TRIB
Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 10/09/2025, n. 437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 437 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA EX ART 281 SEXIES CPC
Addì 10/9/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti l'Avv. De Pascalis in sostituzione dell'Avv. Ermina dell'Amico che precisa come in nota conclusiva a cui si riporta. Insiste per l'ammissione di CTU medico-legale. Avv. Rossetti in sostituzione dell'Avv. Balestra precisa come in nota conclusiva;
si oppone alla CTU. Entrambi i Procuratori contestano le avverse note conclusive e difese tutte. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2386/2020 tra
Parte_1
ATTORE
Avv. Erminia Dell'Amico
CONTRO
1 Controparte_1
CONVENUTO
Avv. Marzia Balestra
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
affermando di essere rovinosamente caduto a terra, in
[...] data 4 giugno 2019, alle ore 12.30 circa, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la via Aurelia con direzione di marcia Castelnuovo Magra – , nel comune di , a causa CP_1 CP_1
“di un dosso rialzato del manto stradale non visibile e non segnalato”. L'attore ha dedotto sussistere in capo al - Controparte_1 quale proprietario, custode e soggetto su cui incombono i relativi obblighi di manutenzione - una responsabilità civile in ordine al riferito accaduto, tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualificando il dosso in questione come una classica insidia stradale occulta. Dal punto di vista del quantum debeatur, parte attrice ha dedotto di avere ripotato, a causa del descritto sinistro, sia un danno non patrimoniale (allegando perizia medica) sia un danno patrimoniale (danno alla bicicletta per € 346,00); ha altresì chiesto il rimborso di spese mediche anticipate e quantificate in complessivi € 1.289,00, nonché il pagamento delle competenze e spese di assistenza stragiudiziale per l'attività prestata in suo favore da parte del proprio difensore. Il si è costituito contestando integralmente la Controparte_1 pretesa attorea sia nell'an che nel quantum;
solo in via subordinata e per il non creduto caso in cui fosse stata ravvisata una qualche responsabilità in capo al Controparte_1 relativamente all'incidente per cui è causa, ha chiesto accertarsi un concorso di responsabilità in capo all'attore ai sensi e per gli
2 effetti di cui all'art. 1227, 1° comma c.c., con ogni conseguente provvedimento finalizzato a ridurre, in proporzione al grado di responsabilità accertando, l'importo che fosse risultato dovuto da determinarsi anche tenendo conto di eventuali indennità che il Sig. avesse percepito - da Enti previdenziali pubblici e/o da Pt_1 assicurazioni private - in relazione all'incidente de quo.
La domanda attorea è inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia di cui all'art 2051 cc;
detta domanda non può essere accolta per i seguenti motivi:
• Per consolidata giurisprudenza la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
• I principi di cui sopra non sono mutati a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 20943/2022; le sezioni unite hanno, infatti, confermato la natura oggettiva della responsabilità ex art 2051 cc e così pure l'onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
3 • Tale fattispecie, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ossia di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva;
salvo, poi, che il custode provi il caso fortuito cioè il fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; il caso fortuito può essere integrato anche da una eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
• In primo luogo, non è stata provata la dinamica della caduta dell'attore e, quindi, non è emerso dove l'attore sia caduto ed in particolare se lo stesso sia caduto sulla banchina a fianco della carreggiata e a causa del cordolo ivi presente oppure sulla careggiata e/o per altra causa (sua distrazione o imprudenza); l'unico teste escusso, , ha Testimone_1 riferito di aver visto cadere l'attore da una distanza di circa 100 mt allorchè si trovava alla guida del proprio scooter nell'opposto senso di marcia e, cioè, mentre stava avanzando verso il ciclista;
sebbene specificamente sollecitato dal giudice a ricordare, il teste ha riferito di avere visto la bici cadere contro il guardrail, ma di non aver ispezionato il luogo della caduta essendosi preoccupato del ciclista;
detto altrimenti il teste non è stato in grado di confermare che la caduta è avvenuta a causa del cordolo indicato in citazione;
rammostratagli una fotografia dei luoghi, il medesimo teste ha dichiarato genericamente che quello in essa raffigurato avrebbe potuto essere quello della caduta ma di non poter essere più preciso. Il medesimo teste ha affermato di non sapere dire nulla sulla dinamica della caduta.
• L'accertamento peritale del luogo del sinistro effettuato dalla Polizia Municipale alcuni mesi dopo il sinistro (prodotto in atti) non colma la lacuna di cui al punto che precede: in primis, è, all'evidenza, un accertamento “indirizzato” dall'attore ovvero gli Agenti hanno descritto il luogo che l'attore ha loro indicato come teatro del sinistro;
tale attività
4 di accertamento ha descritto, sulla banchina a lato strada, la presenza di un “cordolo di asfalto di circa ml. 1,20 una larghezza planimetrica massima di 30 cm circa e minima di 20 cm ed altezza massima di 5 cm”.
