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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/02/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14849 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 promosso
DA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Saladino, presso il cui studio a Palermo, via Damiani
Almeyda n. 5, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Spallitta, presso il cui studio a Palermo, piazza
Castelnuovo n. 35, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 247/2022 emessa il 21-24/01/2022, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande;
attualmente, la domanda che residua è quella di assegno divorzile formulata dalla resistente;
invero, i tre figli delle parti sono oramai autonomi ed indipendenti.
2. Va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, come novellato nel 1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei
1 coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite, valorizzando il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice-perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 cit;
l'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
ove sussistesse una “rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
3. Nella specie, va ricordato che nell'accordo di separazione consensuale nell'anno 2013 le parti avevano concordato un assegno di mantenimento in favore della resistente di € 150,00 al mese nonché un assegno di € 330,00 a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia convivente con la madre, ed un assegno di € 100,00 a carico della resistente per il Per_1
mantenimento della figlia convivente con il padre. Per_2
Nell'anno 2018, in sede di modifica delle condizioni, il primo assegno era stato ridotto ad €
230,00, stante l'aumento dei tempi di permanenza di con il padre. Per_1
Nel presente giudizio di divorzio, con l'ordinanza presidenziale del giorno 08/10/2021 è stato incrementato l'assegno in favore della all'importo di € 300,00 al mese;
l'ordinanza è CP_1
stata, tuttavia, reclamata e la Corte di Appello con ordinanza del 20/07/2022 ha confermato l'importo dell'assegno, ma al contempo ha posto a carico della l'onere di versare al CP_1
l'assegno di € 150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_1
trasferitasi nel frattempo a casa del padre. Per_1
2 Quest'ultimo contributo è stato, infine, revocato con ordinanza del Giudice istruttore del
25/02/2023, a seguito del trasferimento della figlia in Piemonte e dello svolgimento Per_1
da parte della stessa di attività lavorativa.
4. Orbene, in sede di conclusioni il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente ed, in subordine, la previsione di un assegno inferiore a quello previsto in fase presidenziale;
la resistente ha, invece, chiesto un assegno di € 500,00 al mese.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione reddituale depositata nel corso del giudizio, è emerso quanto segue.
(classe 1968) ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere titolare di Parte_1 un'impresa di pulizia e di svolgere attività lavorativa per conto di diversi stabili condominiali ed uffici;
ha allegato al ricorso introduttivo diverse Certificazioni uniche per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019; non ha, tuttavia, depositato le dichiarazioni dei redditi dei vari anni di imposta, nè ha ottemperato all'ordine espressamente impartito dal Giudice all'ultima udienza di deposito della documentazione fiscale aggiornata, con la conseguenza che non è emerso l'effettivo reddito dal medesimo percepito.
Negli ultimi anni le sue condizioni di salute sono peggiorate, come risulta dalla documentazione sanitaria prodotta;
ha, infatti, subito alcuni interventi chirurgici, che hanno verosimilmente comportato una riduzione del suo impegno lavorativo;
ha ripreso a vivere nella casa coniugale, una volta revocata l'assegnazione in favore della resistente per l'allontanamento della figlia Per_1
(classe 1972) ha dedotto di percepire il reddito di cittadinanza per un Controparte_1
importo di € 440,00 al mese;
soffre di fibromalgia ed è stata riconosciuta invalida civile al
40%, senza, tuttavia, avere diritto ad alcuna indennità; dal 19/10/2023 (data del verbale di rilascio) non gode più della casa coniugale, la cui assegnazione le è stata espressamente revocata dalla Corte di Appello con l'ordinanza del 20/07/2022.
Alla luce delle superiori emergenze, ritiene il Tribunale che ricorrono senz'altro i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile, stante la sussistenza di una disparità tra le CP_1
condizioni economiche degli ex coniugi (il ricorrente dotato di capacità lavorativa specifica e titolare di un reddito da lavoro, oltre che proprietario della casa coniugale;
la resistente inoccupata e percettrice di sussidi statali).
