Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 13/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 13/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 9507/2024 R.G. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.PANTALEO FRANCESCO giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso dall'avv CAMPANALE ANTONIO Controparte_1 giusta procura in atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a precetto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto depositato il 22.7.2024, la ricorrente di cui in epigrafe, si opponeva al precetto con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di CP_1
della somma di €11.367,80, in virtù del decreto ingiuntivo 981/24
[...] emesso dal Tribunale di Bari.
Eccepiva la ricorrente che venivano precettate da parte della somme CP_1 senza che fosse stato notificato il titolo esecutivo. Concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione e conseguente dichiarazione di nullità del precetto opposto.
Si costituiva in giudizio la che contestava in fatto e diritto gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e va rigettato.
Qualora, invece, al momento del deposito del ricorso di opposizione il titolo azionato sia ancora efficace, l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è improponibile per questioni di merito (cfr. Tribunale Como, 27/07/2007).
La Cassazione ha, infatti, statuito che: “Nel giudizio di opposizione a precetto basato su decreto ingiuntivo non opposto, vale la regola per cui, quando
l'esecuzione è minacciata sulla base di un titolo di formazione giudiziale, debbono essere fatte valere mediante opposizione al decreto le ragioni di nullità del decreto stesso, mentre debbono essere fatte valere con opposizione a precetto le ragioni che si traducono nella stessa mancanza del titolo esecutivo o in altri vizi del procedimento esecutivo” (cfr. Cassazione civ. n. 12251/07; n. 9205/01).
Ciò posto, infondata è l'eccezione di nullità del precetto in relazione alle somma precettata in quanto difetterebbe il titolo esecutivo.
Dalla lettura del decreto ingiuntivo n.981/24 posto alla base del precetto, emerge chiaramente che il decreto stesso era dotato di provvisoria esecutorietà.
E difatti si legge testualmente che avverte il debitore ingiunto che il pagamento dovrà essere effettuato senza dilazione;
in mancanza , si autorizza la provvisoria esecuzione.
Ritiene pertanto lo scrivente che è chiaro che il Tribunale ha stabilito il pagamento senza dilazione e che ciò non fosse avvenuto spontaneamente si autorizzava la provvisoria esecuzione.
Non vi sarebbe del resto altra spiegazione al riferimento alla espressa autorizzazione alla provvisoria esecuzione se questa non fosse stata ritenuta concedibile.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenuto conto dell'assenza di istruttoria.
P.Q.M.
In composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, Parte definitivamente pronunciando sul ricorso proposto DA , nei confronti , così provvede: Controparte_2 1) Rigetta il ricorso
2) Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di che liquida in €2.400,00, oltre accessori come per legge. Controparte_1
Bari,13/01/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi