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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 02/10/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 505/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
NA AC Presidente rel. Beatrice SICCARDI Consigliere Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA 118 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGNOCAVALLO MARIO MICHELE che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
CP_1
C.F. C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 120 MILANO presso lo studio dell'avv. MOLFINO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. SCARANO CHIARA APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 82/2023 del Tribunale di Monza
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, così giudicare. Nel merito: in riforma integrale della Sentenza di primo grado n. 82/2023 del Tribunale di Monza, notificata il 19/01/2023, accogliere la domanda del sig. che qui CP_2 si ritrascrive “Accertato che la pretesa dell'attrice è infondata in fatto ed in diritto respingere integralmente la domanda”. per parte appellata: “Rigettare in toto l'appello proposto dal Sig. in Parte_1 quanto tutti i motivi di gravame, come dedotti dall'appellante, risultano inammissibili, generici, infondati in fatto e diritto e comunque sforniti di qualsivoglia supporto probatorio e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Monza n. 82/2023 resa tra le parti in epigrafe. Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del presente giudizio, oltre a quelle relative alla fase monitoria, oltre IVA e CPA come per legge. Previa ove del caso ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Monza ha definito il giudizio promosso da nei confronti di per sentirlo condannare, CP_1 Parte_1 previo accertamento che la somma di € 39.950,00 giacente alla data del 15/3/2017 sul conto/deposito bancario Webank n. 21986 Agenzia n. 0599 Filiale Virtuale era di sua esclusiva spettanza, alla restituzione del predetto importo dall'ex convivente illegittimamente sottratta.
A sostegno della domanda, la ha allegato che la cointestazione con l CP_1 Pt_1 del conto/deposito bancario Webank era meramente formale, poiché in realtà aveva sempre provveduto ad alimentarlo in via esclusiva e che il convenuto era stato intestatario in via esclusiva di altri conti correnti, sui quali aveva provveduto ad accreditare i propri stipendi. Ha dedotto, inoltre, che l'unica operazione di accredito effettuata dal coniuge sul conto corrente cointestato aveva riguardato il versamento di € 17.300,00, somma poi trasferita sul conto personale presso Chebanca!
Costituendosi il convenuto si era opposto all'accoglimento della domanda di parte attrice, sostenendo che la cointestazione del conto/deposito bancario era da ricondursi ad un atto di liberalità della ex convivente, la quale aveva inteso rendere comune il deposito delle somme indipendentemente dalla loro provenienza.
pagina 2 di 9 Riconduceva la linea difensiva all'ambito di un'organizzazione familiare che lo aveva visto provvedere al completo mantenimento della prole e della , la quale, in tesi, CP_1 aveva fatto fronte alle spese della famiglia tramite una carta ricaricabile Chebanca! a lui intestata e pure aveva prelevato dal conto corrente cointestato la somma di € 37.000,00.
Il Giudice di primo grado, espletata attività istruttoria e disposta CTU contabile, ha accolto la domanda della , accertando che la somma di € 35.864,15 depositata sul CP_1 conto/deposito bancario Webank n. 21986 era di proprietà dell'attrice e condannando il convenuto alla restituzione del predetto importo, oltre interessi dalla domanda al saldo. Il Tribunale di Monza -muovendo dalla considerazione che la cointestazione di un conto corrente non implicava automaticamente comproprietà o donazione ma risultava indispensabile accertare la provenienza delle somme - ha ritenuto non assolto l'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. da parte dell in punto donazione indiretta, ha Pt_1 ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, cod. civ. e ha aderito alle conclusioni del CTU contabile circa la riconducibilità, in via esclusiva, alla delle CP_1 somme depositate sul conto/deposito bancario cointestato, nella misura pari a € 75.680,40.
L ha interposto appello insistendo, in riforma della sentenza impugnata, per il Pt_1 rigetto delle domande proposte dalla moglie. L'appello è stato affidato a plurimi motivi, con cui l'appellante ha ribadito l'esistenza di una donazione indiretta desumibile dalla cointestazione del conto/deposito bancario, ha contestato un'errata valutazione delle risultanze istruttorie (violazione dell'art. 115 cpc, prove testimoniali ammesse su circostanze estranee al thema decidendum, omessa valutazione del provvedimento di archiviazione in sede penale) e ha eccepito l'inammissibilità della domanda, in via subordinata, per arricchimento senza causa, in tesi, non formulata nel rispetto delle scansioni processuali.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la concludendo per l'infondatezza CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte, valutata l'istanza ex art. 283 cpc, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. La causa, sulle conclusioni in epigrafe riportate e decorsi i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, è stata decisa nell'odierna Camera di Consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità ex art. 345 cpc della produzione documentale di parte appellata, di cui alla nota del 31/5/2024, atteso che la CP_1
pagina 3 di 9 ha ritenuto di interessare l'Agenzia delle Entrate con l'istanza ex art. 492 bis cpc dopo il deposito della sentenza impugnata. L'appello viene deciso sulla base del quadro probatorio acquisito dal Tribunale di Monza.