• Peraltro, un attento esame della documentazione fotografica del predetto cordolo evidenzia che l'altezza massima di esso (5 cm appunto) si trova in prossimità del margine destro, verso il guardrail, ove è logico presumere che il ciclista non sia passato, e come l'altezza vada, invece, degradando verso la carreggiata, dove è sicuramente più plausibile che l'attore stesse transitando (sempre che viaggiasse sulla banchina anzicchè sulla carreggiata). A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di un cordolo, esso ha un andamento a schiena d'asino ovvero è un elemento curvo, prima in ascesa e, poi, in discesa;
quindi, un qualcosa intrinsecamente inidoneo a far impuntare una bicicletta, a meno che la bicicletta non viaggi a notevole velocità o che il suo conducente sia distratto.
• per le predette considerazioni, quand'anche l'attore fosse caduto in corrispondenza del cordolo di cui alle foto (e di ciò, comunque, non vi è prova) non può affermarsi che tale cordolo fosse dotato di una intrinseca potenzialità lesiva tale da far ritenere la caduta del ciclista come conseguenza normale/prevedibile della particolare condizione della cosa. In altre parole, il dosso o cordolo sul quale l'attore afferma di essere caduto è privo di adeguatezza causale rispetto all'evento verificatosi.
• Poiché il nesso causale è l'unico elemento fattuale della cui prova è onerato il danneggiato nella fattispecie di cui all'art 2051 cc, non può non concludersi nel senso che l'assenza della sua prova o anche solo l'incertezza della prova di tale elemento ricade sulla parte onerata della stessa;
ciò in applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova che è anche regola di giudizio.
• Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5
PQM
Il Tribunale di La Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide: rigetta la domanda dell'attore.
Condanna l'attore a rifondere le spese di lite al CP_1 convenuto che liquida in euro 5.000,00 per compenso oltre accessori di legge.
La Spezia, 10/09/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
6
7
Addì 10/9/2025 dinanzi al Giudice dott.ssa Nella Mori, sono presenti l'Avv. De Pascalis in sostituzione dell'Avv. Ermina dell'Amico che precisa come in nota conclusiva a cui si riporta. Insiste per l'ammissione di CTU medico-legale. Avv. Rossetti in sostituzione dell'Avv. Balestra precisa come in nota conclusiva;
si oppone alla CTU. Entrambi i Procuratori contestano le avverse note conclusive e difese tutte. Il Giudice si ritira in camera di consiglio. Il Giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i Procuratori, pronuncia la seguente sentenza.
TRIBUNALE DELLA SPEZIA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del giudice unico dott. Nella Mori ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 2386/2020 tra
Parte_1
ATTORE
Avv. Erminia Dell'Amico
CONTRO
1 Controparte_1
CONVENUTO
Avv. Marzia Balestra
Per quanto attiene allo svolgimento del processo ed ai fatti oggetto di giudizio vanno richiamati il contenuto degli scritti difensivi e le risultanze dei verbali d'udienza.
Sinteticamente: ha convenuto in giudizio il Parte_1 CP_1
affermando di essere rovinosamente caduto a terra, in
[...] data 4 giugno 2019, alle ore 12.30 circa, mentre percorreva in sella alla propria bicicletta la via Aurelia con direzione di marcia Castelnuovo Magra – , nel comune di , a causa CP_1 CP_1
“di un dosso rialzato del manto stradale non visibile e non segnalato”. L'attore ha dedotto sussistere in capo al - Controparte_1 quale proprietario, custode e soggetto su cui incombono i relativi obblighi di manutenzione - una responsabilità civile in ordine al riferito accaduto, tanto ai sensi dell'art. 2051 c.c. quanto ai sensi dell'art. 2043 c.c., qualificando il dosso in questione come una classica insidia stradale occulta. Dal punto di vista del quantum debeatur, parte attrice ha dedotto di avere ripotato, a causa del descritto sinistro, sia un danno non patrimoniale (allegando perizia medica) sia un danno patrimoniale (danno alla bicicletta per € 346,00); ha altresì chiesto il rimborso di spese mediche anticipate e quantificate in complessivi € 1.289,00, nonché il pagamento delle competenze e spese di assistenza stragiudiziale per l'attività prestata in suo favore da parte del proprio difensore. Il si è costituito contestando integralmente la Controparte_1 pretesa attorea sia nell'an che nel quantum;
solo in via subordinata e per il non creduto caso in cui fosse stata ravvisata una qualche responsabilità in capo al Controparte_1 relativamente all'incidente per cui è causa, ha chiesto accertarsi un concorso di responsabilità in capo all'attore ai sensi e per gli
2 effetti di cui all'art. 1227, 1° comma c.c., con ogni conseguente provvedimento finalizzato a ridurre, in proporzione al grado di responsabilità accertando, l'importo che fosse risultato dovuto da determinarsi anche tenendo conto di eventuali indennità che il Sig. avesse percepito - da Enti previdenziali pubblici e/o da Pt_1 assicurazioni private - in relazione all'incidente de quo.
