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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/06/2025, n. 2876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2876 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 319/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord, n. 1899/2019, pubblicata in data
28.6.2019,
TRA
, cf. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Serao, cf. , giusta procura stesa a margine dell'atto C.F._2
d'appello, elett.nte dom.ta presso il suo studio in Villaricca, via P. De Filippo n. 35
Appellante
E
cf. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società,
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Paolo Cambieri, cf. , C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Vaiana in Napoli, via
Riviera di Chiaia n. 276, come da allegata procura alle liti
Appellata
1 Conclusioni
All'udienza del 13.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli Nord, Parte_1 [...]
per sentirla condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del Controparte_1
sinistro occorsole in data 14.11.2012, quando, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede, parzialmente delimitato da sbarre che incanalavano l'accesso degli utenti, antistante l'ufficio delle sito in Giugliano alla via I Maggio, in cui stava CP_1
per recarsi, cadeva a causa di un tombino traballante, riportando trauma facciale con frattura dell'arco zigomatico destro e contusione al ginocchio destro, refertate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della società convenuta, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u. medico-legale, così statuiva:
“a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.835 Controparte_1
per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) pone definitivamente a carico di , nei rapporti interni tra le parti, le Parte_1 spese della consulenza tecnica di ufficio già liquidate in favore dell'ausiliario con decreto di pagamento emesso ex artt. 8 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c.”.
Il giudice di primo grado, dopo avere affermato l'esistenza della titolarità passiva in capo alle , per essersi questa costituita tardivamente, incorrendo nella CP_1
decadenza relativa alla proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, ed avere
2 esposto ampie argomentazioni in ordine ai principi che governano la responsabilità
del custode ex art. 2051 c.c., anche nella materia in esame, sia dal punto di vista oggettivo, che in tema di nesso causale e di distribuzione dell'onere della prova, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello e le difese delle parti, riguardo allo specifico evento oggetto della controversia, riteneva che esso era stato determinato dalla condotta imprudente della , così argomentando: Pt_1
“L'evento lesivo, anche a voler ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta e la instabilità del tombino, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la Pt_1
cadde su di esso, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'ente gestore della rampa sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel camminare – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti dovuto Pt_1 ispezionare con maggiore attenzione l'area su cui camminava, cosa che fra l'altro le era resa agevole dalla illuminazione garantita dal faro, e adottare ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri (v. per una fattispecie simile
Cass. civ., sez. VI, 17/1/2018, n. 1064).
Al contrario, ella imprudentemente mise il piede proprio dove c'era il tombino, la cui sagoma, raffigurate nelle fotografie allegate dalla attrice, non era perfettamente aderente al luogo di posizionamento, vista l'esistenza di uno spazio vuoto di contorno. In altri termini, la ben poteva comprendere che poggiare il piede su quel pozzetto di Pt_1
ispezione, perfettamente visibile, comportava un rischio di caduta.
La situazione, proprio perché normale, era infatti prevedibile, e non concretizzava un pericolo determinatosi nella cosa, che è il presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., o meglio, non può dirsi che il danno fosse l'effetto del mero dinamismo interno del tombino, scatenato dalla sua struttura, perché alla esistenza del tombino non perfettamente sagomato si aggiunse l'agire umano e, in particolare, quello della danneggiata, per cui la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata. L'onere della prova in capo al danneggiato è infatti molto più pregnante laddove si tratti di danno asseritamente cagionato da cosa per effetto non solo del suo dinamismo interno bensì della
3 concomitante incidenza dell'agire umano (v. Cass. civ. sez. sez. III, 5/2/2013, n. 2660).
Sul punto va richiamato il principio di auto responsabilità dell'utente, il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità che l'area che si accinge ad impegnare sia priva di pericoli. In altri termini, escluso il nesso di causalità tra la cosa e il danno, l'evento lesivo va attribuito unicamente alla condotta incauta della . Pt_1
[ ] Per l'appunto nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, sempre che si ritenga attendibile la deposizione del perché l'evento della Tes_1
caduta andrebbe comunque attribuito esclusivamente alla condotta incauta della , Pt_1 che aveva la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi, dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ( v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n. 7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, la , usando un minimo di diligenza nel camminare sulle rampe Pt_1 dell'ufficio postale, vista l'ampia illuminazione che caratterizza il luogo e dato che non si trovava in condizioni di minorata difesa, essendo persona nata nel 1958 ed avendo alla data del sinistro l'età di cinquantaquattro anni, si sarebbe potuta accorgere del fatto che il tombino non era perfettamente sagomato e che poggiando il piede sopra di esso vi era il rischio di farlo muovere e di cadere.”,
regolando le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
4 B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c. – degli artt. 112 e
seguenti c.p.c. – degli artt. 40 e 41 c.p.”, per avere erroneamente interpretato le risultanze processuali e la situazione dei luoghi esistente al momento del sinistro,
essendosi l'attrice limitata a camminare sul marciapiede antistante l'ufficio postale,
non presentando lo stato della cosa nessuna apparente alterazione, potendo escludersi il nesso causale per colpa del danneggiato quando la sua condotta sia di tale imprudenza ed imprevedibilità da assurgere al caso fortuito;
nuovamente “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c. – degli
artt. 112 e seguenti c.p.c. – degli artt. 40 e 41 c.p.”, avendo male interpretato i rilievi fotografici in relazione all'asserita visibilità dell'insidia in presenza di illuminazione, senza tener conto che lo stato dei luoghi era perfettamente conforme a quanto dichiarato dal teste, mentre alcune delle foto erano state scattare con il flash;
“Governo delle spese”, con cui chiede che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la controparte sia condannata a rifondere le spese di lite.
L'appellante, dopo avere ribadito di avere già rinunciato alla pretesa di sentire riconosciuto eziologicamente riconducibile il presentarsi della cataratta all'evento traumatico per il quale è causa, riportandosi alla c.t.u. espletata in primo grado così
concludeva:
“a) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità di Controparte_1
in persona del L.R. p.t. nella verificazione del sinistro per cui è causa;
b) per lo effetto, a titolo di risarcimento di tutti i danni nessuno escluso o eccettuato conseguenti alle lesioni subite dall'Appellante sig.ra in occasione del Parte_1
sinistro de quo, e cioè al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – ossia
5 comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo e del danno morale (art. 2059 c.c.) nonché per spese e per tutti i danni comunque connessi e consequenziali al sinistro in oggetto, condannare in persona del L.R. p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'Attore sig.ra della somma di Euro 4441,50 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo effettivo - ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
c) condannare in persona del L.R. p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del doppio grado di giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto avv. Salvatore Serao che si dichiara anticipatario;
condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 relative alla c.t.u. svoltasi nel corso del giudizio di primo grado, oltre accessori.”.
B.b.) Si costituiva la quale resisteva all'impugnazione così Controparte_1
concludendo:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis e 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, nonché, in ogni caso, l'inammissibilità e/o la tardività di ogni altra domanda, richiesta e conclusione nuova avanzata dall'appellante;
In via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché completamente destituite di fondamento oltre che non provate, confermando la sentenza di primo grado, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
In subordine, salvo gravame: accogliere, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulata dall'odierna esponente in primo grado e qui da intendersi per integralmente riportata, trascritta ed espressamente riproposta;
In ulteriore subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa della signora nella determinazione dell'evento e dei danni da esso derivati, accertare e Parte_1
dichiarare il carattere prevalente della predetta responsabilità, determinandone il grado percentuale, e, per l'effetto, graduare l'eventuale condanna della concludente al risarcimento dei danni lamentati dall'odierna attrice in proporzione al grado di responsabilità accertato;
6 In ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre, al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve essere disattesa l'accezione di inammissibilità dell'appello per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro,
sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme), essendo più che sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata, considerato, del resto, per quel che si sta per esporre, la manifesta fondatezza delle censure avanzate dalla . Pt_1
C.b.) Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudice di primo grado si è
conformato al prevalente indirizzo di legittimità – più volte condiviso anche da questa corte – secondo il quale:
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un
marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da
renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono
elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole
cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e
della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta,
idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione
7 dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato,
prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano
generale rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con
ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che
entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi
ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la
8 responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente
sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su
una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso
fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di
alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o
di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex
art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità
rispetto all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale,
collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno,
ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando,
appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile,
posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Ma se ciò è vero, da quanto precede discende che se al soggetto leso non possono
9 muoversi addebiti di colpa perché lo stato della cosa non faceva prevedere in alcun modo alterazioni o pericoli, sicché nulla vi era da 'prevenire' da parte dell'utente, e se, all'opposto, nessuna incidenza di fattori esterni ha alterato la cosa, la quale per sua connotazione intrinseca, dovuta a problemi strutturali o manutentivi, manifesti difetti, in base alla struttura della fattispecie di cui all'art.2051 c.c. del danno non potrà che rispondere il custode, in assenza palese della prova che esso non gli sia imputabile per la ricorrenza del caso fortuito.
C.c.) Tanto premesso, passando all'esame della situazione concreta oggetto del giudizio e dei motivi con i quali il tribunale ha rigettato la domanda, è evidente che questi ultimi risiedono nel passaggio della motivazione che si è riportato nella parte sub A.b.), avendo ritenuto il primo giudice che la caduta fosse da riconnettere in via esclusiva all'imprudenza dell'attrice, che, in presenza di buone condizioni di visibilità e dell'esistenza del tombino, la cui conformazione era parimenti ben percepibile, non avrebbe dovuto passarci sopra.
In verità, opina la corte che il ragionamento del tribunale manifesti una visione apodittica, che dà per provata la colpa della in assoluta mancanza di Pt_1
elementi che possano giustificare tale affermazione.
Innanzi tutto, seppure con argomentazione ad un certo punto posta in via ipotetica
– “sempre se si ritiene attendibile la deposizione del – non è stato Tes_1
formulato alcun effettivo giudizio di inattendibilità della testimonianza del testimone escusso, di cui è riportato per intero il contenuto e, del resto, non è stato neppure adombrato che egli potesse avere un interesse a favorire l'attrice, o che non fosse presente al fatto (né è stato posto in discussione che l'evento si è verificato nel luogo indicato dalla , come dalla stessa dichiarato al pronto soccorso Pt_1
nell'immediatezza).
10 Ma da quella testimonianza emerge che al passaggio della il tombino “ha Pt_1
traballato” improvvisamente, così facendo perdere l'equilibrio all'attrice.
In un'evenienza sostanzialmente analoga a quella ora all'esame della corte, in cui,
al passaggio dell'attrice, il cordolo del marciapiede si staccava “basculando”, questo stesso collegio ha avuto già modo di affermare:
“Dando per acclarato che la caduta è stata provocata dal cordolo del marciapiede, che si muoveva improvvisamente distaccandosi dalla sua sede, è evidente che nessuna colpa può essere ascritta alla [ ], né ai fini di un concorso di responsabilità, né tantomeno onde poter affermare che ella abbia tenuto un comportamento così
gravemente negligente addirittura da porsi quale unico ed autonomo fattore eziologico della caduta, avendo l'attrice posto il piede su una superficie che appariva perfettamente stabile.
Così stando le cose, in verità, il successivo motivo di appello in virtù del quale, stante l'improvviso distacco del cordolo, tale accadimento improvviso, imprevedibile e non prevenibile, andrebbe ricondotto all'ipotesi esimente del caso fortuito, appare essere argomentazione suggestiva che non può essere condivisa.
Il caso fortuito deve necessariamente rappresentare un evento 'esterno' che, incidendo sulla cosa, la alteri in maniera tale da renderla capace di costituire fonte di pericolo.
Nella specie nulla è stato dedotto o provato in relazione all'insorgenza di fattori estranei che hanno provocato la rottura del cordolo, restando, pertanto, unica ipotesi plausibile, per essere quella maggiormente e razionalmente giustificabile, in assenza di altre spiegazioni, che la rottura sia avvenuta per un difetto strutturale del manufatto.
Sostenere che un difetto strutturale della res, nel caso in esame, perché
conseguenza, per esempio, di una cattiva esecuzione delle opere di pavimentazione del marciapiede o per l'usura dei materiali che ammorsano il cordolo al massetto cui
è legato, è, all'evidenza, tesi da escludere, restando il dato che di ciò non può che rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in base a come è stata normativamente costruita la relativa responsabilità, il custode della cosa.” (sent. Sez. VI n.
1844/2025, nel procedimento n. 4367/2020).
11 Assolutamente non condivisibili sono le considerazioni che il tribunale svolge riguardo alla colpa dell'attrice, che avrebbe potuto accorgersi della ritenuta palese anomalia del tombino su cui stava per poggiare il piede, essendo più che fondate le obiezioni che l'appellante muove alle valutazioni riguardanti la conformazione del predetto manufatto.
Viene, infatti, affermato che la – a quel punto facilmente – avrebbe Pt_1
dovuto accorgersi “che il tombino non era perfettamente sagomato e che poggiando
il piede sopra di esso vi era il rischio di farlo muovere e di cadere”, ciò in quanto dalle foto prodotte poteva evincersi che esso “non era perfettamente aderente al
luogo di posizionamento, vista l'esistenza di uno spazio di contorno. In altri termini
la ben poteva comprendere che poggiare il piede su quel pozzetto di Pt_1
ispezione, perfettamente visibile, comportava un rischio di caduta.”.
Esaminando le foto accluse al fascicolo di parte dell'attrice si ricava che il tombino ha una cornice piena di cemento, evidentemente ammorsata al suolo, e “lo spazio di contorno” di cui parla il tribunale è lo spazio minimo che si frappone tra la copertura del tombino, dello stesso materiale della cornice, e la cornice stessa,
altrimenti si incastrerebbe con essa: in sostanza la conformazione di tutti i chiusini della stessa tipologia, potendo aggiungersi che la cornice è perfettamente 'fugata',
con materiale cementizio dello stesso colore, alla pavimentazione in cui è inserito il tombino, non presentando nessun dislivello con essa.
Come la avrebbe potuto accorgersi, anche in piena illuminazione, ove Pt_1
effettivamente il faretto posto all'ingresso dell'ufficio fosse stato puntato sul tombino, che la copertura non era perfettamente agganciata, non viene spiegato: a seguire tale ragionamento gli utenti della strada, in presenza di chiusini come quello in esame, dovrebbero sempre evitare di calpestarli, così negandosi la stessa
12 funzionalità di tali manufatti, configurati proprio per essere inseriti nella pavimentazione.
Dal che, essendo stato affermato, con argomentazione non fatta oggetto di censura in via incidentale – peraltro, effettivamente, il tombino si trova proprio sul passaggio all'ingresso dell'ufficio – che le esercitassero la custodia sul CP_1
predetto tombino, in assenza di ogni prova circa la ricorrenza del fortuito, apparendo l'anomalia della cosa ascrivibile a difetto strutturale o, comunque, manutentivo, va dichiarata la piena responsabilità dell'evento in capo alla convenuta, oggi appellata.
D) Relativamente al quantum il c.t.u. ha accertato postumi invalidanti di misura permanente nella misura del 2.5%, itt di gg. 10 ed itp al 50% di gg. 10, spese mediche per euro 66.00.