La sentenza impugnata, a giudizio della Corte, ha fatto una corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione in ordine alla possibilità di superare la presunzione di contitolarità delle somme depositate su di un conto corrente cointestato1, in ordine all'assenza di automatismi tra il versamento di somme su di un conto corrente cointestato e l'ipotesi di donazione indiretta ex art. 809 cod. civ.2, in ordine alla non raggiunta prova dell'animus donandi3 e in ordine alla corretta applicazione dell'art. 115 cpc. Con tali pronunce la Suprema Corte ha confermato l'indirizzo, da tempo consolidato, per cui la cointestazione di un conto corrente non implica automaticamente comproprietà delle somme accreditate e la possibilità di superare la presunzione della titolarità di pari quote attraverso un'indagine volta ad accertare la provenienza delle somme depositate e, se del caso, l'animus donandi del disponente, con onere della prova, quanto a tale ultimo profilo, a carico del cointestatario che invochi la liberalità. Il Tribunale di Monza - all'esito della valutazione complessiva delle emergenze processuali e in linea con tali pronunce – ha ritenuto che le risultanze istruttorie consentissero di superare la presunzione ex art. 1298, comma 2, cod. civ. e ha escluso che le somme depositate sul conto/deposito bancario Webank n. 21986, fossero in parti eguali di proprietà degli intestatari.
La Corte, a riguardo, ritiene utile muovere l'indagine da quanto ricostruito in diritto dal Giudice di primo grado (pag. 3 e ss. della sentenza impugnata): “Giova preliminarmente ricordare, in diritto, che in relazione ai conti correnti cointestati, l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta, gli intestatari vengono considerati creditori in solido, Ciò significa ai sensi dell'art. 1292 c.c., che ciascun correntista può richiedere alla banca il rimborso integrale delle somme presenti sul conto, senza che i contitolari possano recriminare alcunché nei confronti dell'istituto di credito. Quanto ai rapporti interni fra correntisti, l'art. 1298 c.c. prevede che l'obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori in parti uguali “se non risulta diversamente” ed anche per la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. in multis, Cass.
2.12.2013 n. 26991 ) in caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall'art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra i correntisti e l'istituto di credito) ma dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ciò significa che se da un lato si deve presumere che le somme presenti su conto corrente cointestato spettano ai contitolari in parti uguali, dall'altro è possibile per ciascun correntista dimostrare che, in realtà, le somme debbono essere divise secondo criteri differenti. Nel caso in cui un correntista riesca a dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme solo a lui appartenenti, si deve escludere che gli altri possano nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo. Nemmeno si può ritenere che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà di attribuire la proprietà di somme agli altri cointestatari, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso (Cass. 22.2.2018 n. 4320, Cass. 29.04.2019 n. 11375, Cass 3.9.2019, n. 21963). Come evidenziato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4682/18 “l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità”. Sulla scorta di tali principi di diritto, il Tribunale di Monza ha dato corso ad ampia attività istruttoria, delegando al CTU indagini per appurare la provenienza delle somme depositate sul conto/deposito bancario e procedendo ad attività istruttoria orale. La causa, contrariamente a quanto parte appellante vorrebbe sentire affermare, è stata necessariamente istruita. A fronte delle contrapposte ricostruzioni dei rapporti patrimoniali in costanza di convivenza allegate dalle parti, per definire la controversia è di tutta evidenza che occorreva chiarire l'effettiva provenienza delle somme depositate. Si legge nella sentenza impugnata: ”La sig.ra riferisce, appunto, che CP_1 nell'assolvimento dei doveri genitoriali nell'ambito di un “progetto familiare”, le somme di cui al conto cointestato avrebbero dovuto essere utilizzate per i figli: ciò esclude in capo alla sig.ra un animus donandi in favore del sig. CP_1 Pt_1
Peraltro, neppure vi è prova del fatto che la sig.ra ed il sig. avessero
CP_1 Pt_1 deciso di condividere reciprocamente le vite anche da un punto di vista finanziario, atteso che risulta documentalmente (cfr. doc. 19 fascicolo attoreo) oltre a non essere contestato, contestato, che il sig. ha continuato ad avere conti correnti Pt_1 personale anche dopo l'apertura del conto cointestato su cui è confluita la totalità delle risorse della sig.ra e non, invece, quelle del sig. . Parimenti, è rimasta
CP_1 CP_2 indimostrata l'asserzione secondo la quale la sig.ra avrebbe donato al sig.
CP_1 il 50% delle somme di sua spettanza in quanto quest'ultimo provvedeva in via Pt_1 esclusiva al mantenimento suo e dei figli. Dall'esame dell'esperita attività istruttoria risulta invero provato l'apporto economico alla famiglia che la sig.ra ha fornito
CP_1
pagina 5 di 9 con il proprio lavoro casalingo e di cura dei figli, consentendo in tal modo al sig. di dedicarsi alla propria attività lavorativa. Pt_1
I testimoni escussi hanno confermato che la sig.ra era l'unica a occuparsi della CP_1 casa e dei bambini;
la teste ha riferito che era la sig.ra ad Testimone_1 CP_1 occuparsi della casa e dei figli (accompagnandoli in palestra), la teste Tes_2
ha riferito che era la sig.ra ad occuparsi delle faccende domestiche,
[...] CP_1 aiutata anche dalla madre, nonché ad accompagnare la figlia a pallavolo, la teste
ha riferito che era la sig.ra a gestire i figli, Testimone_3 CP_1 accompagnandoli a scuola, a pallavolo e all'oratorio. Anche la teste , madre Tes_4 del sig. ha riferito che la sig.ra era a casa e non lavorava e si occupava Pt_1 CP_1 della casa mentre il figlio la aiutava quando poteva;
riferiva, altresì, che il sig. Pt_1 stava con i figli quando poteva, li aiutava con i compiti ed accompagnava a Per_1 scuola. Dalle dichiarazioni rese da tutti i testimoni è quindi risultato che la gestione della casa e dei figli fosse, quasi esclusivamente, a carico della sig.ra perché quest'ultima, CP_1 non lavorando, era a casa e pertanto poteva occuparsi della “famiglia” in misura decisamente maggiore di quanto potesse fare il sig. Pt_1
Da ultimo, non è superfluo rilevare che il giudice del Tribunale di Milano, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, nella propria ordinanza di archiviazione espressamente riferisce che “..non si ravvisa in particolare l'elemento soggettivo..” e che “.. la condotta assume al più i connotati di una controversia civilistica..”. Per quanto sopra si ritiene non vi sia prova dell'animus donandi in capo alla sig.ra
nella cointestazione del conto Webank”. Pt_2
Le critiche apportate dall'appellante a tali valutazioni non colgono nel segno. Non appare ravvisabile, a giudizio della Corte, alcuna violazione dell'art. 115 cpc per le ragioni che seguono4. I fatti, come dedotti dall'appellante, non hanno trovato alcun riscontro probatorio. Neppure l'interessato è stato in grado di chiarire le ragioni per cui il Tribunale di Monza avrebbe dovuto ritenere inattendibili i testimoni escussi, i quali hanno reso dichiarazioni compatibili con le ulteriori risultanze probatorie e le allegazioni della
. CP_1
Contrariamente a quanto affermato, il Giudice di primo grado non ha trascurato di valutare né il contenuto della querela presentata dalla né il provvedimento di CP_1 archiviazione del Giudice delle indagini preliminari ( cfr. sentenza impugnata pag. 3 e 4
). 4 Cass. ord. n. 31837/2021. pagina 6 di 9 Sono state ben chiarite le ragioni per cui dal contenuto della querela5 non era possibile desumere alcuna manifestazione di volontà della ex convivente di rilievo ai sensi dell'art. 809 cod. civ. La ricostruzione della vicenda offerta dall'appellante, a contrario, non ha trovato riscontro nell'attività istruttoria espletata né suscita perplessità, a giudizio della Corte, l'accertamento della provenienza delle somme versate e dei prelievi dal conto/deposito bancario operata dal CTU. Le indagini peritali -condotte con metodo logico e nel rispetto del contraddittorio tecnico - hanno permesso di accertare che il conto/deposito bancario Webank n. 21986 è stato essenzialmente alimentato con somme provenienti dalla e dalla madre CP_1
(stipendi, TFR, disoccupazione e altro). Persona_2
Più precisamente con versamenti pari a € 75.680,40 per stipendi, TFR, disoccupazione, bonifici e prelievi per € 39.200,00. Gli accertamenti peritali hanno evidenziato ridotte movimentazioni attribuite a Pt_1
con operazioni così descritte alla pag. 3 della relazione peritale:
[...]
30/07/2010 bonifico 13.000,00 02/11/2010 bonifico 10,03
28/05/2013 prelievo 17.300,00
29/05/2013 storno prelievo - 17.300,00 26/06/2013 prelievo 17.300,00 16/03/2017 prelievo 39.950,00 TOTALE versamenti per €13.010,03 e totale prelievi per € 57.250,00.
ha ammesso il prelievo per cui è causa. Pt_1
Nel tentativo di neutralizzare la portata probatoria delle risultanze peritali, ha ribadito - anche in appello- l'automatismo tra cointestazione del conto/deposito bancario e donazione indiretta da parte della ex convivente, senza dialogare con quanto riportato nella sentenza impugnata. Delle ragioni per cui la Corte non può dare ingresso alla tesi dell'appellante si è già detto: la cointestazione, a giudizio della Corte, è stata semplicemente una modalità di gestione del conto/deposito bancario, ritenuta funzionale al perseguimento degli interessi della prole.
Tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera che non è stata neppure raggiunta la prova che gli ex conviventi avessero deciso di condividere tutte le personali disponibilità economiche. 5 Si legge nella querela: “Tutte le mie retribuzioni lavorative confluivano su un conto corrente online della webank, il conto corrente n. 21986 aperto in data 23/7/2010 intestato sia a me che ad . Nei nostri progetti di famiglia il conto Parte_1 corrente webank era destinato a formare un piccolo fondo per i nostri due figli” pagina 7 di 9 Risulta dalla documentazione prodotta in primo grado (doc. n. 19 prodotta dalla ) CP_1 che l'attuale appellante avesse mantenuto la titolarità personale di rapporti bancari. La circostanza, oggetto di esame con la sentenza impugnata, non è stata contestata dall'interessato. E', infine, rimasta priva di riscontro l'allegazione secondo cui la avrebbe CP_1 donato all'appellante il 50% delle somme di sua spettanza, in quanto quest'ultimo provvedeva in via esclusiva al mantenimento suo e dei figli. L'espletata attività istruttoria ha fornito indicazioni precise circa la natura dell'apporto garantito da entrambi i genitori al nucleo familiare.
Le chiare conclusioni del provvedimento di archiviazione costituiscono un dato neutro per l'accertamento di questa Corte. Il provvedimento di archiviazione penale emesso non preclude la possibilità di un'azione civile6, poiché attesta esclusivamente che non sono state raggiunte idonee prove, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, per sostenere l'accusa. Non inficiano tali conclusioni, le operazioni non attribuibili, sulla base della CTU espletata, al singolo convivente (versamenti per € 8.171,71 e prelievi per € 950,00 per operazione bancomat, contanti, assegni, rimborsi vari) e alle operazioni relative al conto deposito vincolato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, a riguardo, non è stata oggetto di specifica contestazione di parti. Come concluso dal Giudice di primo grado, infine, il quadro probatorio acquisito non ha consentito di riscontare quanto sostenuto dall'appellante sugli allegati accordi nella gestione economica della famiglia. L'assenza di allegazioni sulla destinazione del prelievo da parte dell'appellata della somma di € 37.000,00 dal conto cointestato non consente alla Corte ulteriori e diverse valutazioni.
Alla conferma della sentenza impugnata consegue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione viene disposta sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento ( valore della controversia € 39.950,00 DM n. 147/2022) per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 82/2023 del Tribunale di Monza, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 Corte Cost. sentenza n. 182/2021. pagina 8 di 9 2. condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1
che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre al rimborso delle spese CP_1 forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 10/10/2024
Il Presidente estensore NA Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass .civ. sez. II ord. n. 1643/2025. 2 Cass. civ. sez. II n. 4142/2025. 3 Cass. civ. sez. II n. 22613/2025. pagina 4 di 9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
NA AC Presidente rel. Beatrice SICCARDI Consigliere Anna FERRARI Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 505/2023 R.G. promossa in grado d'appello
da
Parte_1
C.F. C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO DI PORTA ROMANA 118 MILANO presso lo studio dell'avv. MAGNOCAVALLO MARIO MICHELE che lo rappresenta e difende come da delega in atti APPELLANTE contro
CP_1
C.F. C.F._2 elettivamente domiciliato in CORSO PORTA ROMANA, 120 MILANO presso lo studio dell'avv. MOLFINO STEFANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti unitamente all'avv. SCARANO CHIARA APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 82/2023 del Tribunale di Monza
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, così giudicare. Nel merito: in riforma integrale della Sentenza di primo grado n. 82/2023 del Tribunale di Monza, notificata il 19/01/2023, accogliere la domanda del sig. che qui CP_2 si ritrascrive “Accertato che la pretesa dell'attrice è infondata in fatto ed in diritto respingere integralmente la domanda”. per parte appellata: “Rigettare in toto l'appello proposto dal Sig. in Parte_1 quanto tutti i motivi di gravame, come dedotti dall'appellante, risultano inammissibili, generici, infondati in fatto e diritto e comunque sforniti di qualsivoglia supporto probatorio e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza del Tribunale di Monza n. 82/2023 resa tra le parti in epigrafe. Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del presente giudizio, oltre a quelle relative alla fase monitoria, oltre IVA e CPA come per legge. Previa ove del caso ammissione di tutte le istanze istruttorie dedotte con le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Monza ha definito il giudizio promosso da nei confronti di per sentirlo condannare, CP_1 Parte_1 previo accertamento che la somma di € 39.950,00 giacente alla data del 15/3/2017 sul conto/deposito bancario Webank n. 21986 Agenzia n. 0599 Filiale Virtuale era di sua esclusiva spettanza, alla restituzione del predetto importo dall'ex convivente illegittimamente sottratta.
