TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 06/06/2025, n. 1939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1939 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 278/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 4.6.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZETTI STEFANO,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Come da nota del 22.5.2025 per parte ricorrente: “ il ricorrente si è regolarizzato sul T.N per altra
“via” ( sembra di capire emersione 2020) talchè è attualmente tornato in Patria (ALL)
Si chiede pertanto l'estinzione del giudizio e la liquidazione dei compensi.”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 4.1.2024 avverso il decreto n. 145/2023 emesso dal Questore della Provincia di Prato in data 18.10.2023 (doc. n. 1), premesso che dal parere della Commissione Territoriale allegato da parte convenuta emerge che il ricorrente è giunto in Italia nel 2015, ha presentato istanza di protezione internazionale
(Fascicolo: PO0004423 CUI: 05M667D), rigettata dalla competente Commissione;
con istanza del 18.11.2022, ha presentato presso la Questura di domanda di permesso CP_1 per protezione speciale e nel formulario integrativo all'istanza (come indicato nel parere della Commissione Territoriale prodotto dalla convenuta) il richiedente ha dichiarato di risiedere in Italia dal 2017, di disporre di una soluzione abitativa stabile, di essere titolare di una posizione lavorativa e di possedere un buon livello di conoscenza della lingua italiana;
di non essere coniugato e non avere figli;
che la famiglia, con la quale intrattiene rapporti, risiede nel paese d'origine; la di ha adottato il provvedimento impugnato in data 18.10.2023, CP_1 CP_1 interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze;
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, oltre ai legami affettivi in Italia, il ricorrente ha concluso come sopra riportato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
10.1.2024, considerato che “la situazione di lavoro documentata dal ricorrente, a distanza di otto anni dal suo arrivo in Italia, risulta del tutto precaria (il contratto di cui alle tre buste paga depositate è a tempo parziale e in scadenza a febbraio 2024) e non idonea a garantire una stabilità economica e alloggiativa
(dalle buste paga depositate risulta un retribuzione mensile oscillante tra i 500 e i 700 euro), né risulta una condizione di vita familiare da tutelare, a fronte della presenza della famiglia del ricorrente in Pakistan,”;
pagina 2 di 3 il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto;
rilevato che che con nota del 22.5.2025 la parte ricorrente ha dato conto che “il ricorrente si è regolarizzato sul T.N per altra “via” ( sembra di capire emersione 2020) talchè è attualmente tornato in Patria (ALL)
Si chiede pertanto l'estinzione del giudizio e la liquidazione dei compensi”; preso atto dell'ottenimento del permesso di soggiorno in questione, per cui il ricorrente ha perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, e, quindi, è venuta meno la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo e perciò non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007); vista, da una parte l'abbandono del giudizio da parte ricorrente, e dall'altra, la mancata possibilità di valorizzare autonomamente l'attività difensiva svolta dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, che ha fatto riferimento, nella propria comparsa, al parere della
Commissione Territoriale, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di Consiglio del 4.6.2025, su relazione della dott.ssa Condò.
Il Presidente
dott. Giuseppina Guttadauro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Collegio, composto dai seguenti magistrati:
Dott. ssa Giuseppina Guttadauro Presidente
Dott. ssa Caterina Condò Giudice relatore ed estensore
Dott. Massimiliano Sturale Giudice riunito nella camera di consiglio, in data 4.6.2025, nel procedimento introdotto da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LORENZETTI STEFANO,
ricorrente contro
, in persona del Ministro p.t., con Controparte_1
L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, convenuto
e con l'intervento dell' , in persona del Procuratore presso il Tribunale di Firenze, Controparte_2 ha emesso la seguente
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 275bis cpc e 19ter Dlgs 150/2011
CONCLUSIONI DELLE PARTI
pagina 1 di 3 Come da nota del 22.5.2025 per parte ricorrente: “ il ricorrente si è regolarizzato sul T.N per altra
“via” ( sembra di capire emersione 2020) talchè è attualmente tornato in Patria (ALL)
Si chiede pertanto l'estinzione del giudizio e la liquidazione dei compensi.”.