Ritiene il Tribunale che l'assegno debba essere quantificato nella misura di € 250,00 al mese, in considerazione della durata della vita coniugale (il matrimonio è stato contratto nel 1990 e la separazione è stata pronunciata nel 2013), dell'impegno profuso dalla in costanza CP_1
3 di matrimonio per la crescita dei tre figli, della conseguente rinuncia da parte della stessa ad occasioni lavorative, dell'età oramai raggiunta (53 anni), della proprietà in capo al Pt_1
della casa coniugale, del mancato deposito da parte del medesimo delle dichiarazioni dei redditi, con conseguente occultamento delle proprie condizioni economiche, ed, al contempo, del tempo trascorso dalla separazione ad oggi (dodici anni circa) e della precarietà delle condizioni di salute del ricorrente.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 247/2022 emessa il 21-24/01/2022, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a
[...] Controparte_1
Palermo il 29/07/1972 ( ); C.F._2
1) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 250,00 al mese a titolo di assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 113, parte II, serie A, dell'anno 1990).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO
Sezione I Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori magistrati:
1) dott. Francesco MICELA Presidente
2) dott.ssa Gabriella GIAMMONA Giudice
3) dott.ssa Sara MARINO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 14849 del registro generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2020 promosso
DA
nato a [...] il [...] ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Saladino, presso il cui studio a Palermo, via Damiani
Almeyda n. 5, è elettivamente domiciliato ricorrente
E
, nata a [...] il [...] ), Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Spallitta, presso il cui studio a Palermo, piazza
Castelnuovo n. 35, è elettivamente domiciliata resistente
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi scritti conclusionali
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La presente sentenza segue a quella non definitiva n. 247/2022 emessa il 21-24/01/2022, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio delle parti.
Il procedimento è proseguito per istruire le restanti domande;
attualmente, la domanda che residua è quella di assegno divorzile formulata dalla resistente;
invero, i tre figli delle parti sono oramai autonomi ed indipendenti.
2. Va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970, come novellato nel 1987, con la sentenza di divorzio, il Tribunale, tenuto conto delle condizioni dei
1 coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Le Sezioni unite, valorizzando il principio costituzionale di solidarietà, hanno optato per il superamento della rigida bipartizione tra criteri attributivi e determinativi dell'assegno di divorzio, cui va riconosciuta una preminente funzione equilibratrice-perequativa, da perseguirsi valorizzando tutti gli indicatori contenuti nell'art. 5 cit;
l'adeguatezza dei mezzi e l'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive va cioè fondata “in primo luogo” sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
ove sussistesse una “rilevante disparità” della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo, al fine di perequarla occorre avere riguardo al “livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate” e ciò in relazione, anzitutto, alla durata, individuata come “fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro”, ed inoltre all'età del richiedente, la quale comporta la necessità di operare al fine un giudizio prognostico riguardante la concreta possibilità di recuperare il pregiudizio professionale ed economico mediante un adeguato ricollocamento sul mercato del lavoro.
3. Nella specie, va ricordato che nell'accordo di separazione consensuale nell'anno 2013 le parti avevano concordato un assegno di mantenimento in favore della resistente di € 150,00 al mese nonché un assegno di € 330,00 a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia convivente con la madre, ed un assegno di € 100,00 a carico della resistente per il Per_1
mantenimento della figlia convivente con il padre. Per_2
Nell'anno 2018, in sede di modifica delle condizioni, il primo assegno era stato ridotto ad €
230,00, stante l'aumento dei tempi di permanenza di con il padre. Per_1
Nel presente giudizio di divorzio, con l'ordinanza presidenziale del giorno 08/10/2021 è stato incrementato l'assegno in favore della all'importo di € 300,00 al mese;
l'ordinanza è CP_1
stata, tuttavia, reclamata e la Corte di Appello con ordinanza del 20/07/2022 ha confermato l'importo dell'assegno, ma al contempo ha posto a carico della l'onere di versare al CP_1
l'assegno di € 150,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento della figlia Pt_1
trasferitasi nel frattempo a casa del padre. Per_1
2 Quest'ultimo contributo è stato, infine, revocato con ordinanza del Giudice istruttore del
25/02/2023, a seguito del trasferimento della figlia in Piemonte e dello svolgimento Per_1
da parte della stessa di attività lavorativa.
