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Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/05/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 609/2020 1
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 609/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 318/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
13/1/2020, vertente
TRA
(C.F. , difeso dagli avv.ti Carlo Parte_1 C.F._1
Marino (C.F. e Vincenzo D'Agostino C.F._2
( C.F._3
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., e
[...] P.IVA_1
Controparte_2 [...]
Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi ex lege
[...]
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di (C.F. ), presso CP_3 P.IVA_2
cui domiciliano ope legis
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 12/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022. R.G. n. 609/2020 2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 318/2020 pubblicata in data 13/1/2020, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti del Parte_1 [...]
, nonché della Controparte_4 [...]
Controparte_5
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti in data
[...]
13/12/2013, alle ore 16:30 circa, all'interno del viale della di , CP_3 CP_3
quando, mentre si trovava alla guida della propria biciletta, era finito con la ruota anteriore in un tombino per la raccolta delle acque piovane che risultava privo della griglia di protezione, rovinando a terra e procurandosi la frattura della piramide nasale, così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.530,00 (di cui € 2.500,00 per compensi ed €
30,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA”.
Il primo Giudice riteneva la pretesa risarcitoria azionata non suffragata da adeguati elementi probatori, quanto alle specifiche modalità del sinistro, e ciò sulla base delle seguenti ragioni:
- l'unico teste escusso non aveva assistito materialmente all'incidente, avendo lo stesso riferito che il si trovava alle sue spalle e di aver sentito il rumore Pt_1
della caduta dello stesso, per accorgersi che il predetto era caduto a terra e nei pressi vi era un tombino privo di copertura;
- l'attore non aveva prodotto documentazione fotografica dello stato dei luoghi, il che avrebbe consentito un'adeguata valutazione circa l'esistenza del dedotto pericolo costituito dal tombino privo di griglia di protezione;
- il inoltre, aveva depositato copia di un articolo di giornale relativo Pt_1 all'incidente occorsogli, dal quale emergeva che il fatto si sarebbe verificato in orario mattutino, mentre invece nell'atto introduttivo del giudizio veniva fatto riferimento alle ore 16:30 circa.
Avverso la suindicata decisione proponeva appello il deducendo, quali Pt_1
motivi di impugnazione: R.G. n. 609/2020 3
- che il primo Giudice aveva malamente governato le risultanze della espletata prova testimoniale, la quale aveva pienamente confermato la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio;
- che, infatti, come dichiarato dal teste escusso, esso esponente, mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, era finito con la ruota anteriore del mezzo in un tombino ricoperto di foglie e privo della grata di copertura, così rovinando a terra;
- in via subordinata, che era ingiusta la condanna alle spese disposta dal primo
Giudice, perché eccessiva e sproporzionata nel quantum.
Costituitesi in giudizio, le amministrazioni appellate chiedevano rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, deve concordarsi con quanto affermato dal Giudice di prime cure in merito all'incertezza del quadro probatorio complessivamente offerto dal a Pt_1
supporto dell'esercitata azione risarcitoria, e ciò in forza delle considerazioni di seguito esposte:
- innanzitutto, l'unico teste escusso, signor (v. verb. ud. Testimone_1
4/12/2018), dichiarava che, mentre correva lungo il viale della Reggia di , CP_3
che gli pareva di ricordare fosse quello sinistro in direzione della avendo CP_3
sentito un rumore alle proprie spalle, si girò e vide “l'architetto a terra (il
[...]
n.d.e.), con la bicicletta a fianco …”, rendendosi conto che lo stesso era Pt_1 caduto su di un tombino aperto (“ho capito che l'attore era caduto su un tombino scoperto, privo del coperchio”);
- il contenuto della deposizione evidenzia che il teste non ebbe modo di assistere al sinistro, avendo soltanto dedotto logicamente – non avendovi assistito – che la caduta si fosse verificata a causa della presenza del tombino privo di protezione;
- essendosi il testimone limitato a riportare il particolare di aver visto che l'attore si trovava a terra “con la bicicletta al fianco”, non è chiara la ragione per cui debba ritenersi che il sinistro si sia verificato perché la ruota anteriore della bicicletta andò all'interno di un tombino senza griglia di protezione, così come allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- nessun elemento è stato fornito circa le dimensioni del tombino e del punto preciso in cui lo stesso si trovava;
R.G. n. 609/2020 4
- correttamente, peraltro, il Tribunale di Napoli ha evidenziato l'omessa produzione in giudizio, da parte dell'attore, di documenti fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, ed in particolare del viale della Reggia di ove si verificò il sinistro e del descritto tombino;
CP_3
- né il ha prodotto rappresentazione fotografica della bicicletta a bordo Pt_1
della quale si trovava, la cui ruota anteriore verosimilmente danneggiata avrebbe fornito un elemento presuntivo a sostegno del proprio assunto circa le modalità dell'incidente come descritte in citazione (a pagina 8 dell'atto di appello viene fatto riferimento, sia pure come elemento indicato dal teste, ad “evidenti danni alla parte anteriore” della bici);
- in definitiva, l'evidenziata carenza di indici probatori specifici circa l'effettiva dinamica del sinistro non consente di formulare una valutazione in merito all'effettiva sussistenza del prospettato nesso di causalità, in mancanza di ogni elemento concreto circa la reale dinamica dello stesso.
