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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 21/05/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 892/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Bacchi Alessandro) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv. Misericordia Sandra) CP_1
(avv. Arlotta Mirella) CP_2
-resistenti- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ad esito di udienza del 21 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2023, ha convenuto Parte_2
in giudizio ed chiedendo all'intestato Tribunale - previo accertamento dell'assenza di CP_2 CP_1
notifiche valide delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento n. 08020239006517132000, notificata in data 9 agosto 2023, per il recupero coatto di crediti contributivi (IVS e DM10) e assicurativi, rispettivamente vantati da ed , per CP_2 CP_1
importo pari ad € 10.719,58 (e complessivo pari ad € 15.958,23), e in ogni caso, previo accertamento e declaratoria di intervenuta prescrizione dei medesimi crediti – di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità di ogni titolo esecutivo riportato nella narrativa del
1 ricorso (v. pp.
1-2 e 4-9 del ricorso) nonché “di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto
e/o consequenziale” e comunque l'infondatezza di ogni pretesa di ed previa CP_1 CP_2
sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva di ogni atto impugnato.
La parte ricorrente, a fondamento dell'azione ha dedotto, in primo luogo, che tutti i titoli esecutivi riportati nell'atto impugnato “…non risultano essere mai stati notificati…” e che “…Sarà pertanto esclusivo onere di controparte produrre per gli atti richiamati nel dettaglio del debito oggetto della presente impugnazione, senza che si accetti sul punto alcuna inversione dell'onere della prova, le corrispondenti relate di notifica immuni da vizi….”, denunciandone l'illegittimità,
l'invalidità e/o l'inefficacia, e in secondo luogo, essendo decorsi 5 anni dalle “presunte date di notifica” delle cartelle, senza il compimento di atti interruttivi, ha affermato l'estinzione per prescrizione di ogni credito contributivo e/o assicurativo oggetto di recupero, ai sensi dell'art. 3
L. 335/1995, sia con riferimento alla sorte capitale che con riferimento alle somme aggiuntive richieste con i titoli impugnati (aventi “la medesima natura giuridica dell'obbligazione relativa all'omissione contributiva” e, quindi, soggette allo stesso regime prescrizionale quinquennale): vizio la cui delibazione è consentita in sede di opposizione all'esecuzione, rimedio esperibile con riferimento ai fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (al pari della vicenda estintiva dedotta). si è costituito in giudizio, affermando la regolarità del procedimento di iscrizione a ruolo CP_1
delle cartelle ed il rispetto dei termini previsti dall'art. 25 d.lgs. 46/1999, evidenziando, in particolare, il mancato perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva con riferimento a tutte le cartelle di pagamento riportate nell'intimazione di pagamento impugnata per effetto, da ultimo, ad esito di rituale notifica dei titoli presupposti, dell'intimazione di pagamento n.
08020239006517132000, notificata in data 9 agosto 2023 per consegna diretta al ricorrente.
Ciò, in particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento:
- n. 08020170007175326000 recante richiesta di versamento dell'importo di € 159,65, a titolo di premio dovuto per rata 2016, iscritta al ruolo il 21 giugno 2017 e notificata il 11 agosto 2017 con affissione albo CCIAA a seguito di PEC inattiva, con interruzione della
2 prescrizione tramite avvisi di intimazione n. 08020199008859790000 e n.
08020209002449447000, notificati in data 21 ottobre 2019 e in data 1° marzo 2020, con affissione albo CCIAA a seguito di pec inattiva;
- n. 08020170024339179, recante richiesta di versamento di somma di € 155,37 a titolo di premio dovuto per rata 2017, inscritta al ruolo il 16 novembre 2017 e notificata il 5 febbraio 2018 con affissione albo CCIAA a seguito di PEC inattiva, con interruzione della prescrizione, tramite avvisi di intimazione n. 08020199008859790000 e n.08020209002449447000 in data 21 ottobre 2019 e in data 1° marzo 2020, con affissione albo CCIAA a seguito di pec inattiva;
- n.08020190014431212, recante la richiesta di versamento di € 36,96 a titolo di sanzioni civili per ritardato pagamento di premi assicurativi iscritta al ruolo il 21 giugno 2019 e notificata il 19 settembre 2019. si è costituito in giudizio, affermando la corretta notificazione, secondo modalità previste CP_2
dall'art. 30 comma 4 dl 78/2010, degli avvisi di addebito n. 380201600017234130000 (per
€18,44), n. 38020160002347321000 (per € 928,17), n. 38020160003781339000 (per € 257,57),
n. 38020170000307263000 (per €2.234,63), n. 38020170002610532000 (per €3.888,59), n.
