Ordinanza collegiale 30 dicembre 2025
Sentenza 13 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 13/04/2026, n. 1640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1640 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01640/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02285/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2285 del 2025, proposto da
LU De OR, rappresentato e difeso dall’avv. Carmine De OR, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia n. 1;
per l’ottemperanza
della sentenza n. 158/2025 del 6 febbraio 2025 pubblicata in pari data e notificata in data 7 febbraio 2025, emessa nell’ambito del procedimento n. 12559/2024 R.G.A.L.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 il dott. RI GO e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale, dando atto che nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., notificato e depositato il 25 giugno 2025, il signor LU De OR agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 158/2025 del 6 febbraio 2025 (R.G. n. 12559/2024), con cui è stato accertato il diritto del ricorrente ad ottenere, in relazione agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente” ex art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107, del valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico. Nella motivazione della sentenza si precisa che la somma complessiva spettante al ricorrente deve essere maggiorata di “accessori come per legge”.
Le spese del giudizio civile sono state distratte in favore del procuratore antistatario e non formano oggetto del presente giudizio di ottemperanza.
Il ricorrente chiede, altresì, che sia nominato fin d’ora un commissario ad acta che provveda in luogo dell’Amministrazione nel caso di perdurante inadempienza.
Il Ministero dell’istruzione e del merito si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Preso atto che non era stata prodotta l’attestazione di conformità della sentenza da ottemperare e del certificato di passaggio in giudicato, è stato assegnato alla parte ricorrente, con l’ordinanza n. 4304 del 30 dicembre 2025, il termine di quindici giorni per regolarizzare i documenti in questione. L’ordine istruttorio è stato tempestivamente ottemperato.
All’udienza in camera di consiglio del 5 marzo 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è fondato e come tale va accolto.
Sul piano formale, si rileva la produzione, sia pure a seguito del menzionato ordine istruttorio, di copia asseverata della sentenza da ottemperare e della relativa attestazione del passaggio in giudicato; è stata altresì dimostrata l’avvenuta notifica del titolo esecutivo in data 7 febbraio 2025, sicché il ricorso risulta proposto nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
Nel merito, parte ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non ha formulato alcuna deduzione sul punto né fornito indicazioni in merito all’andamento della procedura.
Essendo incontestato l’ an e il quantum del credito, va dunque ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare all’epigrafata sentenza del Tribunale di Milano, rilasciando al ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di € 2.500,00, oltre accessori maturati.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre il termine predetto, deve essere nominato Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad un dirigente o funzionario appartenente al medesimo Ufficio, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura di parte ricorrente, con la precisazione che l’assolvimento dell’incarico, integrando un adempimento connesso ai doveri d’istituto, non comporta la liquidazione di un compenso.
Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in causa, fatta salva la refusione del contributo unificato a carico del Ministero dell’istruzione e del merito, poiché il comportamento processuale della parte ricorrente, che ha regolarizzato le produzioni documentali solo all’esito dell’ordine impartito dal Tribunale, ha provocato una dilatazione dei tempi di definizione del giudizio e ulteriore difficoltà a gestire i ruoli di udienza già resi saturi dai ricorsi in materia di carta del docente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare, con le modalità e nei termini indicati in parte motiva, al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 158/2025 del 6 febbraio 2025.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina Commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega, il quale provvederà nei modi e nei tempi indicati in motivazione.
Spese compensate; contributo unificato a carico del Ministero dell’istruzione e del merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
RI GO, Presidente, Estensore
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Laura Patelli, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI GO |
IL SEGRETARIO