Applicando le ultime tabelle milanesi (il danno va liquidato all'attualità,
comprensivo di rivalutazione e, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la liquidazione va fatta al momento della decisione e non va operata tramite l'utilizzazione dei criteri previsti per le microinvalidità nel settore della RCA, ma in via equitativa con l'ausilio riconosciuto oramai elettivo dalla stessa Suprema Corte
delle tabelle maggiormente in uso del tribunale di Milano), ma ritenendo che non possa essere riconosciuto il pregiudizio morale di carattere soggettivo, tenuto conto che si tratta di microinvalidità e che nessuna allegazione e, a fortiori, prova è stata data sul punto, avendo, peraltro, la fatto riferimento ad una Pt_1
personalizzazione dovuta per deficit visivi, la cui etiologia con il sinistro è stata negata dal c.t.u., all'appellante è dovuta la somma di euro 2816,00 per danno biologico, euro 1150 per itt ed euro 575,00 per itp, cui vanno aggiunti euro 66,00 per spese mediche, pertanto, complessivamente euro 4.607,00.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli
13 interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine,
però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché
più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (14.11.2012), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese, queste vanno regolate secondo soccombenza come da dispositivo, tenuto conto della somma oggetto di condanna,
con liquidazione prossima ai minimi, stante l'evidente sproporzione con quanto inizialmente domandato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma
14 della sentenza di primo grado ed in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda originariamente avanzata, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , della somma di euro 4.607,00, liquidata all'attualità, oltre Parte_1
interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento, da computarsi sulla minor somma – ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente
ISTAT relativo alla data del fatto (14.11.2012) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna a rifondere le spese di lite in favore Controparte_1
dell'attrice/appellante, con attribuzione al suo procuratore, che liquida, b1) per il primo grado in euro 264,00 per spese, oltre quelle di c.t.u., se anticipate, da porre a carico sempre di ed euro 1600,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b2) per il grado di appello in euro 174,00 per spese ed euro 1900,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione VI civile
La Corte di appello di Napoli, sez. VI civile, così composta:
dott. Assunta d'Amore Presidente
dott. Giorgio Sensale consigliere dott. Francesco Notaro consigliere rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa recante il numero di ruolo 319/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli Nord, n. 1899/2019, pubblicata in data
28.6.2019,
TRA
, cf. rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore Serao, cf. , giusta procura stesa a margine dell'atto C.F._2
d'appello, elett.nte dom.ta presso il suo studio in Villaricca, via P. De Filippo n. 35
Appellante
E
cf. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede della Società,
rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Paolo Cambieri, cf. , C.F._3
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giorgio Vaiana in Napoli, via
Riviera di Chiaia n. 276, come da allegata procura alle liti
Appellata
1 Conclusioni
All'udienza del 13.3.2025, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c.,
le parti hanno concluso come da relative note.
Motivi della decisione
A – Giudizio di primo grado
A.a.) citava in giudizio, innanzi al tribunale di Napoli Nord, Parte_1 [...]
per sentirla condanna al risarcimento dei danni patiti a seguito del Controparte_1
sinistro occorsole in data 14.11.2012, quando, mentre stava percorrendo a piedi il marciapiede, parzialmente delimitato da sbarre che incanalavano l'accesso degli utenti, antistante l'ufficio delle sito in Giugliano alla via I Maggio, in cui stava CP_1
per recarsi, cadeva a causa di un tombino traballante, riportando trauma facciale con frattura dell'arco zigomatico destro e contusione al ginocchio destro, refertate presso il Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano.
A.b.) Il tribunale adito, nella resistenza della società convenuta, all'esito dell'istruzione, in cui veniva disposta c.t.u. medico-legale, così statuiva:
“a ) rigetta la domanda attorea;
b ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna al rimborso in favore di Parte_1
delle spese di giudizio, che si liquidano in complessivi euro 4.835 Controparte_1
per compensi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi;
c ) pone definitivamente a carico di , nei rapporti interni tra le parti, le Parte_1 spese della consulenza tecnica di ufficio già liquidate in favore dell'ausiliario con decreto di pagamento emesso ex artt. 8 comma 1 D.P.R. 30/5/2002 n. 115, 52 e 53 disp. att. c.p.c.”.
Il giudice di primo grado, dopo avere affermato l'esistenza della titolarità passiva in capo alle , per essersi questa costituita tardivamente, incorrendo nella CP_1
decadenza relativa alla proposizione delle eccezioni non rilevabili d'ufficio, ed avere
2 esposto ampie argomentazioni in ordine ai principi che governano la responsabilità
del custode ex art. 2051 c.c., anche nella materia in esame, sia dal punto di vista oggettivo, che in tema di nesso causale e di distribuzione dell'onere della prova, per quel che ancora rileva, considerati i motivi di appello e le difese delle parti, riguardo allo specifico evento oggetto della controversia, riteneva che esso era stato determinato dalla condotta imprudente della , così argomentando: Pt_1
“L'evento lesivo, anche a voler ritenere provato il nesso di causalità tra la caduta e la instabilità del tombino, nel senso di considerare dimostrata la circostanza che la Pt_1
cadde su di esso, va comunque imputato ad esclusiva responsabilità della attrice, per essersi posta volontariamente in condizioni di “rischio elettivo”, mediante una condotta che ha reciso qualsiasi prospettabile nesso causale tra le condizioni dei luoghi e la successiva caduta, rendendo inconfigurabile la responsabilità dell'ente gestore della rampa sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043 c.c.
Nel camminare – alla data e ora indicate – la avrebbe infatti dovuto Pt_1 ispezionare con maggiore attenzione l'area su cui camminava, cosa che fra l'altro le era resa agevole dalla illuminazione garantita dal faro, e adottare ogni altra cautela necessaria ad evitare situazioni di pericolo per sé o per altri (v. per una fattispecie simile
Cass. civ., sez. VI, 17/1/2018, n. 1064).
Al contrario, ella imprudentemente mise il piede proprio dove c'era il tombino, la cui sagoma, raffigurate nelle fotografie allegate dalla attrice, non era perfettamente aderente al luogo di posizionamento, vista l'esistenza di uno spazio vuoto di contorno. In altri termini, la ben poteva comprendere che poggiare il piede su quel pozzetto di Pt_1
ispezione, perfettamente visibile, comportava un rischio di caduta.
