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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1420/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 17/07/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Varesano Grazia, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Corato al largo Plebiscito n. 12, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Varesano Grazia, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Corato al largo Plebiscito n. 12, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in data 30.9.2013, alle condizioni ivi indicate. Per_1
I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 3.10.2024. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.12.2024, il giudice relatore, stante la mancata previsione della contribuzione da parte del genitore non collocatario al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie per la minore, ha ritenuto necessario disporre il libero interrogatorio delle parti.
All'udienza del 19.2.2025, con dichiarazioni rese a verbale, le parti hanno integrato e parzialmente modificato le condizioni inizialmente previste ed il Giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti, con ricorso del 17.7.2024 ed integrate all'udienza del 19.2.2025, all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti, così come integrata all'udienza del 19.2.2025, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i genitori conformemente al suo interesse.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla minore ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni previste dal ricorso introduttivo come modificate all'udienza del
19.2.2025, da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 3.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione unica civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott.ssa Sandra Moselli Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa con ricorso depositato in data 17/07/2024
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Varesano Grazia, giusta procura in Parte_1 atti, presso il cui studio, sito in Corato al largo Plebiscito n. 12, è elettivamente domiciliato;
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Varesano Grazia, giusta procura in Controparte_1 atti, presso il cui studio, sito in Corato al largo Plebiscito n. 12, è elettivamente domiciliata;
Ricorrenti
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
Interventore ex lege
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.07.2024, contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia nata fuori dal matrimonio in data 30.9.2013, alle condizioni ivi indicate. Per_1
I ricorrenti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha reso parere favorevole all'accoglimento del ricorso il 3.10.2024. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 27.12.2024, il giudice relatore, stante la mancata previsione della contribuzione da parte del genitore non collocatario al mantenimento ordinario ed alle spese straordinarie per la minore, ha ritenuto necessario disporre il libero interrogatorio delle parti.
All'udienza del 19.2.2025, con dichiarazioni rese a verbale, le parti hanno integrato e parzialmente modificato le condizioni inizialmente previste ed il Giudice ha riservato la causa in decisione al Collegio.
Ciò posto, il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni concordate dalle parti, con ricorso del 17.7.2024 ed integrate all'udienza del 19.2.2025, all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative alla figlia minore non sono in contrasto con gli interessi della stessa, stima sussistenti i Per_1 presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della minore deve ritenersi non necessario tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti, così come integrata all'udienza del 19.2.2025, può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra i genitori conformemente al suo interesse.
Trattandosi di procedimento su domanda congiunta, nulla deve disporsi in ordine alle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla minore ed ai rapporti economici tra le parti e provvede in conformità alle condizioni previste dal ricorso introduttivo come modificate all'udienza del
19.2.2025, da intendersi qui trascritte;
2) Nulla sulle spese.
Così deciso in Trani, il 3.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott.ssa Sandra Moselli