Articolo 19 della Legge 5 marzo 1963, n. 366
Articolo 18Articolo 20
Versione
17 aprile 1963
Art. 19.

A chiunque occorra prelevare dalla laguna sabbia, fango ed altre materie, per interrimenti di carattere provvisorio, come per la costruzione di casseri, ture di asciugamento e simili, nonche' estrarre argille o torbe dal fondo lagunare, anche se di pertinenza privata, a qualsiasi uso debbano servire, l'autorizzazione e' data dal Magistrato alle acque sotto la disciplina delle presenti norme e con l'indicazione del sito e della estensione delle cave di prestito.
Cessato l'uso, l'interrimento artificiale deve essere disfatto interamente, riportando le materie dove viene prescritto.
Compiuta l'estrazione di argille e torbe, le materie non utilizzabili escavate ed ammonticchiate intorno alle cave devono essere rimesse nelle cave stesse.
Entrata in vigore il 17 aprile 1963