38020190001318505000 (per € 1.990,10) e n. 38020190002201702000 ( per €52,40) ed eccependo il mancato perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva per effetto degli atti interruttivi della prescrizione, correttamente notificati e allegati sia alla memoria di costituzione nella fase interinale sia alla memoria ex art. 416 c.p.c. (avviso d'intimazione n.
08020189001916856000 notificato il 24 febbraio 2018 con affissione albo CCIAA a seguito di
PEC inattiva;
avviso d'intimazione n.08020199008859790000 notificato il 21 ottobre 2019 con affissione albo CCIAA a seguito di PEC inattiva;
avviso d'intimazione n.08020209002449447000 notificato il 01 marzo 2020 con affissione albo CCIAA a seguito di PEC inattiva;
avviso d'intimazione n.08020239006517132000 notificato il 09 agosto 2023 per consegna diretta al destinatario) nonché a causa della sospensione del decorso dei termini di prescrizione (per complessivi 311 giorni ad esito di varie proroghe) disposto per l'emergenza sanitaria COVID-19.
3 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e dei ruoli impugnati, la causa, di natura documentale, ad udienza odierna, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione
2.1. Il ricorso va accolto con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
08020170007175326000, n. 08020170024339179 e n. 08020190014431212, nonché con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 38020160001723413000, n.
38020170000307263000, n. 38020160003781339000.
Va premesso che il thema decidendum impone esame del contenuto precettivo dell'art. 14 d.lgs.
159/2015 (applicabile ratione temporis), circa le modalità di notificazioni da effettuarsi via p.e.c., laddove la casella di posta elettronica risulti inattiva o satura (nel caso di specie risulta locuzione “indirizzo non valido”).
La norma, recante modifica al contenuto dell'art. 26 DPR 602/1973, prevede, nel dettaglio, per quanto di interesse: “Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del Codice di procedura civile.
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della
4 medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' Controparte_3
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Ciò posto, nel caso di specie, in relazione alle cartelle di pagamento n. 08020170007175326000
(per €159,65), n. 08020170024339179 (per €155,37) e n. 08020190014431212 (per €36, 96), recanti pretese creditorie di per omesso versamento di premi e sanzioni accessorie, deve CP_1
ritenersi invalida la notificazione del titolo presupposto, per mancata osservanza dello schema legale riportato (e, dunque, perfezionata la dedotta fattispecie estintiva per difetto di conoscenza legale dell'atto impositivo), non risultando in atti fornita alcuna prova dell'avvenuto adempimento di tutte le formalità previste dall'art. 14 d.lgs.vo 159/2015 cit. atteso che, mentre risulta riscontro del deposito dei titoli presupposti presso gli uffici della Camera di Commercio competente ed attestazione della pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico del medesimo ente, non risulta riscontro documentale alcuno in ordine all'avvenuto invio di raccomandata a/r, recante avviso al diretto interessato di tale deposito/pubblicazione, come richiesto esplicitamente dall'art. 14 d.lgs. 159/2015 cit., nei casi di indirizzo PEC non valido o non attivo.
Va inoltre affermato che, con riferimento a tali cartelle, per identico motivo (violazione dello schema legale previsto dall'art. 14 d.lgs.vo 159/2015 per difetto di avviso mediante raccomandata a/r dell'avvenuta pubblicazione/deposito dell'atto presso la Camera di
Commercio, anche su sito istituzionale), neppure risultano ritualmente notificati i successivi atti
5 interruttivi della prescrizione allegati da (avvisi di intimazione n. 08020199008859790000 CP_1
e n.08020209002449447000).
Risulta poi per tabulas che, in relazione all'avviso di addebito n. 38020170000307263000 notificato mediante raccomandata con a/r in data 17 luglio 2017 (per €2.234,63), e all'avviso di addebito n. 38020160003781339000, notificato mediante raccomandata per compiuta giacenza in data 10 febbraio 2017 (per € 257,57), recanti ancora pretese contributive di il CP_2
primo atto interruttivo della prescrizione (avviso di intimazione n. 08020239006517132000) risale al 9 agosto 2023, ponendosi così altre il quinquennio necessario al perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva, stante la non corretta notifica delle precedenti intimazioni di pagamento n. 08020199008859790000 e n.08020209002449447000, ad indirizzo pec non valido, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 159/2015 (in difetto, dunque di riscontro, dell'avvenuto invio di raccomandata a/r recante avviso al diretto interessato di tale deposito/pubblicazione).
Da ultimo, con riferimento all'avviso di addebito n. 38020160001723413000 (per €18,44), ha allegato prova inidonea - per totale inintelligibilità della medesima (non coincidente CP_2
con il deposito di rituale messaggio in formato valido) - a consentire riscontro del perfezionamento della notificazione del titolo presupposto, così che stante la non corretta notifica dell'avviso di intimazione n. 08020199008859790000 (sempre ad indirizzo non valido, senza riscontro dell'avvenuto invio di avviso di deposito/pubblicazione, mediante raccomandata a/r ai sensi dell'art. 14 d.lgs.vo 159/2015), anche in questo caso, risulta perfezionata la fattispecie estintiva dedotta.
2.2. Nel residuo merito, con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, ad esito dell'esame delle complessive emergenze processuali, deve escludersi fondatezza alle censure di parte ricorrente.
Circa il mancato perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva, riguardo ai residui titoli presupposti recanti credito contributivo di può dunque affermarsi, nel dettaglio, che: CP_2
- riguardo all'avviso di addebito n. 38020190001318505000 (per € 1.990,10) notificato con raccomandata il 18 settembre 2019 (fasc. , alla data della notifica dell'avviso CP_2
6 intimazione impugnato (9 agosto 2023), non era ancora decorso il quinquennio necessario ai fini del perfezionamento della prescrizione;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 38020190002201702000 (per €52,40), notificato con raccomandata con compiuta giacenza 18 settembre 2019 (fasc. , alla data della CP_2
notifica dell'avviso di intimazione impugnato (9 agosto del 2023) non era ancora decorso il termine necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 38020160002347321000 (per €928,17) notificato mediante messo comunale in data 25 settembre 2018 e con riferimento ad avviso di addebito 38020170002610532000 (per €3.888.59) notificato (v. fasc. CP_2
mediante messo comunale e deposito in data 26 maggio 2021 (modalità di notificazione di entrambi i titoli presupposti in relazione alle quali la parte ricorrente, ad esito delle produzioni documentali da parte dell'ente impositore - sia nella fase interinale che nella fase di merito - ha omesso qualsivoglia rilievo), alla data della notifica dell'avviso di intimazione impugnato (9 agosto del 2023), seguita da introduzione del giudizio con ricorso depositato in data 28 agosto 2023, non era ancora decorso il termine necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va accolta soltanto nei limiti sopra indicati, con conferma, per la restante parte, della pretesa contributiva di come portata CP_2
dai titoli esecutivi indicati nell'atto impugnato (e riportati analiticamente sopra e in dispositivo).
Stante l'esito della lite, le spese di lite vanno poste a carico di tenuto conto del valore del CP_1
credito dichiarato estinto per prescrizione (pari ad €351,98), in applicazione del principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9
d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
Con riferimento al rapporto processuale tra la parte ricorrente ed , tenuto conto CP_2
dell'estinzione per prescrizione di tre dei sette titoli esecutivi per cui è causa, le spese di lite
7 possono essere compensate in ragione di 1/3 (un terzo). I residui 2/3 (due terzi) di tali spese va posto a carico di parte ricorrente e viene liquidato come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014 come modificato da DM 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (il credito che residua per gli avvisi di addebito non prescritti è pari ad
€6.859,26), tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara prescritto il credito contributivo portato dalle cartelle n.
08020170007175326000, n. 08020170024339179 e n. 08020190014431212 nonché dagli avvisi di addebito n. n. 38020160001723413000, n. 38020170000307263000, n.
38020160003781339000;
- rigetta il ricorso nella residua parte, ossia con riferimento agli avvisi di addebito n.
08020190001318505000 e n. 08020190002201702000, n. 38020160002347321000, n.
38020170002610532000);
- condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in €200,00 per CP_1
compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve modif.ni, IVA e CPA come per legge.;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente ed in ragione di 1/3 (un terzo) e condanna CP_2
la parte ricorrente a rifondere all' convenuto i residui 2/3 (due terzi) di Controparte_4
tali spese, liquidate pro quota in €2.400,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve modif.ni, IVA e CPA come per legge.
Perugia 21 maggio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Antonella Colaiacovo, nella causa civile iscritta al n. 892/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Bacchi Alessandro) Parte_1
-ricorrente- contro
(avv. Misericordia Sandra) CP_1
(avv. Arlotta Mirella) CP_2
-resistenti- ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., ad esito di udienza del 21 maggio 2025, la seguente
SENTENZA
1. Fatto e svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 28 agosto 2023, ha convenuto Parte_2
in giudizio ed chiedendo all'intestato Tribunale - previo accertamento dell'assenza di CP_2 CP_1
notifiche valide delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito indicati nell'intimazione di pagamento n. 08020239006517132000, notificata in data 9 agosto 2023, per il recupero coatto di crediti contributivi (IVS e DM10) e assicurativi, rispettivamente vantati da ed , per CP_2 CP_1
importo pari ad € 10.719,58 (e complessivo pari ad € 15.958,23), e in ogni caso, previo accertamento e declaratoria di intervenuta prescrizione dei medesimi crediti – di dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o l'annullabilità di ogni titolo esecutivo riportato nella narrativa del
1 ricorso (v. pp.
1-2 e 4-9 del ricorso) nonché “di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto
e/o consequenziale” e comunque l'infondatezza di ogni pretesa di ed previa CP_1 CP_2
sospensione cautelare dell'efficacia esecutiva di ogni atto impugnato.
La parte ricorrente, a fondamento dell'azione ha dedotto, in primo luogo, che tutti i titoli esecutivi riportati nell'atto impugnato “…non risultano essere mai stati notificati…” e che “…Sarà pertanto esclusivo onere di controparte produrre per gli atti richiamati nel dettaglio del debito oggetto della presente impugnazione, senza che si accetti sul punto alcuna inversione dell'onere della prova, le corrispondenti relate di notifica immuni da vizi….”, denunciandone l'illegittimità,
l'invalidità e/o l'inefficacia, e in secondo luogo, essendo decorsi 5 anni dalle “presunte date di notifica” delle cartelle, senza il compimento di atti interruttivi, ha affermato l'estinzione per prescrizione di ogni credito contributivo e/o assicurativo oggetto di recupero, ai sensi dell'art. 3
L. 335/1995, sia con riferimento alla sorte capitale che con riferimento alle somme aggiuntive richieste con i titoli impugnati (aventi “la medesima natura giuridica dell'obbligazione relativa all'omissione contributiva” e, quindi, soggette allo stesso regime prescrizionale quinquennale): vizio la cui delibazione è consentita in sede di opposizione all'esecuzione, rimedio esperibile con riferimento ai fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (al pari della vicenda estintiva dedotta). si è costituito in giudizio, affermando la regolarità del procedimento di iscrizione a ruolo CP_1
delle cartelle ed il rispetto dei termini previsti dall'art. 25 d.lgs. 46/1999, evidenziando, in particolare, il mancato perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva con riferimento a tutte le cartelle di pagamento riportate nell'intimazione di pagamento impugnata per effetto, da ultimo, ad esito di rituale notifica dei titoli presupposti, dell'intimazione di pagamento n.
08020239006517132000, notificata in data 9 agosto 2023 per consegna diretta al ricorrente.
Ciò, in particolare, con riferimento alle cartelle di pagamento:
- n. 08020170007175326000 recante richiesta di versamento dell'importo di € 159,65, a titolo di premio dovuto per rata 2016, iscritta al ruolo il 21 giugno 2017 e notificata il 11 agosto 2017 con affissione albo CCIAA a seguito di PEC inattiva, con interruzione della
2 prescrizione tramite avvisi di intimazione n. 08020199008859790000 e n.
08020209002449447000, notificati in data 21 ottobre 2019 e in data 1° marzo 2020, con affissione albo CCIAA a seguito di pec inattiva;
- n. 08020170024339179, recante richiesta di versamento di somma di € 155,37 a titolo di premio dovuto per rata 2017, inscritta al ruolo il 16 novembre 2017 e notificata il 5 febbraio 2018 con affissione albo CCIAA a seguito di PEC inattiva, con interruzione della prescrizione, tramite avvisi di intimazione n. 08020199008859790000 e n.08020209002449447000 in data 21 ottobre 2019 e in data 1° marzo 2020, con affissione albo CCIAA a seguito di pec inattiva;
- n.08020190014431212, recante la richiesta di versamento di € 36,96 a titolo di sanzioni civili per ritardato pagamento di premi assicurativi iscritta al ruolo il 21 giugno 2019 e notificata il 19 settembre 2019. si è costituito in giudizio, affermando la corretta notificazione, secondo modalità previste CP_2
dall'art. 30 comma 4 dl 78/2010, degli avvisi di addebito n. 380201600017234130000 (per
€18,44), n. 38020160002347321000 (per € 928,17), n. 38020160003781339000 (per € 257,57),
n. 38020170000307263000 (per €2.234,63), n. 38020170002610532000 (per €3.888,59), n.
38020190001318505000 (per € 1.990,10) e n. 38020190002201702000 ( per €52,40) ed eccependo il mancato perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva per effetto degli atti interruttivi della prescrizione, correttamente notificati e allegati sia alla memoria di costituzione nella fase interinale sia alla memoria ex art. 416 c.p.c. (avviso d'intimazione n.
08020189001916856000 notificato il 24 febbraio 2018 con affissione albo CCIAA a seguito di
PEC inattiva;
avviso d'intimazione n.08020199008859790000 notificato il 21 ottobre 2019 con affissione albo CCIAA a seguito di PEC inattiva;
avviso d'intimazione n.08020209002449447000 notificato il 01 marzo 2020 con affissione albo CCIAA a seguito di PEC inattiva;
avviso d'intimazione n.08020239006517132000 notificato il 09 agosto 2023 per consegna diretta al destinatario) nonché a causa della sospensione del decorso dei termini di prescrizione (per complessivi 311 giorni ad esito di varie proroghe) disposto per l'emergenza sanitaria COVID-19.
3 Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dei titoli e dei ruoli impugnati, la causa, di natura documentale, ad udienza odierna, è stata discussa e decisa.
2. Motivi della decisione
2.1. Il ricorso va accolto con riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento n.
08020170007175326000, n. 08020170024339179 e n. 08020190014431212, nonché con riferimento ai crediti portati dagli avvisi di addebito n. 38020160001723413000, n.
38020170000307263000, n. 38020160003781339000.
Va premesso che il thema decidendum impone esame del contenuto precettivo dell'art. 14 d.lgs.
159/2015 (applicabile ratione temporis), circa le modalità di notificazioni da effettuarsi via p.e.c., laddove la casella di posta elettronica risulti inattiva o satura (nel caso di specie risulta locuzione “indirizzo non valido”).
La norma, recante modifica al contenuto dell'art. 26 DPR 602/1973, prevede, nel dettaglio, per quanto di interesse: “Al fine di potenziare la diffusione dell'utilizzo della posta elettronica certificata nell'ambito delle procedure di notifica, nell'ottica del massimo efficientamento operativo, della riduzione dei costi amministrativi e della tempestiva conoscibilità degli atti da parte del contribuente, all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602, il secondo comma è sostituito dal seguente: "La notifica della cartella può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.
68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Nel caso di imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché di professionisti iscritti in albi o elenchi, la notifica avviene esclusivamente con tali modalità, all'indirizzo risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-
PEC). All'Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l'estrazione, anche in forma massiva, di tali indirizzi. Non si applica l'articolo 149-bis del Codice di procedura civile.
