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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 07/11/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1271/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1271/2023
Oggi 7 novembre 2025 il dott. Gaetano Labianca, giudice applicato al tribunale di Enna, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 6.11.2025 svoltasi in modalità cartolare, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1271/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Marazzotta, Parte_1 contro sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 cessionaria dei crediti di (già di , per il tramite dalla Controparte_2 Controparte_3 procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 5, c.f. Controparte_5
, giusto atto ai rogiti del Notaio del 10 novembre 2021 (Rep. n. P.IVA_2 Persona_1
309149– Fasc. n. 39610) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti
RO ES (c.f. ) ed EL OA C.F._1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza del 6.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, , premesso: Parte_1
-che, in data 15 novembre 2023, riceveva mediante notifica a mani atto di precetto, tramite il quale le intimava il pagamento della somma di Euro 191.569,20 in riferimento al CP_1 contratto di mutuo del 18 dicembre 2007, stipulato con Controparte_3
- che, il mutuo sotteso dal precetto, di cui era stata omessa la notifica ai sensi del D. lgs. N.
385/1993, non risultava essere idoneo quale titolo esecutivo, in quanto non vi era prova ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dell'effettiva cessione del credito e pertanto il precetto allo stesso allegato risulta totalmente nullo;
- che, di conseguenza, aveva interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi;
- che si eccepiva la nullità del precetto stante l'omessa notifica del titolo esecutivo posto a fondamento della richiesta somma;
- che sussisteva la mancanza della prova circa la cessione del credito ex art. 58 tub. - difetto titolarita' del credito – carenza legittimazione attiva, posto che la pubblicazione in Gazzetta
pagina 2 di 8 Ufficiale della cessione del credito de quo con il solo riferimento al numero NDG 3703170, senza la piena indicazione degli estremi del credito e dei relativi tassi, rendeva l'individuazione dello stesso da parte del debitore fallace e contraria anche rispetto al principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c., stante l'omissione della produzione del titolo nonché di stralcio della Gazzetta Ufficiale nella parte in cui risultava individuabile il credito sotteso al precetto.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione della efficacia esecutiva del precetto, che venisse dichiarata la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c. per omessa notifica del titolo esecutivo;
dichiarata la nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva, stante l'inesistenza del titolo sotteso al precetto opposto nonché per carenza di titolarità del credito in capo alla e per l'effetto accolta la opposizione;
in ogni caso con vittoria Controparte_1 di spese e compensi di giustizia.
Si costituiva la che esponeva che, con contratto di mutuo fondiario stipulato in Controparte_1 data 18.12.2007, rep. n. 19594 racc. n. 6879, ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. n.
385/1993, a rogito del Notaio Dott.ssa , deditamente rilasciato in forma esecutiva, Persona_2
l'allora (per atto di fusione poi , concedeva ai Controparte_6 Controparte_3 sigg. nato ad [...] in data [...] (CF: ), Controparte_7 C.F._2 Pt_1
nata ad [...] in data [...] (CF: ), nato ad
[...] C.F._3 Parte_2
Enna in data 18.03.1969 e , nata ad [...] in data [...], la somma di Parte_3 euro 250.000,00, i quali accettavano e per cui rilasciavano ampia quietanza;
che, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il suindicato contratto di mutuo, era stata iscritta ipoteca in data 20.12.2007, n. reg. part. 2267, n. reg. gen. 13532, sui beni immobili come risultanti nella nota di iscrizione ipotecaria e nell'atto notarile sopra menzionati e relative pertinenze ed accessori come per legge;
che gli obbligati non avevano provveduto a corrispondere il quantum dovuto, in forza del predetto contratto di mutuo fondiario, ai sensi della normativa ex art. 38 del D. lgs 385 del 01.09.1993; che notificava in data 15.11.2023 alla sig.ra Parte_1 atto di precetto, per l'importo di €. 191.569,20 oltre interessi, compensi legali IVA e CPA e spese vive;
che l'asserita eccezione di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18.12.2007 rep. n. 19594 racc. n.
6879, ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993, a rogito del Notaio Dott.ssa risultava assolutamente illegittima ed infondata, considerata la normativa in Persona_2 materia, oltretutto richiamata dalla stessa parte attrice, e come provato in via documentale dal contratto di mutuo stesso, che si produceva in allegato;
che, quanto alla prova della inclusione del credito contestato nella cessione “in blocco” dei crediti, l'eccezione di difetto di titolarità attiva era manifestamente infondata.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
pagina 3 di 8 Rigettata la richiesta di sospensione della esecuzione intimata con precetto, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2025, e ivi è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
L'opposizione è infondata.
Quanto all'eccepito difetto di titolarità attiva della va premesso che in data 11 Controparte_1 ottobre 2019, ha ceduto a un portafoglio di crediti identificabili Controparte_3 Controparte_2 in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 121 del 15 ottobre 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione).
Nell'ipotesi – come quella in esame - di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, la titolarità̀ del credito in capo al cessionario non può essere provata da quest'ultimo mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, posto che compete al cessionario provare l'inclusione dello specifico credito contestato in quelli ceduti in blocco, pur non essendo invece necessaria la specifica numerazione di ciascuno dei crediti.
In virtù di contratto di cessione dei crediti stipulato in data 28 settembre 2021, Controparte_2 ha ceduto a sua volta a un portafoglio di crediti, identificabile in blocco secondo i Controparte_1 criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda n. 121 del 12 ottobre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n.
385/1193 (Testo Unico Bancario); agli atti vi è la specifica dichiarazione di cessione rilasciata da e per essa , alla dove si “dichiara e attesta che tra i Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 crediti oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti CP_1 dei Sig.ri , , , , derivanti Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_7 da contratto di mutuo ipotecario con atto pubblico a firma della Dott.ssa , Notaio in Persona_2
Enna, in data 18.12.2007, repertorio n. 19594, raccolta n. 6879, in forza del quale è stata iscritta ipoteca presso l'Agenzia del Territorio di Enna in data 20.12.2007 ai nn. 13532/2267 di formalità.”
Ora, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso pagina 4 di 8 della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478, si legge che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire pagina 5 di 8 la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 2019 menziona "tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, mutui e scoperti di conto corrente concessi a CP_3 persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati segnalati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)".
Dunque, il credito portato dal mutuo ipotecario derivava per l'appunto da contratti di mutuo, finanziamento e sconfinamenti di conto correnti, in sofferenza dal periodo ricompreso tra il 1972 e
2017.
A ciò si aggiunga che come correttamente rilevato dall'appellante, l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva l'indicazione di un link al sito internet (…) ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione.
E' stata poi prodotta l'ulteriore G.U. 121/2021 con cui la ha ceduto a i crediti nei CP_2 CP_1 confronti di soggetti il cui indebitamento è garantito in tutto o in parte da ipoteca volontaria o legale, di primo grado formale o sostanziale (come il mutuo fondiario per cui è causa), e dichiarazione di , mandataria di che attesta che tra i crediti ceduti vi è quello Pt_4 CP_2 per cui è causa.
Ne deriva che la titolare del credito di cui al mutuo rimasto inadempiuto è la che Controparte_1 ha dimostrato idoneamente la propria titolarità attiva.
Venendo adesso al merito dell'opposizione, essa è manifestamente infondata, posto che, trattandosi appunto di mutuo fondiario, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo.
In tal senso si è pronunciata, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 07/03/1992, Rv.
476106-01: "Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, comma 3, artt. 40 e 43, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale
o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo." (nella motivazione si legge: "A norma del combinato disposto degli artt. 40 e 43 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio
1905, n. 646, nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di Credito Fondiario è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo anche quando gli Istituti su detti agiscano nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa i quali abbiano notificato agli Istituti tale successione. Infatti, l'art. 20 comma 3 dello
pagina 6 di 8 stesso Testo Unico stabilisce che in virtù di detta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.
L'Istituto mutuante può avvalersi per la realizzazione del suo credito della procedura speciale che esclude l'obbligo della notificazione di tale titolo anche contro ipotecari gravanti sull'immobile e concessi prima del trasferimento di esso e ancorché non vi sia stato accollo del mutuo da parte dei successori (v. sull'ultima parte la sent. Cass.
2.4.1982 n. 2027)"); analogamente, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5906 del 17/03/2006.
La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione del
R.D. n. 646 del 1905, art. 43, comma 1, (abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 161), secondo cui "Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del 1993 (disciplina applicabile ratione temporis al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo da Intesa Sanpaolo), l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. prevede che "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Orbene, appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. - il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) - detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 c.p.c., e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 c.p.c..
Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nel D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 1, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
11191 del 6/4/2022: "Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d'ipoteca, trovando piana applicazione l'art. 41, comma 1, T.U.B.").
Al rigetto della opposizione consegue la condanna della parte alla rifusione delle spese (liquidate in una somma corrispondente ai minimi tariffari), le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
pagina 7 di 8 Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.618,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
Enna, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Prima Sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1271/2023
Oggi 7 novembre 2025 il dott. Gaetano Labianca, giudice applicato al tribunale di Enna, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti per l'udienza del 6.11.2025 svoltasi in modalità cartolare, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. terzo comma c.p.c.
Il Giudice
dott. Gaetano Labianca
pagina 1 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Gaetano Labianca ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1271/2023 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'Avv. Orazio Marazzotta, Parte_1 contro sede legale in Conegliano (TV), via V. Alfieri n. 1, c.f. Controparte_1 P.IVA_1 cessionaria dei crediti di (già di , per il tramite dalla Controparte_2 Controparte_3 procuratrice speciale in persona del legale rappresentante pro Controparte_4 tempore dott. , con sede legale in Milano, Piazza Diaz n. 5, c.f. Controparte_5
, giusto atto ai rogiti del Notaio del 10 novembre 2021 (Rep. n. P.IVA_2 Persona_1
309149– Fasc. n. 39610) (doc. 1), rappresentata e difesa disgiuntamente tra loro dagli avv.ti
RO ES (c.f. ) ed EL OA C.F._1
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di cui all'udienza del 6.11.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi, , premesso: Parte_1
-che, in data 15 novembre 2023, riceveva mediante notifica a mani atto di precetto, tramite il quale le intimava il pagamento della somma di Euro 191.569,20 in riferimento al CP_1 contratto di mutuo del 18 dicembre 2007, stipulato con Controparte_3
- che, il mutuo sotteso dal precetto, di cui era stata omessa la notifica ai sensi del D. lgs. N.
385/1993, non risultava essere idoneo quale titolo esecutivo, in quanto non vi era prova ai sensi dell'art. 58 T.U.B. dell'effettiva cessione del credito e pertanto il precetto allo stesso allegato risulta totalmente nullo;
- che, di conseguenza, aveva interesse a proporre opposizione agli atti esecutivi;
- che si eccepiva la nullità del precetto stante l'omessa notifica del titolo esecutivo posto a fondamento della richiesta somma;
- che sussisteva la mancanza della prova circa la cessione del credito ex art. 58 tub. - difetto titolarita' del credito – carenza legittimazione attiva, posto che la pubblicazione in Gazzetta
pagina 2 di 8 Ufficiale della cessione del credito de quo con il solo riferimento al numero NDG 3703170, senza la piena indicazione degli estremi del credito e dei relativi tassi, rendeva l'individuazione dello stesso da parte del debitore fallace e contraria anche rispetto al principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 c.c., stante l'omissione della produzione del titolo nonché di stralcio della Gazzetta Ufficiale nella parte in cui risultava individuabile il credito sotteso al precetto.
Tanto premesso, chiedeva, previa sospensione della efficacia esecutiva del precetto, che venisse dichiarata la nullità dell'atto di precetto per violazione dell'art. 479 c.p.c. per omessa notifica del titolo esecutivo;
dichiarata la nullità dell'atto di precetto per carenza di legittimazione attiva, stante l'inesistenza del titolo sotteso al precetto opposto nonché per carenza di titolarità del credito in capo alla e per l'effetto accolta la opposizione;
in ogni caso con vittoria Controparte_1 di spese e compensi di giustizia.
Si costituiva la che esponeva che, con contratto di mutuo fondiario stipulato in Controparte_1 data 18.12.2007, rep. n. 19594 racc. n. 6879, ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. n.
385/1993, a rogito del Notaio Dott.ssa , deditamente rilasciato in forma esecutiva, Persona_2
l'allora (per atto di fusione poi , concedeva ai Controparte_6 Controparte_3 sigg. nato ad [...] in data [...] (CF: ), Controparte_7 C.F._2 Pt_1
nata ad [...] in data [...] (CF: ), nato ad
[...] C.F._3 Parte_2
Enna in data 18.03.1969 e , nata ad [...] in data [...], la somma di Parte_3 euro 250.000,00, i quali accettavano e per cui rilasciavano ampia quietanza;
che, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il suindicato contratto di mutuo, era stata iscritta ipoteca in data 20.12.2007, n. reg. part. 2267, n. reg. gen. 13532, sui beni immobili come risultanti nella nota di iscrizione ipotecaria e nell'atto notarile sopra menzionati e relative pertinenze ed accessori come per legge;
che gli obbligati non avevano provveduto a corrispondere il quantum dovuto, in forza del predetto contratto di mutuo fondiario, ai sensi della normativa ex art. 38 del D. lgs 385 del 01.09.1993; che notificava in data 15.11.2023 alla sig.ra Parte_1 atto di precetto, per l'importo di €. 191.569,20 oltre interessi, compensi legali IVA e CPA e spese vive;
che l'asserita eccezione di nullità dell'atto di precetto per omessa notifica del titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 18.12.2007 rep. n. 19594 racc. n.
6879, ai sensi degli artt. 38 e seguenti del D. Lgs. n. 385/1993, a rogito del Notaio Dott.ssa risultava assolutamente illegittima ed infondata, considerata la normativa in Persona_2 materia, oltretutto richiamata dalla stessa parte attrice, e come provato in via documentale dal contratto di mutuo stesso, che si produceva in allegato;
che, quanto alla prova della inclusione del credito contestato nella cessione “in blocco” dei crediti, l'eccezione di difetto di titolarità attiva era manifestamente infondata.
Tanto premesso, chiedeva il rigetto della domanda.
pagina 3 di 8 Rigettata la richiesta di sospensione della esecuzione intimata con precetto, la causa è stata rinviata all'udienza del 6.11.2025, e ivi è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Diritto.
L'opposizione è infondata.
Quanto all'eccepito difetto di titolarità attiva della va premesso che in data 11 Controparte_1 ottobre 2019, ha ceduto a un portafoglio di crediti identificabili Controparte_3 Controparte_2 in blocco secondo i criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana Parte Seconda n. 121 del 15 ottobre 2019 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione).
Nell'ipotesi – come quella in esame - di cessione in blocco di crediti da parte di una banca, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, la titolarità̀ del credito in capo al cessionario non può essere provata da quest'ultimo mediante la produzione del solo avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, posto che compete al cessionario provare l'inclusione dello specifico credito contestato in quelli ceduti in blocco, pur non essendo invece necessaria la specifica numerazione di ciascuno dei crediti.
