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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 27/03/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2025/142
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 27/03/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 10:49 compaiono:
Per , l'avv. Parte_1
NIERI CHIARA che dichiara di aver caricato in pct scansione dell'atto notificato alla resistente ex art. 143 c.p.c.
Per nessuno. Parte_2
Il G.I. invita l'avvocato a concludere e discutere la causa.
L'avv. Nieri precisa le conclusioni come memoria integrativa depositata e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
N. R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G 142/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” tra
(P.I ), Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Chiara Nieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bientina (PI), P.zza Vittorio Emanuele II, n. 39, giusta delega allegata all'intimazione di sfratto per morosità
- RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._1
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida del
04.11.2024, ha convenuto in giudizio Parte_3
per ivi sentir convalidato lo sfratto per morosità, in ragione del Persona_1 contratto di locazione ad uso abitativo del 13.07.2023 e registrato il 13.07.2023, avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola, n. 239, identificato al catasto dei fabbricati del suddetto comune al foglio 5, part. 222, sub 2, cat
A/2, classe 2 e vani 5,5.
Ha allegato che l'immobile è stato concesso in locazione a partire dal 01.08.2023 per la durata di 4 anni e che il conduttore ha omesso di corrispondere il canone locatizio, pari a €
6.720,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 560,00 entro il 15 di ogni mese, maturando una morosità di € 2.884,16 alla data dell'intimazione. All'udienza di convalida del 20.01.2025 il Giudice, considerata l'incompatibilità del rito sommario con la notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
All'udienza del 27.03.2025, dato atto della notifica al resistente dell'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella domanda come da suesteso verbale.
*****
La domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto per inadempimento, formulata a seguito del disposto mutamento del rito, merita l'accoglimento.
Provato il titolo a fondamento della pretesa – contratto di locazione ad uso abitativo del
13.07.2023 registrato in pari data – e allegato l'inadempimento del conduttore, qualificato alla stregua del criterio ex art. 5 L. 392/1978, parte attrice soddisfa l'onere della prova su di essa gravante.
La mancata partecipazione attiva al processo da parte del conduttore, del quale deve dichiararsi la contumacia, non ha consentito, del resto, di apprezzare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.
Spetta la consequenziale condanna al rilascio dell'immobile. In considerazione del tempo decorso dall'introduzione del giudizio, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione del rilascio al 20.4.2025.
Merita altresì accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere (recte indennità di occupazione) fino all'effettivo rilascio.
è dunque condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della Persona_1 complessiva somma di € 5.600,00, come da attualizzazione del credito confermato all'odierna udienza, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione a scadere fino al rilascio effettivo, per l'importo mensile pari al canone di locazione, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Persona_1
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 13.07.2023 avente ad oggetto l'unità immobiliare, sita in Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola, n. 239, per l'inadempimento di non scarsa importanza di parte conduttrice;
- condanna al rilascio dell'immobile suddetto, libero da cose e Persona_1 persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 20.4.2025;
- condanna al pagamento in favore di Persona_1 [...] di complessivi € 5.600,00 a titolo di canoni scaduti, oltre € Parte_3
560,00 mensili a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla sentenza e fino al rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito a saldo;
- condanna al rimborso in favore di Persona_1 Parte_3
delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre spese
[...] generali 15%, C.P.A. e I.V.A. e oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 27.03.2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZ. CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del giorno 27/03/2025
Dinanzi al giudice dott. Luca Pruneti
Alle ore 10:49 compaiono:
Per , l'avv. Parte_1
NIERI CHIARA che dichiara di aver caricato in pct scansione dell'atto notificato alla resistente ex art. 143 c.p.c.
Per nessuno. Parte_2
Il G.I. invita l'avvocato a concludere e discutere la causa.
L'avv. Nieri precisa le conclusioni come memoria integrativa depositata e discute la causa riportandosi agli scritti difensivi.
I procuratori a questo punto si allontanano dall'aula dichiarando di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio;
quindi pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e depositando motivazione contestuale.