Se l'indirizzo di posta elettronica del destinatario non risulta valido e attivo, la notificazione deve eseguirsi, mediante deposito dell'atto presso gli uffici della Camera di Commercio competente per territorio e pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della
4 medesima, dandone notizia allo stesso destinatario per raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori adempimenti a carico dell'agente della riscossione. Analogamente si procede, quando la casella di posta elettronica risulta satura anche dopo un secondo tentativo di notifica, da effettuarsi decorsi almeno quindici giorni dal primo invio. Per le persone fisiche intestatarie di una casella di posta elettronica certificata, che ne facciano comunque richiesta, la notifica è eseguita esclusivamente con tali modalità all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta stessa, ovvero a quello successivamente comunicato all' Controparte_3
all'indirizzo di posta elettronica risultante dall'indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni istituito ai sensi dell'articolo 57-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82”.
Ciò posto, nel caso di specie, in relazione alle cartelle di pagamento n. 08020170007175326000
(per €159,65), n. 08020170024339179 (per €155,37) e n. 08020190014431212 (per €36, 96), recanti pretese creditorie di per omesso versamento di premi e sanzioni accessorie, deve CP_1
ritenersi invalida la notificazione del titolo presupposto, per mancata osservanza dello schema legale riportato (e, dunque, perfezionata la dedotta fattispecie estintiva per difetto di conoscenza legale dell'atto impositivo), non risultando in atti fornita alcuna prova dell'avvenuto adempimento di tutte le formalità previste dall'art. 14 d.lgs.vo 159/2015 cit. atteso che, mentre risulta riscontro del deposito dei titoli presupposti presso gli uffici della Camera di Commercio competente ed attestazione della pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico del medesimo ente, non risulta riscontro documentale alcuno in ordine all'avvenuto invio di raccomandata a/r, recante avviso al diretto interessato di tale deposito/pubblicazione, come richiesto esplicitamente dall'art. 14 d.lgs. 159/2015 cit., nei casi di indirizzo PEC non valido o non attivo.
Va inoltre affermato che, con riferimento a tali cartelle, per identico motivo (violazione dello schema legale previsto dall'art. 14 d.lgs.vo 159/2015 per difetto di avviso mediante raccomandata a/r dell'avvenuta pubblicazione/deposito dell'atto presso la Camera di
Commercio, anche su sito istituzionale), neppure risultano ritualmente notificati i successivi atti
5 interruttivi della prescrizione allegati da (avvisi di intimazione n. 08020199008859790000 CP_1
e n.08020209002449447000).
Risulta poi per tabulas che, in relazione all'avviso di addebito n. 38020170000307263000 notificato mediante raccomandata con a/r in data 17 luglio 2017 (per €2.234,63), e all'avviso di addebito n. 38020160003781339000, notificato mediante raccomandata per compiuta giacenza in data 10 febbraio 2017 (per € 257,57), recanti ancora pretese contributive di il CP_2
primo atto interruttivo della prescrizione (avviso di intimazione n. 08020239006517132000) risale al 9 agosto 2023, ponendosi così altre il quinquennio necessario al perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva, stante la non corretta notifica delle precedenti intimazioni di pagamento n. 08020199008859790000 e n.08020209002449447000, ad indirizzo pec non valido, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 159/2015 (in difetto, dunque di riscontro, dell'avvenuto invio di raccomandata a/r recante avviso al diretto interessato di tale deposito/pubblicazione).
Da ultimo, con riferimento all'avviso di addebito n. 38020160001723413000 (per €18,44), ha allegato prova inidonea - per totale inintelligibilità della medesima (non coincidente CP_2
con il deposito di rituale messaggio in formato valido) - a consentire riscontro del perfezionamento della notificazione del titolo presupposto, così che stante la non corretta notifica dell'avviso di intimazione n. 08020199008859790000 (sempre ad indirizzo non valido, senza riscontro dell'avvenuto invio di avviso di deposito/pubblicazione, mediante raccomandata a/r ai sensi dell'art. 14 d.lgs.vo 159/2015), anche in questo caso, risulta perfezionata la fattispecie estintiva dedotta.
2.2. Nel residuo merito, con riferimento agli ulteriori avvisi di addebito riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, ad esito dell'esame delle complessive emergenze processuali, deve escludersi fondatezza alle censure di parte ricorrente.