In virtù di contratto di cessione dei crediti stipulato in data 28 settembre 2021, Controparte_2 ha ceduto a sua volta a un portafoglio di crediti, identificabile in blocco secondo i Controparte_1 criteri indicati nell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte
Seconda n. 121 del 12 ottobre 2021, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto legislativo n.
385/1193 (Testo Unico Bancario); agli atti vi è la specifica dichiarazione di cessione rilasciata da e per essa , alla dove si “dichiara e attesta che tra i Controparte_2 Parte_4 Controparte_1 crediti oggetto di cessione a favore di rientrano anche i crediti vantati nei confronti CP_1 dei Sig.ri , , , , derivanti Parte_1 Parte_3 Parte_2 Controparte_7 da contratto di mutuo ipotecario con atto pubblico a firma della Dott.ssa , Notaio in Persona_2
Enna, in data 18.12.2007, repertorio n. 19594, raccolta n. 6879, in forza del quale è stata iscritta ipoteca presso l'Agenzia del Territorio di Enna in data 20.12.2007 ai nn. 13532/2267 di formalità.”
Ora, in tema di prova della cessione di credito ai fini della titolarità, la giurisprudenza di legittimità
(Cass. 22/06/2023, n. 17944; Cass. 5/04/2023, n. 9412; Cass. 22/03/2024, n. 7688) ha precisato che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione in blocco esonera la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto ed è un adempimento che si pone sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 cod. civ., ma non esonera la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito per cui agisce in detta operazione;
dimostrazione che - quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé - può dirsi soddisfatta tramite l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso pagina 4 di 8 della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, là dove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete;
con la conseguenza che ove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
Nella recente Cassazione civile sez. I, 29/02/2024 n.5478, si legge che:
a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità;
b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
Sulla base di tali ultime puntualizzazioni, si può certamente confermare, in primo luogo, che, in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari,
l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum;
il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire pagina 5 di 8 la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., Sez. 3,
Ordinanza n. 9412 del 05/04/2023).
Nel caso di specie, l'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 121 del 2019 menziona "tutti i crediti
(per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, mutui e scoperti di conto corrente concessi a CP_3 persone fisiche nel periodo compreso tra il 1973 e il 2017 e i cui debitori sono stati segnalati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti)".
Dunque, il credito portato dal mutuo ipotecario derivava per l'appunto da contratti di mutuo, finanziamento e sconfinamenti di conto correnti, in sofferenza dal periodo ricompreso tra il 1972 e
2017.
A ciò si aggiunga che come correttamente rilevato dall'appellante, l'avviso in Gazzetta Ufficiale conteneva l'indicazione di un link al sito internet (…) ove rinvenire in dettaglio l'elenco dei crediti oggetto di cessione.
E' stata poi prodotta l'ulteriore G.U. 121/2021 con cui la ha ceduto a i crediti nei CP_2 CP_1 confronti di soggetti il cui indebitamento è garantito in tutto o in parte da ipoteca volontaria o legale, di primo grado formale o sostanziale (come il mutuo fondiario per cui è causa), e dichiarazione di , mandataria di che attesta che tra i crediti ceduti vi è quello Pt_4 CP_2 per cui è causa.
Ne deriva che la titolare del credito di cui al mutuo rimasto inadempiuto è la che Controparte_1 ha dimostrato idoneamente la propria titolarità attiva.
Venendo adesso al merito dell'opposizione, essa è manifestamente infondata, posto che, trattandosi appunto di mutuo fondiario, la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il creditore fosse esonerato dall'onere di previa notifica del titolo esecutivo.
In tal senso si è pronunciata, tra le altre, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2755 del 07/03/1992, Rv.
476106-01: "Per la realizzazione del credito nascente da mutui ipotecari, gli istituti di credito fondiario, ai sensi del R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20, comma 3, artt. 40 e 43, possono promuovere azione esecutiva sull'immobile ipotecato senza notifica del titolo contrattuale esecutivo anche nei confronti dei successori a titolo universale
o particolare del debitore e degli aventi causa che abbiano notificato all'istituto di essere subentrati nel possesso o godimento del bene ipotecato, indipendentemente dalla circostanza che questi si siano o meno accollati il mutuo." (nella motivazione si legge: "A norma del combinato disposto degli artt. 40 e 43 del T.U. delle leggi sul credito fondiario approvato con R.D. 16 luglio
1905, n. 646, nel procedimento di espropriazione iniziato dagli Istituti di Credito Fondiario è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo anche quando gli Istituti su detti agiscano nei confronti dei successori a titolo universale o particolare del debitore e degli aventi causa i quali abbiano notificato agli Istituti tale successione. Infatti, l'art. 20 comma 3 dello
pagina 6 di 8 stesso Testo Unico stabilisce che in virtù di detta notificazione l'Istituto procederà contro di loro nello stesso modo come avrebbe proceduto contro l'originario debitore.
L'Istituto mutuante può avvalersi per la realizzazione del suo credito della procedura speciale che esclude l'obbligo della notificazione di tale titolo anche contro ipotecari gravanti sull'immobile e concessi prima del trasferimento di esso e ancorché non vi sia stato accollo del mutuo da parte dei successori (v. sull'ultima parte la sent. Cass.
2.4.1982 n. 2027)"); analogamente, Cass., Sez. 3,
Sentenza n. 5906 del 17/03/2006.
La ratio del menzionato orientamento giurisprudenziale si fondava sulla specifica disposizione del
R.D. n. 646 del 1905, art. 43, comma 1, (abrogato dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 161), secondo cui "Nel procedimento di espropriazione iniziato dagli istituti di credito fondiario, è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Sostituito il menzionato R.D. n. 646 del 1905 dal D.Lgs. n. 385 del 1993 (disciplina applicabile ratione temporis al mutuo fondiario azionato come titolo esecutivo da Intesa Sanpaolo), l'art. 41, comma 1, del vigente T.U.B. prevede che "Nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo".
Orbene, appare evidente che la norma dell'art. 41, comma 1, del T.U.B. - il cui contenuto è sovrapponibile a quello del previgente art. 43, comma 1 (più precisamente, l'odierno testo normativo elimina il riferimento soggettivo agli istituti di credito fondiario e l'ambito applicativo della disposizione è legato, per l'oggetto, alla tipologia del credito azionato, tanto che l'esenzione da quegli obblighi rileva di per sé appunto oggettivamente, a prescindere dai soggetti di volta in volta interessati) - detti una disciplina speciale, di indubbio favore processuale per il procedente, per qualsivoglia espropriazione promossa dal creditore fondiario, con ciò derogando alla regola generale dell'art. 479 c.p.c., e anche, rispetto all'esecuzione contro il terzo proprietario, all'art. 603 c.p.c..
Ne consegue che, ai sensi dell'eccezionale norma contenuta nel D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 41, comma 1, il creditore fondiario è in ogni caso esonerato dall'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo, sia quando l'espropriazione è rivolta nei confronti del debitore, sia in caso di esecuzione intrapresa nei confronti del terzo proprietario e, cioè, di un soggetto diverso dal debitore contrattuale (sul punto, come obiter dictum, Cass., Sez. 3, Sentenza n.
11191 del 6/4/2022: "Non occorreva notificare il titolo esecutivo anche al terzo datore d'ipoteca, trovando piana applicazione l'art. 41, comma 1, T.U.B.").
Al rigetto della opposizione consegue la condanna della parte alla rifusione delle spese (liquidate in una somma corrispondente ai minimi tariffari), le quali sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione;
pagina 7 di 8 Condanna altresì la parte attrice a rimborsare alla parte convenuta le spese di lite, che si liquidano in € 4.618,00 oltre r.f.s.g., Iva e Cpa come per legge.
Enna, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Gaetano Labianca
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