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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Bari, sez. I, sentenza 21/01/2026, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bari |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 102/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2194/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M102384 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 31.10.2025, Ricorrente_2 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di accertamento n. TVF06M102384/2025 per l'anno 2021, notificato in data 2 settembre 2025, contestando la notifica a catena di una serie di analoghi provvedimenti nel periodo settembre-ottobre 2025.
Il ricorrente descriveva di aver preliminarmente tentato un confronto con l'Ufficio controlli dell'Agenzia delle
Entrate di Bari e successivamente inoltrato una diffida in autotutela, senza ottenere risposta.
Il valore della controversia era indicato in euro 4.163,23.
I motivi del ricorso si articolavano nella richiesta, in via principale, dell'annullamento del provvedimento per eccesso di potere e violazione di legge, con specifico riferimento a un errore sui presupposti di fatto e a una manifesta violazione dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
In estrema quanto doverosa sintesi, la questione di fondo verteva sulla limitazione della responsabilità del rappresentante fiscale.
Il ricorrente, nominato rappresentante fiscale per la società estera Società_1 LTD con sede nel Regno Unito per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 marzo 2022, sosteneva di aver avuto il solo compito di trasmettere dichiarazioni e comunicazioni IVA senza alcuna possibilità di ingerenza nella gestione operativa della società.
A fondamento della sua difesa, il ricorrente invocava un principio di diritto desunto, in tesi, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità solidale del rappresentante fiscale ai fini IVA non discende dalla mera nomina ma richiede la prova di un'ingerenza attiva e consapevole nelle operazioni irregolari poste in essere dal mandante, una prova che doveva essere fornita dall'Amministrazione finanziaria e che nel caso concreto riteneva mancante.
Il ricorrente denunciava inoltre una violazione del principio di unicità dell'accertamento, poiché per lo stesso periodo d'imposta gli venivano notificati molteplici avvisi per società diverse, configurando una pretesa duplicazione illegittima di pagamenti.
A sostegno delle sue tesi, il ricorrente citava una serie di pronunce della Corte di Cassazione, sottolineando come la soggettività passiva del rappresentante fiscale IVA fosse parziale e limitata alle operazioni per le quali avesse ricevuto specifico mandato. Allegava infine una certificazione sanitaria che attestava uno stato d'ansia generalizzato, con crisi di panico e insonnia, causato dalla situazione in esame, e riferiva di aver presentato denuncia-querela presso la Guardia di Finanza di Bari.
Le conclusioni chiedevano, oltre alla sospensione cautelare, l'annullamento in autotutela di tutti gli atti di accertamento notificati a partire dal 2 settembre 2025, incluso quello oggetto del ricorso, e la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio.
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bari, costituitasi nel giudizio, presentava le proprie argomentate controdeduzioni.
Veniva altresì presentata istanza da parte del ricorrente per la condanna dell'Agenzia delle Entrate per responsabilità aggravata da lite temeraria.
All'udienza del 15.01.2026, sentite le parti presenti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il gravame si fonda su un'errata interpretazione della responsabilità del rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La tesi della limitazione della responsabilità al solo mandato specifico e la necessità di una prova di ingerenza attiva nelle operazioni irregolari è contraddetta dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, in particolare con la sentenza n. 25218 del 2023, ha chiarito che il rappresentante fiscale
è tenuto alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili e risponde in solido con la società rappresentata, principio desumibile dalla stessa lettera della norma che sancisce la responsabilità solidale per gli obblighi derivanti dall'applicazione della disciplina IVA.
La ricostruzione degli imponibili effettuata dall'Ufficio, basata su dati oggettivi provenienti da fonti indipendenti e incontestate quali i marketplace e l'archivio VIES, dimostra l'infedele dichiarazione delle operazioni poste in essere dalla società non residente.
Ne consegue che l'obbligo del rappresentante fiscale, quale interlocutore nazionale designato, era proprio quello di dichiarare e versare l'IVA sulle operazioni realmente effettuate, avvalendosi anche delle informazioni disponibili attraverso i suddetti canali.
La condotta omissiva del ricorrente costituisce di per sé una violazione degli obblighi legali che gli incombono, senza che sia necessario, ai fini della responsabilità solidale, dimostrare un'ingerenza attiva nelle eventuali ipotetiche frodi della società rappresentata.
La pretesa violazione del principio di unicità dell'accertamento è altresì infondata, poiché la pluralità di avvisi notificati discende legittimamente dalla posizione del Sig. Ricorrente_2 quale rappresentante fiscale di un elevato numero di società estere distinte, ciascuna oggetto di autonomo procedimento di accertamento.
La responsabilità solidale prevista dalla legge non genera duplicazione di obblighi di pagamento, essendo il pagamento eseguito da uno degli obbligati in solido liberatorio per tutti.
Le circostanze di disagio personale lamentate dal ricorrente, per quanto umanamente comprensibili, non possono essere imputate a un illecito dell'Amministrazione, la quale ha esercitato i propri poteri doverosi in conformità alla legge e sulla base di elementi probatori certi.
Alla luce di quanto esposto, l'istanza di condanna per lite temeraria risulta del tutto priva di fondamento.
L'Agenzia delle Entrate ha agito in via amministrativa e resistito in giudizio nel legittimo esercizio delle proprie funzioni, basandosi su presupposti di fatto accertati e su un'interpretazione giuridica conforme alla normativa e alla consolidata giurisprudenza, senza alcun profilo di colpa grave o mala fede.
La condotta dell'Ufficio non può quindi configurarsi come abusiva e non sussistono gli estremi per l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BARI Sezione 1, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore
11:00 in composizione monocratica:
ALLEGRETTA ALFREDO GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 2194/2025 depositato il 31/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Bari
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVF06M102384 IVA-CREDITI DI IMPOSTA 2021
a seguito di discussione
Richieste delle parti:
come da conclusioni in atti.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata. MOTIVAZIONI
Con ricorso pervenuto in Segreteria in data 31.10.2025, Ricorrente_2 adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari impugnando l'avviso di accertamento n. TVF06M102384/2025 per l'anno 2021, notificato in data 2 settembre 2025, contestando la notifica a catena di una serie di analoghi provvedimenti nel periodo settembre-ottobre 2025.
Il ricorrente descriveva di aver preliminarmente tentato un confronto con l'Ufficio controlli dell'Agenzia delle
Entrate di Bari e successivamente inoltrato una diffida in autotutela, senza ottenere risposta.
Il valore della controversia era indicato in euro 4.163,23.
I motivi del ricorso si articolavano nella richiesta, in via principale, dell'annullamento del provvedimento per eccesso di potere e violazione di legge, con specifico riferimento a un errore sui presupposti di fatto e a una manifesta violazione dell'articolo 17, secondo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972.
In estrema quanto doverosa sintesi, la questione di fondo verteva sulla limitazione della responsabilità del rappresentante fiscale.
Il ricorrente, nominato rappresentante fiscale per la società estera Società_1 LTD con sede nel Regno Unito per il periodo dal 1° maggio 2021 al 31 marzo 2022, sosteneva di aver avuto il solo compito di trasmettere dichiarazioni e comunicazioni IVA senza alcuna possibilità di ingerenza nella gestione operativa della società.
A fondamento della sua difesa, il ricorrente invocava un principio di diritto desunto, in tesi, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la responsabilità solidale del rappresentante fiscale ai fini IVA non discende dalla mera nomina ma richiede la prova di un'ingerenza attiva e consapevole nelle operazioni irregolari poste in essere dal mandante, una prova che doveva essere fornita dall'Amministrazione finanziaria e che nel caso concreto riteneva mancante.
Il ricorrente denunciava inoltre una violazione del principio di unicità dell'accertamento, poiché per lo stesso periodo d'imposta gli venivano notificati molteplici avvisi per società diverse, configurando una pretesa duplicazione illegittima di pagamenti.
A sostegno delle sue tesi, il ricorrente citava una serie di pronunce della Corte di Cassazione, sottolineando come la soggettività passiva del rappresentante fiscale IVA fosse parziale e limitata alle operazioni per le quali avesse ricevuto specifico mandato. Allegava infine una certificazione sanitaria che attestava uno stato d'ansia generalizzato, con crisi di panico e insonnia, causato dalla situazione in esame, e riferiva di aver presentato denuncia-querela presso la Guardia di Finanza di Bari.
Le conclusioni chiedevano, oltre alla sospensione cautelare, l'annullamento in autotutela di tutti gli atti di accertamento notificati a partire dal 2 settembre 2025, incluso quello oggetto del ricorso, e la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio.
La Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bari, costituitasi nel giudizio, presentava le proprie argomentate controdeduzioni.
Veniva altresì presentata istanza da parte del ricorrente per la condanna dell'Agenzia delle Entrate per responsabilità aggravata da lite temeraria.
All'udienza del 15.01.2026, sentite le parti presenti, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione ex art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Tutto ciò premesso, il ricorso è infondato nel merito e, pertanto, non può essere accolto.
Il gravame si fonda su un'errata interpretazione della responsabilità del rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 633 del 1972.
La tesi della limitazione della responsabilità al solo mandato specifico e la necessità di una prova di ingerenza attiva nelle operazioni irregolari è contraddetta dalla giurisprudenza di legittimità.
La Suprema Corte, in particolare con la sentenza n. 25218 del 2023, ha chiarito che il rappresentante fiscale
è tenuto alla generalità degli obblighi connessi a tutte le operazioni imponibili e risponde in solido con la società rappresentata, principio desumibile dalla stessa lettera della norma che sancisce la responsabilità solidale per gli obblighi derivanti dall'applicazione della disciplina IVA.
La ricostruzione degli imponibili effettuata dall'Ufficio, basata su dati oggettivi provenienti da fonti indipendenti e incontestate quali i marketplace e l'archivio VIES, dimostra l'infedele dichiarazione delle operazioni poste in essere dalla società non residente.
Ne consegue che l'obbligo del rappresentante fiscale, quale interlocutore nazionale designato, era proprio quello di dichiarare e versare l'IVA sulle operazioni realmente effettuate, avvalendosi anche delle informazioni disponibili attraverso i suddetti canali.
La condotta omissiva del ricorrente costituisce di per sé una violazione degli obblighi legali che gli incombono, senza che sia necessario, ai fini della responsabilità solidale, dimostrare un'ingerenza attiva nelle eventuali ipotetiche frodi della società rappresentata.
La pretesa violazione del principio di unicità dell'accertamento è altresì infondata, poiché la pluralità di avvisi notificati discende legittimamente dalla posizione del Sig. Ricorrente_2 quale rappresentante fiscale di un elevato numero di società estere distinte, ciascuna oggetto di autonomo procedimento di accertamento.
La responsabilità solidale prevista dalla legge non genera duplicazione di obblighi di pagamento, essendo il pagamento eseguito da uno degli obbligati in solido liberatorio per tutti.
Le circostanze di disagio personale lamentate dal ricorrente, per quanto umanamente comprensibili, non possono essere imputate a un illecito dell'Amministrazione, la quale ha esercitato i propri poteri doverosi in conformità alla legge e sulla base di elementi probatori certi.
Alla luce di quanto esposto, l'istanza di condanna per lite temeraria risulta del tutto priva di fondamento.
L'Agenzia delle Entrate ha agito in via amministrativa e resistito in giudizio nel legittimo esercizio delle proprie funzioni, basandosi su presupposti di fatto accertati e su un'interpretazione giuridica conforme alla normativa e alla consolidata giurisprudenza, senza alcun profilo di colpa grave o mala fede.
La condotta dell'Ufficio non può quindi configurarsi come abusiva e non sussistono gli estremi per l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Ne consegue la reiezione del ricorso per infondatezza nel merito.
Da ultimo, tenuto conto della peculiarità del caso di specie e, comunque, della minima attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Bari, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Così deciso in Bari, in data 15.01.2026