4. Orbene, in sede di conclusioni il ricorrente ha chiesto il rigetto della domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente ed, in subordine, la previsione di un assegno inferiore a quello previsto in fase presidenziale;
la resistente ha, invece, chiesto un assegno di € 500,00 al mese.
Dall'istruttoria svolta e dalla documentazione reddituale depositata nel corso del giudizio, è emerso quanto segue.
(classe 1968) ha dichiarato all'udienza presidenziale di essere titolare di Parte_1 un'impresa di pulizia e di svolgere attività lavorativa per conto di diversi stabili condominiali ed uffici;
ha allegato al ricorso introduttivo diverse Certificazioni uniche per gli anni di imposta 2017, 2018 e 2019; non ha, tuttavia, depositato le dichiarazioni dei redditi dei vari anni di imposta, nè ha ottemperato all'ordine espressamente impartito dal Giudice all'ultima udienza di deposito della documentazione fiscale aggiornata, con la conseguenza che non è emerso l'effettivo reddito dal medesimo percepito.
Negli ultimi anni le sue condizioni di salute sono peggiorate, come risulta dalla documentazione sanitaria prodotta;
ha, infatti, subito alcuni interventi chirurgici, che hanno verosimilmente comportato una riduzione del suo impegno lavorativo;
ha ripreso a vivere nella casa coniugale, una volta revocata l'assegnazione in favore della resistente per l'allontanamento della figlia Per_1
(classe 1972) ha dedotto di percepire il reddito di cittadinanza per un Controparte_1
importo di € 440,00 al mese;
soffre di fibromalgia ed è stata riconosciuta invalida civile al
40%, senza, tuttavia, avere diritto ad alcuna indennità; dal 19/10/2023 (data del verbale di rilascio) non gode più della casa coniugale, la cui assegnazione le è stata espressamente revocata dalla Corte di Appello con l'ordinanza del 20/07/2022.
Alla luce delle superiori emergenze, ritiene il Tribunale che ricorrono senz'altro i presupposti per riconoscere alla un assegno divorzile, stante la sussistenza di una disparità tra le CP_1
condizioni economiche degli ex coniugi (il ricorrente dotato di capacità lavorativa specifica e titolare di un reddito da lavoro, oltre che proprietario della casa coniugale;
la resistente inoccupata e percettrice di sussidi statali).
Ritiene il Tribunale che l'assegno debba essere quantificato nella misura di € 250,00 al mese, in considerazione della durata della vita coniugale (il matrimonio è stato contratto nel 1990 e la separazione è stata pronunciata nel 2013), dell'impegno profuso dalla in costanza CP_1
3 di matrimonio per la crescita dei tre figli, della conseguente rinuncia da parte della stessa ad occasioni lavorative, dell'età oramai raggiunta (53 anni), della proprietà in capo al Pt_1
della casa coniugale, del mancato deposito da parte del medesimo delle dichiarazioni dei redditi, con conseguente occultamento delle proprie condizioni economiche, ed, al contempo, del tempo trascorso dalla separazione ad oggi (dodici anni circa) e della precarietà delle condizioni di salute del ricorrente.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
Richiamata la sentenza non definitiva n. 247/2022 emessa il 21-24/01/2022, con cui è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
nato a [...] il [...] e , nata a
[...] Controparte_1
Palermo il 29/07/1972 ( ); C.F._2
1) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a la Parte_1 Controparte_1 somma di € 250,00 al mese a titolo di assegno divorzile, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat.
2) Compensa le spese di lite tra le parti.
3) Dispone che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 396/00 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Palermo al n. 113, parte II, serie A, dell'anno 1990).
Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della Sezione I Civile del 30/01/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Sara Marino Francesco Micela
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