N. R.G. 142/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G 142/2025 degli Affari Contenziosi Civili avente ad oggetto
“Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo” tra
(P.I ), Parte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall' Avv. Chiara Nieri ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bientina (PI), P.zza Vittorio Emanuele II, n. 39, giusta delega allegata all'intimazione di sfratto per morosità
- RICORRENTE
e
(C.F. Controparte_1 C.F._1
- RESISTENTE
Conclusioni
Le parti hanno concluso come da suesteso verbale d'udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di intimazione di sfratto e contestuale citazione per la convalida del
04.11.2024, ha convenuto in giudizio Parte_3
per ivi sentir convalidato lo sfratto per morosità, in ragione del Persona_1 contratto di locazione ad uso abitativo del 13.07.2023 e registrato il 13.07.2023, avente ad oggetto l'immobile sito nel Comune di Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola, n. 239, identificato al catasto dei fabbricati del suddetto comune al foglio 5, part. 222, sub 2, cat
A/2, classe 2 e vani 5,5.
Ha allegato che l'immobile è stato concesso in locazione a partire dal 01.08.2023 per la durata di 4 anni e che il conduttore ha omesso di corrispondere il canone locatizio, pari a €
6.720,00 annui, da pagarsi in rate mensili anticipate di € 560,00 entro il 15 di ogni mese, maturando una morosità di € 2.884,16 alla data dell'intimazione. All'udienza di convalida del 20.01.2025 il Giudice, considerata l'incompatibilità del rito sommario con la notifica avvenuta ai sensi dell'art. 143 c.p.c., visti gli artt. 426 e 667 c.p.c. ha disposto la prosecuzione del procedimento nelle forme del rito locatizio, assegnando un termine per provvedere all'integrazione degli atti o alla produzione di documenti.
All'udienza del 27.03.2025, dato atto della notifica al resistente dell'ordinanza che ha disposto il mutamento del rito, il procuratore di parte ricorrente ha insistito nella domanda come da suesteso verbale.
*****
La domanda di accertamento costitutivo di risoluzione del contratto per inadempimento, formulata a seguito del disposto mutamento del rito, merita l'accoglimento.
Provato il titolo a fondamento della pretesa – contratto di locazione ad uso abitativo del
13.07.2023 registrato in pari data – e allegato l'inadempimento del conduttore, qualificato alla stregua del criterio ex art. 5 L. 392/1978, parte attrice soddisfa l'onere della prova su di essa gravante.
La mancata partecipazione attiva al processo da parte del conduttore, del quale deve dichiararsi la contumacia, non ha consentito, del resto, di apprezzare elementi impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa.
Spetta la consequenziale condanna al rilascio dell'immobile. In considerazione del tempo decorso dall'introduzione del giudizio, si reputa equo fissare la data per l'esecuzione del rilascio al 20.4.2025.
Merita altresì accoglimento la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti e da scadere (recte indennità di occupazione) fino all'effettivo rilascio.
è dunque condannata al pagamento, in favore di parte attrice, della Persona_1 complessiva somma di € 5.600,00, come da attualizzazione del credito confermato all'odierna udienza, nonché al pagamento dell'indennità di occupazione a scadere fino al rilascio effettivo, per l'importo mensile pari al canone di locazione, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del
D.M. n 55/2014 e successive modifiche, tenendo conto della contenuta attività processuale e della natura contumaciale del processo.
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
Persona_1
- dichiara la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo concluso tra le parti in data 13.07.2023 avente ad oggetto l'unità immobiliare, sita in Pontedera (PI), Via Tosco Romagnola, n. 239, per l'inadempimento di non scarsa importanza di parte conduttrice;
- condanna al rilascio dell'immobile suddetto, libero da cose e Persona_1 persone, fissando per l'esecuzione del rilascio la data del 20.4.2025;
- condanna al pagamento in favore di Persona_1 [...] di complessivi € 5.600,00 a titolo di canoni scaduti, oltre € Parte_3
560,00 mensili a titolo di indennità di occupazione a decorrere dalla sentenza e fino al rilascio, oltre interessi legali dalla scadenza delle singole componenti del credito a saldo;
- condanna al rimborso in favore di Persona_1 Parte_3
delle spese di lite, liquidate in € 1.800,00 per compensi, oltre spese
[...] generali 15%, C.P.A. e I.V.A. e oltre al rimborso delle anticipazioni.
Pisa, 27.03.2025
Il Giudice
Luca Pruneti
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.