A sostegno della domanda, la ha allegato che la cointestazione con l CP_1 Pt_1 del conto/deposito bancario Webank era meramente formale, poiché in realtà aveva sempre provveduto ad alimentarlo in via esclusiva e che il convenuto era stato intestatario in via esclusiva di altri conti correnti, sui quali aveva provveduto ad accreditare i propri stipendi. Ha dedotto, inoltre, che l'unica operazione di accredito effettuata dal coniuge sul conto corrente cointestato aveva riguardato il versamento di € 17.300,00, somma poi trasferita sul conto personale presso Chebanca!
Costituendosi il convenuto si era opposto all'accoglimento della domanda di parte attrice, sostenendo che la cointestazione del conto/deposito bancario era da ricondursi ad un atto di liberalità della ex convivente, la quale aveva inteso rendere comune il deposito delle somme indipendentemente dalla loro provenienza.
pagina 2 di 9 Riconduceva la linea difensiva all'ambito di un'organizzazione familiare che lo aveva visto provvedere al completo mantenimento della prole e della , la quale, in tesi, CP_1 aveva fatto fronte alle spese della famiglia tramite una carta ricaricabile Chebanca! a lui intestata e pure aveva prelevato dal conto corrente cointestato la somma di € 37.000,00.
Il Giudice di primo grado, espletata attività istruttoria e disposta CTU contabile, ha accolto la domanda della , accertando che la somma di € 35.864,15 depositata sul CP_1 conto/deposito bancario Webank n. 21986 era di proprietà dell'attrice e condannando il convenuto alla restituzione del predetto importo, oltre interessi dalla domanda al saldo. Il Tribunale di Monza -muovendo dalla considerazione che la cointestazione di un conto corrente non implicava automaticamente comproprietà o donazione ma risultava indispensabile accertare la provenienza delle somme - ha ritenuto non assolto l'onere della prova ex art. 2697 cod. civ. da parte dell in punto donazione indiretta, ha Pt_1 ritenuto superata la presunzione di cui all'art. 1298, comma 2, cod. civ. e ha aderito alle conclusioni del CTU contabile circa la riconducibilità, in via esclusiva, alla delle CP_1 somme depositate sul conto/deposito bancario cointestato, nella misura pari a € 75.680,40.
L ha interposto appello insistendo, in riforma della sentenza impugnata, per il Pt_1 rigetto delle domande proposte dalla moglie. L'appello è stato affidato a plurimi motivi, con cui l'appellante ha ribadito l'esistenza di una donazione indiretta desumibile dalla cointestazione del conto/deposito bancario, ha contestato un'errata valutazione delle risultanze istruttorie (violazione dell'art. 115 cpc, prove testimoniali ammesse su circostanze estranee al thema decidendum, omessa valutazione del provvedimento di archiviazione in sede penale) e ha eccepito l'inammissibilità della domanda, in via subordinata, per arricchimento senza causa, in tesi, non formulata nel rispetto delle scansioni processuali.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita la concludendo per l'infondatezza CP_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
La Corte, valutata l'istanza ex art. 283 cpc, ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. La causa, sulle conclusioni in epigrafe riportate e decorsi i termini concessi per il deposito delle comparse conclusionali e repliche, è stata decisa nell'odierna Camera di Consiglio. MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente la Corte rileva l'inammissibilità ex art. 345 cpc della produzione documentale di parte appellata, di cui alla nota del 31/5/2024, atteso che la CP_1
pagina 3 di 9 ha ritenuto di interessare l'Agenzia delle Entrate con l'istanza ex art. 492 bis cpc dopo il deposito della sentenza impugnata. L'appello viene deciso sulla base del quadro probatorio acquisito dal Tribunale di Monza.