La situazione, proprio perché normale, era infatti prevedibile, e non concretizzava un pericolo determinatosi nella cosa, che è il presupposto indispensabile per la configurabilità della responsabilità ex art. 2051 c.c., o meglio, non può dirsi che il danno fosse l'effetto del mero dinamismo interno del tombino, scatenato dalla sua struttura, perché alla esistenza del tombino non perfettamente sagomato si aggiunse l'agire umano e, in particolare, quello della danneggiata, per cui la prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata. L'onere della prova in capo al danneggiato è infatti molto più pregnante laddove si tratti di danno asseritamente cagionato da cosa per effetto non solo del suo dinamismo interno bensì della
3 concomitante incidenza dell'agire umano (v. Cass. civ. sez. sez. III, 5/2/2013, n. 2660).
Sul punto va richiamato il principio di auto responsabilità dell'utente, il quale deve regolare la propria condotta tenendo conto della possibilità che l'area che si accinge ad impegnare sia priva di pericoli. In altri termini, escluso il nesso di causalità tra la cosa e il danno, l'evento lesivo va attribuito unicamente alla condotta incauta della . Pt_1
[ ] Per l'appunto nella fattispecie va escluso il nesso di causalità tra cosa e danno, sempre che si ritenga attendibile la deposizione del perché l'evento della Tes_1
caduta andrebbe comunque attribuito esclusivamente alla condotta incauta della , Pt_1 che aveva la concreta possibilità di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima valutazione, si deve tener conto che quanto più questo è suscettibile di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Tutto dipende, in ultima analisi, dalla concreta possibilità per il danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo, perché ciò vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità del proprietario del bene per difetto di manutenzione, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso ( v. sul punto per un caso simile Cass. civ. sez. VI, 15/4/2015, n. 7636, secondo cui la condotta imprudente della persona che subisce un danno per insidia costituisce caso fortuito allorquando poteva accorgersi in concreto del possibile pericolo).
Nel merito, la , usando un minimo di diligenza nel camminare sulle rampe Pt_1 dell'ufficio postale, vista l'ampia illuminazione che caratterizza il luogo e dato che non si trovava in condizioni di minorata difesa, essendo persona nata nel 1958 ed avendo alla data del sinistro l'età di cinquantaquattro anni, si sarebbe potuta accorgere del fatto che il tombino non era perfettamente sagomato e che poggiando il piede sopra di esso vi era il rischio di farlo muovere e di cadere.”,
regolando le spese secondo soccombenza come da dispositivo.
B – Giudizio d'appello
4 B.a.) Avverso detta pronuncia proponeva appello la , da intendersi qui Pt_1
ritrascritto e alla cui integrale lettura si rimanda quale parte espressa della presente decisione, sulla base di motivi così intitolati:
“Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c. – degli artt. 112 e
seguenti c.p.c. – degli artt. 40 e 41 c.p.”, per avere erroneamente interpretato le risultanze processuali e la situazione dei luoghi esistente al momento del sinistro,
essendosi l'attrice limitata a camminare sul marciapiede antistante l'ufficio postale,
non presentando lo stato della cosa nessuna apparente alterazione, potendo escludersi il nesso causale per colpa del danneggiato quando la sua condotta sia di tale imprudenza ed imprevedibilità da assurgere al caso fortuito;
nuovamente “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2051, 1227 c.c. – degli
artt. 112 e seguenti c.p.c. – degli artt. 40 e 41 c.p.”, avendo male interpretato i rilievi fotografici in relazione all'asserita visibilità dell'insidia in presenza di illuminazione, senza tener conto che lo stato dei luoghi era perfettamente conforme a quanto dichiarato dal teste, mentre alcune delle foto erano state scattare con il flash;
“Governo delle spese”, con cui chiede che, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la controparte sia condannata a rifondere le spese di lite.
L'appellante, dopo avere ribadito di avere già rinunciato alla pretesa di sentire riconosciuto eziologicamente riconducibile il presentarsi della cataratta all'evento traumatico per il quale è causa, riportandosi alla c.t.u. espletata in primo grado così
concludeva:
“a) accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità di Controparte_1
in persona del L.R. p.t. nella verificazione del sinistro per cui è causa;
b) per lo effetto, a titolo di risarcimento di tutti i danni nessuno escluso o eccettuato conseguenti alle lesioni subite dall'Appellante sig.ra in occasione del Parte_1
sinistro de quo, e cioè al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale – ossia
5 comprensivo del danno biologico permanente e temporaneo e del danno morale (art. 2059 c.c.) nonché per spese e per tutti i danni comunque connessi e consequenziali al sinistro in oggetto, condannare in persona del L.R. p.t., al Controparte_1 pagamento in favore dell'Attore sig.ra della somma di Euro 4441,50 oltre Parte_1
interessi e rivalutazione dal dì del sinistro al soddisfo effettivo - ovvero di quella somma maggiore o minore che l'Ecc.ma Corte di Appello di Napoli riterrà equa ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
c) condannare in persona del L.R. p.t., al pagamento delle spese Controparte_1
e competenze del doppio grado di giudizio oltre iva, cpa e rimborso forfettario nella misura dovuta, da distrarsi in favore del sottoscritto avv. Salvatore Serao che si dichiara anticipatario;
condannare al pagamento delle spese e competenze Controparte_1 relative alla c.t.u. svoltasi nel corso del giudizio di primo grado, oltre accessori.”.