Infondato è, altresì, il motivo di doglianza prospettato dall'appellante in relazione alla statuizione di condanna alle spese.
Invero, sul punto il a fronte della condanna al pagamento, in favore delle Pt_1 parti vittoriose, della somma di € 2.530,00, ha soltanto dedotto, quale critica alla pronuncia impugnata, che tale liquidazione “appare, prima facie, ingiustificata, eccessiva e spropositata nel quantum”, senza alcuna allegazione volta ad evidenziare le ragioni della lamentata eccessività della quantificazione delle spese.
Ed è appena il caso di aggiungere come l'importo liquidato, avuto riguardo allo scaglione delle cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sia persino inferiore (pur se di soli € 8,00) alla riduzione massima del 50% consentita dell'art. 4, comma 1, DM n. 55/2014.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, in base ai parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore intercettato dal disputatum (€ 25.000,00).
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti R.G. n. 609/2020 5
processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del Parte_1 Controparte_4
, nonché della
[...] Controparte_2
, con atto di citazione Controparte_5 Controparte_3
notificato in data 12/2/2020, avverso la sentenza n. 318/2020 del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 13/1/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna il al pagamento, in favore delle amministrazioni Pt_1
appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.000,00 per compensi professionali ed € 600,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 24/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte, in persona dei sottoscritti Magistrati: dott. Giuseppe De Tullio Presidente;
dott. Massimo Sensale Consigliere;
dott. Michele Caccese Consigliere relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al numero di R.G. 609/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 318/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data
13/1/2020, vertente
TRA
(C.F. , difeso dagli avv.ti Carlo Parte_1 C.F._1
Marino (C.F. e Vincenzo D'Agostino C.F._2
( C.F._3
APPELLANTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona del Ministro p.t., e
[...] P.IVA_1
Controparte_2 [...]
Controparte_3
, in persona del legale rapp.te p.t., rappresentati e difesi ex lege
[...]
dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di (C.F. ), presso CP_3 P.IVA_2
cui domiciliano ope legis
APPELLATI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note depositate per la trattazione scritta dell'udienza del 12/11/2024, disposta ai sensi degli artt. 127, comma 3, e 127 ter
c.p.c., introdotti dal D. lgs. n. 149/2022. R.G. n. 609/2020 2
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 318/2020 pubblicata in data 13/1/2020, il Tribunale di Napoli, decidendo sulla domanda proposta da , nei confronti del Parte_1 [...]
, nonché della Controparte_4 [...]
Controparte_5
, volta ad ottenere il risarcimento dei danni alla persona subiti in data
[...]
13/12/2013, alle ore 16:30 circa, all'interno del viale della di , CP_3 CP_3
quando, mentre si trovava alla guida della propria biciletta, era finito con la ruota anteriore in un tombino per la raccolta delle acque piovane che risultava privo della griglia di protezione, rovinando a terra e procurandosi la frattura della piramide nasale, così provvedeva:
“1) Rigetta la domanda;
2) Condanna l'attore al pagamento, in favore della parte convenuta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 2.530,00 (di cui € 2.500,00 per compensi ed €
30,00 per esborsi), oltre rimborso spese forfettario pari al 15% del compenso totale ex art. 2 co.2 D.M. 55/2014, oltre IVA e CPA”.
Il primo Giudice riteneva la pretesa risarcitoria azionata non suffragata da adeguati elementi probatori, quanto alle specifiche modalità del sinistro, e ciò sulla base delle seguenti ragioni:
- l'unico teste escusso non aveva assistito materialmente all'incidente, avendo lo stesso riferito che il si trovava alle sue spalle e di aver sentito il rumore Pt_1
della caduta dello stesso, per accorgersi che il predetto era caduto a terra e nei pressi vi era un tombino privo di copertura;
- l'attore non aveva prodotto documentazione fotografica dello stato dei luoghi, il che avrebbe consentito un'adeguata valutazione circa l'esistenza del dedotto pericolo costituito dal tombino privo di griglia di protezione;
- il inoltre, aveva depositato copia di un articolo di giornale relativo Pt_1 all'incidente occorsogli, dal quale emergeva che il fatto si sarebbe verificato in orario mattutino, mentre invece nell'atto introduttivo del giudizio veniva fatto riferimento alle ore 16:30 circa.
Avverso la suindicata decisione proponeva appello il deducendo, quali Pt_1
motivi di impugnazione: R.G. n. 609/2020 3
- che il primo Giudice aveva malamente governato le risultanze della espletata prova testimoniale, la quale aveva pienamente confermato la dinamica del sinistro così come descritta nell'atto introduttivo del giudizio;
- che, infatti, come dichiarato dal teste escusso, esso esponente, mentre si trovava alla guida della propria bicicletta, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, era finito con la ruota anteriore del mezzo in un tombino ricoperto di foglie e privo della grata di copertura, così rovinando a terra;
- in via subordinata, che era ingiusta la condanna alle spese disposta dal primo
Giudice, perché eccessiva e sproporzionata nel quantum.
Costituitesi in giudizio, le amministrazioni appellate chiedevano rigettarsi il gravame, in ragione della sua dedotta infondatezza.
Così riassunti i termini della controversia, rileva la Corte che l'appello è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
Invero, deve concordarsi con quanto affermato dal Giudice di prime cure in merito all'incertezza del quadro probatorio complessivamente offerto dal a Pt_1
supporto dell'esercitata azione risarcitoria, e ciò in forza delle considerazioni di seguito esposte:
- innanzitutto, l'unico teste escusso, signor (v. verb. ud. Testimone_1
4/12/2018), dichiarava che, mentre correva lungo il viale della Reggia di , CP_3
che gli pareva di ricordare fosse quello sinistro in direzione della avendo CP_3
sentito un rumore alle proprie spalle, si girò e vide “l'architetto a terra (il
[...]
n.d.e.), con la bicicletta a fianco …”, rendendosi conto che lo stesso era Pt_1 caduto su di un tombino aperto (“ho capito che l'attore era caduto su un tombino scoperto, privo del coperchio”);
- il contenuto della deposizione evidenzia che il teste non ebbe modo di assistere al sinistro, avendo soltanto dedotto logicamente – non avendovi assistito – che la caduta si fosse verificata a causa della presenza del tombino privo di protezione;
- essendosi il testimone limitato a riportare il particolare di aver visto che l'attore si trovava a terra “con la bicicletta al fianco”, non è chiara la ragione per cui debba ritenersi che il sinistro si sia verificato perché la ruota anteriore della bicicletta andò all'interno di un tombino senza griglia di protezione, così come allegato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- nessun elemento è stato fornito circa le dimensioni del tombino e del punto preciso in cui lo stesso si trovava;
R.G. n. 609/2020 4
- correttamente, peraltro, il Tribunale di Napoli ha evidenziato l'omessa produzione in giudizio, da parte dell'attore, di documenti fotografici rappresentativi dello stato dei luoghi, ed in particolare del viale della Reggia di ove si verificò il sinistro e del descritto tombino;
CP_3
- né il ha prodotto rappresentazione fotografica della bicicletta a bordo Pt_1
della quale si trovava, la cui ruota anteriore verosimilmente danneggiata avrebbe fornito un elemento presuntivo a sostegno del proprio assunto circa le modalità dell'incidente come descritte in citazione (a pagina 8 dell'atto di appello viene fatto riferimento, sia pure come elemento indicato dal teste, ad “evidenti danni alla parte anteriore” della bici);
- in definitiva, l'evidenziata carenza di indici probatori specifici circa l'effettiva dinamica del sinistro non consente di formulare una valutazione in merito all'effettiva sussistenza del prospettato nesso di causalità, in mancanza di ogni elemento concreto circa la reale dinamica dello stesso.
Infondato è, altresì, il motivo di doglianza prospettato dall'appellante in relazione alla statuizione di condanna alle spese.
Invero, sul punto il a fronte della condanna al pagamento, in favore delle Pt_1 parti vittoriose, della somma di € 2.530,00, ha soltanto dedotto, quale critica alla pronuncia impugnata, che tale liquidazione “appare, prima facie, ingiustificata, eccessiva e spropositata nel quantum”, senza alcuna allegazione volta ad evidenziare le ragioni della lamentata eccessività della quantificazione delle spese.
Ed è appena il caso di aggiungere come l'importo liquidato, avuto riguardo allo scaglione delle cause di valore compreso fra € 5.201,00 ed € 26.000,00, sia persino inferiore (pur se di soli € 8,00) alla riduzione massima del 50% consentita dell'art. 4, comma 1, DM n. 55/2014.
Alla luce delle considerazioni che precedono, s'impone il rigetto dell'appello, con conseguente integrale conferma dell'impugnata decisione.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in parte dispositiva, in base ai parametri di cui al DM n.
55/2014 e successive integrazioni, con applicazione dello scaglione di valore intercettato dal disputatum (€ 25.000,00).
Deve, infine, darsi atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti R.G. n. 609/2020 5
processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti del Parte_1 Controparte_4
, nonché della
[...] Controparte_2
, con atto di citazione Controparte_5 Controparte_3
notificato in data 12/2/2020, avverso la sentenza n. 318/2020 del Tribunale di
Napoli pubblicata in data 13/1/2020, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente l'impugnata sentenza;
b) condanna il al pagamento, in favore delle amministrazioni Pt_1
appellate, delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in €
4.000,00 per compensi professionali ed € 600,00 per rimborso spese forfettarie pari al 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, comma 17°, L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante di un Parte_1 ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli il 24/4/2025.
IL PRESIDENTE
(dott. Giuseppe De Tullio)
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Michele Caccese)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M.
21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.