Per la convenuta come da comparsa: per il rigetto del ricorso e vittoria di spese.
FATTO E DIRITTO
letto il ricorso depositato il 4.1.2024 avverso il decreto n. 145/2023 emesso dal Questore della Provincia di Prato in data 18.10.2023 (doc. n. 1), premesso che dal parere della Commissione Territoriale allegato da parte convenuta emerge che il ricorrente è giunto in Italia nel 2015, ha presentato istanza di protezione internazionale
(Fascicolo: PO0004423 CUI: 05M667D), rigettata dalla competente Commissione;
con istanza del 18.11.2022, ha presentato presso la Questura di domanda di permesso CP_1 per protezione speciale e nel formulario integrativo all'istanza (come indicato nel parere della Commissione Territoriale prodotto dalla convenuta) il richiedente ha dichiarato di risiedere in Italia dal 2017, di disporre di una soluzione abitativa stabile, di essere titolare di una posizione lavorativa e di possedere un buon livello di conoscenza della lingua italiana;
di non essere coniugato e non avere figli;
che la famiglia, con la quale intrattiene rapporti, risiede nel paese d'origine; la di ha adottato il provvedimento impugnato in data 18.10.2023, CP_1 CP_1 interamente fondato sul parere negativo assunto dalla Commissione Territoriale per il
Riconoscimento della Protezione Internazionale di Firenze;
al riguardo, segnalando l'illegittimità della decisione della considerato il quadro CP_1 normativo che permette la valorizzazione di percorsi di inserimento lavorativo e sociale, oltre ai legami affettivi in Italia, il ricorrente ha concluso come sopra riportato;
l'istanza di sospensiva è stata rigettata dal Giudice Relatore, con il provvedimento del
10.1.2024, considerato che “la situazione di lavoro documentata dal ricorrente, a distanza di otto anni dal suo arrivo in Italia, risulta del tutto precaria (il contratto di cui alle tre buste paga depositate è a tempo parziale e in scadenza a febbraio 2024) e non idonea a garantire una stabilità economica e alloggiativa
(dalle buste paga depositate risulta un retribuzione mensile oscillante tra i 500 e i 700 euro), né risulta una condizione di vita familiare da tutelare, a fronte della presenza della famiglia del ricorrente in Pakistan,”;
pagina 2 di 3 il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati notificati alla controparte, che si è costituita e ha chiesto il rigetto del ricorso;
anche il PM ha apposto il Visto;
rilevato che che con nota del 22.5.2025 la parte ricorrente ha dato conto che “il ricorrente si è regolarizzato sul T.N per altra “via” ( sembra di capire emersione 2020) talchè è attualmente tornato in Patria (ALL)
Si chiede pertanto l'estinzione del giudizio e la liquidazione dei compensi”; preso atto dell'ottenimento del permesso di soggiorno in questione, per cui il ricorrente ha perduto interesse alla prosecuzione dell'odierno giudizio, e, quindi, è venuta meno la materia del contendere, in quanto la pretesa del ricorrente è stata soddisfatta in ragione di un fatto successivo, verificatosi nelle more del processo e perciò non sussista più ragione di contrasto tra le parti (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23289 del 08/11/2007); vista, da una parte l'abbandono del giudizio da parte ricorrente, e dall'altra, la mancata possibilità di valorizzare autonomamente l'attività difensiva svolta dall'Avvocatura
Distrettuale dello Stato, che ha fatto riferimento, nella propria comparsa, al parere della
Commissione Territoriale, sussistono motivi per la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Firenze nella camera di Consiglio del 4.6.2025, su relazione della dott.ssa Condò.
Il Presidente
dott. Giuseppina Guttadauro
pagina 3 di 3