Articolo 15 della Legge 8 febbraio 1948, n. 47
Articolo 14Articolo 16
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21 febbraio 1948
Art. 15. Pubblicazioni a contenuto impressionante o raccapricciante

Le disposizioni dell' art. 528 del Codice penale si applicano anche nel caso di stampati i quali descrivano o illustrino, con particolari impressionanti o raccapriccianti, avvenimenti realmente verificatisi o anche soltanto immaginari, in modo da poter turbare il comune sentimento della morale o l'ordine familiare o da poter provocare il diffondersi di suicidi o delitti.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1948
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