La sentenza impugnata, a giudizio della Corte, ha fatto una corretta applicazione dei principi di diritto affermati dalla Cassazione in ordine alla possibilità di superare la presunzione di contitolarità delle somme depositate su di un conto corrente cointestato1, in ordine all'assenza di automatismi tra il versamento di somme su di un conto corrente cointestato e l'ipotesi di donazione indiretta ex art. 809 cod. civ.2, in ordine alla non raggiunta prova dell'animus donandi3 e in ordine alla corretta applicazione dell'art. 115 cpc. Con tali pronunce la Suprema Corte ha confermato l'indirizzo, da tempo consolidato, per cui la cointestazione di un conto corrente non implica automaticamente comproprietà delle somme accreditate e la possibilità di superare la presunzione della titolarità di pari quote attraverso un'indagine volta ad accertare la provenienza delle somme depositate e, se del caso, l'animus donandi del disponente, con onere della prova, quanto a tale ultimo profilo, a carico del cointestatario che invochi la liberalità. Il Tribunale di Monza - all'esito della valutazione complessiva delle emergenze processuali e in linea con tali pronunce – ha ritenuto che le risultanze istruttorie consentissero di superare la presunzione ex art. 1298, comma 2, cod. civ. e ha escluso che le somme depositate sul conto/deposito bancario Webank n. 21986, fossero in parti eguali di proprietà degli intestatari.
La Corte, a riguardo, ritiene utile muovere l'indagine da quanto ricostruito in diritto dal Giudice di primo grado (pag. 3 e ss. della sentenza impugnata): “Giova preliminarmente ricordare, in diritto, che in relazione ai conti correnti cointestati, l'art. 1854 c.c. prevede che, nel caso in cui il conto corrente sia intestato a più persone a firma disgiunta, gli intestatari vengono considerati creditori in solido, Ciò significa ai sensi dell'art. 1292 c.c., che ciascun correntista può richiedere alla banca il rimborso integrale delle somme presenti sul conto, senza che i contitolari possano recriminare alcunché nei confronti dell'istituto di credito. Quanto ai rapporti interni fra correntisti, l'art. 1298 c.c. prevede che l'obbligazione in solido si divide tra i diversi creditori in parti uguali “se non risulta diversamente” ed anche per la giurisprudenza ormai consolidata (cfr. in multis, Cass.
2.12.2013 n. 26991 ) in caso di conto corrente intestato a più persone, i rapporti interni tra correntisti non possono ritenersi regolati dall'art. 1854 c.c. (che disciplina i rapporti tra i correntisti e l'istituto di credito) ma dall'art. 1298 comma 2 c.c., in virtù del quale debito e credito solidale si dividono in quote uguali solo se non risulti diversamente. Ciò significa che se da un lato si deve presumere che le somme presenti su conto corrente cointestato spettano ai contitolari in parti uguali, dall'altro è possibile per ciascun correntista dimostrare che, in realtà, le somme debbono essere divise secondo criteri differenti. Nel caso in cui un correntista riesca a dimostrare che il saldo attivo di un conto corrente cointestato risulti discendere dal versamento di somme solo a lui appartenenti, si deve escludere che gli altri possano nei rapporti interni, avanzare diritti sul saldo medesimo. Nemmeno si può ritenere che la mera cointestazione possa essere interpretata come volontà di attribuire la proprietà di somme agli altri cointestatari, in assenza di una chiara manifestazione in tal senso (Cass. 22.2.2018 n. 4320, Cass. 29.04.2019 n. 11375, Cass 3.9.2019, n. 21963). Come evidenziato dalla Suprema Corte con ordinanza n. 4682/18 “l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito che risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari, può essere qualificato come donazione indiretta solo quando sia verificata l'esistenza dell'animus donandi, consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, al momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità”. Sulla scorta di tali principi di diritto, il Tribunale di Monza ha dato corso ad ampia attività istruttoria, delegando al CTU indagini per appurare la provenienza delle somme depositate sul conto/deposito bancario e procedendo ad attività istruttoria orale. La causa, contrariamente a quanto parte appellante vorrebbe sentire affermare, è stata necessariamente istruita. A fronte delle contrapposte ricostruzioni dei rapporti patrimoniali in costanza di convivenza allegate dalle parti, per definire la controversia è di tutta evidenza che occorreva chiarire l'effettiva provenienza delle somme depositate. Si legge nella sentenza impugnata: ”La sig.ra riferisce, appunto, che CP_1 nell'assolvimento dei doveri genitoriali nell'ambito di un “progetto familiare”, le somme di cui al conto cointestato avrebbero dovuto essere utilizzate per i figli: ciò esclude in capo alla sig.ra un animus donandi in favore del sig. CP_1 Pt_1
Peraltro, neppure vi è prova del fatto che la sig.ra ed il sig. avessero
CP_1 Pt_1 deciso di condividere reciprocamente le vite anche da un punto di vista finanziario, atteso che risulta documentalmente (cfr. doc. 19 fascicolo attoreo) oltre a non essere contestato, contestato, che il sig. ha continuato ad avere conti correnti Pt_1 personale anche dopo l'apertura del conto cointestato su cui è confluita la totalità delle risorse della sig.ra e non, invece, quelle del sig. . Parimenti, è rimasta
CP_1 CP_2 indimostrata l'asserzione secondo la quale la sig.ra avrebbe donato al sig.
