Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 06/03/2026, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00132/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00288/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 288 del 2025, proposto dalla
Scuola Italiana Sci RA Aremogna s.r.l., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Mazzotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L’Aquila, frazione di Sassa, via Duca degli Abruzzi n. 8;
contro
Comune di RA, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Della Rocca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
e con l'intervento di
ad opponendum :
Rental Pizzalto s.r.l.s., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Lucio Iannotta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della nota del Responsabile del Settore IV Tecnico del Comune di RA prot. n. 5063 del 30 aprile 2025, avente ad oggetto “Scuola Italiana Sci RA Aremogna S.r.l. - Richiesta di mutamento destinazione d’uso urbanistica per esercizio attività commerciali (nella specie noleggio di attrezzature sciistiche) in porzioni di fabbricato, al fg.5, mapp. 855 sub 4, in RA Loc. Pizzalto realizzato su terreni già di uso civico giusta Ordinanza dirigenziale autorizzatoria di assegnazione a categoria, mutamento di destinazione ed alienazione della Regione Abruzzo - Demanio civico n.684 del 25.7.2000 e successivo atto di compravendita”, con il quale è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza prot. n. 4373 del 10 aprile 2025;
- di ogni altro atto connesso, prodromico e conseguente, anche se non conosciuto;
e per la declaratoria dell’obbligo del Comune di RA di provvedere in ordine all’istanza formulata ai sensi dell’articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, siccome recepito dall’articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, di mutamento della destinazione urbanistica dei locali ivi indicati, costituenti porzioni del fabbricato sito in RA, località Pizzalto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di RA;
Visto l’intervento ad opponendum della Rental Pizzalto s.r.l.s.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 la dott.ssa NN RI;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con istanza del 10 aprile 2025 la Scuola Italiana Sci RA - Aremogna s.r.l. (d’ora in avanti solo la Scuola Sci) ha chiesto al Comune di RA - ai sensi dell’articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, recepito dall’articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25 - il mutamento della destinazione urbanistica, da demanio civico ad allodio, di parte del fabbricato costruito su un terreno di sua proprietà gravato da uso civico, contraddistinto al foglio 5, mappale 855, subalterni 4 e 7, del catasto comunale, per l’esercizio delle attività commerciali di noleggio di attrezzature sciistiche e sportive e di servizio di bar e tavola calda.
Con nota prot. n. 5063 del 30 aprile 2025 il Comune di RA ha dichiarato l’improcedibilità della predetta istanza, in ragione del persistente divieto di svolgere attività commerciali, di cui alle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 29 ottobre 1997 e n. 13 del 24 aprile 2007, e sulla scorta della nota del Dipartimento Agricoltura - Servizio Foreste e Parchi- Ufficio Usi Civici e Tratturi del 26 maggio 2024, con la quale la Regione Abruzzo ha affermato di avere già esercitato l’attività di competenza con l’adozione dell’ordinanza dirigenziale n. 648/USI CIVICI del 25 luglio 2000.
1.1. Con ricorso notificato il 30 giugno 2025 e depositato il 4 luglio 2025, la Scuola Sci ha domandato l’annullamento della nota prot. n. 5063 del 30 aprile 2025, con la quale il Comune di RA ha dichiarato improcedibile l’istanza di mutamento di destinazione urbanistica di parte dei locali adibiti a sede della scuola sci, nonché la declaratoria dell’obbligo del Comune di RA di provvedere in ordine alla predetta istanza.
1.1.1. Con il primo motivo di ricorso la Scuola Sci ha dedotto la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell’articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, la violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, proporzionalità e adeguatezza dell’azione amministrativa, l’incompetenza, l’erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria, l’irragionevolezza, lo sviamento di potere e la carenza di motivazione del provvedimento impugnato.
1.1.2. Con il secondo motivo di ricorso la Scuola Sci ha dedotto la violazione e la falsa applicazione della disciplina urbanistica, la violazione dei diritti partecipativi, la violazione dei principi di buona fede, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, l’irragionevolezza, lo sviamento di potere e l’erroneità dei presupposti.
1.2. Ha resistito al ricorso il Comune di RA.
1.3. Con atto notificato alle altre parti in data 18 dicembre 2025 e depositato in pari data, la Rental Pizzalto s.r.l.s. ha spiegato intervento ad opponendum .
1.4. In vista della trattazione del merito del ricorso, la parte ricorrente ha depositato documenti e una memoria difensiva, il Comune di RA ha depositato una memoria difensiva e una memoria di replica e la Rental Pizzalto s.r.l.s. ha depositato una memoria di replica.
1.5. Alla pubblica udienza del 28 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il Collegio ritiene di ammettere l’intervento ad opponendum spiegato dalla Rental Pizzalto s.r.l.s. con atto ritualmente notificato e depositato in data 18 dicembre 2025.
L’intervento ad opponendum presuppone la titolarità, in capo a chi non assuma la veste di parte del giudizio, di un interesse qualificato di segno contrario, dipendente e accessorio rispetto a quello dedotto dal ricorrente, distinto dal generico interesse al riconoscimento della legittimità degli atti impugnati.
La Rental Pizzalto s.r.l.s., nella qualità di operatore economico autorizzato dal Comune di RA ad esercitare, nel medesimo comprensorio sciistico (località Pizzalto), le attività commerciali per l’esercizio delle quali la società ricorrente ha presentato l’istanza di mutamento di destinazione urbanistica, è portatrice di un interesse qualificato al mantenimento degli effetti ostativi del provvedimento impugnato con il presente ricorso.
La Rental Pizzalto s.r.l.s. vanta, infatti, un interesse qualificato a svolgere l’attività commerciale in un sistema nel quale ciascun operatore economico rispetti le regole della concorrenza e non usufruisca di indebiti vantaggi, interesse che sarebbe inciso solo in via indiretta e riflessa dall’eventuale accoglimento del ricorso.
Per tali ragioni, l’intervento in giudizio spiegato dalla Rental Pizzalto s.r.l.s. rientra nel perimetro delineato dall’articolo 28, comma 2, del codice del processo amministrativo.
3. Il Collegio deve escutere con priorità, in ragione della sua radicalità, il vizio di incompetenza dedotto con il primo motivo di ricorso.
3.1. L’articolo 6 della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, disciplina il procedimento complesso, ad istanza di parte, per i mutamenti di destinazione e per l’autorizzazione all’alienazione di terre civiche, ai sensi dell’articolo 12 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e dell’articolo 41 del relativo regolamento, disponendo che:
a) le istanze devono essere affisse per trenta giorni all’albo dei Comuni interessati, durante i quali tutti i cittadini possono prenderne visione;
b) entro i successivi trenta giorni, tutti i cittadini possono presentare al Comune le proprie osservazioni;
b) decorsi i predetti termini, il Consiglio Comunale esprime il suo avviso definitivo sulle istanze di mutamento di destinazione e autorizzazione all’alienazione di terre civiche e invia la relativa deliberazione alla Giunta Regionale, la quale, previa istruttoria effettuata dal Servizio regionale per l’amministrazione delle terre civiche, provvede sulle istanze con deliberazione espressamente motivata.
3.2. Sulla scorta di tale disposizione, la parte ricorrente ha eccepito l’incompetenza del dirigente del Comune di RA all’adozione del provvedimento impugnato, qualificato come provvedimento espresso di diniego, con il quale è stata dichiarata l’improcedibilità dell’istanza prot. n. 4373 del 10 aprile 2025, atteso che il procedimento avviato a seguito di tale istanza avrebbe dovuto concludersi con un provvedimento espresso adottato dal Consiglio Comunale di RA.
3.3. La censura è infondata.
3.4. Il procedimento per il mutamento di destinazione e per l’autorizzazione all’alienazione di terreni gravati da uso civico è composto da una pluralità di fasi (partecipativa, istruttoria e decisoria) e si conclude con deliberazione del Consiglio Comunale.
Nel caso di specie, in applicazione dell’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Comune di RA ha correttamente ritenuto di non avviare neppure la fase partecipativa, attesa l’immanenza e l’attualità di una causa ostativa al mutamento di destinazione d’uso dell’immobile gravato da uso civico, con conseguente competenza del responsabile dell’Ufficio Tecnico all’adozione di un provvedimento in forma semplificata.
3.5. Anche le ulteriori censure specificate con il primo motivo di ricorso sono infondate.
3.6. Alla qualificazione del provvedimento impugnato come provvedimento in forma semplificata consegue la dequotazione dell’onere motivazionale: l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge n. 241 del 1990 dispone, infatti, che la motivazione del provvedimento in forma semplificata “può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”.
Il provvedimento di improcedibilità dell’istanza di mutamento di destinazione d’uso dell’immobile adibito a sede operativa della Scuola Sci risulta, perciò, adeguatamente motivato con riferimento all’attualità e all’immanenza del vincolo di destinazione impresso ai locali della sede operativa della Scuola Sci.
3.7. La limitazione delle attività esercitate dalla Scuola Sci a quelle di pubblica utilità e a quelle strumentali al completamento dell’offerta (articolo 18, commi 3, lettera f), e 6 della legge regionale 31 luglio 2012, n. 39, Disciplina della professione di maestro di sci ), discende dalla compatibilità delle stesse con l’esercizio dell’uso civico e costituisce la ragione giustificatrice dell’alienazione alla Scuola Sci dell’area gravata da uso civico, per la realizzazione del manufatto da adibire a sede operativa della scuola.
In un’ottica di valorizzazione delle plurime forme di godimento, i beni c.d. di godimento collettivo, tra i quali sono ricompresi i beni gravati da uso civico, sono considerati, da un lato, come elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, dall’altro, come componenti del sistema ambientale e del paesaggio, i cui profili devono essere preservati mediante vincoli di destinazione che conformano il bene e circolano insieme al relativo diritto di proprietà (Corte Costituzionale, 15 giugno 2023, n. 119; 28 novembre 2022, n. 236; 2 dicembre 2021, n. 228; 24 aprile 2020, n. 71).
Il provvedimento di improcedibilità dell’istanza di mutamento della destinazione d’uso dell’immobile è stato correttamente adottato dal Comune di RA sulla scorta dell’immanente divieto di esercitare qualsiasi tipologia di attività commerciale, ritenuta incompatibile con la conformazione del bene, nei locali della sede operativa della scuola sci, adibiti ad un uso coerente con la natura di pubblica utilità attribuita alle attività riservate alle scuole sci.
3.8. Il divieto di svolgere attività commerciale nei predetti locali è stato espressamente dedotto quale condizione dell’alienazione del terreno gravato da uso civico, nei seguenti atti:
a) negli atti del Comune di RA, quali le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 53 del 29 ottobre 1997 (di autorizzazione al mutamento di destinazione e all’alienazione della porzione di terreno contraddistinto al foglio 5, particella 502, per una superficie di 400 mq, per la realizzazione di un manufatto da adibire a sede operativa della Scuola Sci, con annessi servizi di pubblico interesse…, a condizione che in essi non fosse svolta alcuna attività commerciale) e n. 13 del 24 aprile 2007 (di approvazione del progetto presentato dalla Scuola Sci per la realizzazione della sede sociale, condizionato al rispetto del “divieto di svolgere attività commerciali”), la deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 27 novembre 2000 (con la quale è stata disposta, in conformità con la deliberazione consiliare n. 53 del 29 ottobre 1997 e dell’ordinanza dirigenziale della Regione Abruzzo n. 684/USI CIVICI del 25 luglio 2000, l’alienazione alla Scuola Sci dell’area di proprietà comunale gravata da uso civico “con la condizione che all’interno di quest’area non venga svolta alcuna attività commerciale”);
b) negli atti della Regione Abruzzo, quali la nota prot. n. 23896 dell’1 febbraio 2012 (nella quale si precisa, in via generale, che i mutamenti di destinazione d’uso dei manufatti realizzati su terre civiche possono essere rilasciati esclusivamente per la realizzazione delle sedi sociali delle scuole sci e delle relative pertinenze, ma non per i locali ad uso commerciale, e che il nolo dell’attrezzatura sciistica può essere effettuato esclusivamente in favore degli utenti che richiedono le lezioni di sci; la portata vincolante di tale parere non può ritenersi superata dalla successiva nota prot. n. 2454 del 29 settembre 2015, nella quale la Regione si limita a dichiarare la propria incompetenza ad autorizzare le variazioni commerciali), l’ordinanza dirigenziale n. 684/USI CIVICI del 25 luglio 2000 (di autorizzazione per il mutamento di destinazione e l’alienazione alla Scuola Sci delle terre civiche, di cui all’articolo 6, comma 8, della legge regionale 3 marzo 1988, n. 25, nella quale è stato imposto, a pena di decadenza, l’inserimento, nell’atto di alienazione, della clausola di retrocessione delle terre all’alienante, prevista dal comma 4 del medesimo articolo, “ove non siano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata autorizzata”);
c) negli atti negoziali, quali l’atto di alienazione del 30 dicembre 2003, rep. n. 32.794, racc. n. 17.294, in cui la Scuola Sci “si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall’iniziativa di impresa che andrà ad attuare sui terreni oggetto” di alienazione ed alla retrocessione gratuita degli stessi al Comune “nel caso non vengano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata realizzata” (articolo 10), e l’atto di transazione del 12 maggio 2023, rep. 429, racc. n. 369, con il quale è stato espressamente confermato il divieto di svolgere attività commerciale nei locali della sede della Scuola Sci.
3.9. La tesi della parte ricorrente, per cui il divieto di svolgimento di attività commerciale, a seguito dell’atto di transazione del 12 maggio 2023, rep. 429, racc. n. 369, sarebbe venuto meno in relazione ad alcune porzioni del manufatto adibito a sede operativa della Scuola Sci, tra cui quelle contraddistinte al foglio 5, mappale 855, subalterni 4 e 7, non può essere favorevolmente apprezzata.
Con il predetto atto di transazione il Comune di RA ha, infatti, rinunciato al diritto di ottenere la cessione gratuita dei locali della scuola sci adibiti a servizi di pubblico interesse e ufficio turistico (contraddistinti con i sub 2 e 3), dedotto tra le condizioni apposte alla realizzazione della sede sociale con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24 aprile 2007, con conferma di tutte le altre condizioni, tra cui il divieto di esercitare attività commerciali nei locali della scuola sci.
Nondimeno, la conferma del vincolo di non esercitare attività commerciali nei locali della scuola sci che il Comune di RA ha rinunciato ad acquisire gratuitamente al proprio patrimonio non implica, automaticamente, il venir meno del vincolo di destinazione sugli altri locali della scuola sci - tra l’altro non menzionati nell’atto di transazione - dal momento che tale vincolo di destinazione è stato dedotto quale condizione dell’alienazione del terreno gravato da uso civico nell’atto di alienazione del 30 dicembre 2003, rep. n. 32.794, racc. n. 17.294, in cui la Scuola Sci “si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti dall’iniziativa di impresa che andrà ad attuare sui terreni oggetto” di alienazione ed alla retrocessione gratuita degli stessi al Comune “nel caso non vengano realizzate le finalità per le quali l’alienazione è stata realizzata” (articolo 10), tra le quali è espressamente contemplato il divieto generalizzato di svolgere attività commerciale.
E’ di palmare evidenza che il vincolo di destinazione apposto sul terreno demaniale civico oggetto di alienazione si estende all’intero manufatto realizzato sullo stesso e, dunque, a tutti i locali della sede della Scuola Sci.
3.10. Neppure può essere ritenuto decisivo, ai fini del superamento del vincolo di destinazione, il parere favorevole all’ammissibilità dell’istanza del mutamento di destinazione d’uso di parte dei locali della sede operativa della Scuola Sci, espresso dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 190 del 16 dicembre 2013, atteso che lo stesso è stato superato dal parere urbanistico negativo espresso dall’Ufficio Tecnico del Comune di RA con determinazione prot. n. 1343 del 4 marzo 2014.
3.11. Deve, infine, evidenziarsi l’infondatezza della tesi sostenuta dalla parte ricorrente, per cui la necessità di ottenere una pronuncia espressa sul mutamento di destinazione d’uso dell’immobile adibito a sede operativa della Scuola Sci sarebbe determinata dal contenuto dell’ordinanza cautelare di questo Tribunale n. 54 del 14 marzo 2024, pronunciata nel giudizio contraddistinto dal numero di ruolo generale 68 del 2024.
Come correttamente evidenziato dal Comune di RA nel provvedimento impugnato con il presente ricorso, tale ordinanza cautelare ha sottolineato l’impossibilità di mutare la destinazione d’uso dell’immobile per lo svolgimento di attività commerciale, dal momento “che l’uso civico è un peso reale che segue il bene, ancorché alienato, come vincolo conformativo ed ha titolo nella legge (Corte Costituzionale, con sentenza 15 giugno 2023, n. 119)”.
A seguito della pubblicazione della predetta ordinanza cautelare, la società ricorrente ha provveduto a richiedere alla Regione Abruzzo il rilascio del parere preventivo in ordine al cambio di destinazione d’uso dei locali della sede della Scuola Sci, nei quali intende esercitare l’attività commerciale di noleggio di attrezzature sportive e di somministrazione di alimenti e bevande.
