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Sentenza 16 febbraio 2024
Sentenza 16 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2024, n. 4251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4251 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2024 |
Testo completo
Sentenza sul ricorso iscritto al n. 4110/2020 proposto da: IS s.r.l., difesa dall'avvocato VA OS;
-ricorrente- TI Mare s.r.l., difesa dall'avvocato Vincenzo Cauteruccio, domi- ciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato Antonio Ferriero;
-ricorrente- contro IG IU, difeso dall’avvocato Riccardo Manfredi, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato Lener OR & Partners;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1227/2019 dell’11/6/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 4251 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 16/02/2024 2 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. Ascoltati gli avvocati Barbara Montanari per la ricorrente TI s.r.l., VA OS per la ricorrente IS s.r.l. e LF OR per il controricorrente. Fatti di causa Il promissario acquirente IU IG conveniva dinanzi al Tri- bunale di CO la costruttrice e promittente venditrice Grandi Im- prese GPS s.r.l. per la riduzione del prezzo a causa di difformità pro- gettuali e vizi nella costruzione del bene oggetto del contratto prelimi- nare. La convenuta chiedeva il rigetto e in via riconvenzionale la riso- luzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente e la ritenzione della penale contrattualmente concordata, poiché la con- troparte aveva sospeso il pagamento a rate del prezzo. Nelle conclu- sioni, l’attore chiedeva in via subordinata la riduzione della penale per l’eccessiva onerosità. In primo grado, veniva dichiarata la risoluzione del contratto preliminare e la ritenzione della penale di € 413.000, pari al 20% del prezzo della compravendita, in assenza di elementi per ri- durla ex art. 1384 c.c. In secondo grado l’importo della penale da rite- nere è stato ridotto alla metà, cioè a € 206.500 (sulla base dell’adem- pimento parziale del promissario acquirente e dell’eccessiva onerosità), le spese dei due gradi sono state compensate per un terzo e l’attore è stato condannato a rimborsare alla convenuta i restanti due terzi. Nel frattempo, la convenuta è stata oggetto di scissione societaria di cui sono state beneficiarie la TI Mare s.r.l. e la IS s.r.l., nella pari misura del 50% delle quote sociali, dell’attivo e del passivo della pre- cedente società (poi estintasi). In seguito alla sentenza di primo grado la TI Mare S.r.l. ha restituito pro quota all’attore le somme da que- sto versate, al netto della penale riconosciuta alla promittente vendi- trice. 3 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. Ricorrono in cassazione con due atti introduttivi distinti la TI s.r.l. con due motivi, illustrati da memoria, e la IS s.r.l. con due motivi. Resiste il promissario acquirente attore, IG, con due di- stinti controricorsi, illustrati da memoria. L’interlocutoria n. 28549/21 ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. – In via preliminare è da statuire che il ricorso di TI è proce- dibile (questo il dubbio che aveva sollecitato la rimessione alla pubblica udienza), poiché (come dichiarato anche dalla ricorrente in memoria) la copia della sentenza notificata con la relata di notifica è stata depo- sitata correttamente. Con il primo motivo (p. 8) del ricorso di TI è denunciato l’omesso esame circa fatto decisivo ovvero omessa motivazione sul supposto adempimento parziale da parte del promissario acquirente, valutato ai fini della riduzione dell’ammontare della clausola penale ex art. 1384 c.c. In particolare, si fa valere che al fine di giustificare la riduzione della penale la Corte di appello ha rilevato che il IG avrebbe versato una somma di poco inferiore al 50% del prezzo complessivo ed ha assunto che di tale somma godrebbe, a tutt’oggi, la promittente venditrice, cosicché il giudice di secondo grado ha omesso di conside- rare che tali somme, al momento della sua pronunzia, non erano più nella disponibilità del promittente venditore, poiché integralmente re- stituite al promissario acquirente, al netto della penale. Inoltre, il giu- dice di secondo grado ha omesso di considerare che, trattandosi di vendita immobiliare oggetto di risoluzione con restituzione delle pre- stazioni e ritenzione della penale non è configurabile propriamente un adempimento parziale. Con il secondo motivo (p. 14) del ricorso di TI è denunciata la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. e