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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 26/06/2025, n. 1493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1493 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, letti gli atti, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 677/2024 R.G.L. vertente
T R A
rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Angino come da procura speciale alle liti in atti;
Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Sedda, come da CP_1 procura generale alle liti in atti;
RESISTENTE avente ad oggetto: ripetizione di indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 23.1.2024, esponeva che, con raccomandata a.r. del 27.10.2023, Parte_1
l' di Foggia aveva chiesto in ripetizione la somma di € 4.265,87 corrisposta indebitamente al defunto coniuge CP_1 sulla pensione cat. AS n. 04020831, per il periodo compreso tra il 1°.
1.2000 e il 30.9.2003; che, Persona_1 secondo l , tali somme sarebbero state indebitamente percepite per la seguente motivazione: “ Sono state riscosse CP_2 rate di pensione sociale non spettanti in quanto è venuto meno il diritto alla pensione a seguito della liquidazione di altro trattamento pensionistico”; che, con lo stesso provvedimento, parte resistente procedeva alla trattenuta mensile di € 60,08 a partire da mese di novembre 2023 sulla pensione VO n. 10052072.
Adiva, quindi, l'intestato Tribunale di Foggia, in funzione di giudice del Lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “a) dichiarare nullo o illegittimo l'atto di contestazione poiché privo dei requisiti essenziali per la sua giuridica validità; b) dichiarare, comunque, l'intervenuta prescrizione del diritto dell alla ripetizione delle somme richieste alla Controparte_3
Sig.ra c) per l'effetto dichiarare illegittima ogni attività dell tesa al recupero di tali somme, con conseguente Parte_1 CP_1 condanna dell'Istituto alla restituzione delle stesse con gli accessori di legge”. Vinte le spese di lite.
Costituitosi in giudizio, l' eccepiva che con disposizione n. 310000-24-0636 del 16.5.2024 aveva provveduto ad CP_1 annullare l'intero debito residuo pari ad € 4.265,87; che avrebbe provveduto alla restituzione di quanto trattenuto, pari ad € 300,40, nei confronti della parte ricorrente.
pagina 1 di 2 Chiedeva, quindi, di dichiarare cessata la materia del contendere.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti e lette le note di trattazione scritta, all'esito dell'udienza del 4.6.2025, tenutasi secondo le modalità in epigrafe indicata, la causa è stata decisa con sentenza depositata telematicamente.
2. Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
Ed invero, secondo quanto sostenuto dalla Suprema Corte, il Giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale (cfr. Cass. civ., III, 2.08.2004 n.14775).
Ciò posto, è pacifico – oltre che documentalmente provato– che l' abbia provveduto in autotutela CP_2 all'annullamento dell'indebito n. 91841 e abbia disposto la restituzione delle somme trattenute in data 16.5.2024.
Tale circostanza è stata, tra l'altro, confermata dalla stessa parte ricorrente con note di trattazione scritta depositate in data 30.5.2025.
3. Per quanto l'annullamento dell'indebito e la restituzione delle somme trattenute sia avvenuto in epoca successiva alla notificazione del ricorso (eseguita, quest'ultima, in data 5.2.2024), sussistono nondimeno gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2°, c.p.c.
Difatti, è pacifico che il ricorrente abbia omesso di esperire i rimedi amministrativi all'uopo prescritti dalla legge.
Sennonché, anche la mancata proposizione dei ricorsi amministrativi costituisce motivo che giustifica il ritardo dell che prima della promozione dell'odierno giudizio non è stato messo in grado, con il ricorso in via CP_1 amministrativa, di procedere alla liquidazione della prestazione (cfr., in tal senso, Corte d'Appello di Bari-Sezione
Lavoro, 27.3.2019, n. 195).
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso, iscritto al n. 677/2024 proposto da nei confronti Parte_1 dell disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: CP_1
a) dichiara cessata la materia del contendere;
b) compensa le spese di lite.
Foggia, all'esito dell'udienza del 4.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Lilia Maria Ricucci)
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