Con nota del 16 maggio 2024 La Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura Ufficio Usi civici e Tratturi di Pescara - L’Aquila, in riscontro alla richiesta di mutamento di destinazione d’uso di parte dell’immobile, ha affermato che “In riferimento alla Vs. PEC del 28/03/2024 di pari oggetto, acquisita agli atti al prot. n. RA 0135887/24 del 29/03/2024, si comunica che l’attività riservata allo scrivente ufficio è stata esercitata con l’emanazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 684/USI CIVICI del 25/07/2000, la quale, com’è noto, ha autorizzato, tra l’altro, l’alienazione di mq 400 di terre gravate da diritto di uso civico ai sensi dell’art. 12 della L. n. 1766/1927 (siccome recepito dall’art. 6 della L.R. n. 25/88) per le finalità richieste dal Comune di RA con delibera di consiglio comunale n. 53 del 29/10/1997 (peraltro richiamate dallo stesso provvedimento al punto 3), lettera F)).”
Con tale nota, non impugnata dalla parte ricorrente, la Regione Abruzzo ha, dunque, inteso ribadire la valenza ostativa del vincolo di uso civico al mutamento di destinazione d’uso dell’immobile.
3.12. Secondo la prospettazione fornita dalla parte ricorrente, il mutamento di destinazione d’uso di parte dei locali della sede della scuola sci sarebbe consentito dalle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) allegate alla variante generale al Piano Regolatore Generale (PRG) del Comune di RA, le quali autorizzano il mutamento di destinazione d’uso nelle Zone Territoriali Omogenee F - Destinate ad attrezzature pubbliche e/o di pubblico interesse, ed in particolare, nelle Zone F1 - Attrezzature sportive e F2 - Attrezzature sciistiche, l’attività di commercio al dettaglio.
3.13. Anche le censure afferenti alla violazione della disciplina urbanistica sono infondate.
3.14. In presenza di un vincolo di destinazione apposto all’alienazione di terre civiche, non trova applicazione la disciplina urbanistica, in base alla quale il mutamento di destinazione d’uso sarebbe sempre consentito all’interno della medesima categoria funzionale, a condizione che non sussistano condizioni ostative di rilievo urbanistico. La disciplina urbanistica è, infatti, finalizzata a regolare l’attività edificatoria dei privati, la quale deve recedere di fronte alla disciplina speciale volta a preservare l’uso collettivo del bene gravato da uso civico.
4. L’infondatezza della censura afferente alla violazione della disciplina urbanistica determina l’infondatezza anche del secondo motivo di ricorso.
4.1. Sono parimenti infondate le censure afferenti alla violazione dei principi di buona fede, buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, all’irragionevolezza, allo sviamento di potere e all’erroneità dei presupposti, dedotte con il secondo motivo di ricorso.
4.2. Secondo la prospettazione fornita dalla parte ricorrente, il Comune di RA avrebbe omesso di considerare che la Regione Abruzzo - Dipartimento Agricoltura Ufficio Usi civici e Tratturi di Pescara - L’Aquila, con la citata nota del 16 maggio 2024, ha declinato la propria competenza con riferimento al “rilascio di autorizzazioni amministrative inerenti il mutamento della destinazione d’uso di fabbricati realizzati su terre alienate ai sensi della normativa summenzionata, ovvero al rilascio di pareri preventivi”.
Tale affermazione non è, tuttavia, idonea ad incidere sull’attualità e sull’immanenza del vincolo conformativo che interessa la sede operativa della Scuola Sci, già espressa con l’ordinanza dirigenziale n. 684/USI CIVICI del 25 luglio 2000.
4.3. La parte ricorrente non ha, d’altro canto, allegato alcun elemento concreto dal quale dedurre che il Comune di RA abbia adottato il provvedimento impugnato per finalità diverse da quelle afferenti alla tutela del vincolo conformativo apposto sul bene immobile di cui è stato richiesto il mutamento di destinazione d’uso.
5. In conclusione, previa ammissione dell’atto di intervento ad opponendum proposto dalla Rental Pizzalto s.r.l.s., il ricorso deve essere respinto.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza della parte ricorrente e sono liquidate, in favore del Comune di RA e della Rental Pizzalto s.r.l.s., nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- ammette l’intervento ad opponendum dalla Rental Pizzalto s.r.l.s.;
- lo respinge.
Condanna la parte ricorrente a rifondere alle altre parti le spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, di cui euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore del Comune di RA ed euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori in favore della Rental Pizzalto s.r.l.s.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in L’Aquila nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
AN NZ, Presidente
Maria Colagrande, Consigliere
NN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN RI | AN NZ |
IL SEGRETARIO