CP_1 il 50% delle somme di sua spettanza in quanto quest'ultimo provvedeva in via Pt_1 esclusiva al mantenimento suo e dei figli. Dall'esame dell'esperita attività istruttoria risulta invero provato l'apporto economico alla famiglia che la sig.ra ha fornito
CP_1
pagina 5 di 9 con il proprio lavoro casalingo e di cura dei figli, consentendo in tal modo al sig. di dedicarsi alla propria attività lavorativa. Pt_1
I testimoni escussi hanno confermato che la sig.ra era l'unica a occuparsi della CP_1 casa e dei bambini;
la teste ha riferito che era la sig.ra ad Testimone_1 CP_1 occuparsi della casa e dei figli (accompagnandoli in palestra), la teste Tes_2
ha riferito che era la sig.ra ad occuparsi delle faccende domestiche,
[...] CP_1 aiutata anche dalla madre, nonché ad accompagnare la figlia a pallavolo, la teste
ha riferito che era la sig.ra a gestire i figli, Testimone_3 CP_1 accompagnandoli a scuola, a pallavolo e all'oratorio. Anche la teste , madre Tes_4 del sig. ha riferito che la sig.ra era a casa e non lavorava e si occupava Pt_1 CP_1 della casa mentre il figlio la aiutava quando poteva;
riferiva, altresì, che il sig. Pt_1 stava con i figli quando poteva, li aiutava con i compiti ed accompagnava a Per_1 scuola. Dalle dichiarazioni rese da tutti i testimoni è quindi risultato che la gestione della casa e dei figli fosse, quasi esclusivamente, a carico della sig.ra perché quest'ultima, CP_1 non lavorando, era a casa e pertanto poteva occuparsi della “famiglia” in misura decisamente maggiore di quanto potesse fare il sig. Pt_1
Da ultimo, non è superfluo rilevare che il giudice del Tribunale di Milano, Sezione dei giudici per le indagini preliminari, nella propria ordinanza di archiviazione espressamente riferisce che “..non si ravvisa in particolare l'elemento soggettivo..” e che “.. la condotta assume al più i connotati di una controversia civilistica..”. Per quanto sopra si ritiene non vi sia prova dell'animus donandi in capo alla sig.ra
nella cointestazione del conto Webank”. Pt_2
Le critiche apportate dall'appellante a tali valutazioni non colgono nel segno. Non appare ravvisabile, a giudizio della Corte, alcuna violazione dell'art. 115 cpc per le ragioni che seguono4. I fatti, come dedotti dall'appellante, non hanno trovato alcun riscontro probatorio. Neppure l'interessato è stato in grado di chiarire le ragioni per cui il Tribunale di Monza avrebbe dovuto ritenere inattendibili i testimoni escussi, i quali hanno reso dichiarazioni compatibili con le ulteriori risultanze probatorie e le allegazioni della
. CP_1
Contrariamente a quanto affermato, il Giudice di primo grado non ha trascurato di valutare né il contenuto della querela presentata dalla né il provvedimento di CP_1 archiviazione del Giudice delle indagini preliminari ( cfr. sentenza impugnata pag. 3 e 4
). 4 Cass. ord. n. 31837/2021. pagina 6 di 9 Sono state ben chiarite le ragioni per cui dal contenuto della querela5 non era possibile desumere alcuna manifestazione di volontà della ex convivente di rilievo ai sensi dell'art. 809 cod. civ. La ricostruzione della vicenda offerta dall'appellante, a contrario, non ha trovato riscontro nell'attività istruttoria espletata né suscita perplessità, a giudizio della Corte, l'accertamento della provenienza delle somme versate e dei prelievi dal conto/deposito bancario operata dal CTU. Le indagini peritali -condotte con metodo logico e nel rispetto del contraddittorio tecnico - hanno permesso di accertare che il conto/deposito bancario Webank n. 21986 è stato essenzialmente alimentato con somme provenienti dalla e dalla madre CP_1
(stipendi, TFR, disoccupazione e altro). Persona_2
Più precisamente con versamenti pari a € 75.680,40 per stipendi, TFR, disoccupazione, bonifici e prelievi per € 39.200,00. Gli accertamenti peritali hanno evidenziato ridotte movimentazioni attribuite a Pt_1
con operazioni così descritte alla pag. 3 della relazione peritale:
[...]