B.b.) Si costituiva la quale resisteva all'impugnazione così Controparte_1
concludendo:
“In via preliminare: dichiarare inammissibile l'atto di appello ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 348 bis e 342 c.p.c., per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, nonché, in ogni caso, l'inammissibilità e/o la tardività di ogni altra domanda, richiesta e conclusione nuova avanzata dall'appellante;
In via principale: rigettare l'appello ex adverso proposto e le domande in esso formulate, perché completamente destituite di fondamento oltre che non provate, confermando la sentenza di primo grado, per tutte le ulteriori ragioni esposte nella narrativa del presente atto;
In subordine, salvo gravame: accogliere, ove occorra anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 346 c.p.c., ogni altra domanda, eccezione, deduzione e richiesta, anche istruttoria, formulata dall'odierna esponente in primo grado e qui da intendersi per integralmente riportata, trascritta ed espressamente riproposta;
In ulteriore subordine e salvo gravame: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello, accertare e dichiarare il prevalente concorso di colpa della signora nella determinazione dell'evento e dei danni da esso derivati, accertare e Parte_1
dichiarare il carattere prevalente della predetta responsabilità, determinandone il grado percentuale, e, per l'effetto, graduare l'eventuale condanna della concludente al risarcimento dei danni lamentati dall'odierna attrice in proporzione al grado di responsabilità accertato;
6 In ogni caso: condannare parte appellante al pagamento delle spese e competenze di causa, oltre, al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge.”.
B.c.) All'udienza indicata in epigrafe, la causa, trattata con le modalità previste dall'art. 127 ter c.p.c., è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 45 + 20.
C – Analisi dei motivi di appello
C.a.) Deve essere disattesa l'accezione di inammissibilità dell'appello per non rispondere ai requisiti richiesti dall'art. 342 c.p.c. vigente ratione temporis (peraltro,
sostanzialmente conformi a quelli previsti dalla nuova formulazione a seguito delle recenti riforme), essendo più che sufficientemente precisate le ragioni dell'impugnazione, i motivi di critica rivolti alla decisione di primo grado e le conseguenze e i risultati che si vogliono far discendere e ottenere in termini di riforma della pronuncia gravata, considerato, del resto, per quel che si sta per esporre, la manifesta fondatezza delle censure avanzate dalla . Pt_1
C.b.) Occorre premettere, in punto di diritto, che il giudice di primo grado si è
conformato al prevalente indirizzo di legittimità – più volte condiviso anche da questa corte – secondo il quale:
<In tema di danni causati da una caduta provocata dal dissesto di un
marciapiede, la presenza di illuminazione nel tratto di strada dove si è verificato
l'incidente, la intrinseca staticità dell'anomalia e le relative condizioni, tali da
renderla agevolmente percepibile in quanto ampia e non occultata da ostacoli, sono
elementi che obiettivamente imponevano al cittadino un dovere di ragionevole
cautela, sicché può ritenersi che la caduta sia occorsa a causa della imprudenza e
della distrazione del cittadino e sia unicamente da ascrivere alla sua condotta,
idonea, invero, a interrompere il nesso causale riducendo la res a mera occasione
7 dell'evento, con conseguente esenzione dell'ente da ogni responsabilità.>> (massima tratta da Cass. n. 30394 del 2 novembre 2023).
In motivazione, anche attraverso richiami che manifestano il detto consolidato,
prevalente orientamento e con valutazioni di principio che valgono sul piano
generale rispetto ad ogni accadimento, meglio si legge:
<Questa Corte, con ordinanza n. 2482/2018 (e, nello stesso senso, con
ordinanze nn. 2479 e 2480 del 2018) ha avuto modo di precisare che: "In tema di
responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che
entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di
incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art.
1227 c.c., comma 1, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere
generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso
dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di
essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle
cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più
incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del
medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto
comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando
sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole
o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi,
invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro".
[ ] Tale principio di diritto - successivamente ribadito dalla giurisprudenza di
legittimità (Cass. n. 27724/2018; n. 20312/2019; n. 38089/2021; n. 35429/2022; nn.
14228 e 21675/2023), anche a Sezioni Unite (Cass. n. 20943/2022) - è stato poi
ancor più di recente riaffermato, statuendosi (Cass. n. 11152/23) che la
8 responsabilità ex art. 2051 c.c., ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente
sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, non già su
una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso
fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di
alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale,
esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o
di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex
art. 1227 c.c., e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevenibilità
rispetto all'evento pregiudizievole.>>.
In altri termini, il fattore capace di escludere il nesso causale può essere o di natura squisitamente oggettiva, agendo in via diretta sul determinismo causale,
collegandosi l'evento ad una accadimento autonomamente causativo del danno,
ovvero di carattere soggettivo, nel senso indicato, assumendo la colpa del danneggiato rilevanza causale concorrente o addirittura assorbente, innescando,
appunto, una sequenza causale autonoma, tanto che l'evento, pur astrattamente collegato alla cosa, non si sarebbe ragionevolmente verificato laddove il comportamento umano fosse stato improntato alla comune attenzione, in presenza di una situazione di pericolo facilmente percepibile ed evitabile.
L'esclusione della responsabilità non si collega necessariamente “ad un profilo causale esterno”, non riguardante la colpa o la sfera di governo del responsabile,
posto che da considerare, comunque, esterna al preteso danneggiante è anche la condotta umana del danneggiato, che finisce per essere, in base alla situazione del caso concreto, tale da assurgere ad unica ed effettiva causa dell'evento e ciò proprio sul piano della sua prevedibilità ed evitabilità.
Ma se ciò è vero, da quanto precede discende che se al soggetto leso non possono
9 muoversi addebiti di colpa perché lo stato della cosa non faceva prevedere in alcun modo alterazioni o pericoli, sicché nulla vi era da 'prevenire' da parte dell'utente, e se, all'opposto, nessuna incidenza di fattori esterni ha alterato la cosa, la quale per sua connotazione intrinseca, dovuta a problemi strutturali o manutentivi, manifesti difetti, in base alla struttura della fattispecie di cui all'art.2051 c.c. del danno non potrà che rispondere il custode, in assenza palese della prova che esso non gli sia imputabile per la ricorrenza del caso fortuito.
C.c.) Tanto premesso, passando all'esame della situazione concreta oggetto del giudizio e dei motivi con i quali il tribunale ha rigettato la domanda, è evidente che questi ultimi risiedono nel passaggio della motivazione che si è riportato nella parte sub A.b.), avendo ritenuto il primo giudice che la caduta fosse da riconnettere in via esclusiva all'imprudenza dell'attrice, che, in presenza di buone condizioni di visibilità e dell'esistenza del tombino, la cui conformazione era parimenti ben percepibile, non avrebbe dovuto passarci sopra.
In verità, opina la corte che il ragionamento del tribunale manifesti una visione apodittica, che dà per provata la colpa della in assoluta mancanza di Pt_1
elementi che possano giustificare tale affermazione.
Innanzi tutto, seppure con argomentazione ad un certo punto posta in via ipotetica
– “sempre se si ritiene attendibile la deposizione del – non è stato Tes_1
formulato alcun effettivo giudizio di inattendibilità della testimonianza del testimone escusso, di cui è riportato per intero il contenuto e, del resto, non è stato neppure adombrato che egli potesse avere un interesse a favorire l'attrice, o che non fosse presente al fatto (né è stato posto in discussione che l'evento si è verificato nel luogo indicato dalla , come dalla stessa dichiarato al pronto soccorso Pt_1
nell'immediatezza).
10 Ma da quella testimonianza emerge che al passaggio della il tombino “ha Pt_1
traballato” improvvisamente, così facendo perdere l'equilibrio all'attrice.
In un'evenienza sostanzialmente analoga a quella ora all'esame della corte, in cui,
al passaggio dell'attrice, il cordolo del marciapiede si staccava “basculando”, questo stesso collegio ha avuto già modo di affermare:
“Dando per acclarato che la caduta è stata provocata dal cordolo del marciapiede, che si muoveva improvvisamente distaccandosi dalla sua sede, è evidente che nessuna colpa può essere ascritta alla [ ], né ai fini di un concorso di responsabilità, né tantomeno onde poter affermare che ella abbia tenuto un comportamento così
gravemente negligente addirittura da porsi quale unico ed autonomo fattore eziologico della caduta, avendo l'attrice posto il piede su una superficie che appariva perfettamente stabile.
Così stando le cose, in verità, il successivo motivo di appello in virtù del quale, stante l'improvviso distacco del cordolo, tale accadimento improvviso, imprevedibile e non prevenibile, andrebbe ricondotto all'ipotesi esimente del caso fortuito, appare essere argomentazione suggestiva che non può essere condivisa.
Il caso fortuito deve necessariamente rappresentare un evento 'esterno' che, incidendo sulla cosa, la alteri in maniera tale da renderla capace di costituire fonte di pericolo.
Nella specie nulla è stato dedotto o provato in relazione all'insorgenza di fattori estranei che hanno provocato la rottura del cordolo, restando, pertanto, unica ipotesi plausibile, per essere quella maggiormente e razionalmente giustificabile, in assenza di altre spiegazioni, che la rottura sia avvenuta per un difetto strutturale del manufatto.
Sostenere che un difetto strutturale della res, nel caso in esame, perché
conseguenza, per esempio, di una cattiva esecuzione delle opere di pavimentazione del marciapiede o per l'usura dei materiali che ammorsano il cordolo al massetto cui
è legato, è, all'evidenza, tesi da escludere, restando il dato che di ciò non può che rispondere, ai sensi dell'art. 2051 c.c. ed in base a come è stata normativamente costruita la relativa responsabilità, il custode della cosa.” (sent. Sez. VI n.
1844/2025, nel procedimento n. 4367/2020).
11 Assolutamente non condivisibili sono le considerazioni che il tribunale svolge riguardo alla colpa dell'attrice, che avrebbe potuto accorgersi della ritenuta palese anomalia del tombino su cui stava per poggiare il piede, essendo più che fondate le obiezioni che l'appellante muove alle valutazioni riguardanti la conformazione del predetto manufatto.
Viene, infatti, affermato che la – a quel punto facilmente – avrebbe Pt_1
dovuto accorgersi “che il tombino non era perfettamente sagomato e che poggiando
il piede sopra di esso vi era il rischio di farlo muovere e di cadere”, ciò in quanto dalle foto prodotte poteva evincersi che esso “non era perfettamente aderente al
luogo di posizionamento, vista l'esistenza di uno spazio di contorno. In altri termini
la ben poteva comprendere che poggiare il piede su quel pozzetto di Pt_1
ispezione, perfettamente visibile, comportava un rischio di caduta.”.
Esaminando le foto accluse al fascicolo di parte dell'attrice si ricava che il tombino ha una cornice piena di cemento, evidentemente ammorsata al suolo, e “lo spazio di contorno” di cui parla il tribunale è lo spazio minimo che si frappone tra la copertura del tombino, dello stesso materiale della cornice, e la cornice stessa,
altrimenti si incastrerebbe con essa: in sostanza la conformazione di tutti i chiusini della stessa tipologia, potendo aggiungersi che la cornice è perfettamente 'fugata',
con materiale cementizio dello stesso colore, alla pavimentazione in cui è inserito il tombino, non presentando nessun dislivello con essa.
