Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/02/2025, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
-------------
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE IV CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato, dr.ssa Roberta Vaccaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1400 /2024 R.G, discussa ex art. 281 sexies c.p.c. (rito
Cartabia) all'udienza del 12.02.2025 e vertente
TRA
( ), nato a [...] il [...] e residente in [...]
V.S Donato 32 BU ( Bo), rappresentato e difeso dall'Avv.to CIANFRONE LILIA, presso il cui studio in VIA DEI NORMANNI 298 CORIGLIANO – ROSSANO (CS), ha eletto domicilio (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) all'atto di citazione;
ATTORE-OPPONENTE
E
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. SIDOTI ROBERTO PIETRO , presso il cui studio, in PIAZZA VELASCA N. 8 20122 MILANO, ha eletto domicilio (cfr. rectius indirizzo pec), giusta procura in calce (collazionata telematicamente) alla comparsa costitutiva;
CONVENUTO-OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ex art. 645 c.p.c. a D.I.
CONCLUSIONI: “Preliminarmente l'opposta esibisce ricorso per DI con pedissequo DI n.
4608/2023 con in calce relata di notifica ex art. 140 c.p.c. perfezionatasi, a seguito di spedizione della raccomanda (numero indicato nel cedolino di invio recante in alto a sinistra il numero e dati dell'ufficiale giudiziario spedente) ricevuta in data 20.12.2023 dal destinatario odierno opponente;
il Giudice dà atto della piena corrispondenza di quanto osservato dalla parte al documento esibito in originale ed invita l'opponente a contraddire sul punto;
l'opponente insiste nelle difese in atti.
1
FATTO
Con “atto di citazione in opposizione a D.I.”, notificato alle controparte a mezzo pec in data
30.01.2024, l'attore (formale) in epigrafe ha chiesto: “In via principale , nel merito , accertare e dichiarare che le firme in calce ai documenti a corredo del decreto ingiuntivo, non sono autentiche in quanto non apposte dal e, in considerazione di ciò , accertare e dichiarare l' Parte_1
insussistenza del titolo legittimante la pretesa con revoca del decreto ingiuntivo;
In via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento di un titolo legittimante, accertare e dichiarare la carenza di prova in ordine alla sussistenza della titolarità del diritto di credito così per come fatto valere dalla società ricorrente per tutti i motivi addotti in narrativa , sempre disponendo la revoca del decreto ingiuntivo In via del tutto subordinata e gradata dichiarare l' estinzione del presunto diritto per decorso del termine di prescrizione decennale , disponendo sempre la revoca del decreto ingiuntivo opposto . Con condanna alle spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art 93 cpc in favore del costituito procuratore”.
Si è costituita la società opposta, eccependo preliminarmente la tardività dell'opposizione, come proposta, nonché contestando nel merito le avverse deduzioni e chiedendo, quindi: “IN VIA
PRELIMINARE – IN RITO 1) accertare e dichiarare che l'opposizione spiegata dal Sig. è Pt_1 tardiva, in quanto l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è stato notificato oltre il termine di rito e, pertanto, il presento giudizio di opposizione è inammissibile, con conseguente conferma dell'opposto decreto ingiuntivo n. 4608/2023 del Tribunale di Bologna. IN VIA
PRELIMINARE – NEL MERITO 2) accertare e dichiarare che l'opposizione svolta dal sig.
non è fondata su prova scritta e/o né di pronta soluzione e, per l'effetto, 3) concedere la Pt_1
provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto n. 4608/2023 del Tribunale di Bologna. IN
VIA PRINCIPALE 4) respingere integralmente le domande ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e diritto, e, per l'effetto, 5) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 4608/2023 del Tribunale di Bologna IN VIA SUBORDINATA Nella denegata ipotesi di revoca dell'opposto d.i. ed in ogni caso: 6) accertare e dichiarare la debenza, in forza della cessione di crediti di cui in narrativa, a carico del sig. ed in favore di Pt_1 Controparte_1
– occorrendo, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o 2041 c.c. – della somma di € 14.321,60 oltre
[...]
interessi moratori al tasso legale dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio e, per l'effetto, 7) condannare il sig. Pt_1
al pagamento in favore di – occorrendo, anche ai sensi degli artt. 2033 e/o Controparte_1
2 2041 c.c. – della somma complessiva di € 14.321,60, oltre interessi moratori al tasso legale, dalle singole scadenze al saldo, o della diversa somma che sarà accertata come dovuta all'esito del presente giudizio. IN VIA INCIDENTALE 1) disporre gli accertamenti tecnici necessari volti alla verificazione, ex art. 216 cpc, del contratto di finanziamento n. 106996 indicando come scrittura di comparazione la carta di identità del sig. , ovvero mediante comparazione della scrittura Pt_1
del sig. previo ordine di scrittura sotto dettatura alla presenza di un consulente tecnico, Pt_1 ai sensi dell'art. 219 cpc.”, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, la causa, istruita documentalmente, all'udienza del 12.02.2025 (frattanto mutato il GI) è stata discussa ex art. 281 sexies c.p.c. con precisazione delle conclusioni come in epigrafe trascritte e deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies ult.c. c.p.c. ratione temporis applicabile (entro 30 giorni dall'udienza).
