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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/05/2025, n. 1843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1843 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3217/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3217 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del GdP”
TRA
, rappr.ta e difesa ope legis dall'avvocatura dello Stato di Bari;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappr.to e difeso dall'avv. F. A. Leuci come da mandato in atti;
Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni come da verbale d'udienza.
Ragioni della decisione
Notificatogli in data 17.7.2024 provvedimento di revoca della patente di guida n. Prot. M_IT
17/06/2024 Area III emesso dal Prefetto di il 17.6.2024 ex art. 219 c.d.s. a NumeroDiPatent_1 Pt_1
seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 218 co. 6 stesso codice, Controparte_1
proponeva opposizione innanzi al GdP di Bari lamentando che il provvedimento non gli era stato notificato entro un lasso di tempo ragionevole e che comunque la notifica era avvenuta oltre il termine di 90 gg previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 atteso che la violazione presupposta, di cui all'art art. 218 co. 6 cds, era stata accertata in data 27.12.2022 con verbale n. 700019091166 della Polizia
Stradale di Pt_1
pagina 1 di 3 Il Giudice Onorario, nel contraddittorio della , con sentenza n. 9960/2024 del 24.2.2025 Parte_1
condividendo il detto motivo di opposizione accoglieva il ricorso e annullava l'ordinanza emessa dal
Prefetto di compensando le spese di lite. Pt_1
Proposto appello dalla con ricorso depositato telematicamente in data 12.3.2025, è stata Parte_1
fissata dal giudice l'udienza per la discussione.
Ritualmente notificato il ricorso col decreto di fissazione d'udienza, il Cellamare il 2.5.2025 si è
costituito in giudizio resistendo alla impugnazione.
La causa è stata decisa alla odierna udienza all'esito della discussione orale.
******
L'appello è fondato e va accolto.
E' ormai consolidato l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui a mente dell'“art. 218, comma 6, del codice della strada: “Chiunque, durante il periodo di sospensione
della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi
del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti
previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 2.050 a Euro 8.202. Si applicano le sanzioni
accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”. La revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria
che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella specie, appunto,
l'art. 218, comma 6), costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine. La
sanzione, quindi, può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale (Cass.
10373/2006; n. 7026/2019)” (così da ultimo l'ordinanza n. 15694, del 23.07.2020, in un caso identico a quello qui in rilievo).
Il termine di novanta giorni entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, previsto dall'art. 2 co. 3 della L. 241 del 1990, non è applicabile al procedimento di revoca della pagina 2 di 3 patente in forza del principio di specialità dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legge n. 689 del 1981, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso e unitario;
in assenza di termini, deve ritersi quindi che quello massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione, previsto dall'art. 28 della stessa legge n. 689 del 1981, ponendosi, si ribadisce nuovamente, la citata L. n. 689/81, in rapporto di specialità con l'invocata L. n. 241, del 1990 (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU. sent. n. 9591, del 27.04.2006; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 571900, del 06.04.2004).
La prima decisione in conclusione deve essere riformata.
Le spese di questo giudizio (in primo grado la si è difesa con un proprio funzionario) Parte_1
seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55 del 2014 e ss.mm.ii.
in relazione al valore indeterminato della causa e al rito applicato (rito lavoro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del GdP di Bari sentenza n. 9960/2024 del 24.2.2025 disattesa ogni contraria istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da avverso il provvedimento di revoca della patente di guida n. Prot. M_IT Controparte_1
17/06/2024 Area III emesso dal Prefetto di il 17.6.2024; NumeroDiPatent_1 Pt_1
2) condanna conseguentemente al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di questo grado di giudizio liquidate in € 1.700,00 per onorari (studio 460
introduttiva 389 decisionale 851), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP e alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Bari il 14.5.2025
Il Giudice
Dott. Sergio Cassano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari
-sezione terza civile-
in persona del Giudice unico dott. Sergio Cassano ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 3217 del Ruolo Generale anno 2025 avente ad oggetto:
“appello avverso sentenza del GdP”
TRA
, rappr.ta e difesa ope legis dall'avvocatura dello Stato di Bari;
Parte_1
APPELLANTE
E
, rappr.to e difeso dall'avv. F. A. Leuci come da mandato in atti;
Controparte_1
APPELLATO
Conclusioni come da verbale d'udienza.