30/07/2010 bonifico 13.000,00 02/11/2010 bonifico 10,03
28/05/2013 prelievo 17.300,00
29/05/2013 storno prelievo - 17.300,00 26/06/2013 prelievo 17.300,00 16/03/2017 prelievo 39.950,00 TOTALE versamenti per €13.010,03 e totale prelievi per € 57.250,00.
ha ammesso il prelievo per cui è causa. Pt_1
Nel tentativo di neutralizzare la portata probatoria delle risultanze peritali, ha ribadito - anche in appello- l'automatismo tra cointestazione del conto/deposito bancario e donazione indiretta da parte della ex convivente, senza dialogare con quanto riportato nella sentenza impugnata. Delle ragioni per cui la Corte non può dare ingresso alla tesi dell'appellante si è già detto: la cointestazione, a giudizio della Corte, è stata semplicemente una modalità di gestione del conto/deposito bancario, ritenuta funzionale al perseguimento degli interessi della prole.
Tali conclusioni appaiono tanto più vere se si considera che non è stata neppure raggiunta la prova che gli ex conviventi avessero deciso di condividere tutte le personali disponibilità economiche. 5 Si legge nella querela: “Tutte le mie retribuzioni lavorative confluivano su un conto corrente online della webank, il conto corrente n. 21986 aperto in data 23/7/2010 intestato sia a me che ad . Nei nostri progetti di famiglia il conto Parte_1 corrente webank era destinato a formare un piccolo fondo per i nostri due figli” pagina 7 di 9 Risulta dalla documentazione prodotta in primo grado (doc. n. 19 prodotta dalla ) CP_1 che l'attuale appellante avesse mantenuto la titolarità personale di rapporti bancari. La circostanza, oggetto di esame con la sentenza impugnata, non è stata contestata dall'interessato. E', infine, rimasta priva di riscontro l'allegazione secondo cui la avrebbe CP_1 donato all'appellante il 50% delle somme di sua spettanza, in quanto quest'ultimo provvedeva in via esclusiva al mantenimento suo e dei figli. L'espletata attività istruttoria ha fornito indicazioni precise circa la natura dell'apporto garantito da entrambi i genitori al nucleo familiare.
Le chiare conclusioni del provvedimento di archiviazione costituiscono un dato neutro per l'accertamento di questa Corte. Il provvedimento di archiviazione penale emesso non preclude la possibilità di un'azione civile6, poiché attesta esclusivamente che non sono state raggiunte idonee prove, quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo, per sostenere l'accusa. Non inficiano tali conclusioni, le operazioni non attribuibili, sulla base della CTU espletata, al singolo convivente (versamenti per € 8.171,71 e prelievi per € 950,00 per operazione bancomat, contanti, assegni, rimborsi vari) e alle operazioni relative al conto deposito vincolato, in quanto la motivazione della sentenza impugnata, a riguardo, non è stata oggetto di specifica contestazione di parti. Come concluso dal Giudice di primo grado, infine, il quadro probatorio acquisito non ha consentito di riscontare quanto sostenuto dall'appellante sugli allegati accordi nella gestione economica della famiglia. L'assenza di allegazioni sulla destinazione del prelievo da parte dell'appellata della somma di € 37.000,00 dal conto cointestato non consente alla Corte ulteriori e diverse valutazioni.
Alla conferma della sentenza impugnata consegue la condanna di parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado, nella misura liquidata in dispositivo. La liquidazione viene disposta sulla base dei parametri medi dello scaglione di riferimento ( valore della controversia € 39.950,00 DM n. 147/2022) per tutte le fasi, esclusa quella istruttoria non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza n. 82/2023 del Tribunale di Monza, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
6 Corte Cost. sentenza n. 182/2021. pagina 8 di 9 2. condanna al pagamento delle spese di lite del grado in favore di Parte_1
che liquida in € 6.946,00 per compensi oltre al rimborso delle spese CP_1 forfettarie nella misura del 15% e oltre accessori di legge;
3. dichiara, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater DPR 115/2002 e successive modifiche, che sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante al pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso in Milano il 10/10/2024
Il Presidente estensore NA Baccolini
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cass .civ. sez. II ord. n. 1643/2025. 2 Cass. civ. sez. II n. 4142/2025. 3 Cass. civ. sez. II n. 22613/2025. pagina 4 di 9