DIRITTO
1. L'opposta, costituendosi, ha eccepito in limine l'inammissibilità dell'opposizione siccome introdotta tardivamente, mediante notifica di atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta in data 30.01.2024 (doc. 1) a fronte della notifica dell'opposto decreto ingiuntivo n.
4608/2023 perfezionatasi in data 20.12.2023 (cfr. doc. 10).
Sul punto, l'opponente ha replicato, nelle note conclusionali autorizzate, che “il decreto ingiuntivo per cui è causa è stato notificato dall' ufficiale giudiziario ai sensi e per gli effetti di cui all'art 140
Cpc Dalla valutazione degli atti , l' unico dies a quo che appare certo ai fini della decorrenza dei dieci giorni per il perfezionamento della notifica, appare coincidere con la data del 12.12.2023 , data in cui l' ufficiale giudiziario ha annotato di aver provveduto all' invio della raccomandata e cio' in considerazione del fatto che, in mancanza dell'indicazione del numero cronologico della raccomandata nella relazione in calce all'originale, non può esservi alcuna certezza circa il fatto che la velina e l'avviso di ricevimento di cui agli atti e prodotta dall'avversa difesa , afferiscano al procedimento notificatorio ex art 140 cpc inerente il decreto ingiuntivo per cui e' causa”.
Ciò premesso, l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione in esame, siccome proposta oltre il termine perentorio di cui all'art. 641 c.p.c., spirato, nella specie, il 29.01.2024 (lunedì), è fondata e, come tale, merita accoglimento.
Scrutinata in udienza la relata di notifica del D.I. in originale (conforme alla copia depositata in giudizio, doc. 10), non è seriamente dubitabile l'avvenuto perfezionamento della notifica ex art. 140
c.p.c. del D.I. opposto in data 20.12.2023, al più integrando una mera irregolarità, non già una nullità, l'omessa indicazione del codice della raccomandata in calce alla data di spedizione della stessa (codice risultante, tuttavia, chiaramente dal cedolino della spedizione della raccomandata con timbro dello stesso ufficiale giudiziario), né, peraltro, risulta contestata la conoscenza/bilità del D.I.
3 opposto a far data dalla ricezione della suddetta raccomandata informativa, recante la sottoscrizione del destinatario/odierno opponente.
Risulta, infatti, proposta una opposizione ordinaria a D.I. ex art. 645 c.p.c. e non già, in ipotesi, una opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. (per la cui ammissibilità, peraltro, “non è sufficiente l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre, altresì, la prova – il cui onere incombe sull'opponente – che a causa di quella irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" Cass. civ., terza sez., 12 maggio 2022, n.
15175).
Con la conseguenza che, assorbite/precluse le ulteriori eccezioni sollevate nel merito, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione a D.I. in esame, siccome proposta con atto di citazione notificato alla controparte in data 30.01.2024, oltre il termine perentorio di cui all'art. 641
c.p.c. (nella specie, spirato il 29.01.2024) decorrente dalla data di notifica del D.I. opposto
(20.12.2023), con conseguente definitiva esecutorietà del D.I. opposto a norma del combinato disposto degli artt. 647 e 653 c.p.c. (cfr. in tal senso, ex multis, Cass. civile, sez. I, 27 gennaio 2014,
n. 1650; Cass. civile, sez. I, 11 ottobre 2013, n. 23202; Cass. civile, sez. III, 06 marzo 2012, n.
3453).
2- Le spese di lite, liquidate in dispositivo ai minimi tabellari, in ragione della complessità minima della causa ed esito (esclusa fase istruttoria), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, Sezione IV civile, nella composizione in epigrafe, definitivamente pronunciando, rigettata e/o assorbita ogni ulteriore domanda e/o eccezione, così provvede: CP_ 1) DICHIARA l'inammissibilità dell'opposizione a proposta da oltre il Parte_1
termine di decadenza ex art. 641 c.p.c. e, per l'effetto, DICHIARA definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 4608/2023 reso dal Tribunale di Bologna in data 8.11.2023 (RG 13205/2023);
2) CONDANNA l'opponente, , alla refusione, in favore del creditore opposto, Parte_1 in persona del rappresentante legale p.t., delle spese di lite, liquidate in € 1700,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Bologna, in data 18/02/2025 IL Giudice Roberta Vaccaro
4