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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 23/05/2025, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. 1123/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.1123/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24.4.2024, promossa da P. IVA: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando M. Gabetta e Antonio De Mauro;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. CP_1 C.F._1
Sergio Caporotundo;
-
APPELLATO-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 24/04/2024 , tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.12.2019 ritualmente notificato, il sig. CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni:“1. Nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo ed illecito per usurarietà del tasso di interesse applicato, in quanto superiore al tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo ed illecito per usurarietà degli interessi moratori effettivamente applicai, in quanto superiore al tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;
2. Sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
3. Per l'effetto, condannare la a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse Pt_1
legale e con capitalizzazione semplice e conseguentemente rimborsare in favore dell'attore tutte le somme percepite indebitamente nel corso del rapporto di finanziamento”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva instando per Parte_1
il rigetto della domanda attorea ed opponendosi all'ammissione della richiesta
CTU contabile.
La causa, istruita mediante CTU tecnico-contabile, è stata definita, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n.1400/2021 che ha accolto la domanda attorea limitatamente alla nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi e, ai sensi dell'art.117 co 7 del TUB, ha disposto la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT, condannando la convenuta al pagamento in favore del della somma di Euro 4.680,14, oltre CP_1
interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
In particolare, il Tribunale, considerando la polizza assicurativa sottoscritta dal come obbligatoria per accedere al credito e facendo proprio il conteggio CP_1
del CTU, che include le spese di assicurazione nel calcolo del TAEG, ha riscontrato solo il superamento del TAEG effettivo rispetto a quello indicato in contratto e, di conseguenza, ha rilevato la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la instando acchè, in Pt_1
riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata ogni domanda proposta dal nei confronti dell'odierna appellata. e fosse condannato l'odierno CP_1
appellato a restituire le somme ricevute da nonché al Parte_1
pagamento delle spese di CTU, oltre interessi in misura legale;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. CP_1
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 24/04/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con unico motivo di gravame la lamenta “Infondatezza della domanda Pt_1
attorea nel merito: corretta non inclusione nel TAEG degli oneri relativi ai premi di polizze assicurative facoltative”.
In particolare, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel considerare la polizza prestata da AIG come imposta da al e di CP_2 Pt_1 CP_1 conseguenza nell'includere i relativi costi tra le spese del TAEG.
In conclusione, evidenzia come il TAEG calcolato senza includervi Parte_1
gli oneri relativi ai premi della polizza assicurativa risulti coincidente con la misura indicata nel contratto e non determini di conseguenza l'invalidità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi.
Il motivo è infondato. In via preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata da Pt_1
...
[...]
Sul punto va richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342
c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica.
L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342
c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342
c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Passando all'esame del merito dell'appello occorre premettere che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.
6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n. 3066/2002).
Ciò detto, si rileva che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all'inclusione o meno nel TEG – ai fini della verifica di usurarietà del mutuo – della polizza assicurativa obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato prima del 2010, come nel caso in esame – sotto la vigenza, dunque, delle Istruzioni della Banca d'Italia che escludevano tale onere dal calcolo del TEG – ha ribadito la necessità di includere detti costi assicurativi, affermando che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito […] la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed
è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo;
[…] il costo della polizza, per sua natura, è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del
TAEG, non può che essere computato non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (cfr. Cass.,Sez. I, Ord. n. 22458/2018; Cass., Sez. VI, Ord.
n. 3025/2022; Corte Cass., sentenza n. 3460 del 7 febbraio 2024).
Orbene nel caso di specie, come ha rilevato il Tribunale, la polizza assicurativa prestata da convenzionata con Controparte_3 Pt_1
va ritenuta necessariamente collegata alla concessione del
[...]
credito nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione.
Ed invero sebbene sul piano formale la sottoscrizione della polizza de qua non sia definita come condizione necessaria per l'accesso al credito da parte del fanno propendere per l'“obbligatorietà” CP_1
della stessa i seguenti dati: la contestualità della stipulazione dell'assicurazione rispetto al contratto di finanziamento, l'identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento, la circostanza che il premio sia stato pagato “una tantum” ed anticipatamente dal cliente ed infine la funzione stessa dell'assicurazione diretta a garantire il pagamento del credito, quindi,
a garantire la stessa banca dai rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore.
Pertanto, va ritenuta ininfluente la produzione da parte di Pt_1
di altri contratti di finanziamento similari a quello in oggetto e
[...]
stipulati a prescindere dalla sottoscrizione di polizze assicurative.
Di conseguenza i costi della polizza assicurativa in esame vanno inclusi tra i costi del TAEG e, sulla base delle risultanze della CTU del dott. , va rilevato .il superamento del TAEG Persona_1
effettivo rispetto a quello indicato in contratto, con la conseguente nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi, nullità dichiarata dal Tribunale con statuizione non impugnata dalla società appellante.
Alla luce dei rilievi espressi l'appello proposto va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario Sergio Caporotundo;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 14.05.2025 Il Consigliere Relatore
Il Presidente (Dott. Maurizio Petrelli)
(Dott. Riccardo Mele)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce — Sezione Prima Civile — composta dai Signori:
1) Dott. Riccardo MELE -Presidente
2) Dott. Maurizio PETRELLI - Consigliere rel.
3) Dott. ssa Virginia ZUPPETTA - Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello, iscritta al N.1123/2021 R.G, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 24.4.2024, promossa da P. IVA: ) in Parte_1 P.IVA_1
persona del suo rappresentante legale pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fernando M. Gabetta e Antonio De Mauro;
-
APPELLANTE-
Contro
(C.F. , rappresentato e difeso dell'avv. CP_1 C.F._1
Sergio Caporotundo;
-
APPELLATO-
CONCLUSIONI All'udienza collegiale del 24/04/2024 , tenutasi con le modalità della trattazione scritta, i procuratori delle parti hanno concluso come da note scritte in atti, depositate telematicamente nel termine concesso, da intendersi qui per integralmente riportate.
SVOLGIMENO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 04.12.2019 ritualmente notificato, il sig. CP_1
conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Lecce, per sentire accogliere le Parte_1 seguenti conclusioni:“1. Nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo ed illecito per usurarietà del tasso di interesse applicato, in quanto superiore al tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;
sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo ed illecito per usurarietà degli interessi moratori effettivamente applicai, in quanto superiore al tasso soglia previsto al momento della conclusione del contratto;
2. Sempre nel merito, accertare e dichiarare che il contratto di finanziamento per cui è causa è nullo per la divergenza tra il TAEG previsto in contratto e quello realmente applicato con la conseguenza che va dichiarata la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi e, in virtù di quanto espressamente indicato dall'art. 117 comma 7 TUB, va applicata la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT nei dodici mesi antecedenti la stipula del contratto.
3. Per l'effetto, condannare la a rideterminare il rapporto, secondo il tasso di interesse Pt_1
legale e con capitalizzazione semplice e conseguentemente rimborsare in favore dell'attore tutte le somme percepite indebitamente nel corso del rapporto di finanziamento”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva instando per Parte_1
il rigetto della domanda attorea ed opponendosi all'ammissione della richiesta
CTU contabile.
La causa, istruita mediante CTU tecnico-contabile, è stata definita, a seguito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con sentenza n.1400/2021 che ha accolto la domanda attorea limitatamente alla nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi e, ai sensi dell'art.117 co 7 del TUB, ha disposto la sostituzione del tasso applicato con quello minimo dei BOT, condannando la convenuta al pagamento in favore del della somma di Euro 4.680,14, oltre CP_1
interessi legali dal dì della domanda al soddisfo.
In particolare, il Tribunale, considerando la polizza assicurativa sottoscritta dal come obbligatoria per accedere al credito e facendo proprio il conteggio CP_1
del CTU, che include le spese di assicurazione nel calcolo del TAEG, ha riscontrato solo il superamento del TAEG effettivo rispetto a quello indicato in contratto e, di conseguenza, ha rilevato la nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi.
Avverso la prefata sentenza ha interposto appello la instando acchè, in Pt_1
riforma della pronuncia gravata, fosse rigettata ogni domanda proposta dal nei confronti dell'odierna appellata. e fosse condannato l'odierno CP_1
appellato a restituire le somme ricevute da nonché al Parte_1
pagamento delle spese di CTU, oltre interessi in misura legale;
il tutto con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio si è costituito in giudizio il sig. CP_1
chiedendo il rigetto dell'avverso gravame e la condanna dell'appellante alle spese di lite.
All'udienza del 24/04/2024 svoltasi mediante il deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione, concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
Con unico motivo di gravame la lamenta “Infondatezza della domanda Pt_1
attorea nel merito: corretta non inclusione nel TAEG degli oneri relativi ai premi di polizze assicurative facoltative”.
In particolare, secondo l'appellante il Tribunale avrebbe errato nel considerare la polizza prestata da AIG come imposta da al e di CP_2 Pt_1 CP_1 conseguenza nell'includere i relativi costi tra le spese del TAEG.
In conclusione, evidenzia come il TAEG calcolato senza includervi Parte_1
gli oneri relativi ai premi della polizza assicurativa risulti coincidente con la misura indicata nel contratto e non determini di conseguenza l'invalidità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi.
Il motivo è infondato. In via preliminare va rigettata l'eccezione d'inammissibilità per violazione dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. sollevata da Pt_1
...
[...]
Sul punto va richiamata la nota sentenza n. 27199/17 delle Sezioni
Unite della Suprema Corte, la quale ha chiarito la portata prescrittiva dei requisiti in materia di “forma dell'appello” previsti dall'art. 342
c.p.c., escludendone una interpretazione formalistica.
L'interpretazione delineata dalla Suprema Corte rafforza l'indirizzo, già in precedenza seguito da questa Corte, secondo cui deve escludersi l'inammissibilità dell'atto d'appello ove lo stesso, pur in mancanza di una strutturazione formalmente conforme al disposto di cui all'art. 342
c.p.c., tuttavia, esaminato nel complesso delle sue articolazioni, consenta, comunque, di individuare le argomentazioni contrapposte da parte appellante a quelle del Tribunale, al fine di incrinarne il fondamento giuridico, nonché le ipotizzate violazioni di legge ed il nesso causale tra esse e la decisione censurata, nella prospettiva di una riforma della sentenza in senso conforme al contenuto delle proprie domande ed eccezioni.
Orbene l'atto introduttivo del presente giudizio, valutato nel suo complesso, è perfettamente coerente con il dettato di cui all'art. 342
c.p.c. per come interpretato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, ciò in quanto in esso risultano esaustivamente specificati, sia i 'motivi' in base ai quali si ritiene che la pronuncia appellata debba essere integralmente riformata – e la propria domanda accolta – sia le circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione.
Passando all'esame del merito dell'appello occorre premettere che le motivazioni della sentenza di primo grado e di quella di appello fondendosi, s'integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. n. 16504/2019; Cass. n. 10937/2016; Cass. n.
6694/2009; Cass. n. 3636/2007; Cass. n. 3066/2002).
Ciò detto, si rileva che la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all'inclusione o meno nel TEG – ai fini della verifica di usurarietà del mutuo – della polizza assicurativa obbligatoria ex lege in un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, stipulato prima del 2010, come nel caso in esame – sotto la vigenza, dunque, delle Istruzioni della Banca d'Italia che escludevano tale onere dal calcolo del TEG – ha ribadito la necessità di includere detti costi assicurativi, affermando che “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito […] la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed
è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e
l'erogazione del mutuo;
[…] il costo della polizza, per sua natura, è funzionale ad assicurare la copertura assicurativa fino all'integrale restituzione del finanziamento, e, pertanto, ai fini del calcolo del
TAEG, non può che essere computato non già al momento del suo pagamento, sia pur integrale, come quello dell'erogazione del mutuo, ma, al contrario, in ragione dell'intera durata del rapporto, così come programmata dalle parti contraenti al momento della stipulazione del contratto” (cfr. Cass.,Sez. I, Ord. n. 22458/2018; Cass., Sez. VI, Ord.
n. 3025/2022; Corte Cass., sentenza n. 3460 del 7 febbraio 2024).
Orbene nel caso di specie, come ha rilevato il Tribunale, la polizza assicurativa prestata da convenzionata con Controparte_3 Pt_1
va ritenuta necessariamente collegata alla concessione del
[...]
credito nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione.
Ed invero sebbene sul piano formale la sottoscrizione della polizza de qua non sia definita come condizione necessaria per l'accesso al credito da parte del fanno propendere per l'“obbligatorietà” CP_1
della stessa i seguenti dati: la contestualità della stipulazione dell'assicurazione rispetto al contratto di finanziamento, l'identità della durata della copertura assicurativa con la durata del finanziamento, la circostanza che il premio sia stato pagato “una tantum” ed anticipatamente dal cliente ed infine la funzione stessa dell'assicurazione diretta a garantire il pagamento del credito, quindi,
a garantire la stessa banca dai rischi circa la restituzione delle somme da parte del debitore.
Pertanto, va ritenuta ininfluente la produzione da parte di Pt_1
di altri contratti di finanziamento similari a quello in oggetto e
[...]
stipulati a prescindere dalla sottoscrizione di polizze assicurative.
Di conseguenza i costi della polizza assicurativa in esame vanno inclusi tra i costi del TAEG e, sulla base delle risultanze della CTU del dott. , va rilevato .il superamento del TAEG Persona_1
effettivo rispetto a quello indicato in contratto, con la conseguente nullità della clausola contrattuale relativa agli interessi corrispettivi, nullità dichiarata dal Tribunale con statuizione non impugnata dalla società appellante.
Alla luce dei rilievi espressi l'appello proposto va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Si dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali, che liquida nella complessiva somma di euro 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del 15% con distrazione in favore del procuratore antistatario Sergio Caporotundo;
3) Dà atto che, per effetto del rigetto della impugnazione, ricorrono le condizioni di cui all'art.13 comma 1 quater d.p.r. n° 115/02 per il pagamento a carico dell'appellante di un'ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per l'impugnazione
Lecce, 14.05.2025 Il Consigliere Relatore
Il Presidente (Dott. Maurizio Petrelli)
(Dott. Riccardo Mele)