Articolo 4 della Legge 18 giugno 2015, n. 95
Articolo 3Articolo 5
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8 luglio 2015
Art. 4. Obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate 1. Le banche, le societa' di intermediazione mobiliare, la societa' Poste italiane Spa, le societa' di gestione del risparmio, le societa' finanziarie e le societa' fiduciarie residenti nel territorio dello Stato e ogni altra istituzione finanziaria residente in Italia, ad esclusione di qualsiasi stabile organizzazione delle stesse istituzioni finanziarie situata all'estero, nonche' le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di istituzioni finanziarie non residenti comunicano all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai conti finanziari e ai pagamenti di cui all'articolo 5, comma 7.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati in attuazione degli accordi e delle intese tecniche di cui all'articolo 3, sono stabilite le regole tecniche per la rilevazione, la trasmissione e la comunicazione delle informazioni di cui al comma 1 del presente articolo all'Agenzia delle entrate.
Entrata in vigore il 8 luglio 2015