La domanda attorea è inquadrabile nell'ipotesi di responsabilità da cosa in custodia di cui all'art 2051 cc;
detta domanda non può essere accolta per i seguenti motivi:
• Per consolidata giurisprudenza la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale. Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (per es. scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.
• I principi di cui sopra non sono mutati a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione a sezioni unite n. 20943/2022; le sezioni unite hanno, infatti, confermato la natura oggettiva della responsabilità ex art 2051 cc e così pure l'onere a carico del danneggiato di provare il nesso causale tra l'evento e la cosa in custodia.
3 • Tale fattispecie, pertanto, non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno ossia di provare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione della cosa, potenzialmente lesiva;
salvo, poi, che il custode provi il caso fortuito cioè il fatto estraneo alla sfera di custodia avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità; il caso fortuito può essere integrato anche da una eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato.
• In primo luogo, non è stata provata la dinamica della caduta dell'attore e, quindi, non è emerso dove l'attore sia caduto ed in particolare se lo stesso sia caduto sulla banchina a fianco della carreggiata e a causa del cordolo ivi presente oppure sulla careggiata e/o per altra causa (sua distrazione o imprudenza); l'unico teste escusso, , ha Testimone_1 riferito di aver visto cadere l'attore da una distanza di circa 100 mt allorchè si trovava alla guida del proprio scooter nell'opposto senso di marcia e, cioè, mentre stava avanzando verso il ciclista;
sebbene specificamente sollecitato dal giudice a ricordare, il teste ha riferito di avere visto la bici cadere contro il guardrail, ma di non aver ispezionato il luogo della caduta essendosi preoccupato del ciclista;
detto altrimenti il teste non è stato in grado di confermare che la caduta è avvenuta a causa del cordolo indicato in citazione;
rammostratagli una fotografia dei luoghi, il medesimo teste ha dichiarato genericamente che quello in essa raffigurato avrebbe potuto essere quello della caduta ma di non poter essere più preciso. Il medesimo teste ha affermato di non sapere dire nulla sulla dinamica della caduta.
• L'accertamento peritale del luogo del sinistro effettuato dalla Polizia Municipale alcuni mesi dopo il sinistro (prodotto in atti) non colma la lacuna di cui al punto che precede: in primis, è, all'evidenza, un accertamento “indirizzato” dall'attore ovvero gli Agenti hanno descritto il luogo che l'attore ha loro indicato come teatro del sinistro;
tale attività
4 di accertamento ha descritto, sulla banchina a lato strada, la presenza di un “cordolo di asfalto di circa ml. 1,20 una larghezza planimetrica massima di 30 cm circa e minima di 20 cm ed altezza massima di 5 cm”.
• Peraltro, un attento esame della documentazione fotografica del predetto cordolo evidenzia che l'altezza massima di esso (5 cm appunto) si trova in prossimità del margine destro, verso il guardrail, ove è logico presumere che il ciclista non sia passato, e come l'altezza vada, invece, degradando verso la carreggiata, dove è sicuramente più plausibile che l'attore stesse transitando (sempre che viaggiasse sulla banchina anzicchè sulla carreggiata). A ciò deve aggiungersi che, trattandosi di un cordolo, esso ha un andamento a schiena d'asino ovvero è un elemento curvo, prima in ascesa e, poi, in discesa;
quindi, un qualcosa intrinsecamente inidoneo a far impuntare una bicicletta, a meno che la bicicletta non viaggi a notevole velocità o che il suo conducente sia distratto.
• per le predette considerazioni, quand'anche l'attore fosse caduto in corrispondenza del cordolo di cui alle foto (e di ciò, comunque, non vi è prova) non può affermarsi che tale cordolo fosse dotato di una intrinseca potenzialità lesiva tale da far ritenere la caduta del ciclista come conseguenza normale/prevedibile della particolare condizione della cosa. In altre parole, il dosso o cordolo sul quale l'attore afferma di essere caduto è privo di adeguatezza causale rispetto all'evento verificatosi.
• Poiché il nesso causale è l'unico elemento fattuale della cui prova è onerato il danneggiato nella fattispecie di cui all'art 2051 cc, non può non concludersi nel senso che l'assenza della sua prova o anche solo l'incertezza della prova di tale elemento ricade sulla parte onerata della stessa;
ciò in applicazione della regola di ripartizione dell'onere della prova che è anche regola di giudizio.
• Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
5
PQM
Il Tribunale di La Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa Nella Mori definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così decide: rigetta la domanda dell'attore.
Condanna l'attore a rifondere le spese di lite al CP_1 convenuto che liquida in euro 5.000,00 per compenso oltre accessori di legge.
La Spezia, 10/09/2025 Il Giudice
Dott. Nella Mori
6
7