Sentenza breve 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 03/02/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00229/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00044/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 44 del 2025, proposto da
ID CA, EL CO, rappresentati e difesi dall’avvocato Diego Mastrolia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Campagna, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Gaetano Paolino, con domicilio eletto presso il suo studio in ER, piazza Sant’Agostino n. 29;
per l’annullamento
a – dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi prot. n.4/24 R.O. N. 134/24 R.G., notificata in data 24 ottobre 2024, con la quale il Comune di Campagna ha ordinato ai ricorrenti, nella qualità di proprietaria e di responsabile dell’abuso “ la demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 gg dalla data di notifica della presente ordinanza ”;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 6001 del 14 marzo 2023 recante la comunicazione di avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 14780 del 24 maggio 2024 recante comunicazione di nuovo avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;
d – ove e per quanto occorra, della nota della Polizia Municipale prot. 7/23/2024;
e – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagna;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Laura Zoppo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il presente ricorso è proposto per l’annullamento:
a – dell’ordinanza di demolizione e ripristino stato dei luoghi prot. n.4/24 R.O. N. 134/24 R.G., notificata in data 24 ottobre 2024, con la quale il Comune di Campagna ha ordinato ai ricorrenti, nella qualità di proprietaria e di responsabile dell’abuso “ la demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire ed il ripristino dello stato dei luoghi entro il termine di 90 gg dalla data di notifica della presente ordinanza ”;
b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 6001 del 14 marzo 2023 recante la comunicazione di avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;
c – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 14780 del 24 maggio 2024 recante comunicazione di nuovo avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza di rimozione e ripristino dello stato dei luoghi;
d – ove e per quanto occorra, della nota della Polizia Municipale prot. 7/23/2024;
e – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Deducono in fatto i ricorrenti che il compendio di proprietà di ID CA è posto da sempre su due piani di campagna: il primo ha accesso dalla Via SS 91 e il secondo ha accesso dalla Via Mameli; quest’ultimo presenta un piazzale recintato di ca 230 mq con cancello ed è stato concesso in comodato gratuito a EL CO in data 7 settembre 2022 per “ l’esposizione di auto con vendita online ”.
Rappresentano che il comodatario in data 3 ottobre 2022 depositava CILA avente ad oggetto “ pulizia del piazzale e sistemazione dello stesso con materiale drenante ” e successivamente il Comune di Campagna, con comunicazione prot. 6001 del 14 gennaio 2023, notificava alla proprietaria l’avvio del procedimento di emissione di ordinanza di rimozione premettendo di avere accertato la realizzazione in assenza di titolo edilizio di un “ piazzale in pietrisco adibito a deposito autovetture ” e l’avvenuta installazione di una struttura in ferro e di un container.
Espongono che venivano presentate osservazioni in data 23 marzo 2023 dando atto del deposito agli atti dell’Ufficio della menzionata CILA del 3 ottobre 2022 e precisando che i lavori erano ancora in corso e che il container era lì posto per esigenze di cantiere, così come la scala in ferro.
Aggiungono che in data 27 maggio 2024 veniva ricevuto nuovo avviso di avvio del procedimento di emissione dell’ordinanza demolitoria, contente il richiamo alla nota prot. n. 7.23.24 del Comando Polizia Municipale, la quale accertava “ l’inesistenza di area cantiere ” e confermava “ la realizzazione di un piazzale in pietrisco adibito a deposito /vendita di autovetture, l’istallazione di una struttura in ferro e di un container in assenza di titolo edilizio ”.
Deducono, infine, che la gravata ordinanza ha ordinato la demolizione delle opere edilizie realizzate in assenza di permesso di costruire e il ripristino dello stato dei luoghi.
Affermano l’applicabilità alla CILA degli stessi limiti di tempo e di motivazione di cui all’art. 19 della Legge n. 241/1990 e sostengono che l’ordinanza in questione, avente ad oggetto le attività di cui alla CILA del 3 ottobre 2022, si pone in contrasto con:
a – la ragionevolezza dei tempi (risultando definitivamente decorso il termine di 12 mesi entro cui l’amministrazione può procedere ad esercitare i poteri sanzionatori);
b – l’interesse pubblico (tenuto conto che le attività eseguite non sono di “realizzazione” di un piazzale – essendo il piazzale da sempre esistente – ma di solo rivestimento superficiale dello stesso con materiale drenante di specie conglomerato cementizio, il che non collide con alcun interesse pubblico);
c – l’affidamento e l’interesse dei destinatari (che si è formato con la CILA e si è consolidato con la comunicazione di avvio del procedimento n. 6001 del 14 marzo 2023, in relazione alla quale la ricorrente presentava memorie difensive richiamando proprio la suddetta CILA).
Si dolgono che il Comune abbia omesso di verificare la possibilità di dettare eventuali prescrizioni onde conformare l’attività intrapresa e contestano che l’intervento possa essere qualificato come nuova costruzione, risultando invece riconducibile al novero delle opere libere, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e) ter, del D.P.R. n. 380/2001 (il quale fa riferimento alle opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni).
Con riferimento al container, ribadiscono che lo stesso era posto lì per esigenze di cantiere ed è stato rimosso da diverso tempo; quanto alla struttura in ferro evidenziano che trattasi di una scala che collega i due piani di campagna.
Si è costituito in resistenza il Comune di Campagna deducendo innanzitutto che i lavori di pulizia e “sistemazione di piazzale” sono stati realizzati prima della presentazione della CILA, come dimostrato dall’accertamento effettuato in loco il 24 settembre 2022, e aggiungendo che in data 7 ottobre 2024, si è ulteriormente accertato che, sempre in assenza di idoneo titolo abitativo, il piazzale è stato cementificato.