Ragioni della decisione
Notificatogli in data 17.7.2024 provvedimento di revoca della patente di guida n. Prot. M_IT
17/06/2024 Area III emesso dal Prefetto di il 17.6.2024 ex art. 219 c.d.s. a NumeroDiPatent_1 Pt_1
seguito dell'accertamento della violazione dell'art. 218 co. 6 stesso codice, Controparte_1
proponeva opposizione innanzi al GdP di Bari lamentando che il provvedimento non gli era stato notificato entro un lasso di tempo ragionevole e che comunque la notifica era avvenuta oltre il termine di 90 gg previsto dall'art. 2 della legge n. 241/1990 atteso che la violazione presupposta, di cui all'art art. 218 co. 6 cds, era stata accertata in data 27.12.2022 con verbale n. 700019091166 della Polizia
Stradale di Pt_1
pagina 1 di 3 Il Giudice Onorario, nel contraddittorio della , con sentenza n. 9960/2024 del 24.2.2025 Parte_1
condividendo il detto motivo di opposizione accoglieva il ricorso e annullava l'ordinanza emessa dal
Prefetto di compensando le spese di lite. Pt_1
Proposto appello dalla con ricorso depositato telematicamente in data 12.3.2025, è stata Parte_1
fissata dal giudice l'udienza per la discussione.
Ritualmente notificato il ricorso col decreto di fissazione d'udienza, il Cellamare il 2.5.2025 si è
costituito in giudizio resistendo alla impugnazione.
La causa è stata decisa alla odierna udienza all'esito della discussione orale.
******
L'appello è fondato e va accolto.
E' ormai consolidato l'orientamento della S.C. di Cassazione secondo cui a mente dell'“art. 218, comma 6, del codice della strada: “Chiunque, durante il periodo di sospensione
della validità della patente, circola abusivamente, anche avvalendosi
del permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti
previsti dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso è stato concesso, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da Euro 2.050 a Euro 8.202. Si applicano le sanzioni
accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del
veicolo per un periodo di tre mesi. In caso di reiterazione delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca amministrativa del veicolo”. La revoca della patente di guida, quale sanzione accessoria
che consegue alla violazione di determinate norme del codice della strada (nella specie, appunto,
l'art. 218, comma 6), costituisce adempimento per il quale la legge non prevede alcun termine. La
sanzione, quindi, può essere irrogata nel termine generale di prescrizione quinquennale (Cass.
10373/2006; n. 7026/2019)” (così da ultimo l'ordinanza n. 15694, del 23.07.2020, in un caso identico a quello qui in rilievo).
Il termine di novanta giorni entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, previsto dall'art. 2 co. 3 della L. 241 del 1990, non è applicabile al procedimento di revoca della pagina 2 di 3 patente in forza del principio di specialità dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla legge n. 689 del 1981, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso e unitario;
in assenza di termini, deve ritersi quindi che quello massimo per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione sia di cinque anni decorrenti dal giorno in cui è stata commessa la violazione, previsto dall'art. 28 della stessa legge n. 689 del 1981, ponendosi, si ribadisce nuovamente, la citata L. n. 689/81, in rapporto di specialità con l'invocata L. n. 241, del 1990 (cfr. Cass. Civ.,
SS.UU. sent. n. 9591, del 27.04.2006; Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 571900, del 06.04.2004).
La prima decisione in conclusione deve essere riformata.
Le spese di questo giudizio (in primo grado la si è difesa con un proprio funzionario) Parte_1
seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo ai sensi del DM n. 55 del 2014 e ss.mm.ii.
in relazione al valore indeterminato della causa e al rito applicato (rito lavoro).
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla Parte_1
avverso la sentenza del GdP di Bari sentenza n. 9960/2024 del 24.2.2025 disattesa ogni contraria istanza, richiesta o difesa, così provvede:
1) accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso proposto da avverso il provvedimento di revoca della patente di guida n. Prot. M_IT Controparte_1
17/06/2024 Area III emesso dal Prefetto di il 17.6.2024; NumeroDiPatent_1 Pt_1
2) condanna conseguentemente al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite di questo grado di giudizio liquidate in € 1.700,00 per onorari (studio 460
introduttiva 389 decisionale 851), oltre 15% per rimborso spese generali, IVA e CAP e alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Bari il 14.5.2025
Il Giudice
Dott. Sergio Cassano
pagina 3 di 3