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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/05/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4834/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Sabrina Cicero Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 13/09/2024 da
1) , con l'Avv. VALLE PAOLA, presso la quale ha eletto domicilio Parte_1 telematico
Nei confronti di
2) on l'Avv. COSMANI RUSTIA GUENDA , presso la quale ha Controparte_1 eletto domicilio telematico
Con l'intervento del PM- sede
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'adito Tribunale,
Per quanto riguarda la separazione
1) autorizzare i coniugi a vivere separati,
2) STATUS: pronunciare la separazione di e;
Parte_1 Controparte_1
3) AFFIDAMENTO: affidare il figlio entrambi i genitori, individuandone nella madre Per_1 il genitore collocatario;
4) TEMPI DI PERMANENZA DEL FIGLIO: attesa l'età del minore, prevedere che i tempi di permanenza padre minore siano liberi e autogestiti da accordi tra il padre e il figlio stesso, previo preavviso e accordo con la madre.
5) ASSEGNAZIONE ALLOGGIO CONIUGALE: Assegnare alla madre l'alloggio coniugale.
6) MANTENIMENTO DEL FIGLIO: obbligare il ricorrente a contribuire al mantenimento del figlio con mensili 600€ da versarsi alla moglie entro il 5 di ogni mese, oltre a pagare il
100% delle spese straordinarie come da protocollo dd. 18/5/15; le parti convengono che il mantenimento ordinario decorra da gennaio 2025. A tale fine il verserà alla Parte_1 moglie l'importo differenziale rispetto a quello già lei corrisposto.
7) MANTENIMENTO DEL CONIUGE: obbligare il ricorrente a contribuire al mantenimento della moglie con corresponsione suo favore di 9.600€ da pagarsi con ratei di
400€ al mese per 24 mesi a far data da gennaio 2025.
8) ULTERIORI STATUIZIONI
a) Assegno unico: attribuire l'integrale percezione dell'assegno unico per il figlio alla dando le parti atto che eventuali sue riduzioni/esclusioni non incidano sulla CP_1 quantificazione del contributo al di lui mantenimento;
b) bonus sociali: atteso l'accollo del del pagamento delle spese straordinarie per Parte_1 il figlio, i bonus sociali (dote famiglia/dote scuola etc.) saranno a beneficio esclusivo del
[...]
, impegnandosi la a richiederli nei termini ove siano compatibili con il Pt_1 CP_1 suo ISEE;
la si impegna a documentare entro 10 giorni al l'effettuata CP_1 Parte_1 domanda e sempre entro 10 giorni dal percepimento degli importi a corrisponderglieli con bonifico bancario.
c) le parti danno atto di aver tenuto conto nell'individuare gli importi di cui al mantenimento del figlio del fatto che egli non pernotti presso il padre, di tal che l'esiguità dei tempi di permanenza del minore presso il padre non costituisce circostanza invocabile ai fini di una modifica dei presenti accordi.
d) le parti danno atto che dell'attivo residuo in essere sul conto corrente cointestato al
05/02/2025 1456€ sono di proprietà esclusiva del , sottoscritto il presente accordo;
Parte_1 detto importo verrà conguagliato con quanto dovuto dal alla moglie per la Parte_1 differenza del mantenimento per lei e il figlio dovuto da gennaio 2025 a marzo 2025 ovvero
1500€; la differenza di 44€ verrà corrisposta dal alla nel mese di aprile Parte_1 CP_1
25 assieme al mantenimento, bonificandogli cosi 1044€;
e) la ha già volturato le utenze domestiche a proprio nome e si impegna ad CP_1 assumersi integralmente la rimanenza delle rate della caldaia e per quanto il debito sia a nome del marito;
estinto questo debito, nei dieci giorni successivi, le parti chiuderanno il citato conto, i cui oneri gestionali saranno ad esclusivo carico fino a quella data della
CP_1
f) Controparte_2 cede gratuitamente a che accetta, la proprietà
[...] Controparte_1 dell'autovettura Panda, targata FZ076PN, di tal che la stessa diviene di esclusiva proprietà di Controparte_1
cede gratuitamente a che accetta, la proprietà della Parte_1 Controparte_1 roulotte, targata XA672CJ., di tal che la stessa diviene di esclusiva proprietà di
[...]
CP_1
g) le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra anche per ogni questione relativa alla loro convivenza e separazione ad eccezione di quanto in questa sede previsto.
Per il divorzio
Le parti chiedono che il Giudice fissi un'udienza in presenza perché intendono formalizzare il passaggio di proprietà della casa coniugale a favore da parte del alla Parte_1 CP_1
Rassegnano a tale fine le seguenti conclusioni che riservano di dettagliare per quanto riguarda la parte relativa alla cessione immobiliare.