dell’art. 134 d.lgs. 163/2006 4 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. per avere la Corte di appello qualificato la penale pattuita come mani- festamente eccessiva facendo riferimento all’art. 134 d.lgs. 163/2006, che non è applicabile nella fattispecie. Tale disposizione considera il caso di recesso dell’appaltante e grava quest’ultimo del pagamento all’appaltatore delle opere eseguite e dei materiali utili presenti in can- tiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. Il giudice d’appello ha considerato il preliminare di compravendita tra il IG e la Grandi Imprese GPS s.r.l. alla stregua di un contratto d’appalto e stimato, quindi, l’utile netto della alienazione (che vedeva un prezzo di € 2.065.000) in € 206.500 ovverosia pari a quel 10% che spetta all’ap- paltatore sui lavori ancora da eseguire, in caso di recesso della stazione appaltante, ma il contratto di vendita non può essere assimilato al con- tratto d’appalto, nemmeno se il venditore ha costruito il bene. Vice- versa, l’entità della penale è stata equamente pattuita dalle parti, non solo in considerazione dell’utile atteso, ma anche perché il IG ha chiesto la riduzione della penale sul limitato presupposto dell’inesi- stenza di una propria responsabilità nell’inadempimento che ha con- dotto alla risoluzione contrattuale. Si allega poi a sostegno dell’argo- mentazione un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (p. 18) e si cita dottrina sulla multifunzionalità della penale, e quindi si denuncia che sia stato considerato solo il mancato utile. 2. - Con il primo motivo (p. 11) del ricorso di IS si denuncia la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c., dell’art. 134 d.lgs. 163/2006 nonché l’omesso e/o contraddittorio esame di un fatto decisivo per aver ridotto la penale ritenendo di poter qualificare i pagamenti in acconto del promissario acquirente come adempimento parziale e che l’inte- resse all’adempimento del promittente venditore non potesse superare il 10% del prezzo complessivo. 5 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. Con il secondo motivo (p. 23) del ricorso di IS si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo, per avere la Corte di appello da un lato riconosciuto l’inadempimento del promissario acquirente, dall’altro lato diminuito la penale sulla base delle considerazioni che la promittente venditrice ha avuto la disponi- bilità degli acconti versati dalla controparte per un lungo arco di tempo e che l’interesse all’adempimento del promittente venditore non po- tesse superare il 10% del prezzo complessivo. 3. – I quattro motivi di ricorso (i due di TI e i due di IS) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sollevano que- stioni comuni e convergono nell’obiettivo di sovrapporre l’apprezza- mento delle parti a quello della Corte di appello circa la riduzione della somma di denaro da trattenere a titolo di penale, disposta in secondo grado. Ognuno dei quattro motivi è da disattendere. La parte censurata della sentenza (p. 9) è sintetizzabile così. Il pro- missario acquirente ha adempiuto parzialmente al contratto prelimi- nare, pagando alla promittente venditrice la somma di € 970.000 (cor- rispondente a poco meno della metà del corrispettivo pattuito), senza poi pervenire alla stipula del contratto definitivo. Di tale importo gode, sino ad oggi, la promittente venditrice poiché non è stata proposta do- manda di restituzione e il pagamento non è contestato. D’altro lato, considerati i risultati dell’indagine sui prezzi di mercato svolta dal c.t.u. in primo grado, dall’esecuzione del contratto la promittente venditrice non avrebbe potuto trarre un utile netto del 20%, poiché tale margine di guadagno esula dalle usuali regole di mercato e dalle stesse dispo- sizioni normative che, in materia di appalto, sono volte a remunerare l’appaltatore del mancato utile, fissandolo in percentuali pari al 10% (cfr. art. 134 d.lgs. 163/2006, come vigente all’epoca dei fatti). Di 6 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. conseguenza, la Corte di appello tiene conto sia dell’adempimento par- ziale, che ha consentito alla promittente venditrice di fruire di una tale cospicua liquidità per un prolungato periodo di tempo, sia della com- parazione tra l’utile che l’impresa avrebbe potuto trarre dalla regolare esecuzione del contratto, che si stima non superiore al 10%, e l’am- montare della penale. In conclusione, la Corte di appello ha ritenuto che l’importo della penale sia eccessivo e sia da ridurre ex art. 1384 c.c. Alla luce dei parametri indicati, la Corte ha ritenuto equo ridurre la penale della metà e quindi al complessivo importo di € 206.500. Dalla sintesi si evince che la Corte non ha scambiato il contratto di vendita per un contratto di appalto, ma ha usato quella disposizione solo come punto di riferimento argomentativo per esemplificare un pa- rametro di individuazione della somma diminuita di cui essa ha ritenuto equo disporre la ritenzione. Analogamente la Corte ha parlato in senso ampio di «adempimento parziale» con riferimento alla disponibilità nel patrimonio della promittente venditrice, per un apprezzabile arco di tempo, delle somme di denaro corrisposte dal promissario acquirente a titolo di acconti, che è elemento di cui essa ha ritenuto di dover te- nere conto nel suo apprezzamento della necessità di ridurre la penale. Quanto agli altri argomenti fatti valere, anch’essi – al pari dei due pre- cedenti - si sostanziano nel tentativo di sovrapporre l’apprezzamento di parte a quello che la Corte ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. Sotto questo profilo, non si scorgono ragioni per non ribadire nel caso di specie il consolidato principio secondo il quale la valutazione di eccessività dell'importo fissato dalle parti contraenti con una clausola penale per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa di quell’importo, rientra nel potere di apprezzamento del giudice del merito il cui esercizio è 7 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. incensurabile in sede di legittimità, se fondato - come è richiesto dall’art. 1384 c.c. - sulla valutazione dell'interesse del creditore all'a- dempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendente- mente da una rigida ed esclusiva correlazione all'entità del danno su- bito. In questo senso, cfr. Cass. 30049/2017 e 23750/2018. 4. – I due ricorsi sono rigettati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parte ricorrenti, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i due ricorsi e condanna le due parti ricorrenti in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23/1/2024.
-ricorrente- TI Mare s.r.l., difesa dall'avvocato Vincenzo Cauteruccio, domi- ciliata a Roma presso lo studio dell’avvocato Antonio Ferriero;
-ricorrente- contro IG IU, difeso dall’avvocato Riccardo Manfredi, domiciliato a Roma presso lo studio dell’avvocato Lener OR & Partners;
-controricorrente- avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro n. 1227/2019 dell’11/6/2019. Ascoltata la relazione del consigliere Remo Caponi. Ascoltato il Sostituto Procuratore Generale Carmelo Celentano, che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi i ricorsi. Civile Sent. Sez. 2 Num. 4251 Anno 2024 Presidente: GIUSTI ALBERTO Relatore: CAPONI REMO Data pubblicazione: 16/02/2024 2 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. Ascoltati gli avvocati Barbara Montanari per la ricorrente TI s.r.l., VA OS per la ricorrente IS s.r.l. e LF OR per il controricorrente. Fatti di causa Il promissario acquirente IU IG conveniva dinanzi al Tri- bunale di CO la costruttrice e promittente venditrice Grandi Im- prese GPS s.r.l. per la riduzione del prezzo a causa di difformità pro- gettuali e vizi nella costruzione del bene oggetto del contratto prelimi- nare. La convenuta chiedeva il rigetto e in via riconvenzionale la riso- luzione del contratto per inadempimento del promissario acquirente e la ritenzione della penale contrattualmente concordata, poiché la con- troparte aveva sospeso il pagamento a rate del prezzo. Nelle conclu- sioni, l’attore chiedeva in via subordinata la riduzione della penale per l’eccessiva onerosità. In primo grado, veniva dichiarata la risoluzione del contratto preliminare e la ritenzione della penale di € 413.000, pari al 20% del prezzo della compravendita, in assenza di elementi per ri- durla ex art. 1384 c.c. In secondo grado l’importo della penale da rite- nere è stato ridotto alla metà, cioè a € 206.500 (sulla base dell’adem- pimento parziale del promissario acquirente e dell’eccessiva onerosità), le spese dei due gradi sono state compensate per un terzo e l’attore è stato condannato a rimborsare alla convenuta i restanti due terzi. Nel frattempo, la convenuta è stata oggetto di scissione societaria di cui sono state beneficiarie la TI Mare s.r.l. e la IS s.r.l., nella pari misura del 50% delle quote sociali, dell’attivo e del passivo della pre- cedente società (poi estintasi). In seguito alla sentenza di primo grado la TI Mare S.r.l. ha restituito pro quota all’attore le somme da que- sto versate, al netto della penale riconosciuta alla promittente vendi- trice. 3 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. Ricorrono in cassazione con due atti introduttivi distinti la TI s.r.l. con due motivi, illustrati da memoria, e la IS s.r.l. con due motivi. Resiste il promissario acquirente attore, IG, con due di- stinti controricorsi, illustrati da memoria. L’interlocutoria n. 28549/21 ha rimesso la trattazione del ricorso alla pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. – In via preliminare è da statuire che il ricorso di TI è proce- dibile (questo il dubbio che aveva sollecitato la rimessione alla pubblica udienza), poiché (come dichiarato anche dalla ricorrente in memoria) la copia della sentenza notificata con la relata di notifica è stata depo- sitata correttamente. Con il primo motivo (p. 8) del ricorso di TI è denunciato l’omesso esame circa fatto decisivo ovvero omessa motivazione sul supposto adempimento parziale da parte del promissario acquirente, valutato ai fini della riduzione dell’ammontare della clausola penale ex art. 1384 c.c. In particolare, si fa valere che al fine di giustificare la riduzione della penale la Corte di appello ha rilevato che il IG avrebbe versato una somma di poco inferiore al 50% del prezzo complessivo ed ha assunto che di tale somma godrebbe, a tutt’oggi, la promittente venditrice, cosicché il giudice di secondo grado ha omesso di conside- rare che tali somme, al momento della sua pronunzia, non erano più nella disponibilità del promittente venditore, poiché integralmente re- stituite al promissario acquirente, al netto della penale. Inoltre, il giu- dice di secondo grado ha omesso di considerare che, trattandosi di vendita immobiliare oggetto di risoluzione con restituzione delle pre- stazioni e ritenzione della penale non è configurabile propriamente un adempimento parziale. Con il secondo motivo (p. 14) del ricorso di TI è denunciata la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c. e dell’art. 134 d.lgs. 163/2006 4 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. per avere la Corte di appello qualificato la penale pattuita come mani- festamente eccessiva facendo riferimento all’art. 134 d.lgs. 163/2006, che non è applicabile nella fattispecie. Tale disposizione considera il caso di recesso dell’appaltante e grava quest’ultimo del pagamento all’appaltatore delle opere eseguite e dei materiali utili presenti in can- tiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite. Il giudice d’appello ha considerato il preliminare di compravendita tra il IG e la Grandi Imprese GPS s.r.l. alla stregua di un contratto d’appalto e stimato, quindi, l’utile netto della alienazione (che vedeva un prezzo di € 2.065.000) in € 206.500 ovverosia pari a quel 10% che spetta all’ap- paltatore sui lavori ancora da eseguire, in caso di recesso della stazione appaltante, ma il contratto di vendita non può essere assimilato al con- tratto d’appalto, nemmeno se il venditore ha costruito il bene. Vice- versa, l’entità della penale è stata equamente pattuita dalle parti, non solo in considerazione dell’utile atteso, ma anche perché il IG ha chiesto la riduzione della penale sul limitato presupposto dell’inesi- stenza di una propria responsabilità nell’inadempimento che ha con- dotto alla risoluzione contrattuale. Si allega poi a sostegno dell’argo- mentazione un avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate (p. 18) e si cita dottrina sulla multifunzionalità della penale, e quindi si denuncia che sia stato considerato solo il mancato utile. 2. - Con il primo motivo (p. 11) del ricorso di IS si denuncia la violazione degli artt. 1382 e 1384 c.c., dell’art. 134 d.lgs. 163/2006 nonché l’omesso e/o contraddittorio esame di un fatto decisivo per aver ridotto la penale ritenendo di poter qualificare i pagamenti in acconto del promissario acquirente come adempimento parziale e che l’inte- resse all’adempimento del promittente venditore non potesse superare il 10% del prezzo complessivo. 5 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. Con il secondo motivo (p. 23) del ricorso di IS si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa il punto decisivo, per avere la Corte di appello da un lato riconosciuto l’inadempimento del promissario acquirente, dall’altro lato diminuito la penale sulla base delle considerazioni che la promittente venditrice ha avuto la disponi- bilità degli acconti versati dalla controparte per un lungo arco di tempo e che l’interesse all’adempimento del promittente venditore non po- tesse superare il 10% del prezzo complessivo. 3. – I quattro motivi di ricorso (i due di TI e i due di IS) possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sollevano que- stioni comuni e convergono nell’obiettivo di sovrapporre l’apprezza- mento delle parti a quello della Corte di appello circa la riduzione della somma di denaro da trattenere a titolo di penale, disposta in secondo grado. Ognuno dei quattro motivi è da disattendere. La parte censurata della sentenza (p. 9) è sintetizzabile così. Il pro- missario acquirente ha adempiuto parzialmente al contratto prelimi- nare, pagando alla promittente venditrice la somma di € 970.000 (cor- rispondente a poco meno della metà del corrispettivo pattuito), senza poi pervenire alla stipula del contratto definitivo. Di tale importo gode, sino ad oggi, la promittente venditrice poiché non è stata proposta do- manda di restituzione e il pagamento non è contestato. D’altro lato, considerati i risultati dell’indagine sui prezzi di mercato svolta dal c.t.u. in primo grado, dall’esecuzione del contratto la promittente venditrice non avrebbe potuto trarre un utile netto del 20%, poiché tale margine di guadagno esula dalle usuali regole di mercato e dalle stesse dispo- sizioni normative che, in materia di appalto, sono volte a remunerare l’appaltatore del mancato utile, fissandolo in percentuali pari al 10% (cfr. art. 134 d.lgs. 163/2006, come vigente all’epoca dei fatti). Di 6 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. conseguenza, la Corte di appello tiene conto sia dell’adempimento par- ziale, che ha consentito alla promittente venditrice di fruire di una tale cospicua liquidità per un prolungato periodo di tempo, sia della com- parazione tra l’utile che l’impresa avrebbe potuto trarre dalla regolare esecuzione del contratto, che si stima non superiore al 10%, e l’am- montare della penale. In conclusione, la Corte di appello ha ritenuto che l’importo della penale sia eccessivo e sia da ridurre ex art. 1384 c.c. Alla luce dei parametri indicati, la Corte ha ritenuto equo ridurre la penale della metà e quindi al complessivo importo di € 206.500. Dalla sintesi si evince che la Corte non ha scambiato il contratto di vendita per un contratto di appalto, ma ha usato quella disposizione solo come punto di riferimento argomentativo per esemplificare un pa- rametro di individuazione della somma diminuita di cui essa ha ritenuto equo disporre la ritenzione. Analogamente la Corte ha parlato in senso ampio di «adempimento parziale» con riferimento alla disponibilità nel patrimonio della promittente venditrice, per un apprezzabile arco di tempo, delle somme di denaro corrisposte dal promissario acquirente a titolo di acconti, che è elemento di cui essa ha ritenuto di dover te- nere conto nel suo apprezzamento della necessità di ridurre la penale. Quanto agli altri argomenti fatti valere, anch’essi – al pari dei due pre- cedenti - si sostanziano nel tentativo di sovrapporre l’apprezzamento di parte a quello che la Corte ha espresso in una motivazione che non si espone a censure in sede di legittimità. Sotto questo profilo, non si scorgono ragioni per non ribadire nel caso di specie il consolidato principio secondo il quale la valutazione di eccessività dell'importo fissato dalle parti contraenti con una clausola penale per il caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, nonché sulla misura della riduzione equitativa di quell’importo, rientra nel potere di apprezzamento del giudice del merito il cui esercizio è 7 di 7 – 4110/2020 – 2 – 23/1/2024 (15) – Caponi Est. incensurabile in sede di legittimità, se fondato - come è richiesto dall’art. 1384 c.c. - sulla valutazione dell'interesse del creditore all'a- dempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendente- mente da una rigida ed esclusiva correlazione all'entità del danno su- bito. In questo senso, cfr. Cass. 30049/2017 e 23750/2018. 4. – I due ricorsi sono rigettati. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell’art. 13 co. 1quater d.p.r. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parte ricorrenti, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato a norma dell’art. 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta i due ricorsi e condanna le due parti ricorrenti in solido a rimborsare alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000, oltre a € 200 per esborsi, alle spese generali, pari al 15% sui compensi, e agli accessori di legge. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, ad opera di ciascuna delle due parti ricorrenti, di un'ulteriore somma pari a quella prevista per il ricorso a titolo di contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23/1/2024.