarie a CP_3
documentare le domande di rimborso ma non anche la fase di liquidazione che si completa pagina 3 di 4 successivamente, né quella di quadratura e/o verifica delle somme effettivamente incassate e, comunque, ha prodotto documentazione relativa agli adempimenti successivamente svolti con spirito collaborativo per la regolarizzazione della situazione, doc. 13, 51-56; medesimo discorso per la ricostruzione delle rendite vitalizie, posto che l'attività non è ricompresa nel perimetro contrattuale e
Contr considerato che on ha accettato l'ordine sottoposto per l'esecuzione di tale attività).
Ad ogni modo, parte opponente non ha nemmeno fornito nel giudizio prova del danno subito. Il doc.
11, che rappresenta l'unica produzione a fondamento della riconvenzionale, è una tabella Excel che
Contr riporta i compensi relativi ad alcune giornate lavorative dei dipendenti di ma non è accompagnata da incarichi specifici conferiti ai dipendenti o a consulenti terzi, da una corrispondenza che dimostri il tipo di attività svolta o dai fogli ore che attestino che effettivamente quelle giornate siano state dedicate
Contr ad attività riguardanti presunti inadempimenti di A ben vedere, è la stessa opponente a riconoscere con l'atto di opposizione (pag. 18) di non essere in grado di determinare con certezza e precisione gli inadempimenti di controparte e il relativo pregiudizio economico.
Per le ragioni esposte, anche la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente deve essere rigettata.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza delle domande laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta di parte opponente che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Sarah Gravagnola ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 25059/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
GRIFFINI DANIELE e dell'avv. DI PEIO FILIPPO ( ); elettivamente domiciliato C.F._1 in VIA AGNELLO, 12 20121 MILANO presso il difensore avv. GRIFFINI DANIELE
ATTORE/I OPPONENTE contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'AMORA Controparte_2 P.IVA_2
FRANCESCO e elettivamente domiciliato in VIA CINO DEL DUCA, 5 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. D'AMORA FRANCESCO
CONVENUTO OPPOSTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la conveniva in giudizio Controparte_1
la proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 8084/2022, Controparte_2
emesso dal Tribunale di Milano il 5.5.2022, di pagamento in favore dell'opposta della somma di €
26.376,40 oltre interessi e spese processuali quale corrispettivo per l'attività di prestazione di servizi payroll e time in outsourcing del personale.
L'opponente non contestava l'esistenza del rapporto negoziale con la parte opposta ma eccepiva, in via pregiudiziale, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano in favore del Tribunale di Roma (art. 26 del contratto); nel merito, formulava eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 c.c. (per incorretta indicazione delle settimane di preavviso nel periodo da novembre 2014 a gennaio 2015,
pagina 1 di 4 incorretta ricostruzione delle posizioni individuali di diversi lavoratori, mancata indicazione all' CP_3 della retribuzione pensionabile, settimane contributive mancanti nell'anno 2010, errata indicazione del codice per la liquidazione del TFR da parte del Fondo Tesoreria, ricezione di cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate, crediti non riscossi nei confronti dell' e inevase richieste CP_4
relative alle rendite vitalizie) e chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con condanna dell'opposta alla ripetizione dell'importo di € 30.601,05 spontaneamente versato in data 24.11.2022 a seguito dell'ingiunzione; in via riconvenzionale, accertati i danni subiti in ragione dell'inadempimento di controparte, domandava la condanna al risarcimento dell'importo di € 309.544,62 o della diversa somma quantificata in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Contr La si costituiva in giudizio e contestava le deduzioni dell'opponente, argomentando che la clausola prevista dall'art. 26 del contratto non contemplava l'esclusività del foro romano ed escludendo l'esistenza degli invocati inadempimenti, peraltro non attinenti alle prestazioni azionate in sede monitoria;
chiedeva, quindi, previa concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, il rigetto di tutte le domande avversarie e la conferma dello stesso;
con condanna di parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria e vittoria di spese di lite.
Concessa ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecutività del decreto opposto con ordinanza del
16.11.2022 e istruita la causa con il deposito di memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c. e produzione documentale, parte opposta precisava le conclusioni come da note scritte in sostituzione dell'udienza ex art. 127ter c.p.c. e il giudice assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replicala tratteneva la causa in decisione.
L'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi di seguito indicati.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale formulata da parte opponente. La designazione convenzionale di un foro territoriale assume carattere di esclusività solo in caso di pattuizione espressa, la quale, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, deve comunque risultare da una inequivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta a escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge, sicché la clausola con la quale venga stabilita la competenza di un determinato foro “per qualsiasi controversia” non è idonea a individuare un foro esclusivo (Cass. civ., ordinanza n. 18707/2014). Ne deriva che la competenza è correttamente radicata presso il Tribunale di Milano ai sensi dell'art. 29 co. 2 c.p.c.
Quanto alla prova del credito, si osserva quanto segue.