Voglia il Tribunale adito,
1) STATUS: pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
26/06/1999 a ES (TS). Atto N. 180 parte II serie A - anno 1999 - Comune di ES
(TS) tra e . Parte_1 Controparte_1
2) AFFIDAMENTO: affidare il figlio entrambi i genitori, individuando nella madre Per_1 il genitore collocatario;
3) TEMPI DI PERMANENZA DEL FIGLIO: attesa l'età del minore, prevedere che siano liberi e autogestiti da accordi tra il padre e il figlio stesso, previo preavviso e accordo con la madre.
4) ASSEGNAZIONE ALLOGGIO CONIUGALE: Assegnare alla l'alloggio CP_1 coniugale che in questa sede ne diviene proprietaria esclusiva.
5) MANTENIMENTO DEL FIGLIO: obbligare il a contribuire al mantenimento Parte_1 del figlio con mensili 600€ da versarsi alla moglie entro il 5 di ogni mese, con rivalutazione ex indici ISTAT dalla data di pronuncia della sentenza di divorzio, oltre a pagare il 100% delle spese straordinarie come da protocollo dd. 18/5/15.
6) ULTERIORI STATUIZIONI
a) Assegno unico: attribuire l'integrale percezione dell'assegno unico per il figlio alla dando le parti atto che eventuali sue riduzioni/esclusioni non incidano sulla CP_1 quantificazione del contributo al di lui mantenimento;
b) bonus sociali: atteso l'accollo del del pagamento delle spese straordinarie per Parte_1 il figlio, i bonus sociali (dote famiglia/dote scuola etc.) saranno a beneficio esclusivo del
[...]
, impegnandosi la a richiederli nei termini e ove siano compatibili con il Pt_1 CP_1 suo ISEE;
la si impegna a documentare entro 10 giorni al l'effettuata CP_1 Parte_1 domanda e sempre entro 10 giorni dal percepimento degli importi a corrisponderglieli con bonifico bancario.
c) le parti danno atto di aver tenuto conto nell'individuare gli importi di cui al mantenimento del figlio del fatto che egli non pernotti presso il padre, di tal che l'esiguità dei tempi di permanenza del minore presso il padre non costituisce circostanza invocabile ai fini di una modifica dei presenti accordi.
d) CESSIONE IMMOBILIARE/UNA TANTUM DIVORZILE: cede a Parte_1 la sua metà quota della casa coniugale quale una tantum divorzile ex art. 5 CP_1
L.898/70; le parti si impegnano a formalizzare la cessione davanti al Giudice in seno a questo procedimento di tal che chiedono che venga fissata udienza in presenza;
d) L'importo di € 18.000,00 prelevato dal conto corrente comune, in regime di comunione di beni, rimane a e non pretende nulla in merito. Controparte_1 Parte_1
e) le parti dichiarano di non avere nulla a che pretendere l'una dall'altra anche per ogni questione relativa alla loro convivenza e separazione ad eccezione di quanto in questa sede previsto.
f) Spese di lite di entrambi i gradi di giudizio compensate con rinuncia alla solidarietà professionale
FATTO
Con ricorso depositato in data 13/09/2024, ha esposto di aver Parte_1 contratto matrimonio con il 26/06/1999 a ES (TS), atto N. Controparte_1
180 parte II serie A - anno 1999 - Comune di ES (TS), optando per il regime patrimoniale della comunione dei beni.
Dalla loro unione è nato il [...], a [...], il figlio (C.F. Persona_2
). C.F._1
Rappresentando la cessazione della loro comunione spirituale, il ricorrente ha insistito affinché il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate in ricorso.
Ha inoltre insistito affinché, ai sensi dell'art. 473- bis.49 c.p.c., all'esito del passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra i coniugi, e nel rispetto dei tempi normativamente previsti, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Si è costituita in giudizio la quale ha aderito alla richiesta di Controparte_1 separazione e di divorzio, rassegnando le sue conclusioni. All'udienza del 26.03.2025, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno rassegnato le conclusioni congiunte in epigrafe.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Nulla osta al recepimento delle condizioni di separazione concordate dalle parti, in quanto non contrarie all'interesse del figlio minore.
Essendo le parti addivenute ad un accordo, non si rende necessario l'ascolto del minore.
Il giudizio deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 [...]
che hanno contratto matrimonio il 26/06/1999 a ES (TS) CP_1
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle conclusioni congiunte da intendersi qui trascritte;
3) Spese al definitivo.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Trieste (atto
N. 180 parte II serie A - anno 1999), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
5) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore per la fissazione della successiva data di udienza ai fini della domanda di divorzio.
Così deciso in Trieste, 09/05/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli