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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 18/04/2025, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8114 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. PETROSINO Parte_1
ANTONIETTA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 24.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 16.06.2023, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del
[...]
31.01.2023, notificato all'interessato in data 17.05.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata nel luglio del 2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino Gambiano e di essere CP_1
nato a [...] in data [...]; di non avere dei legami familiari importanti nel paese d'origine, avendo perso entrambi i genitori;
di essere in Italia da molto tempo e di avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere svolto varie attività lavorative documentate da regolari contratti di lavoro a tempo determinato, svolgendo la mansione di operaio;
e di svolgere, da ultimo, regolare attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
di avere un contratto di locazione intestato a proprio nome;
e di aver frequentato un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso il CPIA di Catania 2, conseguendo il relativo attestato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, con conseguente riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 24.03.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Preliminarmente, va dichiarata l'irrilevanza delle deduzioni del ricorrente relative alla violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 dato che comunque il parere reso dalla commissione è atto endoprocedimentale non impugnabile e poiché inoltre CP_3
spetta al Tribunale, in questa sede, non la verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato bensì l'accertamento, a seguito del diniego della competente Amministrazione, del diritto di cui è stato chiesto il riconoscimento alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente medesimo.
Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l.
5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata nel luglio del 2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di Controparte_3
soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare, che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'avvio di un percorso scolastico.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “REINA BALDASSARE”, con sede legale a San Giovanni
Gemini, via Caboto n.6, con la qualifica di manovale edile, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15.10.2019, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga di ottobre e novembre 2019 (cfr. all. al ricorso); di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta
“PIANETA FODERA di LO AT Maurizio” con sede legale in Giarre (CT), viale delle Provincie n. 255/b, con la mansione di addetto a tuttofare in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'08.04.2024, come risulta dal contratto di lavoro depositato in atti (cfr. all. alle note del 08.04.2024; all. note del
02.05.2024; all. note del 24.03.2025); di svolgere regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “PIANETA FODERA di LO AT Maurizio” con sede legale in Giarre (CT), viale delle Provincie n. 255/b, con la qualifica di addetto alle pulizie negli uffici, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 03.02.2025 al 17.05.2025, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalla busta paga di febbraio
2025 depositate in atti (cfr. all. note del 24.03.2025).
Il richiedente ha depositato, inoltre, un certificato di iscrizione e di frequenza, presso il CPIA Catania 2 – sede di Giarre per l'anno scolastico 2023/2024, al corso di
“alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana”, datato 20.02.2024, conseguendo il relativo attestato di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER in data
18.06.2024 (cfr. all. alle note del 08.04.2024; all. note del 02.05.2024; all. note del
24.03.2025).
Ed ancora, il ricorrente ha documentato di vivere in un immobile sito in Giarre (CT), in forza di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo a lui intestato, unitamente a tre connazionali, stipulato per la durata di quattro anni e decorrente dal
05.07.2023 al 05.07.2027 (cfr. all. note del 24.03.2025).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio
2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 16/04/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Angela Lo Piparo Giudice dr. Michele Guarnotta Giudice (est.) ha pronunciato la seguente
SENTENZA nell'ambito del procedimento ex art. 281 decies c.p.c. e ss. iscritto al n. 8114 del Ruolo
Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2023 promosso
DA
, nato in [...] in data [...] (difeso dall'Avv. PETROSINO Parte_1
ANTONIETTA);
– ricorrente –
CONTRO
; Controparte_1
Controparte_2
Controparte_3
[...]
– resistente –
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO;
– interveniente necessario –
AVENTE AD OGGETTO: Ricorso avverso il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 24.03.2025 in sostituzione dell'udienza del 24.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio depositato il 16.06.2023, Pt_1
ha impugnato il provvedimento emesso dal Questore di Agrigento del
[...]
31.01.2023, notificato all'interessato in data 17.05.2023, con il quale è stata respinta la sua domanda diretta a conseguire il rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale presentata nel luglio del 2022, non ravvisandone i presupposti per la sua concessione.
In particolare, il ricorrente ha lamentato l'erroneità delle valutazioni operate dalla
Questura di , deducendo, tra l'altro: di essere cittadino Gambiano e di essere CP_1
nato a [...] in data [...]; di non avere dei legami familiari importanti nel paese d'origine, avendo perso entrambi i genitori;
di essere in Italia da molto tempo e di avere ivi avviato un solido percorso di integrazione socio-economica; di avere svolto varie attività lavorative documentate da regolari contratti di lavoro a tempo determinato, svolgendo la mansione di operaio;
e di svolgere, da ultimo, regolare attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato;
di avere un contratto di locazione intestato a proprio nome;
e di aver frequentato un corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana presso il CPIA di Catania 2, conseguendo il relativo attestato.
Chiedeva, pertanto, previa sospensiva del provvedimento impugnato, di ritenere e dichiarare la sussistenza dei motivi di cui all'art. 19, comma 1, 1.1 e 1.2 del D.lgs. n.
286/1998, con conseguente riconoscimento del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale.
2. L'amministrazione resistente, ritualmente evocata in giudizio, è rimasta contumace.
3. Scaduto il termine del 24.03.2025 fissato per il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata posta in decisione.
4. Preliminarmente, va dichiarata l'irrilevanza delle deduzioni del ricorrente relative alla violazione dell'art. 10 bis della L. 241/90 dato che comunque il parere reso dalla commissione è atto endoprocedimentale non impugnabile e poiché inoltre CP_3
spetta al Tribunale, in questa sede, non la verifica della legittimità formale del provvedimento impugnato bensì l'accertamento, a seguito del diniego della competente Amministrazione, del diritto di cui è stato chiesto il riconoscimento alla luce di quanto dedotto e documentato dal ricorrente medesimo.
Nel merito deve ritenersi che, nel caso di specie, sussistono i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.
Preliminarmente, deve osservarsi che va applicata la normativa anteriore all'entrata in vigore del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla l.
5 maggio 2023, n. 50, dato che l'istanza è stata presentata nel luglio del 2022.
Orbene, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 rubricato “Divieti di espulsione e di respingimento.
Disposizioni in materia di categorie vulnerabili” al comma 1.1 prevede i casi in cui sono vietati il respingimento, l'espulsione o l'estradizione:
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che la persona rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (nella valutazione di tali motivi, occorre tenere conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani);
• qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica (nella valutazione del rischio, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine).
Il comma 1.2, aggiunto all'art. 19, prevede che, nel caso in cui sia rigettata la domanda di protezione internazionale, qualora ricorrano i requisiti di cui sopra, la trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di Controparte_3
soggiorno per protezione speciale.
Nel caso in esame, alla luce della legislativa esaminata e considerate le emergenze processuali, può ritenersi che il ricorrente sia meritevole della tutela prevista ai fini del rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, dovendosi tutelare il diritto del ricorrente al rispetto della sua vita privata e familiare, che l'allontanamento dal territorio nazionale violerebbe: la documentazione in atti vale ad attestare, invero, come il ricorrente durante la sua permanenza nel territorio dello Stato italiano sia stato protagonista di un positivo percorso di integrazione, culminato nello svolgimento di regolare attività lavorativa e nell'avvio di un percorso scolastico.
Ed infatti, il ricorrente ha documentato di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “REINA BALDASSARE”, con sede legale a San Giovanni
Gemini, via Caboto n.6, con la qualifica di manovale edile, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dal 15.10.2019, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalle buste paga di ottobre e novembre 2019 (cfr. all. al ricorso); di avere svolto regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta
“PIANETA FODERA di LO AT Maurizio” con sede legale in Giarre (CT), viale delle Provincie n. 255/b, con la mansione di addetto a tuttofare in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a far data dall'08.04.2024, come risulta dal contratto di lavoro depositato in atti (cfr. all. alle note del 08.04.2024; all. note del
02.05.2024; all. note del 24.03.2025); di svolgere regolare attività lavorativa alle dipendenze della ditta “PIANETA FODERA di LO AT Maurizio” con sede legale in Giarre (CT), viale delle Provincie n. 255/b, con la qualifica di addetto alle pulizie negli uffici, in forza di contratto di lavoro a tempo determinato dal 03.02.2025 al 17.05.2025, come risulta dalla comunicazione Unilav e dalla busta paga di febbraio
2025 depositate in atti (cfr. all. note del 24.03.2025).
Il richiedente ha depositato, inoltre, un certificato di iscrizione e di frequenza, presso il CPIA Catania 2 – sede di Giarre per l'anno scolastico 2023/2024, al corso di
“alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana”, datato 20.02.2024, conseguendo il relativo attestato di conoscenza della lingua italiana pari al livello A2 del QCER in data
18.06.2024 (cfr. all. alle note del 08.04.2024; all. note del 02.05.2024; all. note del
24.03.2025).
Ed ancora, il ricorrente ha documentato di vivere in un immobile sito in Giarre (CT), in forza di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo a lui intestato, unitamente a tre connazionali, stipulato per la durata di quattro anni e decorrente dal
05.07.2023 al 05.07.2027 (cfr. all. note del 24.03.2025).
A ciò va aggiunto che il ricorrente manca dal proprio Paese di origine da molti anni, con conseguente presumibile difficoltà di inserirsi nuovamente in un adeguato contesto sociale e lavorativo in caso di rimpatrio, nell'ambito di un Paese di origine, comunque, allo stato contrassegnato da una complessiva situazione di crisi economica e sociale.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e va, quindi, accolto.
Avuto riguardo alle considerazioni sopra svolte e considerato che dagli atti del giudizio non emerge che l'allontanamento del ricorrente sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica, va riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno, sussistendone i relativi presupposti, nelle forme del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5. Sussistono giusti motivi per lasciare integralmente le spese del giudizio a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pro- nunciando:
in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di , sopra meglio Parte_1
generalizzato, al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.2 del d.lgs. n. 286/1998 (nella versione anteriore al decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio
2023, n. 50), disponendo la trasmissione degli atti al Sig. Questore della Provincia territorialmente competente per il rilascio di detto permesso di soggiorno;
lascia integralmente le spese a carico di parte ricorrente.
Manda la Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Palermo, 16/04/2025.
Il giudice relatore Il Presidente
Michele Guarnotta Francesco Micela