Ha evidenziato che la più volte menzionata CILA non è stata presentata in sanatoria e che si è in presenza di una inammissibile trasformazione urbanistica dell’area (sia pur in assenza di attività edificatoria in senso stretto).
Ha rilevato che l’ordinanza di demolizione, in quanto atto dovuto e rigorosamente vincolato, è affrancata dalla ponderazione discrezionale del confliggente interesse al mantenimento in loco della res e ha negato la configurabilità di un legittimo affidamento nella conservazione dell’opera abusiva.
Ha contestato, infine, l’asserito obbligo di previa verifica di eventuali prescrizioni volte a conformare l’attività in contestazione, così come l’affermata riconducibilità dell’intervento al novero delle opere di edilizia libera.
All’udienza in camera di consiglio del 29 gennaio 2025 parte ricorrente ha eccepito la tardività delle memorie e dei documenti depositati dal Comune, il legale dell’amministrazione ne ha illustrato verbalmente il contenuto e all’esito la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione con sentenza breve.
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto può essere deciso con sentenza in forma semplificata all’esito dell’udienza camerale.
Preliminarmente, quanto all’eccepita tardività dei documenti depositati dal Comune, deve evidenziarsi che il deposito è avvenuto in data 24 gennaio 2025, ossia rispettando il termine di due giorni liberi prima della camera di consiglio di cui all’art. 55, comma 5, c.p.a. e pertanto la documentazione in atti risulta pienamente utilizzabile ai fini della decisione.
Quanto invece alla memoria depositata in data 25 gennaio 2025, il contenuto della stessa è stato illustrato dalla parte in udienza.
Tanto premesso, venendo al merito delle contestazioni, non può innanzitutto condividersi quanto affermato in ricorso, ovvero che: “ sono applicabili alla comunicazione asseverata gli stessi limiti di tempo e di motivazione di cui all’art. 19 l. n. 241/1990 ”.
In senso contrario, va invece rimarcato che: “ L'attività assoggettata a CILA non solo è libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non è sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio ” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II quater, 20 settembre 2019, n. 11155).
In altri termini, come più volte affermato da questo Tribunale, “ mentre in materia di SCIA sussiste una disciplina che postula espressamente l'applicazione dei requisiti procedurali e sostanziali di cui all'art. 21 nonies, l. n. 241 del 1990, la legge non contiene disposizioni simili in ordine alla CILA, venendo in rilievo con riferimento a quest'ultima un'attività non solo libera, come nei casi di SCIA, ma, a differenza di quest'ultima, non sottoposta a un controllo sistematico, da espletare sulla base di procedimenti formali e di tempistiche perentorie, ma deve essere soltanto conosciuta dall'amministrazione, affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio. Pertanto, la CILA non può essere oggetto di una valutazione in termini di ammissibilità o meno dell'intervento, da parte dell'amministrazione comunale, sebbene a quest'ultima non sia precluso il potere di controllare la conformità dell'immobile oggetto di CILA alle prescrizioni vigenti in materia ” (da ultimo, T.A.R. Campania, ER, sez. II, 31 gennaio 2025 n. 215).
Peraltro, risulta dalla documentazione depositata dal Comune che nella specie i lavori sono antecedenti al deposito della CILA.
Parimenti infondato è il motivo nel quale si sostiene che il Comune avrebbe omesso di verificare la possibilità di dettare eventuali prescrizioni onde conformare l’attività intrapresa.
Invero, l’ufficio comunale, accertata l’esecuzione di interventi in assenza di permesso a costruire, è tenuto ad ingiungerne la demolizione ai sensi dell’art. 31 D.P.R. n. 380/2001, senza che sussista alcun obbligo (in assenza di una domanda di accertamento di conformità in sanatoria) di valutare la possibilità di una loro conformazione agli strumenti urbanistici.
Infine, infondata è nella specie la pretesa applicazione dell’art. 6, comma 1, lett. e) ter, del D.P.R. n. 380/2001.
Innanzitutto, “ Va considerato legittimo l'ordine di rimozione di una pavimentazione esterna se l'intervento non è contenuto entro l'indice di permeabilità previsto dal vigente strumento urbanistico comunale, costituendo tale requisito una condizione essenziale per qualificare le opere di pavimentazione e finitura esterna come attività libera ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 380 del 2001 ” (Cons. Stato, Sez. VI, 17 maggio 2023, n. 4889).
Ebbene, la sussistenza di tale requisito non è stata adeguatamente dimostrata dai ricorrenti (risultando peraltro dalla documentazione in atti che il piazzale “ inizialmente in pietrisco è stato trasformato in cemento ”).
Inoltre, “ In materia urbanistica, la pavimentazione esterna ad un immobile non è soggetta al permesso di costruire se non comporta una trasformazione del terreno mediante opere murarie o eliminazione del verde; diversamente deve essere provvista del permesso di costruire l'opera di pavimentazione che, in ragione delle dimensioni e dei materiali impiegati, implica una significativa alterazione e trasformazione dello stato dei luoghi ” (Cons. Stato, Sez. VII, 30 marzo 2023, n. 3309).
In definitiva, nel caso di specie le dimensioni e le caratteristiche dell’intervento non appaiono compatibili con la qualificazione di edilizia libera.
Il ricorso si appalesa pertanto infondato e va respinto.
Le spese possono tuttavia essere compensate, sussistendo giusti motivi in considerazione della peculiarità della vicenda contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di ER (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
Laura Zoppo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Laura Zoppo | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO