Articolo 55 della Legge 26 novembre 1990, n. 353
Articolo 54Articolo 56
Versione
1 gennaio 1992
Art. 55. (Trattazione) 1. L' articolo 350 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente:
"Art. 350 - (Trattazione) - La trattazione dell'appello e' collegiale.
Nella prima udienza di trattazione il collegio verifica la regolare costituzione del giudizio e, quando occorre, ordina l'integrazione di esso o la notificazione prevista dall'articolo 332, oppure dispone che si rinnovi la notificazione dell'atto di appello.
Nella stessa udienza il collegio dichiara la contumacia dell'appello, provvede alla riunione degli appelli proposti entro la stessa sentenza e procede al tentativo di conciliazione ordinando, quando occorre, la comparizione personale delle parti".
Entrata in vigore il 1 gennaio 1992
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