Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 14/03/2025, n. 896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 896 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00896/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00043/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 43 del 2025, proposto da
Green S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente (Dipartimento Ambiente), rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri Giustizia;
avverso
il silenzio dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente sull’istanza presentata in data 21 novembre 2023 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006, comprendente il preliminare e presupposto provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 il dott. Daniele Burzichelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con il presente gravame, notificato in data 11 gennaio 2025, la ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in relazione all’istanza presentata in data 21 novembre 2023 per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 per un progetto di una piattaforma polifunzionale per il trattamento di rifiuti, con riferimento alla prescritta adozione del preliminare e presupposto provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta quanto segue: a) in data 21 novembre 2023 la ricorrente ha presentato domanda per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ambientale e in data 7 dicembre 2023 ha trasmesso documentazione integrativa necessaria per perfezionare la richiesta; b) in data 23 dicembre 2023 il Dipartimento Ambiente del competente Assessorato Regionale ha comunica l’avvio della fase di verifica documentale e ha pubblicato la documentazione prodotta sul portale regionale, fissando un termine di trenta giorni agli enti competenti; c) in data 11 marzo 2024 il Dipartimento Ambiente ha concluso positivamente la verifica, avviando la fase di consultazione pubblica e la procedura relativa alla valutazione di impatto ambientale; d) in data 11 aprile 2024 la società ha ricevuto conferma dell’ammissione a finanziamento nell’ambito del programma “Investimenti Sostenibili 4.0” (PNRR 2021-2027); e) il finanziamento è subordinato al completamento del progetto entro il mese di dicembre 2025; f) in data 8 ottobre 2024 si è tenuta la terza riunione della conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e sono stati acquisiti i prescritti pareri tecnici (favorevoli); g) l’Assessorato Regionale avrebbe dovuto adottare il provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale entro i novanta giorni successivi; h) la Commissione Tecnica Specialistica ha adottato il parere favorevole n. 710-2024 in data 15 novembre 2024; i) il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo relativo alla valutazione di impatto ambientale è scaduto in data 7 gennaio 2025.
In data 25 febbraio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato il decreto assessoriale n. 38 in data 20 febbraio 2025, relativo alla valutazione di impatto ambientale, che è stato anche depositato dalla parte ricorrente in data 26 febbraio 2025.
Nella camera di consiglio in data odierna il difensore di parte ricorrente ha insistito per la condanna dell’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, mentre la difesa erariale ha sollecitato la loro compensazione.La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
Avuto riguardo a quanto è stato esposto, il Tribunale deve dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Tenuto conto che il provvedimento relativo alla valutazione di impatto ambientale è stato adottato oltre il termine prescritto e dopo la notifica e il deposito del presente gravame, l’Amministrazione intimata, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, va condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo anche tenuto conto della particolare semplicità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.100,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Daniele Burzichelli, Presidente, Estensore
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
Cristina Consoli, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Daniele Burzichelli |
IL SEGRETARIO