L'opposta ha prodotto in sede monitoria il contratto di prestazione di servizi payroll e time in Contr outsourcing del personale di tipulato dalle parti il 28.1.2019 (doc. 1 fasc. monitorio) e la scrittura pagina 2 di 4 di rinnovo del 25.2.2020 (doc. 1bis fasc. monitorio), unitamente alle fatture insolute (doc. 2 fasc. monitorio), all'estratto autentico notarile delle scritture contabili (doc. 5 fasc. monitorio) e alle dichiarazioni di accompagno esplicative delle attività portate dai documenti fiscali (doc. 4 fasc. monitorio).
Parte opponente si è limitata a eccepire generici inadempimenti della propria controparte, afferenti per lo più ad attività risalenti nel tempo, certamente antecedenti alla stipula dei contratti azionati (errato calcolo delle settimane di preavviso per 161 dipendenti nel periodo da novembre 2014 a gennaio 2015, settimane contributive mancanti per l'anno 2010, cartelle esattoriali e avvisi bonari dell' CP_6
per importi a debito scaturenti da dichiarazioni modello 770 per i periodi di imposta 2016, 2017
[...]
e 2018) e/o comunque differenti nell'oggetto rispetto all'attività della quale è stato richiesto il pagamento in sede monitoria (mancata indicazione all' della retribuzione pensionabile, errata CP_3
indicazione del codice per la liquidazione del TFR da parte del Fondo Tesoreria, errata elaborazione dei cedolini per il TFR di alcuni lavoratori, ricostruzione rendite vitalizie).
Alcuna puntuale contestazione è stata sollevata con specifico riferimento alle prestazioni dedotte nei documenti fiscali prodotti sub doc. 2 fasc. monitorio, che riguardano invece le attività di payroll BPO per le mensilità agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, la produzione Uniemens 2020-
2021 e la regolarizzazione delle posizioni contributive delle dipendenti FI e EN per i periodi
2011-2013 (doc. 2 e 4 fasc. monitorio), tutte espressamente previste dai contratti stipulati inter partes o oggetto di separata richiesta da parte dell'opponente.
La pretesa creditoria di parte opposta, lungi dall'essere inficiata dalle deduzioni e dal compendio probatorio offerto dall'opponente, ha quindi trovato piena e adeguata prova nel giudizio e risulta fondata, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto deve essere integralmente confermato.
Contr Quanto alla domanda riconvenzionale di l'opposta ha fornito un preciso riscontro alle contestazioni avversarie rappresentando, da un lato, di essersi tempestivamente attivata (una volta ricevuta comunicazione delle irregolarità) per la correzione delle errate informazioni di sua competenza
(doc. 45, doc. 4A-C, doc. 5A-C, doc. 6, doc. 7-9, doc. 47-50, doc. 18-39, doc. 57-58, doc. 59-61 opposta) e, dall'altro, di non essere invece direttamente responsabile degli errori eccepiti, poiché Contr relativi ad adempimenti dei quali era onerata in qualità di datore di lavoro (ad esempio, nell'ipotesi dell'errata indicazione del codice per la liquidazione del TFR da parte del Fondo di
Tesoreria ovvero della redazione del Mod. 770/2019, così come per la liquidazione del TFR del
Contr dipendente doc. 11-12 opposta); quanto ai crediti CAI nei confronti dell' , ha Per_1 CP_4
gestito per conto di CAI la trasmissione all' e al FSTA di tutte informazioni necessarie a CP_3
documentare le domande di rimborso ma non anche la fase di liquidazione che si completa pagina 3 di 4 successivamente, né quella di quadratura e/o verifica delle somme effettivamente incassate e, comunque, ha prodotto documentazione relativa agli adempimenti successivamente svolti con spirito collaborativo per la regolarizzazione della situazione, doc. 13, 51-56; medesimo discorso per la ricostruzione delle rendite vitalizie, posto che l'attività non è ricompresa nel perimetro contrattuale e
Contr considerato che on ha accettato l'ordine sottoposto per l'esecuzione di tale attività).
Ad ogni modo, parte opponente non ha nemmeno fornito nel giudizio prova del danno subito. Il doc.
11, che rappresenta l'unica produzione a fondamento della riconvenzionale, è una tabella Excel che
Contr riporta i compensi relativi ad alcune giornate lavorative dei dipendenti di ma non è accompagnata da incarichi specifici conferiti ai dipendenti o a consulenti terzi, da una corrispondenza che dimostri il tipo di attività svolta o dai fogli ore che attestino che effettivamente quelle giornate siano state dedicate
Contr ad attività riguardanti presunti inadempimenti di A ben vedere, è la stessa opponente a riconoscere con l'atto di opposizione (pag. 18) di non essere in grado di determinare con certezza e precisione gli inadempimenti di controparte e il relativo pregiudizio economico.
Per le ragioni esposte, anche la domanda riconvenzionale formulata da parte opponente deve essere rigettata.
Non vi sono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., che non possono coincidere con la mera infondatezza delle domande laddove, come nella fattispecie, non risulti dal complesso degli atti difensivi una condotta di parte opponente che esorbiti dall'ambito del diritto di difesa garantito dalla
Costituzione (art. 24).
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della domanda, dei parametri di cui al d.m. 147/20122 e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte opponente;
condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite che liquida in € 22.457,00 per compensi, oltre 15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta.
Milano, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Sarah Gravagnola
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