Circa il mancato perfezionamento della dedotta fattispecie estintiva, riguardo ai residui titoli presupposti recanti credito contributivo di può dunque affermarsi, nel dettaglio, che: CP_2
- riguardo all'avviso di addebito n. 38020190001318505000 (per € 1.990,10) notificato con raccomandata il 18 settembre 2019 (fasc. , alla data della notifica dell'avviso CP_2
6 intimazione impugnato (9 agosto 2023), non era ancora decorso il quinquennio necessario ai fini del perfezionamento della prescrizione;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 38020190002201702000 (per €52,40), notificato con raccomandata con compiuta giacenza 18 settembre 2019 (fasc. , alla data della CP_2
notifica dell'avviso di intimazione impugnato (9 agosto del 2023) non era ancora decorso il termine necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva;
- con riferimento all'avviso di addebito n. 38020160002347321000 (per €928,17) notificato mediante messo comunale in data 25 settembre 2018 e con riferimento ad avviso di addebito 38020170002610532000 (per €3.888.59) notificato (v. fasc. CP_2
mediante messo comunale e deposito in data 26 maggio 2021 (modalità di notificazione di entrambi i titoli presupposti in relazione alle quali la parte ricorrente, ad esito delle produzioni documentali da parte dell'ente impositore - sia nella fase interinale che nella fase di merito - ha omesso qualsivoglia rilievo), alla data della notifica dell'avviso di intimazione impugnato (9 agosto del 2023), seguita da introduzione del giudizio con ricorso depositato in data 28 agosto 2023, non era ancora decorso il termine necessario ai fini del perfezionamento della fattispecie estintiva.
Alla luce delle superiori argomentazioni, l'opposizione va accolta soltanto nei limiti sopra indicati, con conferma, per la restante parte, della pretesa contributiva di come portata CP_2
dai titoli esecutivi indicati nell'atto impugnato (e riportati analiticamente sopra e in dispositivo).
Stante l'esito della lite, le spese di lite vanno poste a carico di tenuto conto del valore del CP_1
credito dichiarato estinto per prescrizione (pari ad €351,98), in applicazione del principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura documentale della controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9
d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
Con riferimento al rapporto processuale tra la parte ricorrente ed , tenuto conto CP_2
dell'estinzione per prescrizione di tre dei sette titoli esecutivi per cui è causa, le spese di lite
7 possono essere compensate in ragione di 1/3 (un terzo). I residui 2/3 (due terzi) di tali spese va posto a carico di parte ricorrente e viene liquidato come in dispositivo, sulla base dei nuovi parametri approvati con DM 55/2014 come modificato da DM 147/2022, tenendo conto del valore del decisum (il credito che residua per gli avvisi di addebito non prescritti è pari ad
€6.859,26), tenendo altresì conto degli incombenti espletati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia nonché del rilievo che l'abrogazione del sistema tariffario ad opera dell'art. 9 d.l. 1/2012 conv. in l. 27/2012 impone di attribuire carattere meramente orientativo ai parametri contenuti nella richiamata fonte secondaria.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara prescritto il credito contributivo portato dalle cartelle n.
08020170007175326000, n. 08020170024339179 e n. 08020190014431212 nonché dagli avvisi di addebito n. n. 38020160001723413000, n. 38020170000307263000, n.
38020160003781339000;
- rigetta il ricorso nella residua parte, ossia con riferimento agli avvisi di addebito n.
08020190001318505000 e n. 08020190002201702000, n. 38020160002347321000, n.
38020170002610532000);
- condanna a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in €200,00 per CP_1
compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve modif.ni, IVA e CPA come per legge.;
- compensa le spese di lite tra il ricorrente ed in ragione di 1/3 (un terzo) e condanna CP_2
la parte ricorrente a rifondere all' convenuto i residui 2/3 (due terzi) di Controparte_4
tali spese, liquidate pro quota in €2.400,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario ex art. 2 DM 55/2014 e succ.ve modif.ni, IVA e CPA come per legge.
Perugia 21 maggio 2025
Il Giudice
Antonella Colaiacovo
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