Come la avrebbe potuto accorgersi, anche in piena illuminazione, ove Pt_1
effettivamente il faretto posto all'ingresso dell'ufficio fosse stato puntato sul tombino, che la copertura non era perfettamente agganciata, non viene spiegato: a seguire tale ragionamento gli utenti della strada, in presenza di chiusini come quello in esame, dovrebbero sempre evitare di calpestarli, così negandosi la stessa
12 funzionalità di tali manufatti, configurati proprio per essere inseriti nella pavimentazione.
Dal che, essendo stato affermato, con argomentazione non fatta oggetto di censura in via incidentale – peraltro, effettivamente, il tombino si trova proprio sul passaggio all'ingresso dell'ufficio – che le esercitassero la custodia sul CP_1
predetto tombino, in assenza di ogni prova circa la ricorrenza del fortuito, apparendo l'anomalia della cosa ascrivibile a difetto strutturale o, comunque, manutentivo, va dichiarata la piena responsabilità dell'evento in capo alla convenuta, oggi appellata.
D) Relativamente al quantum il c.t.u. ha accertato postumi invalidanti di misura permanente nella misura del 2.5%, itt di gg. 10 ed itp al 50% di gg. 10, spese mediche per euro 66.00.
Applicando le ultime tabelle milanesi (il danno va liquidato all'attualità,
comprensivo di rivalutazione e, per pacifica giurisprudenza di legittimità, la liquidazione va fatta al momento della decisione e non va operata tramite l'utilizzazione dei criteri previsti per le microinvalidità nel settore della RCA, ma in via equitativa con l'ausilio riconosciuto oramai elettivo dalla stessa Suprema Corte
delle tabelle maggiormente in uso del tribunale di Milano), ma ritenendo che non possa essere riconosciuto il pregiudizio morale di carattere soggettivo, tenuto conto che si tratta di microinvalidità e che nessuna allegazione e, a fortiori, prova è stata data sul punto, avendo, peraltro, la fatto riferimento ad una Pt_1
personalizzazione dovuta per deficit visivi, la cui etiologia con il sinistro è stata negata dal c.t.u., all'appellante è dovuta la somma di euro 2816,00 per danno biologico, euro 1150 per itt ed euro 575,00 per itp, cui vanno aggiunti euro 66,00 per spese mediche, pertanto, complessivamente euro 4.607,00.
Trattandosi di debito di valore devono essere accordati la rivalutazione e gli
13 interessi, siccome riferiti ad autonomi presupposti, avendo la prima funzione pienamente reitegratoria del patrimonio del soggetto leso, i secondi funzione correlata alla mancata disponibilità della somma di denaro.
Questi ultimi, in considerazione della nuova disciplina della determinazione del relativo tasso e dell'epoca in cui è avvenuto il sinistro, si ritiene possano essere individuati nella misura di quelli legali, nelle varie epoche di riferimento;
al fine,
però, di evitare indebiti effetti locupletativi ed in ossequio al consolidato indirizzo della Suprema Corte (cfr. la nota pronuncia delle sez. un. n.1712 del 1995; nonché
più di recente Cass. n.492 del 2001), questi non potranno essere calcolati sulla somma liquidata all'attualità e comprensiva, pertanto, della rivalutazione, di tal che gli interessi vanno computati sulla minor somma ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità, per il coefficiente ISTAT relativo alla data del fatto (14.11.2012), via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
da tale ultima data, divenuto il debito di valuta, saranno dovuti gli interessi, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo.
E – Le spese
Per quel che concerne il governo delle spese, queste vanno regolate secondo soccombenza come da dispositivo, tenuto conto della somma oggetto di condanna,
con liquidazione prossima ai minimi, stante l'evidente sproporzione con quanto inizialmente domandato.
P.Q.M.
La Corte di appello di Napoli, sezione VI civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di cui in epigrafe, così provvede:
a) accoglie l'appello, nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, in riforma
14 della sentenza di primo grado ed in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda originariamente avanzata, condanna al pagamento, in Controparte_1
favore di , della somma di euro 4.607,00, liquidata all'attualità, oltre Parte_1
interessi al tasso legale vigente nelle varie epoche di riferimento, da computarsi sulla minor somma – ottenuta dividendo quella liquidata all'attualità per il coefficiente
ISTAT relativo alla data del fatto (14.11.2012) – via via annualmente rivalutata sempre sulla base degli indici ISTAT, dalla data del fatto a quella di pubblicazione della presente sentenza;
oltre interessi, da tale ultima data di pubblicazione, sempre al tasso legale, sulla somma come sopra determinata, fino all'effettivo soddisfo;
b) condanna a rifondere le spese di lite in favore Controparte_1
dell'attrice/appellante, con attribuzione al suo procuratore, che liquida, b1) per il primo grado in euro 264,00 per spese, oltre quelle di c.t.u., se anticipate, da porre a carico sempre di ed euro 1600,00 per compensi professionali, Controparte_1
oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a.; b2) per il grado di appello in euro 174,00 per spese ed euro 1900,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, iva e c.p.a..
Napoli, nella camera di consiglio del 30 maggio 2025
Il consigliere est. dott. Francesco Notaro
La Presidente dott. ssa Assunta d'Amore
15